B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7121/2017
Sen t en z a d e l 1 5 l u g l i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas, Daniela Brüschweiler,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…),
Eritrea,
rappresentata dal lic. iur. Mario Amato,
SOS (…), Consultorio giuridico di SOS (…),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 17 novembre 2017 / N (…).
D-7121/2017
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Fatti:
A.
Il (…) ottobre 2017 A._______, di nazionalità eritrea e di etnia tigrina, con
ultimo domicilio a B._______, C._______ di D._______, (…) di E._______,
ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto A1/2 e verbale
d’audizione sulle generalità del 13 ottobre 2017 [di seguito: verbale 1], p.to
1.08 segg., pag. 3; p.to 2.01 seg., pag. 4 e p.to 5.05, pag. 7), dopo essere
giunta sul suolo elvetico nell’ambito di una procedura di ricollocazione (cfr.
verbale 1, p.to 5.04, pag. 6).
B.
Nel corso dell’audizione sulle generalità, l’interessata ha dichiarato di avere
frequentato la scuola sino alla dodicesima classe a F._______, compren-
siva dell’addestramento militare, terminata nel (…) del 2014. Ella sarebbe
dovuta tornare nel mese di (…) 2014 nella località succitata per adempiere
il servizio militare, ma non lo avrebbe fatto, rimanendo a casa. Per questo
motivo, nel (…) del 2014, si sarebbero presentati a casa sua dei militari,
rispettivamente un militare di nome G._______, che l’avrebbe prelevata dal
suo domicilio e condotta con una vettura sino a D._______, e da lì avrebbe
viaggiato in un autobus con altre giovani, sino alla caserma di H._______.
A differenza di quanto le avrebbero riferito, nel contesto militare ella si sa-
rebbe occupata del lavaggio degli abiti e di cucinare per i capi militari, che
spesso la punivano. Uno di questi, I._______, la avrebbe inoltre varie volte
insultata. Quest’ultimo, in un’occasione, le avrebbe fatto legare mani e
piedi ed esposta al sole per due ore, quale punizione per non aver risposto
ad una sua chiamata, oltreché una volta tentato di approcciarla sessual-
mente, senza successo, in quanto lei si sarebbe messa ad urlare facendolo
desistere. A causa del trattamento ricevuto durante il servizio militare, alla
fine di (…) 2014, ella avrebbe deciso di disertare. Per mettere in atto tale
intento, avrebbe chiesto il permesso di allontanarsi dal campo per esple-
tare i suoi bisogni corporali, ed in seguito sarebbe fuggita dapprima a piedi
e poi in autobus sino a raggiungere la sua abitazione. Ivi la richiedente
sarebbe rimasta nascosta, sino alla sua partenza dal Paese d’origine, il
(…)° gennaio 2015 (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 seg., pag. 3 seg. e p.to 7.01
seg., pag. 7 seg.). L’espatrio sarebbe avvenuto, assieme ad un’amica di
nome J._______, verso l’K._______, partendo a piedi dal suo domicilio (cfr.
verbale 1, p.to 5.01 seg., pag. 5 seg.).
C.
Durante l’audizione sui motivi d’asilo dell’(…) novembre 2017 (di seguito:
verbale 2), la richiedente ha asserito di avere terminato la sua formazione
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scolastica, frequentando la dodicesima classe a F._______, dal mese (…)
del 2013 al mese (…) del 2014. In seguito, non avrebbe avuto conoscenza
del punteggio ottenuto alla fine della dodicesima classe, in quanto non
avrebbe più fatto ritorno a F._______. Il motivo di tale sua decisione, sa-
rebbe da ricondurre al fatto che durante l’ultimo anno scolastico sarebbe
stata importunata verbalmente, minacciata e punita in continuazione da un
suo superiore, di nome L._______. Dopo due settimane dal termine
dell’anno scolastico ella avrebbe ricevuto una convocazione, alla quale non
avrebbe dato seguito. Per questo motivo, qualche giorno più tardi, si sa-
rebbero presentati al suo domicilio dei militari che l’avrebbero condotta a
D._______ e poi in un campo militare ad H._______, dove sarebbe rimasta
dal mese (…) sino alla fine del mese (…) del 2014. Durante tale periodo
ella sarebbe stata astretta dai suoi superiori a lavorare in cucina ed a fare
il bucato, non avrebbe dormito, trascorrendo il giorno piangendo. Uno dei
suoi capi, I._______, le avrebbe fatto delle avances, oltreché continua-
mente punirla quando lei si rifiutava di eseguire quanto da lui richiesto. In
un’occasione, per punizione, le avrebbe legato mani e piedi per due ore,
mentre che in un’altra occasione avrebbe tentato di abusare di lei sessual-
mente. A causa di tale situazione, ella sarebbe fuggita dal campo militare
per riparare a casa sua. Dopo una settimana, si sarebbero presentati a
casa sua dei militari per chiedere dove ella stesse. Lei, in tale occasione,
avrebbe visto i medesimi entrare, ma sarebbe riuscita a fuggire di casa
scalando i fichi d’India prossimi all’abitazione, in mezzo ai quali avrebbe in
seguito passato la notte insieme al fratello. Poiché sua madre era preoc-
cupata per la situazione che poteva crearsi, l’interessata avrebbe deciso di
recarsi presso la (…), dove vi sarebbe rimasta per un mese. Anche durante
questo periodo, i militari si sarebbero presentati altre tre volte presso il do-
micilio familiare, chiedendo alla madre dove la richiedente si trovasse. Visti
tali eventi, poiché ella non sarebbe più stata tranquilla e non avrebbe avuto
alcun diritto, avrebbe deciso di espatriare il (…)° gennaio 2015, dapprima
recandosi presso il domicilio familiare per informare la madre della sua par-
tenza, ed in seguito ad M._______, da dove avrebbe proseguito il viaggio
con un’amica verso l’K._______ (cfr. verbale 2, D7 segg., pag. 2 segg.).
A supporto della sua domanda d’asilo, l’interessata ha presentato due fo-
tografie che rappresenterebbero il fronte ed il retro della sua carta d’identità
eritrea (cfr. verbale 2, D4 seg., pag. 2).
D.
Con decisione del 17 novembre 2017, notificata in medesima data (cfr. atto
A13/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha
riconosciuto la qualità di rifugiato alla richiedente ed ha respinto la succitata
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domanda d’asilo. L’autorità inferiore ha altresì pronunciato l’allontana-
mento dell’interessata dalla Svizzera e l’esecuzione della stessa misura,
siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E.
Il 18 dicembre 2017 (cfr. risultanze processuali) l’insorgente ha inoltrato ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
contro la summenzionata decisione della SEM. La ricorrente ha postulato,
in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la conces-
sione dell’asilo in Svizzera; in via subordinata, ha chiesto la restituzione
degli atti di causa all’autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni
nonché la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Altresì ha
presentato un’istanza tendente alla dispensa dal pagamento dell’anticipo
delle presumibili spese processuali.
Con il ricorso, quali ulteriori mezzi di prova, l’insorgente ha allegato cinque
fotografie a colori che proverebbero, secondo la medesima, la sua perma-
nenza a F.________.
F.
Con decisione incidentale del 24 agosto 2018, il Tribunale ha autorizzato
la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura,
ha esentato la medesima dal versamento di un anticipo a copertura delle
presunte spese processuali, nonché ha invitato la SEM ad inoltrare una
risposta al ricorso – entro il termine del 10 settembre 2018 – trasmetten-
dole altresì le fotografie originali allegate al gravame.
G.
L’autorità inferiore ha presentato la sua risposta il 3 settembre 2018 (cfr.
risultanze processuali), confermando le conclusioni della decisione impu-
gnata.
H.
Con replica del 25 settembre 2018, la ricorrente ha essenzialmente riaffer-
mato quanto sostenuto con il gravame inerente i mezzi di prova presentati
con il ricorso, nonché si è riconfermata nelle sue allegazioni e conclusioni
ricorsuali.
I.
La SEM, con duplica del 9 ottobre 2018 – trasmessa per conoscenza dal
Tribunale all’insorgente in data 11 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali)
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– ha rinviato a quanto già espresso nella decisione avversata nonché nella
risposta al ricorso, riconfermando in toto quanto già ivi esposto.
J.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside-
randi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi). Alla presente procedura si applica il diritto anteriore ai sensi
del cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settem-
bre 2015 della LAsi (in vigore dal 1° marzo 2019).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costitui-
sce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Altresì, la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità in-
feriore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un in-
teresse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto, l’insorgente, è legittimata ad
aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
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PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d’origine dell’insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il de-
posito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 con-
sid. 5.4).
4.
4.1 Nella decisione avversata, la SEM ha considerato che le dichiarazioni
dell’insorgente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previ-
ste all’art. 7 LAsi, in quanto le sue allegazioni sarebbero in più punti con-
traddittorie, a tratti tardive ed illogiche, oltreché generiche e stereotipate. A
mente dell’autorità inferiore, l’interessata avrebbe presentato delle versioni
incoerenti nel corso delle due audizioni, sia riguardo la narrazione inerente
il suo prelievo da parte delle autorità presso il suo domicilio per condurla
ad H.________, come pure della durata del suo soggiorno in tale località.
Divergenti sarebbero inoltre pure le allegazioni concernenti la concatena-
zione degli eventi successivi alla sua fuga dal campo militare di H._______,
sia riguardo al periodo che avrebbe trascorso prima dell’espatrio, sia le
modalità di fuga adottate per lo stesso. Proseguendo nell’analisi, la SEM
ha ritenuto inattendibili ed illogiche le affermazioni rese dall’interessata
circa la ricerca da parte delle autorità militari presso il domicilio della me-
desima dopo la sua diserzione. Invero, le stesse sarebbero state allegate
dalla ricorrente soltanto nel corso della seconda audizione, nonché ella
avrebbe tenuto un comportamento contrario alla logica dell’agire, tornando
al suo domicilio prima di iniziare l’espatrio definitivo, rischiando così di farsi
prendere. Altresì, l’intero racconto delle molestie che l’interessata avrebbe
subito a F._______ e ad H._______ da parte di suoi superiori, per la sua
genericità nonché per eventi narrati in modo indistinto, sarebbe frutto
dell’inventiva dell’insorgente ed appreso a memoria. Sarebbero infine inaf-
fidabili anche le dichiarazioni rese dall’insorgente in merito al suo addestra-
mento a F._______ ed al servizio che avrebbe prestato ad H._______, in
quanto non sufficientemente dettagliate e convincenti, nonché spesso im-
precise e lacunose.
4.2 L’insorgente, nel suo gravame, dopo aver esposto e precisato alcune
evenienze fattuali, afferma dapprima che le incoerenze riscontrate dall’au-
torità inferiore nella sua decisione, non siano di particolare importanza, ol-
treché piuttosto da ricondurre a delle incomprensioni. Anche la tardività di
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alcune sue dichiarazioni, sarebbe spiegabile con il diverso scopo che
avrebbero le due audizioni. Ella ritiene tuttavia che le argomentazioni espo-
ste nella decisione impugnata circa la presunta contraddittorietà e tardività
di talune sue allegazioni, decadrebbero a fronte dei mezzi di prova da lei
presentati con il gravame. Le fotografie allegate al ricorso, testimoniereb-
bero invero del soggiorno dell’interessata a F._______, nel periodo da lei
indicato. Tali evenienze, condurrebbero di conseguenza pure a ritenere ve-
rosimile la diserzione dell’insorgente dal campo militare. La ricorrente os-
serva infine, avvalendosi segnatamente di quanto descritto in merito al ser-
vizio nazionale eritreo da parte dell’N._______ (…) nel suo rapporto del
(…), che a causa della sua diserzione e delle condizioni in cui viene svolto
il servizio nazionale, ella rischia verosimilmente di subire delle persecuzioni
rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, in caso di un suo ritorno in Eritrea. Ella
adempirebbe pertanto i presupposti sia per il riconoscimento della qualità
di rifugiato che per la concessione dell’asilo.
4.3 Nella risposta al ricorso, l’autorità inferiore, si china sui mezzi di prova
– le cinque fotografie – allegati dall’insorgente con il gravame, ritenendo
che gli stessi abbiano una portata probatoria limitata, ovvero ascrivibile al
solo passaggio a F._______ nel 2014 da parte dell’insorgente, per quanto
attiene il dodicesimo anno scolastico. Gli stessi elementi probatori, non
confuterebbero invece le motivazioni esposte dalla SEM nella sua deci-
sione impugnata, in punto all’inverosimiglianza della supposta convoca-
zione, del presunto adempimento del servizio nazionale ad H._______
come pure delle circostanze successive.
4.4 Con la sua replica, la ricorrente sostiene in particolare che i mezzi di
prova prodotti con il ricorso, proverebbero il suo contatto con le autorità
militari, di essere stata reclutata o che lo sarebbe stata in futuro. Pertanto,
il timore che l’insorgente avrebbe di essere sanzionata per renitenza o di-
serzione nel caso di un suo ritorno in Eritrea, sarebbe fondato.
5.
5.1 Giusta l’art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione
e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2
LAsi).
5.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
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sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della
condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
6.
6.1 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E’ pertanto necessario che i fatti
allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coe-
renti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di mol-
teplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una
logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non pos-
sono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. E’ altresì ne-
cessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare,
quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati
(art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in
maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in pre-
cedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra
scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora-
zione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo
siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi
a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega-
zione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen-
ziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un
punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti-
specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
6.2
6.2.1 Come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le dichiara-
zioni decisive rese dalla ricorrente in corso di procedura, non adempiono
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le condizioni di verosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi, per i motivi espressi
dappresso.
6.2.2 Anzitutto, malgrado dalle fotografie prodotte con il gravame si possa
partire dal presupposto che possa essere verosimile che l’interessata ab-
bia trascorso un periodo di scolarizzazione a F._______, tuttavia né i motivi
da lei addotti per non essersi presentata l’anno successivo la dodicesima
classe, né che ella abbia svolto in tale contesto un addestramento a con-
tatto con le autorità militari, non risultano credibili a causa di diverse eve-
nienze. In primo luogo la descrizione delle molestie e minacce che ella
avrebbe subito durante tutto il corso dell’ultimo anno che avrebbe trascorso
a F._______ da un suo superiore, non sufficientemente dettagliata e ripeti-
tiva, risulta non plausibile. Invero, malgrado i quesiti posti dall’auditrice in
merito, nel corso dell’audizione federale, ella ha sempre risposto in modo
generico e laconico, asserendo unicamente che tale uomo l’avrebbe con-
tinuamente messa sotto pressione, che ella era stressata e che trascorreva
le giornate piangendo, oltreché essere spesso o sempre in punizione (cfr.
verbale 2, D48, pag. 5; D103 segg., pag. 10 seg.), senza aggiungere alcun
elemento maggiormente concreto atto a rendere credibile tale suo vissuto.
Ugualmente generica e stereotipata risulta essere la descrizione del campo
di F._______ (cfr. verbale 2, D82 segg., pag. 9 seg.), nonché le sue cono-
scenze dell’arma con la quale avrebbe imparato a sparare (cfr. verbale 2,
D158 segg., pag. 14 seg.). Inoltre sono ravvisabili nella narrazione della
ricorrente delle incongruenze circa il nominativo della scuola e dove fosse
situata la stessa. Se in un primo momento ella riferisce di aver svolto la
dodicesima classe “Al (…)” (cfr. verbale 2, D92, pag. 10), poco dopo ella si
contraddice senza alcuna spiegazione, riferendo che era situata: “In mezzo
al (…) e al (…)” (cfr. verbale 2, D95, pag. 10). L’interessata ha vieppiù so-
stenuto durante l’audizione che la scuola non avesse alcun nominativo (cfr.
verbale 2, D96, pag. 10), mentre nel gravame – senza nessuna delucida-
zione plausibile ed aggiuntiva – ha affermato, vista una delle fotografie pre-
sentate con il ricorso, che la scuola frequentata dalla ricorrente si chiame-
rebbe “(…)”. Le spiegazioni addotte sia nel gravame che nella replica
dall’insorgente, non modificano la conclusione del Tribunale in merito all’in-
verosimiglianza di tali eventi, in quanto non risulta credibile che le afferma-
zioni contenute nel verbale dell’audizione federale, che le è stato pure ri-
tradotto e sottoscritto dalla ricorrente, risultino da incomprensioni. Stante
l’inverosimiglianza del suo trascorso a F._______ in merito alle minacce e
pressioni che avrebbe subito da un suo superiore, come pure del suo ad-
destramento militare in tale contesto, non risulta credibile che l’insorgente
non si sia presentata all’anno scolastico successivo per le circostanze al-
legate.
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6.2.3 Già solo per i motivi summenzionati, le asserzioni dell’insorgente
circa la convocazione che avrebbe ricevuto per adempiere il servizio di leva
nel mese (…) del 2014, della successiva venuta da parte delle autorità mi-
litari presso il suo domicilio per portarla in seguito al campo di H._______,
come pure del suo trascorso presso lo stesso non risultano convincenti.
Non di meno, le sue dichiarazioni a proposito di tali eventi, per le numerose
contraddizioni ed incoerenze presenti nei verbali d’audizione, non risultano
plausibili. Segnatamente sorprende che nel corso della prima audizione
ella abbia affermato che soltanto un militare di nome G._______ sarebbe
venuto a casa sua e con una vettura l’avrebbe condotta a D._______, da
dove in autobus avrebbe proseguito per la caserma di H._______ assieme
ad altre ragazze (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), quando invece, nel corso
della seconda audizione ha sostanzialmente modificato tali asserti. Invero,
in una prima versione, ha sostenuto che un uomo di nome G._______ si
sarebbe presentato con dei militari alla sua abitazione, che l’avrebbero
condotta a D._______ e da lì avrebbero proseguito con un’automobile sino
ad H._______ (cfr. verbale 2, D48, pag. 5). Successivamente, nella stessa
audizione, l’insorgente si è contraddetta senza alcuna spiegazione logica,
affermando invece che i militari fossero due, uno dei quali di nome
G._______, che sarebbero giunti a piedi presso il suo domicilio, e l’avreb-
bero condotta, sempre a piedi, sino alla stazione degli autobus a
D._______ (cfr. verbale 2, D65 segg., pag. 7 seg.). Anche le evenienze
successive alla sua presunta fuga dal campo militare, non risultano mag-
giormente plausibili, poiché in vari punti discordanti. Se nel corso della
prima audizione ella non ha neppure accennato di essere stata ricercata
presso il domicilio familiare da parte delle autorità militari dopo la sua di-
serzione avvenuta a fine (…) 2014, adducendo di essere rimasta sempre
in casa fino al suo espatrio, per il timore di essere vista da qualcuno (cfr.
verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), durante la seconda audizione ha reso delle
dichiarazioni sostanzialmente differenti, sia in merito alla tempistica della
diserzione, che al comportamento da lei adottato in seguito alla stessa.
L’interessata ha infatti allegato di aver disertato alla fine del mese (…) del
2014 (cfr. verbale 2, D71 segg., pag. 8), e che dopo tre giorni dei militari
sarebbero giunti presso il suo domicilio per cercarla (cfr. verbale 2, D74,
pag. 8), quando invece poco prima aveva dichiarato che lo stesso evento
sarebbe avvenuto una settimana dopo la sua fuga dal campo di H._______
(cfr. verbale 2, D48, pag. 6). Inoltre, ella non avrebbe trascorso l’intero pe-
riodo presso il domicilio familiare, come dichiarato nel corso della prima
audizione, bensì dopo la prima ricerca da parte dei militari, si sarebbe re-
cata presso una (…), dove vi sarebbe rimasta per un mese (cfr. verbale 2,
D48, pag. 6 e D74, pag. 8). A riprova dell’inverosimiglianza delle ricerche
della ricorrente da parte dei militari, risulta inoltre l’asserto che, dopo il suo
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espatrio e malgrado ella sia rimasta in contatto con la sua famiglia in patria,
non sarebbe più successo nulla di significativo nel suo paese d’origine (cfr.
verbale 2, D13 segg., pag. 3). Parimenti, anche le dichiarazioni fornite dalla
ricorrente in merito al suo espatrio risultano inattendibili. Se in primo luogo
ella ha riferito di avere iniziato il viaggio con un’amica, J._______, dal suo
domicilio (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 5), nel corso della seconda audi-
zione senza alcuna spiegazione convincente, ha invece asserito che la
stessa compagna di viaggio l’avrebbe incontrata invece a M._______, da
dove avrebbero proseguito insieme a piedi (cfr. verbale 2, D50, segg.,
pag. 6; D165 segg., pag. 15).
6.2.4 Le allegazioni della ricorrente inerenti le ricerche da parte dei militari,
successive alla sua supposta fuga dal campo militare di H._______, risul-
tano infine, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata dall’auto-
rità inferiore, pure incompatibili con la logica dell’agire. Se ella fosse invero
stata cercata diverse volte da parte dei militari al suo domicilio, non
avrebbe rischiato di recarvisi nuovamente prima del suo espatrio dal Paese
d’origine, per salutare la madre come da lei asserito, posto inoltre che alla
medesima avrebbe potuto spiegare le sue intenzioni di fuga anche rima-
nendo nell’abitazione della (…), dato che la madre vi si recava spesso in
visita (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 8).
6.2.5 Alla luce degli elementi summenzionati, che non risultano marginali
come sostenuto nel gravame dalla ricorrente, bensì nel loro complesso de-
terminanti per l’esame della verosimiglianza nella presente disamina, non
risultano plausibili né il suo trascorso a F._______ per i motivi addotti, né
la convocazione ed il periodo trascorso nel campo di H._______, come
neppure la fuga dallo stesso e gli eventi successivi che avrebbero condotto
all’espatrio l’insorgente.
6.2.6 Riassumendo, in assenza di elementi che provino o che rendano ve-
rosimile il suo racconto circa l’interruzione della scuola, come pure in merito
ai contatti che avrebbe intrattenuto con le autorità eritree sia in vista del
suo arruolamento che successivi allo stesso, le condizioni poste dall’art. 7
LAsi non risultano essere adempiute.
7.
7.1 Proseguendo nell’analisi, anche per quanto concerne questioni di rile-
vanza ex art. 3 LAsi, non possono essere seguite le argomentazioni soste-
nute nel gravame e nella replica del 25 settembre 2018 dall’insorgente, in
quanto le condizioni della disposizione succitata non sono adempiute nella
presente disamina. La ricorrente ha invero allegato nel ricorso di temere, a
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fronte della sua diserzione o renitenza al servizio nazionale, di essere
esposta a persecuzioni pertinenti in materia d’asilo, in caso di un suo ri-
torno nel Paese d’origine. Ha altresì affermato che già solo l’ipotesi che ella
sia arruolata nelle forze armate rispettivamente adibita a compiti di inte-
resse pubblico nell’ambito del servizio nazionale, non escluderebbe la pro-
babilità che ella possa subire in futuro dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3
LAsi.
7.2 In merito ai motivi succitati, il Tribunale rileva dapprima che il timore di
essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato al-
lorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurispru-
denza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto
se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona
ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40).
Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio na-
zionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai
sensi dell’art. 3 LAsi. Dal canto suo, l’espatrio illegale dall’Eritrea è invece
da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che
lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr.
sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata
come sentenza di riferimento] consid. 5.1).
7.3 Nella fattispecie, in assenza di elementi atti a provare o quantomeno a
rendere verosimile un contatto con le autorità militari finalizzato all’arruola-
mento dell’insorgente, nonché nel contesto scolastico di F._______ e
presso il campo militare a H._______, come pure gli eventi che l’avrebbero
condotta all’espatrio (cfr. supra consid. 6.2), v’è luogo di partire dall’assunto
che la ricorrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di essere san-
zionata per diserzione o renitenza. Altresì, il solo fatto che ella possa in
futuro essere astretta al servizio militare, non risulta essere un motivo per-
tinente ai sensi dell’art. 3 LAsi. Negli stessi termini, anche l’asserito espa-
trio illegale, vista la mancanza di circostanze supplementari che lascino
presupporre che l’insorgente sia malvista dalle autorità eritree – segnata-
mente vista l’inverosimiglianza degli eventi citati a margine – non risulta
pertinente ed atto a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato
all’interessata. In tal senso, le argomentazioni proposte in sede ricorsuale,
non sono tali da rimettere in discussione la giurisprudenza coordinata del
Tribunale (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-7898/2015 con-
sid. 5.1 e D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid. 6.3). Infine, secondo le
stesse affermazioni dell’insorgente, ella avrebbe abbandonato l’Eritrea il
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(…)° gennaio 2015 (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4 e p.to 5.01, pag. 5; ver-
bale 2, D7 seg., pag. 2 seg.), e quindi si troverebbe all’estero già da più di
tre anni. Pertanto, la ricorrente adempirebbe le condizioni per ottenere lo
statuto quale membro della diaspora, in caso di regolarizzazione della sua
situazione presso le autorità eritree (cfr. sentenza del Tribunale D-
7898/2015 consid. 4.11).
7.4 Visto tutto quanto sopra, si può quindi partire dall’assunto che la ricor-
rente non possa avvalersi di alcun timore oggettivamente fondato di essere
sanzionata per renitenza o diserzione per il tramite di una misura contraria
all’art. 3 LAsi. Altresì, non vi sono elementi agli atti che possano fondare
un timore oggettivo dell’insorgente di subire in futuro, se dovesse essere
astretta al servizio nazionale – posto che la stessa, vista l’inverosimiglianza
dei motivi d’espatrio allegati, potrebbe già averlo adempiuto o essere stata
esonerata dallo stesso – dei trattamenti contrari al diritto internazionale
pubblico o dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi, come allegato dall’interessata
nel suo memoriale ricorsuale.
7.5 Alla luce di tutto quanto sopra, sul punto in questione del riconosci-
mento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo, la decisione
avversata merita dunque tutela.
8.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a
questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche
DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche in merito alla pronuncia dell’allontanamento, la decisione
impugnata va confermata.
9.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 della legge
federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione
del testo legale in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20) prevede che la
stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possi-
bile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste condizioni, la
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SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7
LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli
ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova con-
sacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un impedimento
(cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
10.
10.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto che l’esecuzione dell’allon-
tanamento dell’insorgente sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile
e possibile. In merito all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento,
secondo l’autorità di prime cure, l’insorgente non avrebbe reso verosimile
una situazione di minaccia reale e concreta di subire dei trattamenti inu-
mani o degradanti proscritti dall’art. 3 CEDU. Inoltre, stante le sue allega-
zioni inverosimili, nulla permetterebbe di presuppore che ella, in futuro,
possa effettivamente essere convocata per svolgere il servizio militare, la
cui sola eventualità, peraltro, non sarebbe sufficiente ai sensi dell’art. 3
CEDU. Circa l’esigibilità dell’allontanamento, successivamente all’accordo
di pace sottoscritto con l’Etiopia, in Eritrea non vigerebbe una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata ai sensi dell’art. 83
cpv. 4 LStrI. Inoltre non vi sarebbe alcun motivo individuale ostativo all’ese-
cuzione dell’allontanamento della richiedente, in quanto ella disporrebbe in
patria segnatamente di una buona rete sociale ed economica, che po-
trebbe supportarla nel caso di un suo rinvio e di bisogno. Nella sua risposta
al ricorso, la SEM ha inoltre aggiunto che, stante l’inverosimiglianza degli
asserti dell’interessata, non sarebbe possibile esaminare la presenza di un
rischio reale ed immediato di una violazione dell’art. 4 CEDU. L’autorità
inferiore, ha infine ritenuto, che il solo rischio di incorporazione nel servizio
nazionale eritreo non permetterebbe di considerare l’esecuzione della mi-
sura come inammissibile.
10.2 Dal canto suo, nel gravame, la ricorrente afferma che in caso di un
suo rinvio in Eritrea, ella rischierebbe di essere esposta a dei trattamenti
vietati dall’art. 3 CEDU, vista la situazione – segnalata in particolare in al-
cuni rapporti internazionali ai quali rinvia – presente nel Paese. L’esecu-
zione dell’allontanamento dell’insorgente, sarebbe pertanto da considerare
inammissibile. Inoltre, per gli stessi motivi, l’esecuzione di tale misura non
sarebbe neppure ragionevolmente esigibile.
11.
11.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
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internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere
resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GI-
CRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
11.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscita né a rendere
verosimili i suoi motivi d’asilo ex art. 7 LAsi né a dimostrare l’esistenza di
seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi
dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione
nella fattispecie ed il rinvio della ricorrente verso l’Eritrea è dunque ammis-
sibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi.
11.3 Inoltre, visto già tutto quanto sopra considerato – non avendo la ricor-
rente reso verosimile alcun contatto con le autorità eritree prima del suo
espatrio come neppure di essere stata convocata ed in seguito arruolata
nel servizio di leva – e non essendoci altri elementi agli atti che possano
far ritenere, con una probabilità preponderante, che l’insorgente possa es-
sere sottoposta ad una pena o trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o
dall’art. 3 Conv. tortura, il timore generico della stessa di poter subire in
Eritrea un trattamento proibito, non permette di far giungere il Tribunale ad
una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella espressa nella
decisione impugnata. Tale conclusione si impone, vista l’assenza di plau-
sibilità per la ricorrente di un rischio personale, concreto e serio di essere
esposta, nel suo Paese d’origine, ad un trattamento contrario ai disposti
succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Ita-
lia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). In-
fine il Tribunale constata che la minaccia per una persona di essere arruo-
lata nel servizio nazionale eritreo, come a ragione ritenuto dall’autorità in-
feriore nella decisione avversata, in assenza di un sufficiente e concreto
pericolo, non possa essere ritenuta bastante per comportare l’inesigibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento ex art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2018
VI/4 consid. 6.2).
11.4 V’è dunque luogo di concludere, anche nel presente caso, quanto
all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, e ciò anche
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nell’eventualità di un rischio imminente e futuro di arruolamento della ricor-
rente nel servizio nazionale.
12.
12.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra-
gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo
straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa-
zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me-
dica. Se viene constatato un pericolo concreto – esclusi i casi di cui
all’art. 83 cpv. 7 LStrI – la SEM disporrà l’ammissione provvisoria per lo
straniero (art. 83 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l’art. 44 LAsi).
12.2 Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017, il Tribunale ha avuto
modo di esprimersi anche a proposito dell’esigibilità dell’esecuzione dell’al-
lontanamento verso l’Eritrea. Un’analisi della situazione del paese ha per-
messo di constatare un documentato miglioramento nell’approvvigiona-
mento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi
avanti in ambito sanitario e nel campo dell’istruzione. Pertanto, l’esecu-
zione dell’allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esi-
gibile (cfr. consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio na-
zionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è
modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in
una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2.3).
Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui
versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell’esigibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento con riguardo alla singola fattispecie. In
presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammet-
tere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza
D-2311/2016 consid. 17.2).
12.3 Nel caso di specie la ricorrente è giovane ed in buona salute. Ella
dispone inoltre di una certa istruzione e può avvalersi di conoscenze nel
settore agricolo (cfr. verbale 2, D38 seg., pag. 4 seg.). In patria, l’insorgente
può vantare di una solida rete famigliare, in particolare i genitori ed i fratelli
(cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 4; verbale 2, D11 segg., pag. 3), con la quale
intrattiene tuttora buone relazioni (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3). Inoltre,
in caso di rientro in Eritrea, l’interessata potrebbe contare sui necessari e
sufficienti mezzi di sostentamento, in quanto i suoi famigliari riuscirebbero
a mantenersi con il ricavato dei loro terreni agricoli, nonché disporrebbero
di una casa di loro proprietà (cfr. verbale 2, D17 segg., pag. 3 seg.). Alla
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luce di tali elementi, e non essendo ravvisabili agli atti altre particolari cir-
costanze, la ricorrente non rischia, nel caso di un suo rientro nel paese
d’origine, di essere esposta ad una minaccia esistenziale.
12.4 Il rientro dell’interessata nel suo paese d’origine è pertanto da consi-
derarsi pure ragionevolmente esigibile.
13.
13.1 In ultima analisi, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente la
cui domanda d’asilo è stata respinta, non risulta al momento possibile, tut-
tavia, per prassi costante del Tribunale, spetta al ricorrente richiedere alla
competente rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari
al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
13.2 Ne discende quindi che l’esecuzione dell’allontanamento dell’insor-
gente, risulta essere anche possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI).
14.
Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, il
gravame va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore confer-
mata.
15.
Visto tutto quanto sopra, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato
il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
16.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
17.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Il
succitato importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale entro un ter-
mine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: