B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7123/2014
Sen t en z a d e l 1 2 d i c emb r e 20 14
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice William Waeber;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Sudan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 dicembre 2014 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il 16 ottobre
2014;
i verbali d'audizione del 16 ottobre 2014 (di seguito: verbale 1) e del
14 novembre 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
3 dicembre 2014, notificata oralmente all'interessato in medesima data (cfr.
atto A17/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha
pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del
richiedente dalla Svizzera;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 5 dicembre 2014 (cfr. timbro del plico
raccomandato; data d'entrata: 8 dicembre 2014), nel quale il ricorrente ha
chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti
di causa all'UFM per una nuova decisione nel merito, implicitamente la
concessione dell'asilo e in subordine la concessione dell'ammissione
provvisoria; ha inoltre presentato una domanda di assistenza giudiziaria
nel senso dell'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle
presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili;
la copia dell'incarto dell'UFM trasmessa via fax al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 9 dicembre 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e
art. 52 PA);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato
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non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa (cfr. DTAF
2011/30 consid. 3);
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile;
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere un cittadino
sudanese nato a B._______ (Sudan) e di aver vissuto a Omdurman
(Sudan), una città nei pressi di Khartoum (Sudan) (cfr. verbale 1, pag. 3);
che egli ha inizialmente dichiarato di essere minorenne (cfr. verbale 1,
pag. 3); che dall'esame osseo risulta che il richiedente potrebbe avere oltre
diciannove anni (cfr. ibidem); che interrogato in merito ha affermato di non
conoscere la sua data di nascita, ma che è possibile che abbia diciannove
anni (cfr. ibidem); che si è dichiarato d'accordo di essere registrato come
maggiorenne (cfr. ibidem); che per quanto concerne i motivi d'espatrio egli
ha dichiarato di aver lasciato il Sudan poiché desidera istruirsi, lavorare e
poter aiutare la madre (cfr. verbale 1, pagg. 8-9; verbale 2, D56 e D58,
pag. 6); che se avesse avuto un'istruzione ed un lavoro in Sudan non
sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, pagg. 8-9); che oltre a questi problemi
non ne ha altri (cfr. verbale 1, pagg. 8-9; verbale 2, D58, pag. 6);
che, nella decisione contestata, l'UFM ha ritenuto che il richiedente non
avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non
avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione
contro persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente fa valere in primo luogo che egli avrebbe
sempre dichiarato di essere minorenne e dunque sarebbe stato registrato
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a torto quale maggiorenne; che circa i motivi d'espatrio egli avrebbe
lasciato il suo Paese d'origine per sottrarsi ad una situazione divenuta
ormai insopportabile a causa dell'impossibilità di studiare e di aiutare la
madre, nonché della mancanza di prospettive lavorative; che la grave
situazione socio-economica in cui si troverebbe lo esporrebbe al rischio di
non essere nemmeno in grado di soddisfare i propri bisogni primari; che,
di conseguenza, la sua vita sarebbe in grave pericolo; che, infine,
l'allontanamento verso il suo Paese d'origine non sarebbe ragionevolmente
esigibile in quanto in Sudan sarebbe esposto ad una vita inumana e
degradante, senza libertà, sicurezza, lavoro, un alloggio, nonché sarebbe
nell'impossibilità di ricevere cure mediche;
che preliminarmente, per quanto attiene la questione della minore età del
ricorrente, il Tribunale non può che rinviare e confermare le considerazioni
fatte dall'UFM; che d'altronde, la maggiore età del richiedente, stabilita
dall'autorità inferiore nell'audizione sulle generalità (cfr. verbale 1, pag. 3),
è pacifica non avendo egli apportato in sede ricorsuale elementi o mezzi di
prova che possano indurre il Tribunale ad una diversa valutazione;
che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo
che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi, questa
disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata
esclusivamente per motivi economici o medici;
che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di
persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che,
pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti
dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate
unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di
agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18
LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi
(qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento di cui all'art. 44 LAsi (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e
relativi riferimenti);
che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
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esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così
come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti
gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio
paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da
una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie,
difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla
disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi
analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere
confrontata;
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto
personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere
esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo paese di origine,
a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche (art. 3 LAsi);
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo
espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni d'ordine economico,
ovvero all'assenza di mezzi finanziari per potersi permettere un'istruzione
e all'assenza di un lavoro (cfr. verbale 1, pagg. 8-9 e verbale 2, D56 e D58,
pag. 6); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano,
in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta
l'art. 18 LAsi;
che nel ricorso l'insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento
suscettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione;
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente ad Omdurman possa essere confrontato al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, per di più, la situazione nella regione di Khartoum, segnatamente ad
Omdurman, non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del
territorio nazionale (cfr. DTAF 2013/5 consid. 5.4.4 e 5.4.5);
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che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS
142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento
deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente
riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951
sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli
impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (cfr. Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo
[GICRA] 1996 n. 18 consid. 14b lett. e e relativi riferimenti);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è
ammissibile (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano
loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e
alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (DTAF 2010/41
consid. 8.3.5 e relativi riferimenti);
che, in questo senso, va rilevato che i motivi risultanti da difficoltà
consecutive ad una crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita
precarie, difficoltà a trovare un impiego ed un alloggio, redditi insufficienti,
assenza di prospettive per il futuro), alla disorganizzazione o a problemi
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analoghi ai quali ogni persona, in tale Paese, può essere confrontata, non
sono determinanti (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.6 e relativi riferimenti);
che l'insorgente è giovane, ha esperienza professionale nel campo
dell'agricoltura, nonché nella ristorazione come cameriere e lavapiatti (cfr.
verbale 1, pagg. 4-5); che nel Paese d'origine dispone di una rete
famigliare ritenuto che vi risiedono la madre e la sorella (cfr. verbale 1,
pag. 6); che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbia una buona
rete sociale in Patria; che, di conseguenza, nulla osta al suo
allontanamento in Sudan;
che, inoltre, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
senza che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2
consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3);
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo paese
di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34
consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
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ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: