Corte IV
D-7134/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Blaise Pagan;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7134/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
13 ottobre 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale
lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 26 ottobre 2009 e del 2 novembre 2009,
la decisione dell'UFM del 12 novembre 2009, notificata all'interessato
il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 13 novembre 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
l'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale via telefax in data
17 novembre 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
Pagina 2
D-7134/2009
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere cittadino iracheno, d'etnia curda, di essere nato a
B._______ e cresciuto a C._______ (provincia di Dohuk) dove ha
vissuto, con il fratello e lo zio paterno, fino al giorno del suo espatrio,
che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il (...), per
paura di essere arrestato o multato dopo avere lasciato l'esercito
iracheno, nel quale avrebbe servito come guardia di un accampamento
situato tra D._______ e E._______, il quale sarebbe stato attaccato il
(...) da uno o due terroristi,
che l'interessato avrebbe raggiunto F._______ (Turchia) a piedi,
accompagnato dal passatore; che, dopo due giorni, sarebbe arrivato in
auto ad G._______ (Turchia), dove sarebbe partito con un Tir, che si
sarebbe imbarcato su una nave; che, dopo otto giorni di viaggio, senza
Pagina 3
D-7134/2009
subire controlli e senza documenti, sarebbe arrivato in Svizzera, non
sapendo da quali Stati avrebbe transitato,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 12 novembre 2009, l'UFM ha considerato, da
un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti
in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi
dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM,
sostenendo di aver ragioni scusabili per la mancata presentazione di
un documento d'identità; che, infatti, egli si sarebbe fatto spedire dai
suoi familiari la sua carta d'identità ed avrebbe segnalato all'UFM,
nell'ambito dell'audizione federale, la necessità di più tempo per farla
arrivare in Svizzera; che, inoltre, il ricorrente ha addotto che l'UFM
sarebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in
quanto sarebbero necessari ulteriori chiarimenti all'accertamento dello
statuto di rifugiato o all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento; che, segnatamente, come già spiegato in
audizione, egli sarebbe espatriato a causa del suo ruolo in seno
all'esercito, per il quale avrebbe servito come volontario; che, dopo
essere stato vittima di un attentato nel (...), egli avrebbe in vano
chiesto un trasferimento, motivo per cui si sarebbe sentito obbligato a
dissertare, piuttosto di restare in Patria e rischiare di essere vittima di
ulteriori attentati; che, di conseguenza, in caso di rientro in Iraq,
temerebbe di essere arrestato e la sua vita ed il suo futuro sarebbero
esposti a gravi rischi,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo e
Pagina 4
D-7134/2009
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che
sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato
o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di
condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta
scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale
amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha asserito di avere passato la frontiera con la Turchia
a piedi e di essersi recato a F._______, dove lo attendeva una
macchina, con la quale si sarebbe recato ad G._______, passando per
H._______; che ad G._______ sarebbe salito su un Tir, che si sarebbe
imbarcato su una nave,
che l'insorgente ha, inoltre, dichiarato di essere sceso dal Tir
sull'autostrada dopo otto giorni di viaggio e di avere proseguito a piedi
fino ad arrivare ad una stazione ferroviaria, dove avrebbe preso un
treno che lo avrebbe portato a Lugano, per poi continuare il proprio
viaggio in direzione di Chiasso (cfr. verbale d'audizione del 26 ottobre
2009 pag. 8 D17),
Pagina 5
D-7134/2009
che egli non è stato, però, in grado di rivelare in quale Paese sarebbe
sbarcato con la nave sulla quale si trovava il Tir con cui avrebbe
lasciato la Turchia (cfr. verbale d'audizione del 26 ottobre 2009 pag. 7
D16), rispettivamente in quale Paese sarebbe arrivato con il Tir (cfr.
ibidem),
che, inoltre, egli ha rilevato di avere intrapreso il viaggio senza
documenti e senza subire controlli (cfr. verbali d'audizione del
26 ottobre 2009 pag. 7 e del 2 novembre 2009 pag. 4 D20),
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, l'insorgente ha altresì affermato di non avere mai posseduto un
passaporto e di non avere con sé la carta d'identità (cfr. verbale
d'audizione del 26 ottobre 2009 pagg.3 e 4),
che, nel corso dell'audizione federale, egli ha, altresì, in un primo
momento sostenuto di non potere consegnare la carta d'identità alle
autorità svizzere, poiché, dopo il suo espatrio, un ufficiale dell'esercito
si era presentato alla sua abitazione, ritirando la carta d'identità,
nonché la tessera e la divisa militare (cfr. verbale d'audizione del
2 novembre 2009 pag. 3 D3 e D4),
che, nell'ambito della medesima audizione, l'insorgente si è
contraddetto in modo palese, rilevando di avere chiesto ai suoi familiari
di inviargli la carta d'identità, la quale dovrebbe arrivare a giorni
insieme a delle fotografie (cfr. verbale d'audizione
del 2 novembre 2009 pag. 3 D8),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
Pagina 6
D-7134/2009
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese per paura
di essere arrestato o multato dopo avere lasciato l'esercito iracheno,
nel quale avrebbe servito come guardia di un accampamento situato
tra D._______ e E._______,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, il ricorrente si è espresso in modo vago,
contraddittorio ed approssimativo in merito al suo ruolo in seno
all'esercito iracheno ed ai suoi timori legati alla sua presunta
diserzione,
che, da un lato, egli ha descritto il ruolo della sua divisione come
“protezione della popolazione” e squadra “anti-terrorismo” (cfr. verbale
d'audizione del 2 novembre 2009 pag. 6 D53), dall'altro lato, il suo
compito sarebbe stato di fare la guardia (cfr. ibidem pag. 7 D54 e D55)
Pagina 7
D-7134/2009
e, interpellato sul tipo di addestramento che avrebbe sostenuto, egli ha
affermato, in modo palesemente inverosimile, di avere solamente
dovuto “marciare per dieci giorni” (cfr. ibidem pag. 7 D58 a 59),
che, inoltre ed a titolo d'esempio, egli ha sostenuto di temere di essere
arrestato in caso di rientro in Patria (cfr. verbali d'audizione del 26
ottobre 2009 pag. 6 e del 2 novembre 2009 pag. 11 D108), basandosi
su supposizioni incerte e riferitegli da terzi (“dicevano in giro che chi
lasciava era arrestato o multato; cfr. verbale d'audizione del
2 novembre 2009 pag. 6 D50), pur avendo sostenuto in precedenza di
essersi arruolato volontariamente e di aver potuto lasciare l'esecito
quando avrebbe deciso lui (cfr. ibidem pag. 6 D43),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
Pagina 8
D-7134/2009
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile,
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo
stato della sicurezza in Iraq, codesto Tribunale ha già avuto modo di
precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che,
segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti
dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq;
che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre
province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non
sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona
interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo
periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti
o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8),
che, nella fattispecie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
iracheno di origine curda e di essere nato a B._______ e di aver
vissuto a C._______ (provincia di Dohuk), dove avrebbe vissuto sino al
suo espatrio (cfr. verbale d'audizione del 26 ottobre 2009 pag. 1); che
Pagina 9
D-7134/2009
inoltre, egli è giovane, celibe e che, per di più, in Patria risiedono tanti
suoi parenti e familiari (cfr. ibidem pag. 4), tra i quali lo zio materno,
che lo avrebbe ospitato fino al suo espatrio,
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 24),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine (segnatamente nella provincia di Dohuk) è
ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 10
D-7134/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente decisione.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (per corriere interno; in copia; n. di rif.
N [...])
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
Pagina 11