B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7160/2016
Sen t en z a d e l 3 0 no vemb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David R. Wenger, Gérald Bovier,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), con la moglie
C._______, nata il (…), alias
D._______, nata il (…), ed il figlio
E._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 24 ottobre 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ e C._______ hanno presentato in
Svizzera il 18 giugno 2016,
le audizioni sulle generalità del 28 giugno 2016 nella quali è stato inoltre
concesso il diritto di essere sentito agli interessati circa un’eventuale
evasione della domanda d’asilo tramite una decisione di non entrata nel
merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed il relativo
trasferimento verso l’Italia,
la nascita della figlia E._______ in data (…),
la decisione della SEM del 24 ottobre 2016 (notificata il 14 novembre
2016), mediante la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha
pronunciato il trasferimento degli interessati verso l’Italia,
il ricorso del 21 novembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato)
inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale i ricorrenti
hanno concluso all’annullamento della decisione impugnata ed alla
restituzione degli atti all’autorità inferiore per l’esame in Svizzera della
domanda d’asilo, all’inesigibilità dell’allontanamento verso l’Italia ed
all’accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento delle spese
di giudizio e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili,
l'incarto originale della SEM ricevuto dal Tribunale in data 23 novembre
2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a‒c e art. 52 PA,
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che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito:
Regolamento Dublino III),
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa
a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione,
che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal
Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della
gerarchia dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di
determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr.
DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
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che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo
III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come
competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è
tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio
di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III),
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale
presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
che a norma del par. 2 della medesima disposizione, lo Stato membro nel
quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale e
che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo
Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata
una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di
prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento
di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie
fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato
membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8 a 11
e 16 («clausola di umanitaria»),
che tale disposto è stato previsto per correggere gli effetti incompatibili con
l’art. 8 CEDU dell’applicazione dei criteri di determinazione dello stato
membro responsabile nel Regolamento Dublino III, e ciò lasciando un
ampio margine di apprezzamento agli Stati, fintanto che i membri della
famiglia non siano separati (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
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Das Europäische Asylzuständigkeitsystem, Vienne/Graz 2014,
commentaires ad art. 17 par. 2, K17 à K21),
che se lo Stato membro richiesto accetta tale richiesta, la competenza
dell’esame della domanda gli è trasferita (cfr. art. 17 par. 2 cpv. 3
Regolamento Dublino III),
che perché tale norma trovi applicazione si necessità ancore che le
persone interessate debbono però esprimere il loro consenso per iscritto
(cfr. art. 17 par. 2 in fine Regolamento Dublino III),
che tale consenso consiste nella manifestazione scritta della volontà delle
persone interessate quanto al fatto di essere riunite nello stesso paese e
non concerne invece la determinazione del paese in questione (cfr.
sentenza del TAF E-1852/2016 del 1° aprile 2016 e riferimenti citati),
che nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno
rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo
«EURODAC», che C._______ ha depositato domanda d’asilo in Italia il
9 giugno 2016. Il confronto con tale banca dati non ha invece avuto alcun
riscontro per quanto riguarda A._______,
che la SEM ha quindi presentato alle autorità italiane competenti, nei
termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di
ripresa in carico fondata sull'art. art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino
III per quanto riguarda C._______,
che nel contempo l’autorità di prime cure ha chiesto all’Italia di prendere in
carico anche A._______ sulla base dell’art. 17 par. 2 in fine Regolamento
Dublino III,
che queste autorità, non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico
entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 Regolamento di Dublino III, hanno
tacitamente riconosciuto la loro competenza nella trattazione della
domanda di asilo di C._______ (art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III),
che il 17 ottobre 2016 le autorità Italiane hanno espressamente confermato
il riconoscimento di tale competenza, accettando nel contempo anche il
trasferimento di A._______ fondato sull’art. 17 par. 2 Regolamento Dublino
III,
che in sede ricorsuale gli insorgenti non hanno contestato la competenza
delle autorità italiane (cfr. ricorso, pag. 2),
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che inoltre dai loro scritti dell’8 agosto 2016 si arguisce espressamente che
il mantenimento dell’unione familiare è da intendersi prioritario,
che se ne può dunque a giusto titolo dedurre il consenso degli interessati
a ritrovarsi riuniti nelle stesso paese e ciò nonostante la dichiarata
preferenza per la trattazione delle loro domande d’asilo in Svizzera
piuttosto che in Italia (cfr. atti A29 e A30),
che la questione di sapere se l’art. 17 par. 2 Regolamento di Dublino III sia
direttamente applicabile (anche detto "self-executing"; cf. ATAF 2015/19
consid. 4.5, 2015/18 consid. 3.4, 2010/27 consid. 6.3.2) può quindi restare
indecisa,
che di conseguenza, la competenza dell’Italia è nella fattispecie data,
che non vi sono inoltre fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante
ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (art. 3 par. 2 2a frase Regolamento
Dublino III),
che invero, la CorteEDU, con sentenza Tarakhel contro Svizzera del
4 novembre 2014, 29217/12, §114, ha peraltro espressamente indicato
che la situazione attuale dell’Italia non è comparabile alla situazione della
Grecia constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del
21 gennaio 2011, 30696/09 (si veda anche recente sentenza CorteEDU,
Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14,
§33),
che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv.
rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del
31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr.
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
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dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura];
direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che nel proprio gravame i ricorrenti sostengono che l’Italia sia un paese
molto complicato e pieno di difficoltà nel quale le strutture di assistenza
risulterebbero carenti e le garanzie sociali non verrebbero rispettate. A loro
dire, i ricorrenti in Italia finirebbero per strada senza alcuna assistenza e
dovrebbero aspettare per strada un posto in una struttura con un bambino
ancora in fasce. Oltracciò, le garanzie d’accoglienza risulterebbero
inadeguate e difformi dagli standard posti dalla giurisprudenza mentre
quelle formali sarebbero generiche e prive di concretezza tanto più che le
circolari alle quali la SEM avrebbe fatto riferimento per il loro
l’apprezzamento sarebbero datate,
che censurando la mancanza dell’ottenimento dall’Italia di garanzie
individuali, così come le condizioni di alloggio, i ricorrenti si riferiscono
implicitamente alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1
Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS
142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola
di sovranità,
che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se «motivi umanitari» lo giustificano
la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il
Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il
trattamento della domanda (cfr. DTAF 2015/9),
che se il richiedente l’asilo invoca motivi umanitari per opporsi al
trasferimento, il Tribunale si limita ad esaminare se la SEM ha esercitato il
suo potere discrezionale in modo conforme alla legge,
che l’applicazione della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il
trasferimento violi la CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali
la Svizzera è legata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8),
che sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in
Italia questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio
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(DTAF 2015/4) riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella
sopraccitata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la
Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non
ottenga garanzie individuali dall’Italia circa la presa in carico adeguata e
conforme all’età dei fanciulli ed alla preservazione dell’unità della famiglia;
che in assenza di tali garanzie individuali da parte dell’Italia vi sarebbe un
rischio di violazione dell’art. 3 CEDU,
che nella sentenza D-6358/2015 del 7 aprile 2016 (pubblicata come
sentenza di riferimento e prevista per la pubblicazione), il Tribunale ha
constatato che le garanzie fornite dalle autorità italiane laddove i richiedenti
l’asilo vengono indicati con nome, età e come comunità familiare («nucleo
familiare») e viene fatto riferimento (anche implicito) alle garanzie generali
rilasciate dall’Italia riguardo a una sistemazione conforme alle esigenze
della famiglia – in particolare alle circolari del 2 febbraio 2015,
dell’8 giugno 2015 e del 15 febbraio 2016 – sono da considerarsi delle
sufficientemente individualizzate e concrete e ciò malgrado sia indicato
unicamente l’aeroporto di destinazione e non l’alloggio (cfr. sentenza D-
6358/2015 consid. 5 e sentenza CorteEDU n. 30474/14, §34-35),
che nella fattispecie, il Tribunale constata che i ricorrenti sono stati
riconosciuti dalle autorità italiane come «nucleo familiare» (cfr. atto A48);
che inoltre, nella comunicazione di riammissione del 17 ottobre 2016 sono
state riportate le generalità precise degli interessati come pure il grado di
parentela e le loro date di nascita (cfr. ibidem); che tale comunicazione
menziona pure esplicitamente che la famiglia sarà alloggiata
conformemente alla circolare dell’8 giugno 2015 e che i ricorrenti dovranno
recarsi all’aeroporto di Lamezia Terme e presentarsi all’«Ufficio di Polizia
di Frontiera» (cfr. ibidem),
che per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui le circolari
italiane a cui fa riferimento la SEM sarebbero ormai datate e non
conterebbero informazioni attuali circa la concreta disponibilità di posti, il
discorso non cambia dal momento che dall’aggiornamento periodico delle
liste dei progetti SPRAR riservati alle famiglie si può dedurre che l’Italia è
continuativamente impegnata a provvedere alloggi consoni alle famiglie
(cfr. tra le altre, sentenza del TAF E-1324/2016 del 9 agosto 2016
consid. 7.2.1),
che invero, ciò sarebbe pure confermato dalla nuova circolare del
12 ottobre 2016 del Ministero dell’Interno Italiano, la quale aggiorna
nuovamente la lista dei progetti SPRAR presenti nelle diverse regioni,
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che ciò posto, il Tribunale ritiene che l’Italia abbia fornito sufficienti garanzie
concrete ed individuali così da poter escludere una violazione dell’art. 3
CEDU, dell'art. 4 della CartaUE, dell'art. 3 CEDU, dell'art. 3 Conv. tortura o
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107)
in caso di esecuzione del trasferimento,
che inoltre, i ricorrenti non hanno né dimostrato che lo Stato di destinazione
non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine la
procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della
direttiva procedura, né hanno apportato qualsivoglia indizio serio e
concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non
rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe
meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandoli in un paese
dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente
minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese,
che ad ogni modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l'eventuale violazione
dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere
di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). La modifica
dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che
pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità
inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM
ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri
oggettivi e trasparenti. In questi casi il Tribunale non può sostituire il suo
apprezzamento a quello della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che
l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di
apprezzamento,
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità),
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo dei
ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderli in carico
in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento
Dublino III,
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che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della
domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l’Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (art. 32 lett. a OAsi 1),
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera
distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18
consid. 5.2),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e
pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il
23 novembre 2016 sono revocate,
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le misure supercautelari pronunciate il 23 novembre 2016 sono revocate.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: