Corte IV
D-716/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Zimbabwe,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 gennaio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-716/2009
Fatti:
A.
Il 31 agosto 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo
(cfr. verbale d'audizione del 23 settembre 2008) di essere cittadino
dello Zimbabwe e di avervi vissuto dalla nascita fino al suo espatrio.
L'interessato sarebbe espatriato il 30 agosto 2008 per il timore di
essere ucciso dalla polizia a causa della propaganda che avrebbe
fatto a favore del partito d'opposizione B._______ nel gennaio 2008.
B.
Il 6 febbraio 2009 - tramite colloquio telefonico - è stata effettuata
un'analisi LINGUA, sulle risultanze della quale un esaminatore si è
pronunciato con un rapporto (perizia) LINGUA (cfr. agli atti A 9/8).
C.
L'11 novembre 2008, l'UFM ha conferito al ricorrente la possibilità di
esprimersi in merito alle risultanze del precitato esame.
D.
Il 27 gennaio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome ammissibile,
esigibile e possibile.
E.
Il 3 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF). Ha chiesto l’annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo.
F.
Il 6 febbraio 2009, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
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all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
G.
Il 23 febbraio 2009, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto
la reiezione del gravame.
H.
Il 27 febbraio 2009, il TAF ha concesso al ricorrente la facoltà di
introdurre l'atto di replica con un termine fino al 16 marzo 2009. Tale
termine è, nel frattempo, scaduto infruttuoso.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è pertanto motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e
all'art. 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
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(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007
D-6735/2006 consid. 4 e relativo riferimento). In altri termini, il ricorso
può essere accolto per ragioni che il ricorrente non ha addotto o
respinto in base ad argomenti che la decisione impugnata non ha
preso in considerazione (ibidem).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che, in virtù delle
risultanze dei rapporti sull'esame LINGUA, il richiedente ha ingannato
le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Secondo il rapporto sull'esame LINGUA,
l'interessato proverrebbe con certezza dall'Africa dell'ovest e,
sicuramente, dalla Nigeria, siccome parlerebbe senza alcun dubbio
l'inglese dell'Africa dell'ovest e più precisamente la variante nigeriana,
e non l'inglese parlato nel sud dell'Africa. Infatti, la parlata nigeriana
escluderebbe la provenienza dallo Zimbabwe. L'autorità inferiore ha,
altresì, rilevato che nell'ambito del diritto di essere sentito sulle
risultanze del citato rapporto, il richiedente non vi avrebbe dato
seguito. Pertanto, l'UFM ha considerato lecita, esigibile e possibile
l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il suo vero
Paese d'origine.
5.2 Nel gravame, il ricorrente ha ribadito di essere un cittadino dello
Zimbabwe, nonostante la consapevolezza di dovere presentare un
documento idoneo per dimostrare la sua identità, non sarebbe in
grado di dimostrare le sue vere generalità, siccome non
possiederebbe alcun documento di identità ed avrebbe viaggiato con
un passaporto falso. Peraltro, durante il colloquio telefonico con
l'esperto LINGUA, avrebbe fornito una serie di risposte sullo
Zimbabwe che non gli sarebbero state contestate e che potrebbero
essere fornite soltanto da una persona proveniente da detto Paese. In
aggiunta, il ricorrente ha ritenuto la decisione dell'UFM come carente
di motivazione, in quanto l'unico elemento considerato per la sua
provenienza dalla Nigeria, farebbe riferimento alla pronuncia del suo
inglese. Pertanto, la suddetta decisione, fondata su un esame
incompleto dei fatti rilevanti, andrebbe annullata.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame ed ha rilevato, in particolare, che nonostante abbia invitato il
ricorrente a prendere posizione sul risultato dell'analisi LINGUA,
quest'ultimo non vi avrebbe dato alcun seguito, allorché avrebbe già
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allora potuto chiedere ulteriori chiarimenti in merito al contenuto del
rapporto LINGUA. Inoltre, ha ribadito quanto detto nella sua decisione
ed aggiunto che, anche a livello di contenuto, l'insorgente avrebbe
fornito diverse risposte che non concorderebbero con la provenienza
da lui indicata.
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria
identità. Tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da
altri mezzi di prova.
6.2 L'esame LINGUA va ricompreso nel mezzo di prova
dell'informazione giusta l'art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 14). La sua valutazione soggiace al libero
apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a
dimostrare l'inganno sull'identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi
(GICRA 1999 n. 19 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la
pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda
d'asilo. E’ tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo
allorquando l’esame LINGUA consenta d’escludere inequivocabil-
mente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di
possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4).
La documentazione delle conclusioni tratte dall'esperto LINGUA deve
essere riportata in una relazione riassuntiva che riporti il contenuto
essenziale dell'esame LINGUA medesimo (cfr. anche art. 28 PA). Tale
relazione riassuntiva, al fine di permettere il rispetto del principio
dell'equo processo (art. 29 cpv. 1 Cost.), deve comprendere le
domande poste dall'esperto LINGUA al richiedente l'asilo e la
sostanza delle risposte date dal richiedente stesso, quelle favorevoli
come quelle contrarie all'evocata provenienza, nonché l'indicazione
precisa di ogni ulteriore elemento acquisito alle carte processuali
come mezzo, quale premessa necessaria alla conclusione cui
perviene il consulente tecnico. Tali elementi devono poi essere
trasmessi dall'UFM al richiedente l'asilo. Ogni altra soluzione
renderebbe il possibile controllo dell'autorità amministrativa dapprima,
e del giudice poi, sull'operato del consulente tecnico del tutto aleatorio
e sconfinerebbe in una violazione del principio dell'equo processo
(v. GICRA 2003 n. 14, pag. 89 e 90 consid. 9). Risulterebbe, infatti,
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arduo, se non impossibile, un corretto esercizio del diritto di difesa da
parte dell'insorgente, non essendo egli posto nelle condizioni di
ricorrere con criteri adeguati (v. GICRA 1995 n. 12, pag. 115
consid. 12c).
6.3 Nel caso di specie, la relazione riassuntiva dell'esame LINGUA,
inviata al richiedente, in data 11 novembre 2008, non è rispettosa dei
criteri precedentemente esposti, giacché contiene soltanto le
conclusioni dell'esperto LINGUA, ma non indica né le domande
postegli da quest'ultimo, né la sostanza delle sue risposte, né
l'indicazione precisa di ogni ulteriore elemento acquisito alle carte
processuali come mezzo, quale premessa necessaria alla conclusione
cui è pervenuto il consulente tecnico. Inoltre, il mero fatto che
l'insorgente non abbia dato seguito all'invito a prendere posizione sul
risultato dell'analisi LINGUA, non esula l'UFM dal suo compito
procedurale di mettere il richiedente in una posizione nella quale
possa esercitare in modo corretto il suo diritto di difesa.
7.
7.1 Peraltro, giusta l'art. 36 cpv. 2 LAsi, nel caso di applicazione
dell'articolo 32 cpv. 2 lett. b LAsi, è concesso al richiedente il diritto di
essere sentito.
Questo Tribunale constata che, nella fattispecie, dagli atti di causa non
risulta che l'UFM abbia mai espresso al richiedente l'intenzione
di rendere una decisione di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (inganno sull'identità) e neppure che gli
abbia concesso la possibilità di esprimersi in merito conformemente
alla disposizione legale sopracitata. Pertanto, questo Tribunale non
può che constatare la violazione del diritto di essere sentito.
7.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di
essere sentito è di natura formale. Tale diritto esiste infatti
indipendentemente dal suo grado d'influenza sul risultato della
decisione. Pertanto, il suo mancato rispetto conduce di principio
all'annullamento della decisione impugnata, quand'anche il contenuto
di quest'ultima sarebbe stato identico, se il diritto di essere sentito
fosse stato concesso (v. DTF 122 II 464 consid. 4a, pag. 469 e
GICRA 2006 n. 20 consid. 3.2, pag. 215). Tuttavia, è possibile
rinunciare all'annullamento della decisione, se tale lacuna può venire
riparata in sede di ricorso e se lo scopo di questa garanzia
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procedurale può essere così realizzato successivamente, senza che la
parte interessata ne sia seriamente lesa. Tale riparazione presuppone
comunque che l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere
cognitivo dell'autorità di prima istanza sui punti litigiosi, come nel caso
del TAF. In tale circostanza, l'interessato può infatti far valere in sede di
ricorso i suoi argomenti con la medesima efficacia. Ciò, è solitamente
il caso in materia di ricorso nell'ambito del diritto amministrativo
(v. DTF 124 II 132 consid. 2d, pag. 138 e seg.). Tuttavia, anche se, di
caso in caso, la riparazione può essere ammessa, in particolare per
motivi d'economia procedurale, questa pratica deve rimanere
l'eccezione e dev'essere applicata di modo ristrettivo, ritenuto, altresì,
che la stessa non va intesa come un'autorizzazione per l'autorità
inferiore di disconoscere i diritti procedurali delle parti (v. DTF 124 II
132 consid. 2d, pag. 138 e seg.). In materia d'asilo, la pratica della
CRA (attualmente TAF) era di non procedere alla riparazione nei casi
in cui la violazione del diritto di essere sentito costituiva un vizio grave
di procedura (v. GICRA 1994 n. 1).
7.3 Nel caso di specie, la violazione del diritto di essere sentito nel
corso della procedura di prima istanza costituisce un vizio di carattere
formale grave, non essendo stata data in nessuna maniera la
possibilità al ricorrente di esprimersi segnatamente sulle consequenze
che la decisione, che l'UFM si apprestava ad emanare, avrebbe potuto
arrecare in relazione alla sua situazione personale. Infatti, soltanto
così, da un lato, avrebbe potuto essere garantito a quest'ultimo uno
svolgimento corretto, dal punto di vista dei suoi diritti fondamentali,
della procedura d'asilo in sede di prima istanza e, dall'altro lato, l'UFM
avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi determinanti per potere
decidere. Gli atti di causa sono pertanto da ritenersi incompleti e delle
misure d'istruzione complementari s'impongono.
8.
In considerazione di quanto precede, la decisione impugnata incorre
nell'annullamento e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore
affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.),
a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una
nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza
(art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418).
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9.
Il ricorso, manifestamente fondato, è deciso in procedura semplificata
(art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
10.
Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA). La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto,
divenuta senza oggetto. Considerato, altresì, che l'insorgente non è
rappresentato in questa sede e che non risulta, comunque, che abbia
dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in
relazione alla procedura di ricorso in esame, non si giustifica
l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al
completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una decisione ai
sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono ripetibili.
4.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è divenuta senza oggetto.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- C._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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