Corte IV
D-7172/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 g i u g n o 2 0 0 8
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Marianne Teuscher e Walter Lang,
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Cossovo,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Esecuzione dell'allontanamento (riesame); decisione
dell'UFM dell'11 ottobre 2001 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7172/2006
Fatti:
A.
L'interessato, d'etnia ashkali, ha inoltrato una domanda d'asilo il 9
luglio 1990. Il 16 marzo 1994, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR,
attualmente, e di seguito, UFM) ha respinto la citata domanda. Il 29
luglio 1994, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
(CRA) ha respinto il ricorso interposto contro la menzionata decisione.
Il 20 giugno 1996, l'interessato ha inoltrato una domanda di revisione
contro la sentenza della CRA, la quale è stata respinta, nella misura in
cui ammissibile, l'8 luglio 1996.
B.
Il 25 maggio 2000, l'UFM ha comunicato alle competenti autorità
cantonali che a favore dell'interessato non è stata pronunciata
l'ammissione provvisoria fondata sull'Azione umanitaria 2000 ed ha
comunicato all'interessato un nuovo termine di partenza per lasciare la
Svizzera, fissato al 25 giugno 2000.
C.
Il 13 giugno 2000, l'interessato ha inoltrato dinanzi all'UFM una
domanda di riesame della decisione del 16 marzo 1994. Ha fatto
valere d'appartenere all'etnia Ashkali (prodotta attestazione
d'appartenenza alla menzionata etnia del 19 marzo 2000), ed ha
chiesto, in via principale, la concessione dell'asilo, e in via
subordinata, l'ammissione provvisoria. Ha rilevato, inoltre, che il
termine di partenza delle persone che non hanno ottenuto l'asilo, ma
appartenenti alle minoranze Rom e Ashkali, è stato prorogato dal
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sino al 31 agosto
2000.
D.
Il 19 giugno 2000, l'UFM ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento
dalla Svizzera del richiedente.
E.
L'11 ottobre 2001, l'UFM ha respinto la domanda di riesame. Detto
Ufficio ha osservato, da un lato, che in materia d'asilo, vista la
situazione regnante in Cossovo, non sussisterebbe più un timore
fondato d'esposizione a persecuzioni per la sola appartenenza ad una
minoranza etnica. Dall'altro lato, e benché l'UFM abbia confermato la
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sua prassi comportante di regola l'ammissione provvisoria per persone
appartenenti a gruppi etnici minoritari (citato un proprio comunicato
stampa del 19 settembre 2001), nel caso di specie sarebbero non di
meno dati i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento
dell'interessato, quest'ultimo provenendo da B._______, dove per gli
Ashkali le condizioni di vita sarebbero nel frattempo sensibilmente
migliorate. Inoltre, vi sarebbero buone possibilità di reinserimento per
l'interessato in Cossovo, in considerazione dell'età, dello stato di
salute, del grado di scolarizzazione, della lingua materna, che è
l'albanese, nonché della presenza dei genitori e di altri parenti proprio
a B._______. Infine, l'autorità inferiore ha pure rilevato che
l'interessato ha mostrato scarsa volontà d'integrazione in Svizzera
(richiamato anche il parere negativo del [...] sull'eventuale
adempimento delle condizioni dell'Azione umanitaria 2000).
F.
Il 12 novembre 2001, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla CRA
contro la citata decisione dell'UFM, ma limitatamente al punto di
questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Fa valere
che, come ritenuto anche dalla CRA nella sua giurisprudenza, il
rimpatrio degli Ashkali in Cossovo è tuttora inesigibile (Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo [GICRA] 2001 n. 1). Sostiene che se dovesse essere costretto a
rientrare a B._______ vivrebbe come un prigioniero, in condizioni
incompatibili con l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101). Egli necessita, inoltre, di un sostegno terapeutico
importante perché soffre di disturbi psichici (esibiti tre certificati medici
del 19 e del 22 ottobre 2001 nonché del 6 novembre 2001).
G.
Il 23 novembre 2001, la CRA ha autorizzato il ricorrente a soggiornare
in Svizzera sino al termine della procedura.
H.
Il 30 novembre 2001, invitato ad esprimersi sul caso, l'UFM ha
proposto la reiezione del gravame. Detto Ufficio ha osservato che il
ricorrente sorvola sui problemi d'integrazione in Svizzera, evidenziati
anche nel certificato medico del 6 novembre 2001. Inoltre, la
"sindrome di disadattamento" di cui soffre è curabile ambulatorial-
mente e pertanto anche negli ospedali di C._______, D._______ e
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E._______. Su richiesta, ed in caso di bisogno, sussisterebbe peraltro
la possibilità di chiedere all'UFM un aiuto finanziario per assicurare le
cure in Cossovo. Infine, e sempre secondo l'UFM, gli Ashkali possono
vivere in tutta sicurezza a D._______, E._______, F._______,
G._______ e B._______.
I.
Il 13 dicembre 2001, il ricorrente ha replicato che la mancata
integrazione in Svizzera non è dipesa da cattiva volontà, ma dalle
affezioni di cui soffre, che gli impediscono di lavorare e vivere in modo
normale. Peraltro, ammesso che egli, come preteso dall'UFM, possa
vivere in tutta sicurezza a B._______, non potrebbe recarsi alla clinica
universitaria di C._______ per farsi curare, ritenuto che tale città non è
considerata sicura per gli Ashkali. Dovrebbe quindi essere ammesso a
soggiornare in Svizzera.
J.
Il 17 gennaio 2003, le competenti autorità cantonali hanno prodotto
copia di un Decreto d'accusa del 15 novembre 2002, da cui risulta una
condanna dell'insorgente alla pena di 90 giorni di detenzione, pena
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e a
quella accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo
di tre anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, per ripetuto furto (consumato e tentato), furto di poca entità,
ripetuto danneggiamento, ricettazione, ripetuta violazione di domicilio
e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. Detto decreto
è cresciuto in giudicato. Dalle carte processuali risulta pure che
l'insorgente era già stato condannato in Svizzera il 21 aprile 1997 ad
una multa di fr. 300.-- per furto di poca entità ed ingiurie nonché il 30
maggio 1997 alla multa di fr. 100.-- per ripetuta violazione della legge
federale sul trasporto pubblico (per avere utilizzato in due occasioni i
mezzi pubblici, a H._______ e a I._______, senza essere in possesso
di un valido titolo di trasporto).
K.
Il 7 luglio 2004, nuovamente invitato ad esprimersi, l'UFM ha
riproposto la reiezione del gravame.
L.
Il 4 agosto 2004, il ricorrente ha ribadito che le sue condizioni di salute
(importanti disturbi psichici) non consentono un rimpatrio, considerato
altresì lo stato ampiamente deficitario dei servizi sanitari in Cossovo.
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Peraltro, la situazione delle persone appartenenti alla minoranza
etnica degli Askhkali tende, contrariamente a quanto preteso dall'UFM,
a peggiorare.
M.
Il 3 dicembre 2004, invitato per la terza volta ad esprimersi sul caso,
l'UFM ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso. Secondo
l'autorità inferiore, i disturbi psichici di cui soffre l'insorgente possono
essere curati in patria. Inoltre, la situazione degli Ashkali a B._______
è compatibile con la pronunciata esecuzione dell'allontanamento.
N.
Il 9 dicembre 2004, il ricorrente ha riconfermato le argomentazioni
presentate nella replica del 4 agosto 2004 (v. riassunto dei fatti lettera
L).
O.
Il 10 ed il 27 gennaio 2006, l'insorgente ha esibito due nuovi certificati
medici.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) pronuncia
definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell’entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
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2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all’art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021).
3.
3.1 Conformemente all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(v. art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v.
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12
luglio 2007 consid. 3).
5.
Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è
impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio
federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle
disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
5.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione
dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità –
sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è
adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione
dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in
Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria
(v. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e seg.).
5.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia
ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la
pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44
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cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione
dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se
implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone
che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai
sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto
internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare
quelle che in patria non potrebbero beneficiare – a causa della loro
etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o
dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente
di una sufficiente rete sociale – delle condizioni di un adeguato
reinserimento (v. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità
giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e
privati in gioco.
6.
Questo Tribunale osserva che al momento della pronuncia della
decisione impugnata era nota all'autorità inferiore la prassi della CRA
secondo la quale l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo di
persone appartenenti alla minoranza degli Ashkali era inesigibile
(GICRA 2001 n. 13, ancora confermata nella sostanza in GICRA 2005
n. 9). Certo, successivamente la CRA ha modificato tale prassi, nel
senso che l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo degli
Ashkali è stata considerata di principio come ragionevolmente esigibile
nella misura in cui sia stato preventivamente accertato – in particolare
mediante informazioni raccolte sul luogo tramite l'Ufficio di
collegamento in Cossovo – che le condizioni per un adeguato
reinserimento, come la formazione professionale, lo stato di salute,
l'età, i mezzi necessari al sostentamento e la rete di contatti sociali,
siano soddisfatte (GICRA 2006 n. 10). Quest'ultima giurisprudenza è
stata ripresa anche da questo Tribunale (DTAF 2007/10).
6.1 Per quanto attiene alla presente fattispecie, il TAF osserva, da un
lato, che è incontestato in questa sede che il ricorrente appartenga
alla minoranza etnica degli Ashkali. Dall'altro lato, giova rilevare che
l'UFM non ha effettuato alcuna indagine per il tramite dell'Ufficio di
collegamento in Cossovo né altra sostitutiva di pari efficacia e
concludenza. Tuttavia, e tenuto conto del precario stato di salute del
ricorrente – grave sindrome ansio-depressiva ([...]), problemi
respiratori ([...]) e diabete mellito tipo II (v. certificato medico del 10
gennaio 2006, il quale fa stato di un decorso cronico della
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sintomatologia) – le citate indagini sulla situazione sanitaria, familiare,
sociale e professionale in Cossovo erano indispensabili alla pronuncia
di una decisione d'esecuzione dell'allontanamento (v. anche DTAF
2007/10). Peraltro, nulla lascia presumere che l'insorgente avesse, o
abbia, dei legami particolarmente stretti con la maggioranza albanese
in Cossovo (DTAF 2007/10 consid. 5.3 pag. 111), tanto meno dopo
tanti anni di permanenza in Svizzera. Non soccorre peraltro l'UFM il
fatto che l'insorgente provenga da B._______, visto che la
giurisprudenza del TAF non prevede eccezioni alla regola delle
indagini complementari a seconda del luogo di provenienza
dell'interessato all'interno del Cossovo (neppure la pertinente prassi
della CRA prevedeva una siffatta eccezione). Va altresì rilevato che
l'UFM, pur accennando nella decisione impugnata ai reati commessi
dal ricorrente in Svizzera, non ha fatto applicazione del – nel frattempo
– abrogato art. 14a cpv. 6 LDDS, fermo restando che i reati commessi
dall'insorgente nel lontano 1997 non sono palesemente riconducibili
ad una delle ipotesi contemplate dall'art. 83 cpv. 7 LStr, come non lo
sono quelli per cui è stato condannato nel 2002, ritenuta altresì la
ridotta entità delle pene irrogate ed il fatto che dal 2002 non risulta che
il ricorrente sia stato nuovamente condannato.
6.2 Pertanto, la decisione impugnata – nella misura in cui pronuncia
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Cossovo – incorre
nell'annullamento.
7.
7.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi
all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la
causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418).
In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono
completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). Tale è il caso nella
presente fattispecie per quanto attiene alla pronuncia di una decisione
d'ammissione provvisoria favorevole al ricorrente, decisione che può
essere resa, per i motivi che verranno indicati di seguito, nonostante
l'assenza agli atti di un rapporto dell'Ufficio di collegamento in
Cossovo (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-7059/2006 del 23 maggio 2008 consid. 7.4).
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7.2 Il TAF osserva che è incontestato che l'insorgente appartiene alla
minoranza degli Ashkali, che il suo stato psicofisico è precario, che
sono richieste a lungo termine cure psichiatriche e trattamenti contro
[....], [...] e "[...]" nonché periodicamente la somministrazione di
antidiabetici ed insulina, e che non può contare in Cossovo su di una
sufficiente rete sociale (i nonni sarebbero deceduti, il padre si
troverebbe in Germania e fin da piccolo non avrebbe più avuto contatti
con la madre). Non va inoltre dimenticato che l'insorgente risiede in
Svizzera dal 1990 e che dopo la conclusione infruttuosa della sua
prima procedura d'asilo nel 1994 (v. sentenza su ricorso della CRA del
29 luglio 2004) per diverse ragioni – anche e soprattutto indipendenti
dalla sua volontà – l'esecuzione del suo allontanamento non ha potuto
essere eseguita. Benché non possa essere aprioristicamente esclusa
l'ipotesi che a seguito d'ulteriori lunghe verifiche possano crearsi le
condizioni per un'esecuzione dell'allontanamento in Cossovo
compatibile con il rispetto della dignità umana, allo stato attuale delle
cose lo statuto del ricorrente in Svizzera non può rimanere
ulteriormente indefinito stante la sua menzionata lunga permanenza
nel nostro Paese. Infine, giova ancora rilevare che dato l'insieme delle
circostanze del caso di specie, appare pure difficile pronosticare
positivamente una possibilità d'adeguato reinserimento sociale in
Cossovo che consenta al ricorrente di far fronte alle necessità di un
sufficiente sostentamento personale (v. DTAF 2007 n. 10).
7.3 Conto tenuto di quanto precede, discende che allo stato attuale
delle cose, non è opportuna una semplice cassazione della decisione
impugnata, ma si giustifica da parte dell'UFM la pronuncia a favore
dell'insorgente dell'ammissione provvisoria in Svizzera.
8.
Visto l’esito del gravame, non sono riscosse delle spese processuali
(art. 63 PA). Ritenuto che il ricorrente è assistito in questa sede da un
mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata
d’ufficio in fr. 600.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal
rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
L'UFM accorderà al ricorrente l'ammissione provvisoria in Svizzera.
3.
Non si riscuotono spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà al ricorrente fr. 600.-- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- J._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Chiara Piras
Data di spedizione:
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