Corte IV
D-7181/2007; D-7182/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 l u g l i o 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch,
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
B._______, e
C._______, Mongolia,
rappresentati dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero, Via Zurigo 17,
6900 Lugano,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisioni dell'UFM del 12 ottobre 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7181/2007
Fatti:
A.
L'11 luglio 2007, gli interessati hanno presentato domanda d'asilo in
Svizzera. Hanno dichiarato, d'avere lasciato la Mongolia il
29 giugno 2007 per il timore di B._______ d'essere imprigionato da 5
a 10 anni e di subire ulteriori stupri e pestaggi, come in precedenza
durante il periodo di detenzione dal 3 luglio 2006 al 15 maggio 2007, a
causa di una denuncia sporta dal direttore della D._______ nei suoi
confronti, nella quale è stato accusato d'essere coinvolto nella
sottrazione di denaro ai danni della sudetta azienda.
B.
Il 12 ottobre 2007, l'UFM, tramite due decisioni distinte non è entrato
nel merito delle domande d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della
legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha
pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la
Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 22 ottobre 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per ulteriori indagini nel merito e, in via sussidiaria,
il riconoscimento dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo
equivalente alle spese processuali.
D.
Il 25 gennaio 2008, il TAF, congiungendo le cause, giacché
concernenti fatti di medesima natura e gli stessi temi di diritto, ha
considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole
ed ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dall'anticipo
spese. Ha quindi invitato i ricorrenti a versare un anticipo di fr. 600.-- a
copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria
d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto
anticipo (v. decisione incidentale del TAF del 25 gennaio 2008).
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E.
Il 2 febbraio 2008, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
4.1 Il TAF accerta d'ufficio i fatti e applica il diritto senza essere in
nessun caso vincolato né dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle argomentazioni giuridiche sulle quali si fonda la decisione
contestata (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berne 2002,
p. 686). Il TAF può infatti confermare il risultato della decisione
impugnata sulla base di un'altra motivazione (cfr. DTF 112 Ia 135). Ciò
presuppone che gli atti siano completi o comunque sufficienti a
statuire, e che la motivazione sostitutiva si basi su fatti noti alla parte e
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su norme giuridiche di cui poteva, perlomeno, supporre la pertinenza
(cfr. DTF 115 Ia 97).
4.2 Nel caso concreto, i requisiti del considerando precedente sono
adempiti dato che la Mongolia viene ritenuta una “safe country” e
perciò l'UFM avrebbe potuto evadere la domanda d'asilo in esame
anche in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, con la conseguenza che
avrebbe potuto essere lasciata indecisa la questione connessa con la
presentazione, o meno, d'idonei documenti ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi.
5.
5.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
5.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima
una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
5.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18).
6.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero delle safe
countries. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero dalle carte
processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni
in caso di rientro in patria. In particolare, ha ritenuto che la descrizione
molto scarsa degli stupratori e i timori stereotipati di A._______ prima
e dopo gli stupri, lascerebbe presupporre che queste sevizie non siano
mai accadute. Inoltre, quest'ulimto non sarebbe stato capace di fornire
un numero preciso relativo agli interrogatori subiti nei mesi di marzo,
aprile e maggio 2007. Per sovrabbondanza, non avrebbe potuto
indicare la cifra esatta che E._______. avrebbe sottratto, né avrebbe
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saputo parlare dettagliatamente dei contatti di quest'ultimo, in quanto
B._______ sarebbe stato il suo autista. Peraltro, B._______ non
sarebbe stato nemmeno capace di descrivere la prigione né di
nominare il procuratore. Infine, l'UFM ha rilevato che né la moglie,
A._______, né il figlio C._______, avrebbero presentato motivi propri
rilevanti in materia d'asilo e ha ritenuto che i ricorrenti non avrebbero
la qualità di rifugiati in base agli art. 3 e 7 LAsi.
7.
Nel ricorso, gli insorgenti hanno allegato che le condizioni di salute del
piccolo C._______ sarebbero determinanti in vista di una decisione di
merito e perciò l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della loro
domanda d'asilo in quanto alla necessità di ulteriori chiarimenti in
relazione all'esistenza di eventuali impedimenti all'esecuzione
dell'allontanamento. Hanno sostenuto, inoltre, che in caso di rimpatrio
sarebbero sottoposti a trattamenti inumani e degradanti per
l'impossibilità di proseguire la cura medica di C._______ e i relativi
approfondimenti necessari in patria. Per questi motivi, il loro rimpatrio
non sarebbe ragionevolmente esigibile.
8.
8.1 Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese.
8.2 I ricorrenti non sono manifestamente riusciti, per quanto attiene al
loro caso specifico, ad invalidare la presunzione d'assenza di
persecuzioni. Il TAF rileva, in particolare, che i ricorrenti non hanno
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo
da loro presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte
nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione
all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare
che i ricorrenti si limitano a pure congetture, non confortate da alcun
elemento serio e concreto, sull'impossibilità d'ottenere un equo
processo in patria in assenza di mezzi economici per B._______.
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Conto tenuto che B._______ non ha presentato né attestati medici né
altri mezzi di prova suscettibili a sostenere le sue allegazioni relative
alle sevizie subite in prigione, non v'è ragione di ritenere che egli non
possa ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale
futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi nel caso
dovesse tornare in prigione al suo rientro in patria. Peraltro, non è
seriamente credibile che – nella misura in cui realmente vittima di
stupri da parte di più persone – B._______ abbia informato i guardiani
e i medici, allegando che entrambi le parti gli abbiano detto che
suddette sevizie accadrebbero abitualmente ([...]). Oltre a ciò, non è
convincente l'allegazione secondo la quale sua moglie non sia stata al
corrente dei pregiudizi da lui subiti in prigione e di avere seguito suo
marito fino in Svizzera senza saperne alcunché ([...]). Inoltre, non
convince affatto l'affermazione della moglie secondo cui la stessa non
avrebbe neanche saputo la ragione dell'incarcerazione di suo marito a
causa della sua vissuta gravidanza molto difficile durante la quale
avrebbe subito due operazioni, perché B._______ l'avrebbe potuto
informare dopo il parto del piccolo C._______ ([...]). In più, in quanto ai
motivi d'asilo di A._______, va rilevato che la stessa ha allegato di
essere entrata in Svizzera solamente per seguire suo marito e quindi
non ha un motivo valido in materia d'asilo. Infine, non soccorre i
ricorrenti la generica ed immotivata osservazione della rappresentante
dell'istituzione di soccorso presente all'audizione sui motivi d'asilo di
B._______ del [...], secondo cui andrebbero esaminate nel merito le
circostanze delle persecuzioni narrate in modo convincente da
B._______. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i
ricorrenti non hanno la qualità di rifugati.
9.
9.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte
processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento dei ricorrenti in Mongolia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
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salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
9.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
9.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. I
ricorrenti sono giovani, hanno una certa esperienza professionale e
possono contare su una rete sociale in patria. Essi non hanno, altresì,
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera
per motivi medici. In effetti, non li soccorrono gli esibiti documenti
medici del [...] riguardanti la malattia del piccolo C._______,
considerata la genericità degli stessi anche per quanto attiene
all'indicata prognosi infausta in caso di rientro in patria. Peraltro, nei
citati certificati non sono neppure stati indicati con precisione i tipi di
consulti medici, non ottenibili in patria, di cui necessiterebbe ancora
C._______. Inoltre, non v'è ragione di ritenere che i medicamenti che
ha finora ricevuto in Svizzera – glicerina per lattanti, Paragol e Movicol
Junior – o dei farmaci sostituivi di medesima efficacia, non siano
ottenibili anche in Mongolia. Per quanto riguarda la presunta malattia
dalla ricorrente, va rilevato che, finora, non si è ancora sottoposta ad
un controllo medico, né ha esibito alcun certificato medico, né
richiamato il fatto nel gravame. In siffatte circostanze, l'autorità
inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per gli insorgenti di un adeguato reinserimento sociale nel
loro Paese d'origine.
9.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). I
ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni
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documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
10.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
12.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 9 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dagli insorgenti il
2 febbraio 2008.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico dei ricorrenti.
L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 2 febbraio 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia;
n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)
- F._______
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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