Corte IV
D-7185/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 l u g l i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del Giudice Robert Galliker,
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nato il (...),
alias B._______, nato il (...)
provenienza sconosciuta,
alias C._______,nato il (...)
alias D._______, nato il (...),
Liberia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 settembre 2007 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7185/2007
Fatti:
A.
L'interessato ha presentato una domanda d'asilo il (...). Ha dichiarato,
per quanto è qui di rilievo, d'essere cittadino della Liberia e d'essere
stato picchiato nell'(...) da sconosciuti che avrebbero voluto ottenere
informazioni in merito ai suoi fratelli, appartenenti al gruppo National
Patriotic Front of Liberia (NPFL). Temendo d'essere ucciso, nel (...) sa-
rebbe espatriato.
B.
Il 6 aprile 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente
e di seguito, Ufficio federale della migrazione, UFM) non è entrato nel
merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Allo stesso
tempo ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera
ed ha ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allonta-
namento verso il suo Paese d'origine.
C.
Il 9 aprile 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commis-
sione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo e, in via sussidia -
ria, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuo-
va decisione nel merito e la pronunzia dell'ammissione provvisoria.
D.
Con sentenza del 21 luglio 2006, la Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo (CRA) ha accolto il ricorso interposto dall'insorgente ed
ha annullato la decisione impugnata. La Commissione ha considerato
che, in base alle risultanze processuali allo stato di allora, non era
consentito di concludere dell'inconsistenza delle allegazioni rese dal-
l'insorgente sull'evocata cittadinanza liberiana. Gli atti di causa sono
pertanto stati rinviati all'UFM per completamento dell'istruttoria e pro-
nuncia di un nuovo giudizio.
E.
Il 17 settembre 2007, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'inte-
ressato. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento dello
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stesso dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzio-
ne del suo allontanamento verso la Liberia.
F.
Il 22 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo e, in via
sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito e la pronunzia dell'ammissione
provvisoria. Ha pure presentato una domanda d'assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo.
G.
Con decisione incidentale del 12 novembre 2007, il TAF ha considera-
to il ricorso privo di probabilità d'esito favorevole. Ha quindi respinto la
surriferita domanda d'assistenza giudiziaria e chiesto all'insorgente il
versamento di un anticipo, di CHF 600.--, a copertura delle presumibili
spese processuali. Il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
H.
Con ordinanza del 18 marzo 2010, questo Tribunale ha invitato l'autori-
tà inferiore ad esprimesi in modo inequivocabile e sostanziato sui mo-
tivi d'allontanamento del ricorrente in Liberia o se e sulla base di quali
considerazioni continua ad escludere la verosimiglianza di tale prove-
nienza.
I.
Con scritto del 20 aprile 2010 l'UFM osserva che il principio secondo il
quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile lecita e
ragionevolmente esigibile viene limitato dall'obbligo di collaborare del
ricorrente nella constatazione dei fatti. Questi non avrebbe fornito le
precisioni necessarie e dunque l'autorità inferiore non potrebbe proce-
dere in modo definitivo a detto esame.
J.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 lett. a PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli
altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 42 LAsi chi ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera
è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura.
Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 e 2 PA).
3.
Ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni -
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente.
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4.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribu-
nale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, con-
sid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2a. ed., Berna 2002,
n. 2.2.6.5).
5.
5.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese
d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina-
to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segna-
tamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in -
sopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi
di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro-
vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in par-
ticolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter-
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole per poter ammettere la verosimiglianza ai sensi dei
summenzionati disposti delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve
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essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante
(cfr. GICRA 1995 n. 23).
6.
6.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto le allega-
zioni dell'insorgente non sufficientemente motivate ed alquanto vaghe
e superficiali. In particolare, malgrado egli abbia dichiarato di essere
stato minacciato da alcuni ribelli poiché i propri fratelli sarebbero stati
dei combattenti all'interno del gruppo NPLF di Charles Taylor, l'insor-
gente non sarebbe stato in grado di addurre né il significato della sigla
NPLF, né l'identità di suddetti ribelli, e neppure contro chi avrebbero
combattuto i fratelli. Egli non sarebbe inoltre stato in grado di descrive-
re i propri aggressori, o di precisare i motivi per i quali i fratelli si sa-
rebbero arruolati con Charles Taylor e nemmeno l'età di detti fratelli.
Anche in merito al suo luogo di residenza all'autorità inferiore le alle -
gazioni dell'insorgente sono parse lacunose, in primo luogo poiché egli
non avrebbe saputo situare geograficamente E._______ ossia la pro-
pria città di origine, e poiché le informazioni fornite su F._______ e
E._______ sarebbero carenti ed errate. Infine, egli non sarebbe riusci -
to neppure ad indicare il nome dei propri vicini di casa. Egli non sareb-
be dunque riuscito a rendere verosimili le persecuzioni allegate. Infine,
l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e pos-
sibile.
6.2 Nel gravame, il ricorrente censura gli argomenti dell'UFM e ritiene
di essere stato in grado di indicare sia il significato dell'acronimo
NPFL, sia le persone contro cui i fratelli avrebbero combattuto e ri -
manda ai verbali d'audizione (cfr. ricorso, pag. 3). Egli imputa le pro-
prie imprecisioni al proprio analfabetismo, ai brevi e sporadici contatti
con i fratelli ed al proprio distacco dai combattimenti. L'insorgente non
reputa neppure determinante non essere stato in grado di specificare
l'età dei fratelli, poiché, egli sostiene, avrebbe potuto inventarsi una ri -
sposta (cfr. ibidem). In merito all'esecuzione dell'allontanamento, il ri -
corrente ritiene che l'UFM si sarebbe astenuto dall'esaminare l'esi-
stenza di motivi che avrebbero potuto rendere il proprio rimpatrio non
ragionevolmente esigibile, in particolar modo in virtù della catastrofica
situazione umanitaria in Liberia dopo vent'anni di guerra e dell'assen-
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za di una rete sociale in patria. L'allontanamento sarebbe dunque ine-
sigibile.
7.
7.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'auto-
rità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed
imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
Innanzitutto l'insorgente ha affermato che i suoi fratelli sarebbero stati
ribelli appartenenti al gruppo NPFL, e che, da quando essi avrebbero
lasciato la Liberia, egli sarebbe espatriato poiché i ribelli avrebbero vo-
luto ucciderlo, senza tuttavia essere in grado di definire chi fossero tali
ribelli (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2004, pag. 4). Durante la
prima audizione egli non ha saputo inoltre spiegare il significato dell'a-
cronimo NPFL e neppure contro chi questo gruppo combattesse. Infat-
ti, quando interrogato a tal proposito, egli si è limitato a dichiarare:
"contro gli altri ribelli... NPFL sono i ribelli al potere. Non so contro chi
combattevano i miei fratelli" (cfr. ibidem, pag. 5). Appare peraltro incre-
dibile che l'insorgente non sia stato in grado di spiegare né quando,
dove o perché i fratelli si sarebbero arruolati, conto tenuto che, secon-
do quanto da lui allegato, i fratelli avrebbero combattuto almeno dal
2000 e che da allora li avrebbe rivisti all'incirca ogni tre mesi (cfr. ver-
bale d'audizione del 7 giugno 2007, pag. 5). Egli ha dimostrato di non
avere alcuna conoscenza in merito alle attività dei propri fratelli in
seno al gruppo NPFL e neppure sugli accadimenti legati alla guerra al-
lora vigente, malgrado abbia dichiarato che i fratelli avrebbero visitato
lui e la madre più volte, durante gli anni del conflitto, per informarli sul -
lo sviluppo della situazione (cfr. ibidem, pag. 6). Infatti, quando solleci-
tato a ripetere le suddette informazioni, egli ha semplicemente allega-
to: "la plupart du temps, ce qu'ils nous disaient, à ma mère et à moi,
c'est que eux sont le NPFL. C'est le parti quand Charles Taylor était
président et mes frères font partie de ce parti. Mes frères me disaient
qu'ils combattaient pour qu'il y ait la paix au Liberia" (cfr. ibidem). Egli
non è riuscito né a motivare l'ideologia che avrebbe mosso i propri fra-
telli ad arruolarsi ed a combattere, né ad indicare dove questi si sareb-
bero recati partendo in guerra o ove essi avrebbero combattuto, né
che armi portassero con sé (cfr. ibidem, pagg. 5 e 6). Addirittura il ri-
corrente non ha saputo indicare l'età dei suoi unici due fratelli (cfr. ibi-
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dem, pag. 3), e non lo soccorre l'argomento ricorsuale secondo cui
egli avrebbe potuto inventarsi una risposta (cfr. ricorso, pag. 3). Egli ha
successivamente dichiarato che i parenti delle persone uccise dai fra-
telli del ricorrente ora lo ricercherebbero (cfr. verbale d'audizione del
1° aprile 2004, pag. 5). Egli ha riferito che la prima volta che queste
persone l'avrebbero cercato egli si sarebbe trovato in casa e sarebbe
stato legato con una corda e poi picchiato (cfr. ibidem, pag. 7). Tutta-
via, durante l'audizione del 7 giugno 2007, egli allega che, quando per
la prima volta questi si sarebbero recati a casa sua per cercarlo, egli
sarebbe stato assente (cfr. verbale d'audizione del 7 giugno 2007,
pag. 7). Inoltre, durante la prima audizione, egli ha affermato che sa-
rebbero stati i ribelli a bruciare la sua abitazione (cfr. verbale d'audizio-
ne del 24 marzo 2004, pag. 4), mentre successivamente egli ha alle-
gato che "i parenti delle persone che mi hanno ucciso mi stanno cer -
cando ora (…) sono andati a distruggere la nostra casa" (cfr. verbale
d'audizione del 1° aprile 2004, pag. 5) e ribadendo subito dopo "e in
dicembre sono andati a bruciare la casa" (cfr. ibidem).
Le affermazioni illogiche del ricorrente nonché le numerose contraddi-
zioni, neppure contestate in modo sostanziale in sede di ricorso, appa-
iono dunque suscettibili d'essere utilizzate al fine di una valutazione
d'insieme della plausibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente. I l suo
racconto non è dunque plausibile e risulta illogico.
Basti ancora rilevare che non v'è comunque ragione di ritenere, tanto
meno sulla base di allegazioni imprecise, che le autorità statali non ac-
corderebbero all'insorgente un'appropriata protezione contro l'eventua-
le futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.
7.2 Il ricorrente è peraltro stato sottoposto ad un esame delle cono-
scenze basilari (cosiddetto Alltagswissentest, cfr. GICRA 2004 n. 28)
su varie particolarità riguardanti la Liberia, quali la geografia e la vita
quotidiana. Da tale esame l'UFM giunse alla conclusione che il ricor-
rente non potesse essere originario della Liberia e stabilì nella propria
decisione che il ricorrente avesse violato il proprio obbligo di collabora-
re. Tale decisione fu poi oggetto di cassazione del la CRA, la quale
inoltre ritenne che, qualora l'UFM avesse deciso di mettere nuovamen-
te in dubbio la verosimiglianza dell'allegata cittadinanza del ricorrente,
prima d'emanare una nuova decisione, avrebbe dovuto prospettargli in
dettaglio tutte le allegazioni imprecise, inesatte o contrarie alla realtà
affinché il ricorrente stesso venisse posto nelle condizioni d'esprimersi
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e far valere le proprie obiezioni. L'UFM ha dunque informato per iscrit-
to in data 8 agosto 2006 il ricorrente che, stando all'esame delle cono-
scenze basilari, le informazioni da lui fornite in merito alla geografia di
F._______ e dintorni sarebbero lacunari ed erronee, come pure le pro-
prie conoscenze in merito agli edifici pubblici di E._______,
G._______ e F._______, ed in particolare, che l'insorgente non sareb-
be stato in grado di citare nomi di costruzioni urbanistiche, né dei
quartieri commerciali a F._______ e a G._______, e neppure di siti
geografici, quali i corsi d'acqua, nei luoghi in cui egli si sarebbe recato
(cfr. atto A17/2). Il 18 agosto 2006 ricorrente ha dunque chiesto di po-
ter ascoltare la registrazione dell'esame delle conoscenze basilari ed
ha ribadito di essere cittadino liberiano (cfr. atto A18/1). In data
12 aprile 2007 l'autorità inferiore ha dunque concesso al ricorrente di
riascoltare la propria registrazione, invitandolo ad esprimersi in merito
(cfr. atto A20/4). Il 23 aprile 2007 il ricorrente ha in primo luogo ribadi-
to per iscritto di essere liberiano e di non conoscere gli aspetti geogra-
fici del proprio Paese in quanto analfabeta, imputando dunque le pro-
prie lacune alla limitata istruzione ricevuta. Inoltre, egli ha allegato di
essere cresciuto con la guerra e, dunque, la propria conoscenza del
territorio si sarebbe tradotta in una conoscenza visuale e non nomina-
le del posto, poiché volta alla ricerca di sopravvivenza e di salvezza.
Infine, egli ha ritenuto di essere stato in grado di fornire un numero
maggiore di informazioni di quanto abbia preteso l'UFM (cfr. atto
A21/1).
A tal proposito vi è in primo luogo da sottolineare come, data l'assenza
di documenti di viaggio, la provenienza dell'insorgente non possa es-
sere indubbia, e, dunque, come sia dovere del ricorrente collaborare
all'accertamento dei fatti e rendere verosimile la propria provenienza ai
sensi degli art. 7 e 8 LAsi. Nella fattispecie, il ricorrente non è stato tut-
tavia in grado di rendere plausibile la propria provenienza, dimostran-
do di avere conoscenze alquanto lacunose in merito all'ipotetica patria.
Infatti, stando all'esame delle conoscenze basilari a cui è stato sotto-
posto, l'insorgente ha identificato F._______ come contea, mentre
essa è invece una città, addirittura trattasi della capitale della Liberia.
Inoltre, egli ha allegato di essere originario di E._______, da lui erro -
neamente situata nell'entroterra. Egli non è stato in grado di indicare il
nome della scuola che avrebbe frequentato fino alla seconda elemen-
tare ed ha erroneamente dichiarato che non vi sarebbero scuole né a
E._______, né a G._______. Interrogato sul nome del ponte da per-
correre per recarsi da E._______ a G._______, egli ha scorrettamente
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risposto "H._______" (fonetico, cfr. atto A7/2). Egli non è stato neppure
in grado di situare geograficamente il porto di F._______, ed ha inoltre
affermato che non vi sarebbero vie ferroviarie né nella città di
F._______ né in quella di G._______, allegazioni peraltro erronee (cfr.
atto A7/2). Alla luce di tutto ciò, si deve concludere che il ricorrente
dissimuli la propria provenienza, venendo meno al proprio obbligo di
collaborare. Non soccorre l'insorgente la propria giustificazione di tali
lacune, ossia il suo analfabetismo, poiché quanto elencato appartiene
ad un bagaglio di conoscenze generali della zona in cui egli afferma di
essere cresciuto, a prescindere che egli sappia leggere oppure no.
7.3 Da quanto esposto, questo Tribunale ritiene che l'autorità inferiore
abbia rettamente considerato, nel suo insieme, le dichiarazioni del ri -
corrente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste
dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ri-
corso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impu-
gnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb -
be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or -
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]).
9.
9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di que-
ste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e
della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio
(cfr. sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am
Main, 1990, pag. 262).
9.2 Nel caso di specie, per i motivi esposti in precedenza, le afferma-
zioni del ricorrente in merito alla propria provenienza risultano manife-
stamente carenti ed inverosimili al punto tale da poter partire dal pre-
supposto che il ricorrente non provenga dallo Stato della Liberia (cfr.
consid. 6.2) e che egli sia dunque venuto meno al proprio obbligo di
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collaborare. Non fornendo l'insorgente ulteriori elementi dai quali si
possa desumere la sua vera provenienza, a lui senza dubbio nota, e
non potendola dunque evincere dagli atti, il ricorrente pone questa au-
torità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo luogo d'origi -
ne e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
9.3 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5
cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto interna-
zionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Conven-
zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto,
in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento
proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984 (Conv. tortura, RS 0.105; Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996
n. 18).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibi-
le.
9.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo
straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a si -
tuazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergen-
za medica. In casu avendo dissimulato la sua provenienza, il ricorrente
ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di mi -
nacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine.
La questione potrebbe anche rimanere indecisa. Il TAF osserva che,
secondo sue informazioni, malgrado l'evoluzione globalmente positiva
dopo l'accordo di pace firmato nel 2003 e l'investitura della nuova presi-
dente nel gennaio 2006, la Liberia è tuttora teatro di scene di violenza oc-
casionale e presenta un tasso di criminalità che resta elevato. Tuttavia al-
l'ora attuale la situazione di sicurezza, seppur fragile, resta stabile (cfr.
decisioni del Tribunale amministrativo federale D-5344/2006 dell'8 dicem-
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bre 2009; E-410/2008 dell'11 luglio 2008; E-5347/2006 del 22 agosto
2007; United Nations, Security Council, Special report of the Secretary-
General on the United Nations Mission in Liberia del 10 giugno 2009,
punto B, pag. 3 segg. e). Dunque, il rinvio verso la Liberia sarebbe co-
munque ragionevolmente esigibile, ritenuto che in detto Paese non vige
attualmente una situazione di guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
Quo alla situazione personale del ricorrente, vista l'impossibilità di sta-
bilirne l'esatta provenienza si osserva che non sta a questa Corte l'ac-
certamento dell'esistenza di una sua possibile rete sociale o fami liare.
Ad ogni modo si evidenzia che egli è giovane, ha esperienza come
contadino (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2004, pagg. 2 e 3).
Egli non ha neppure preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. sulla proble-
matica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti
di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per
motivi medici.
In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati,
questa autorità ritiene siccome adempiuti i presupposti per formulare
una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la
stessa, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Pae-
se d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
10.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese-
cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio.
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esi-
gibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamen-
to e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisio-
ne confermata.
12.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il di -
ritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
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prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri -
dicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le spese processuali
sono compensate con l'anticipo versato in data 22 novembre 2007.
Non viene assegnata alcuna indennità per le spese ripetibili (art.
64 PA).
14.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo di CHF 600.-- versato il 22 novembre 2007 è computato con
le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- Rappresentante del ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- I._______(in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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