Corte IV
D-7195/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 13 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7195/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
24 settembre 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 9 e del 30 ottobre 2009,
la decisione dell'UFM del 13 novembre 2009,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 18 novembre 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
il dossier dell'UFM giunto al Tribunale amministrativo federale (TAF) il
19 novembre 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83
lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
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impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo,
nato a B._______, con ultimo domicilio ad C._______, nello Stato di
Abia, dove avrebbe vissuto dal (...) fino a (...),
che il richiedente, membro del Movement for the Actualization of the
Sovereign State of Biafra (MASSOB), avrebbe lasciato il suo Paese
d'origine in (...) oppure in (...) (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre
2009 pagg. 2 e 7), per il timore di essere incarcerato oppure ucciso
dalle autorità nigeriane, in quanto le stesse cercherebbero di catturare
i membri del MASSOB, che avrebbero partecipato ad una
manifestazione svoltasi in (...) ad D._______; che l'interessato, pur non
avendo partecipato personalmente a tale raduno, perché mandato da
suo zio al mercato di E._______, avrebbe deciso di espatriare, visto
che lo stesso parente gli avrebbe detto che sarebbero ricercati tutti i
membri del MASSOB e che la situazione non mutava,
che il richiedente si sarebbe recato in bus da E._______ fino a
F._______ da dove, sempre in bus, avrebbe raggiunto il confine lo
stesso giorno; che con una moto-taxi si sarebbe poi recato in Niger,
dove avrebbe soggiornato per circa due giorni in alcune località a lui
sconosciute; che avrebbe proseguito il suo itinerario a bordo di un
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pullman e poi con un fuoristrada fino a G._______ (Libia), dove
sarebbe rimasto per quasi tre anni; che sarebbe poi giunto in Italia con
una nave in una luogo di cui non saprebbe il nome; che si sarebbe
recato in treno a H._______, dove avrebbe soggiornato per tre mesi
prima di giungere a Chiasso con un altro treno, passando per
I._______, in data (...),
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi-
tà,
che, nella decisione del 13 novembre 2009, l'UFM ha considerato, da
un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti
in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni
previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigi-
bile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di non essere in grado di procurarsi i documenti, in quanto si
trova in Svizzera e quindi non gli sarebbe possibile ottenerli; che non
potrebbe altresì rivolgersi all'Ambasciata nigeriana in Svizzera,
giacché non potrebbe ricevere alcun tipo di documento senza un
permesso di soggiorno (cfr. ricorso pag. 2),
che, infine, ha fatto valere che le sue dichiarazioni in merito ai suoi
motivi d'asilo non sarebbero stereotipate, che avrebbe fornito tutte le
informazioni a sua disposizione e che quindi sarebbe da considerare
verosimile il suo racconto; che, pertanto, sarebbero necessari ulteriori
chiarimenti ritenuta altresì l'annotazione del rappresentante dell'opera
assistenziale presente all'audizione del 30 ottobre 2009 secondo cui
l'insorgente avrebbe pianto quando avrebbe riferito i particolari dei
disordini avvenuti durante il raduno del MASSOB (cfr. ricorso pagg. 2 e
3),
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che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presu-
mibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in partico-
lare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza
necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7
consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di ben due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha né esibito alcun docu-
mento che adempia i citati criteri, né intrapreso alcunché in merito,
che, infatti, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non essere
mai stato in possesso né di un passaporto, né di una carta d'identità e
di non sapere come procurarseli; che, inoltre, ha allegato di non aver
mai avuto bisogno di alcun documento di viaggio, in quanto si sarebbe
sempre identificato a voce (cfr. verbali d'audizione del 9 ottobre 2009
pag. 4 e del 30 ottobre 2009 pag. 3); che le precedenti dichiarazioni
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non rappresentano motivi scusabili; che, per di più, il richiedente,
durante il suo soggiorno in Svizzera non ha intrapreso alcunché per
procurarsi dei documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, per
esempio contattando i suoi parenti in patria, al fine di ottemperare ai
requisiti di legge per un'entrata nel merito,
che il ricorrente non ha quindi effettuatto seri e concreti sforzi per
procurarsi i suoi documenti; che tale comportamento è un ulteriore
elemento che conduce a ritenere che vi sia, nella fattispecie, una
dissimulazione dei documenti da parte dell'insorgente, ritenuto che, di
regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intra-
prende alcunché per procurarsene di nuovi,
che il ricorrente ha asserito di aver viaggiato senza documenti e di
essere soltanto stato controllato a Chiasso (cfr. verbali d'audizione del
9 ottobre 2009 pag. 8 e del 30 ottobre 2009 pag. 4); che, considerato
che varcare il confine Schengen non costituisce un'impresa facile, non
può essere verosimile che egli vi sia riuscito senza documenti e senza
aver subito alcun controllo; che, per di più, non convince codesto
Tribunale che egli non sia mai stato controllato dalle autorità libiche o
italiane, visto i lunghi soggiorni nei relativi Paesi (quasi tre anni in
Libia, rispettivamente quasi tre mesi in Italia),
che, peraltro, il ricorrente ha allegato di aver soggiornato in Niger per
due giorni in alcune località a lui sconosciute; che, oltre a ciò, avrebbe
viaggiato dalla Libia sino in J._______ (Italia) in nave, senza tuttavia
essere stato in grado di indicare il luogo in cui sarebbe sbarcato,
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha né contestato, né fornito
una spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito
alle modalità del suo viaggio,
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha
ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi
documenti d'identità per i bisogni della causa,
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che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la mani-
festa irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una
sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché
dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere incarcerato o ucciso dalle autorità
statali, in quanto membro del MASSOB,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato che la manifestazione alla
base del suo racconto si sarebbe svolta in (...), ma in occasione della
prima audizione egli ha allegato di essere già espatriato in (...); che,
confrontato con tale contraddizione, egli ha rettificato la sua versione
affermando che sarebbe espatriato a (...) (cfr. verbale d'audizione del 9
ottobre 2009 pag. 7),
che, inoltre, nella prima audizione egli non ha saputo indicare il
significato della sigla MASSOB (cfr. verbale d'audizione del
9 ottobre 2009 pag. 6), mentre nella seconda, sorprendentemente, ha
fornito una versione quasi corretta (cfr. verbale d'audizione del
30 ottobre 2009 pag. 5); che, essendo egli un membro del MASSOB,
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avrebbe dovuto essere in grado di rispondere con precisione a tale
domanda già durante la prima audizione,
che, inoltre, ha dichiarato di non conoscere il ruolo di suo zio, anche
egli membro del MASSOB, all'interno di tale organizzazione, nono-
stante abbia lavorato per quest'ultimo dal (...) al (...) e quindi aveva
una relazione stretta, considerato altresì che sarebbe stato lui ad
avvisarlo di essere ricercato (cfr. verbale d'audizione del
9 ottobre 2009 pagg. 2 e 6),
che, peraltro, visto che l'insorgente ha dichiarato che sarebbero stati
ricercati e quindi in pericolo di vita tutti i membri del MASSOB e non
solo i partecipanti alla manifestazione del (...), risulta completamente
illogico che suo zio, il quale non avrebbe partecipato a tale raduno
come il ricorrente stesso, sia rimasto in Patria,
che, per di più, l'autore del gravame non s'è espresso minimamente
circa le contraddizioni rilevate dall'UFM in sede di ricorso ed ha
rimandato a quanto già dichiarato in precedenza (cfr. ricorso pag. 2);
che, inoltre, non lo soccorre il fatto di avere pianto durante il racconto
dei particolari dei disordini avvenuti durante la manifestazione del
MASSOB del (...), in quanto tale comportamento non costituisce un
mezzo di prova idoneo a dimostrare la verosimiglianza del suo
racconto,
che, per conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono rettamente stati
ritenuti dall'UFM come inverosimili, con riferimento
all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità
d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di
rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
esporre l'insorgente in Patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
ha una formazione di base; che, inoltre, dispone di una rete sociale
intatta in Patria, segnatamente suo zio paterno ad K._______ e sua
zia materna ad L._______ su cui contare per reinserirsi nella società;
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
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provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disat-
teso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; allegato: incarto UFM, n. di rif.
N [...])
- M._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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