Corte IV
D-7197/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Lituania,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 novembre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7197/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
28 ottobre 2009 in Svizzera,
i verbali d'audizione del 4 novembre 2009,
la decisione dell'UFM del 12 novembre 2009, notificata all'interessato
il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 18 novembre 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere originario di B._______ (Lituania), dove ha vissuto
dalla nascita sino al suo espatrio,
che l'interessato ha affermato di essere espatriato nell'(...) 2009 per il
timore di essere ricercato e di subire delle violenze fisiche da parte di
terzi, ovvero da parte di alcune persone dell'appaltatore – in relazione
alla vicenda legata all'appalto di un lavoro che quest'ultimo avrebbe
concesso all'interessato – nonché per l'impossibilità di chiedere aiuto
alle autorità del suo Paese, le quali sarebbero corrotte e lo
consegnerebbero nelle mani dell'appaltatore; che, nel (...) 2009,
l'interessato – assieme al suo socio – avrebbe ricevuto un appalto
nonché un acconto di (...) Euro; che, di tale somma, l'interessato –
agendo in concomitanza con il suo socio - ne avrebbe speso una parte
per pagare i lavori commissionati e gli operai, mentre che (...) Euro li
avrebbe affidati ad una persona di nome C._______, la quale avrebbe
dovuto portarli presso un altro cantiere, ma che invece sarebbe sparita
con i soldi; che l'interessato sarebbe responsabile della restituzione
della suddetta somma per la metà con il suo socio, il quale avrebbe
altresì lasciato il Paese; che, nel frattempo, l'appaltatore gli avrebbe
richiesto della somma di (...) Euro, che tuttavia l'interessato non era
più in grado di procurarsi e di restituire, ragion per cui – intimorito dalle
conseguenze - quest'ultimo avrebbe deciso di espatriare,
che, nella decisione del 12 novembre 2009, l'UFM ha constatato, da
un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Lituania nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dal richiedente sono inverosimili siccome contraddittorie, vaghe ed
illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli
indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in
patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
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che, nel ricorso, il richiedente contesta che la Lituania possa essere
considerata un Paese sicuro, in quanto egli sarebbe vittima di gravi
persecuzioni – alla luce dei fatti esposti – e la sua vita sarebbe in
pericolo; che, pertanto, vi sarebbero quantomeno indizi di rilievo, per
cui l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda
d'asilo; che, inoltre, il ricorrente fa valere di avere problemi medici,
quali problemi di cuore e una patologia che richiederebbero maggiori
esami e sostiene che, con l'annullamento della decisione dell'UFM, gli
debba essere data la possibilità di esprimersi liberamente circa le sue
reali ragioni d'asilo; che, infine, l'insorgente sostiene che, per le ragioni
esposte, il suo allontanamento sarebbe inesigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo
l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di
persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
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che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
15 giugno 1998, la Lituania nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, l'insorgente ha reso dichiarazioni contraddittorie e
vaghe su punti essenziali del suo racconto, come rettamente rilevato
dall'UFM; che, in primis, basti rilevare che egli si è contraddetto
sull'accordo che avrebbe concluso con l'appaltatore; che in un primo
momento, il ricorrente ha affermato che non ci sarebbe stato alcun
accordo scritto (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 novembre 2009 D9
pag. 4), bensì un accordo verbale (cfr. ibidem D10 pag. 4); che, in
seguito, l'insorgente ha per contro dichiarato che sarebbe esistito un
documento scritto (cfr. ibidem D14 pag. 5); che, inoltre, circa il
contenuto scritto di tale accordo, il ricorrente ha detto che vi figurava la
descrizione dei lavori da eseguire, il loro costo e la paga degli operai,
nonché il suo nome e quello dell'appaltatore (cfr. ibidem D14-15 e
D19-20 pag. 5), mentre che, precedentemente, aveva affermato che –
in assenza di un accordo scritto – egli non conosceva né il nome né il
cognome dell'appaltatore che gli avrebbe consegnato la somma di (...)
Euro (cfr. ibidem D9 pag. 4); che, in secondo luogo, il ricorrente ha
reso dichiarazioni contraddittorie circa il momento in cui sarebbe
espatriato; che, infatti, inizialmente ha dichiarato di essere espatriato
nel mese di ottobre 2009, e meglio all'inizio di tale mese (cfr. verbale
d'audizione [1] del 4 novembre 2009 pag. 2), mentre che
successivamente ha dichiarato che avrebbe lasciato il suo Paese uno
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o due giorni dopo aver incontrato per l'ultima volta l'appaltatore, ovvero
all'inizio del mese di settembre 2009 (cfr. verbale d'audizione [2] del
4 novembre 2009 D49-50 e D52 pagg. 7-8); che, d'altronde, il
ricorrente si è limitato a dare delle indicazioni vaghe sul momento in
cui sarebbe espatriato o avrebbe incontrato il suo appaltatore, o in cui
avrebbe concluso l'accordo con quest'ultimo, senza fornire le date
precise di questi avvenimenti importanti a fondamento della sua
domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione [1] pagg. 2 e 6-7 e [2] del
4 novembre 2009 D6, D11, D49 e D52 pagg. 4, 7 e 8); che, peraltro, le
dichiarazioni vaghe del ricorrente vertono anche sul nome stesso
dell'appaltatore, che tra l'altro figuarava sull'accordo scritto (cfr.
verbale d'audizione [2] del 4 novembre 2009 D20-21 pag. 5) come
pure su quello della persona a cui è stata affidata la somma di (...)
Euro (cfr. ibidem D27 pag. 6),
che, non da ultimo, come rilevato rettamente dall'UFM, le dichiarazioni
dell'insorgente sono altresì illogiche, allorquando è inverosimile
credere che il ricorrente abbia potuto ricevere (...) Euro senza la
stipulazione di un accordo preciso, o senza sapere la completa ed
esatta identità della persona contraente (cfr. ibidem D8-21 pagg. 4-5),
rispettivamente che abbia affidato la somma di (...) Euro ad una
persona a lui perlomeno sconosciuta, senza alcuna garanzia e ancora
una volta senza consocerne l'identità esatta (cfr. ibidem D27-29, D34 e
D38 pag. 6),
che, infine, le persecuzioni di cui pretende essere oggetto da parte
appunto delle persone dell'appaltatore o dalle autorità del suo Paese,
corrotte da quest'ultimo, sono totalmente infondate e inverosimili; che,
da un lato, infatti, il ricorrente ha affermato che non ha avuto contatti
con le persone che temerebbe e che, una volta aver informato
l'appaltatore dei soldi persi, quest'ultimo non sarebbe interessato a
sapere come il ricorrente spende i soldi e a chi li ha dati, bensì si
limiterebbe a controllare lo stato d'avanzamento dei lavori e a chiedere
il resoconto (cfr. ibidem D39, 43, 45 e 47-48 pag. 7); dall'altro lato,
l'insorgente si è limitato a mere affermazioni di parte circa
l'impossibilità di avere la protezione delle autorità del suo Paese,
senza nemmeno adoperarsi a denunciare i fatti di cui asserisce (cfr.
ibidem D39-42 e D53-55),
che, in tale contesto, segnatamente alla luce dell'inverosimiglianza del
racconto reso dal ricorrente sulla base degli elementi sopraevocati,
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non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere dalle competenti
autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi, o
non possa beneficiare, di un equo processo in ambito civile o penale
in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti,
che, in considerazione di quanto suesposto, non sussistono seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Lituania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e
all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Lituania non vige attualmente una situazione
di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21),
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che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
ricorrente; che, infatti egli è ancora giovane, ha una formazione
scolastica nonché professionale come (...); che egli vanta
un'esperienza professionale più che decennale nella sua professione
quale dirigente di (...), nonché nel settore della tecnologia di (...), di cui
si è occupato nell'arco dell'ultimo anno; che, con tali attività, il
ricorrente è stato in grado di mantenersi egregiamente; che, infine,
l'insorgente dispone in patria di un'importante rete sociale, tra cui suo
padre, verosimilmente anche la sua compagna e le figlie della stessa,
nonché altre persone, amici o altri parenti, ritenuto che il ricorrente ha
vissuto sin dalla nascita in Lituania e vi ha svolto un'attività
professionale (cfr. verbale d'audizione [1] del 4 novembre 2009 pagg.
2-3 e 5),
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici; che, infatti, i problemi di (...) che egli ha fatto valere
soltanto in sede di ricorso (cfr. pag. 2) – oltre che tardivi – non sono
stati corroborati da alcun mezzo di prova, e meglio da un rapporto
medico dettagliato; che, di conseguenza, tali asseriti problemi medici
non sono suscettibili di fare l'oggetto di una presa di posizione da
parte dell'UFM, e non meritano alcuna considerazione da parte di
codesto Tribunale,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
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che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (per corriere; in copia; n. di rif. N [...])
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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