B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7/2018
Sen t en z a d e l 1 2 s e t t emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…),
Pakistan,
rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 28 novembre 2017 / N (…).
D-7/2018
Pagina 2
Visto:
la domanda d’asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il
(…) novembre 2015, allegando segnatamente di essere nato il (…) e di
essere di confessione (…) (cfr. atto A1/2),
il verbale dell’audizione sulle generalità del 24 novembre 2015 (di seguito:
verbale 1) del richiedente,
il cambiamento della registrazione attinente la data di nascita
dell’interessato succitata da parte della Segreteria di Stato della
migrazione (di seguito: SEM), in quella del (…), in quanto inverosimile che
egli fosse minorenne (cfr. risultanze processuali),
lo scritto dell’autorità inferiore di modifica dei dati nel sistema
d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), segnatamente della data
di nascita dell’interessato riportata al (...) (cfr. atto A22), dopo
presentazione da parte sua dell’originale del certificato di nascita (cfr. atto
A19),
il verbale dell’audizione sui motivi d’asilo del 20 luglio 2017 (di seguito:
verbale 2) del richiedente,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 28 novembre 2017, notificata il 29 novembre 2017 (cfr. risultanze
processuali; avviso di ricevimento), con cui la predetta autorità non ha
riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua
domanda d’asilo, pronunciando contestualmente l’allontanamento dalla
Svizzera e l’esecuzione dello stesso,
il ricorso del 29 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 3 gennaio 2018) inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) avverso la decisione succitata, con il quale il ricorrente
ha postulato in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo; in primo subordine alla restituzione degli atti
all’autorità inferiore per nuova valutazione circa la qualità di rifugiato, in
particolare in relazione alla pertinenza dei motivi ex art. 3 LAsi; in secondo
subordine che gli sia concessa l’ammissione provvisoria in Svizzera, in
quanto l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe ammissibile;
contestualmente l’insorgente ha presentato istanza di assistenza
giudiziaria, secondo il senso, della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili,
D-7/2018
Pagina 3
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’
art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrate nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi
dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
D-7/2018
Pagina 4
che nel corso dell’audizione sulle generalità, l’insorgente ha segnatamente
dichiarato di essere cittadino pakistano, di religione (…), con ultimo
domicilio nella città di B._______ (cfr. verbale 1, pag. 3),
che interrogato sui motivi d’asilo, egli ha addotto che nel corso del 2014 lo
zio C._______, il quale con il figlio ed un nipote sarebbero dei membri attivi
del gruppo Sipah – e – Sahaba Pakistan, gli avrebbe riferito volerlo inviare
per la jihad; che in seguito alla fine degli esami del secondo anno di
bachelor in (…), tenutisi nel (…) 2014, egli si sarebbe recato in D._______;
che egli, non riuscendo più a sopportare le prediche improntate all’odio ed
all’inneggiamento alla jihad da parte del mullah, dalla (…) del 2014 non si
sarebbe più recato alla moschea per le preghiere, ma si sarebbe sempre
rifugiato in una game zone; che tre o quattro giorni dopo il suo ritorno dal
D._______, avvenuto nel (…) 2015, avrebbe raccontato all’amico
d’infanzia, E._______, di avere ripudiato la sua religione e si sarebbe in
seguito recato nella game zone che frequentava poiché era l’ora della
preghiera; che dopo venti minuti dall’inizio del gioco in rete, un cugino si
sarebbe presentato alla game zone e lo avrebbe ricondotto alla sua casa
paterna, dove si sarebbero trovati già riuniti l’imam della moschea, due suoi
zii, tra cui lo zio C._______, e qualche persona anziana della regione,
nonché E._______; che in tale contesto due cugini lo avrebbero legato e
malmenato; che inoltre l’imam gli avrebbe rivolto diverse accuse trattandolo
da infedele, nonché asserendo che doveva essere eliminato; che infine le
persone presenti avrebbero decretato che l’indomani egli sarebbe stato
ucciso secondo il rito del “sansar”; che in seguito i due cugini, sotto l’effetto
dell’alcol, lo avrebbero portato nella stalla, lo avrebbero drogato, seviziato
e malmenato in diversi modi; che successivamente egli sarebbe stato
condotto dal fratello minore nella casa di una zia, dove si sarebbe rifugiato
per alcuni giorni; che in tale contesto lo avrebbero visitato la madre e le
sorelle, queste ultime per curarlo; che nel frattempo egli avrebbe saputo
dalla madre che lo zio (…) C._______, nonché i suoi due cugini, lo
avrebbero cercato dappertutto oltre a mettere un annuncio con la sua foto
su un canale televisivo privato e promesso un compenso di (…) rupie a chi
lo avrebbe trovato; che infine l’insorgente sarebbe espatriato verso
l’F._______ (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 4 segg.),
che egli teme di subire nuovamente delle repressioni da parte di familiari
nel caso di un suo ritorno nel paese d’origine (cfr. verbale 2, D110, pag. 16),
che nella decisione impugnata, l’autorità di prime cure ha ritenuto i motivi
d’asilo dell’interessato inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi,
D-7/2018
Pagina 5
che invero le sue dichiarazioni in merito, sarebbero in punti essenziali,
contraddittorie, incompatibili con l’esperienza generale di vita e la logica
dell’agire,
che, in primo luogo, nonostante egli abbia riferito di avere abbandonato la
sua fede islamica e che per questo motivo ne sarebbero derivate le
problematiche che lo avrebbero determinato ad espatriare, sia durante
l’audizione sulle generalità che nel foglio dei dati personali, avrebbe
indicato chiaramente di essere di religione (…),
che altresì vi sarebbero delle incoerenze tra la prima e la seconda
audizione circa la data del suo espatrio definitivo dal Paese, avendo
asserito dapprima di essere espatriato nell’ottobre 2015, allorché
nell’audizione successiva avrebbe sostenuto che ciò sarebbe avvenuto a
fine agosto – inizio settembre 2015,
che stesso discorso varrebbe per le dichiarazioni rilasciate in merito alla
data in cui avrebbe ottenuto il suo ultimo passaporto, situandola in un primo
momento prima di partire per il D._______, quando invece durante il corso
della seconda audizione si sarebbe contraddetto affermando di averlo
ottenuto già un anno e mezzo prima di compiere tale viaggio,
che risulterebbe inoltre incompatibile con l’esperienza generale di vita ed
illogico che egli, malgrado sapesse all’epoca che lo zio C._______ lo
avrebbe voluto inviare per la jihad e non concordasse con lo stesso, come
pure che egli avesse smesso di frequentare la moschea, poiché non
approvava il fatto che i fedeli fossero spinti a partecipare alla jihad, sarebbe
ritornato in Pakistan, malgrado fosse riuscito a recarsi in D._______,
che sarebbe infine pure contrario alla logica che in appena una ventina di
minuti sia l’imam che degli anziani della regione molto influenti, che si
trovavano nella moschea per pregare, abbiano potuto riunirsi a casa sua,
che la SEM, ritenendo tali dichiarazioni inverosimili, non ha proseguito con
l’analizzare se gli eventi addotti fossero rilevanti ai sensi dell’asilo,
che nel ricorso, l’insorgente rileva dapprima, sul piano formale, che
nonostante egli fosse minorenne al momento del deposito della sua
domanda d’asilo, non avrebbe beneficiato di alcuna persona di fiducia né
di un tutore o curatore durante la procedura d’asilo; che di tale palese vizio
procedurale la decisione avversata sarebbe silente,
D-7/2018
Pagina 6
che tale censura, deve essere compresa, vista la motivazione, come una
conclusione tendente all’annullamento della decisione per violazione delle
regole di procedura concernenti i minori non accompagnati, nel senso che
il ricorrente contesta il fatto che una persona di fiducia non sia stata
designata per assisterla, segnatamente durante l’audizione sulle generalità
e dopo la sua attribuzione al Cantone G._______,
che le domande d’asilo, depositate da richiedenti minorenni non
accompagnati, impongono degli obblighi procedurali particolari alle
autorità,
che segnatamente, queste ultime devono designarle una persona di fiducia
che difenda i loro interessi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi),
che tuttavia, tali obblighi si impongono unicamente quando è provato, o per
lo meno reso verosimile, che il richiedente è un minorenne non
accompagnato,
che se esiste un dubbio relativo alla minore età dell’interessato, la SEM
può e deve pronunciarsi sulla circostanza della minore età di cui si prevale
un richiedente, prima dell’audizione sui motivi d’asilo, in vista in particolare
di designargli, ove il caso, una persona di fiducia,
che in tal senso, l’autorità di prime cure, in assenza di documenti d’identità,
per determinare l’età dell’interessato, può fondarsi sui risultati di
un’audizione contenente in particolare quesiti circa le sue relazioni familiari,
la sua formazione scolastica e professionale, nonché l’attività lavorativa
appresa; un esame osseo oppure, in alcuni rari casi, sull’aspetto esteriore
del richiedente (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 6
pag. 210 segg.),
che, tuttavia, l’onere della prova della sua minore età incombe dal principio
al richiedente stesso, il quale deve provarla, o per lo meno renderla
verosimile (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e GICRA 2004 n. 30 consid. 5
pag. 208 segg.),
che è d’uopo rilevare che, in specie, il ricorrente non ha fornito alcun
documento d’identità atto a provare o a rendere verosimile le sue
generalità, segnatamente la sua data di nascita, in violazione del suo
obbligo di collaborare ex art. 8 cpv. lett. b LAsi,
D-7/2018
Pagina 7
che la SEM, durante l’audizione sulle generalità l’ha interrogato anche in
modo particolare sulla sua età anagrafica, dando la possibilità allo stesso
di esprimersi in merito e di rispondere alle contestazioni dell’auditore circa
le sue allegazioni relative segnatamente alla sua formazione scolastica e
professionale (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 2-3 e p.to 1.17.03 segg.,
pag. 4); che in tale contesto l’auditore l’ha reso in particolare edotto in
merito al fatto che l’autorità inferiore avrebbe ritenuto nel proseguo di
procedura la data di nascita del (…) e che egli sarebbe stato trattato quale
persona maggiorenne (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 2 e p.to 1.17.05,
pag. 4),
che pertanto, avendo l’autorità inferiore esposto all’interessato la sua
conclusione relativa l’età dopo l’audizione su diversi elementi comprensivi
del suo trascorso scolastico e professionale, delle sue relazioni familiari,
non si ravvede in specie alcuna violazione del principio inquisitorio ex
art. 12 PA in combinato disposto con l’art. 6 LAsi e del diritto di essere
sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. da parte dell’autorità di prime cure,
che tuttavia, prima di essere sentito sui suoi motivi d’asilo, avendo il
ricorrente prodotto il certificato di nascita originale (cfr. atti A19 e A20), la
SEM ha ritenuto plausibile la sua minore età al momento del deposito della
domanda d’asilo, avendo modificato di conseguenza i suoi dati personali
nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC; cfr. atto A22),
che pertanto, l’autorità cantonale compente, ritenuta la minore età del
richiedente, ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 lett. c LAsi, avrebbe dovuto
nominare senza indugio una persona di fiducia che difendesse gli interessi
del richiedente minorenne per il proseguo della procedura,
che non avendovi ottemperato prontamente, la disposizione procedurale
succitata è stata violata,
che nonostante ciò, il Tribunale non ritiene dovere annullare la decisione
dell’autorità di prime cure,
che invero, già dal momento della modifica dei dati personali da parte della
SEM, notificata al ricorrente con scritto del 21 settembre 2016 (cfr. atto
A22), il ricorrente era divenuto maggiorenne,
che nel corso dell’audizione del 20 luglio 2017, l’interessato si è potuto
esprimere nuovamente e compiutamente sui suoi motivi d’asilo,
D-7/2018
Pagina 8
che egli ha inoltre potuto impugnare con piena conoscenza di causa la
decisione dell’autorità inferiore e contestare, ove il caso, la stessa,
che pertanto la violazione procedurale risulta essere sanata (cfr. per
analogia DTAF 2009/54 consid. 2.5 con riferimenti citati),
che tra l’altro, come si vedrà dappresso, per la presente decisione non si
terrà conto di quanto addotto dal ricorrente nel corso di procedura durante
la sua supposta minore età,
che nel merito, il ricorrente contesta le considerazioni e conclusioni
presenti nella decisione impugnata, in quanto sarebbero il risultato di un
accertamento inesatto dei fatti determinanti e di un’interpretazione errata
del diritto applicabile,
che invero egli afferma di aver fornito delle dichiarazioni coerenti,
sufficientemente dettagliate e plausibili; che pertanto le stesse
soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi,
che segnatamente, per ciò che riguarda l’indicazione della sua
appartenenza religiosa, ciò non si porrebbe in contraddizione con i motivi
d’asilo addotti,
che circa le divergenze in merito alla data di espatrio dell’insorgente e
dell’ottenimento dell’ultimo passaporto, le stesse non sarebbero
determinanti, in quanto vi sarebbero delle differenze minime riguardo alle
date evocate; che inoltre occorrerebbe considerare l’importante lasso
temporale trascorso tra le due audizioni, nonché che durante la prima fase
della procedura, egli non fosse assistito da una persona di fiducia in quanto
minorenne,
che proseguendo nell’analisi, anche il fatto che l’interessato sia rientrato in
Pakistan, dopo il soggiorno in D._______, non presenterebbe alcun
elemento di illogicità; che invero egli, all’epoca appena (…), poteva
verosimilmente credere che al suo ritorno in Pakistan avrebbe potuto
proseguire i suoi studi e sottrarsi pertanto alle pressioni familiari per recarsi
alla jihad, senza dover scegliere invece di proseguire il suo soggiorno
illegalmente in D._______ o tentare l’espatrio verso un altro Paese; che
inoltre egli sarebbe cresciuto in una famiglia nei quali alcuni membri
professavano un certo fondamentalismo religioso,
che circa l’allegata inverosimiglianza che alcune delle persone presenti
nella moschea per la preghiera, potessero essersi riunite a casa sua in una
D-7/2018
Pagina 9
ventina di minuti, la stessa sarebbe infondata, in quanto gli eventi descritti
non sarebbero incompatibili con delle circostanze realmente vissute,
che infine, le dichiarazioni dell’interessato, parrebbero pure rilevanti ai
sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto egli temerebbe delle conseguenze gravi ed
irrimediabili da parte di alcuni familiari e dalla comunità religiosa, visto il
rinnegamento della sua fede islamica; che egli non potrebbe trovare in
Pakistan una protezione effettiva da parte delle autorità del suo Paese
d’origine, se vi facesse ritorno,
che ritenuto tutto quanto sopra, il ricorrente adempirebbe le condizioni per
il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese
d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi),
che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti
sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si
basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7
cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo
senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
D-7/2018
Pagina 10
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi,
che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona
attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data,
in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone
consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta
dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione,
che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo
siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che
l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune
affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti
sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non
deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di
ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra
gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà
dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino
preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi
riferimenti),
che nella presente disamina, le dichiarazioni determinanti rese dal
ricorrente durante l’audizione sui motivi d’asilo, risultano essere poco
plausibili ed incongrue all’esperienza generale di vita,
che non risulta dapprima credibile che egli abbia abbandonato la fede
islamica alla (…) del 2014, non recandosi più alla moschea e rifugiandosi
invece in una game zone per giocare a dei videogiochi (cfr. verbale 2, D62
segg., pag. 9) di nascosto alla sua famiglia,
che invero, come egli stesso ha dichiarato, se si assentava dalla moschea
per le preghiere, egli sarebbe stato punito dai famigliari (cfr. verbale 2, D68,
pag. 10),
che altresì, non risulta plausibile che gli stessi famigliari, recandosi presso
la sua stessa moschea, ed essendovi tra i medesimi verosimilmente dei
fondamentalisti islamici (cfr. verbale 2, D57 segg., pag. 8 segg.), non
abbiano notato per lo meno la sua assenza dalla moschea e non gli
D-7/2018
Pagina 11
abbiano mai richiesto alcuna spiegazione in merito, come avrebbe invece
proceduto il suo amico d’infanzia (cfr. verbale 2, D63, pag. 9),
che il discorso non muta per quanto attiene il soggiorno che egli avrebbe
trascorso in D._______ presso il fratello (verbale 2, D37 segg., pag. 6
segg.); che non appare difatti verosimile che egli abbia potuto nascondere
di avere rinnegato la sua fede islamica anche in tale contesto, essendovi
rimasto da (…) a (…) 2015 in presenza sia dei suoi (…) fratelli che di altri
(…) cugini (cfr. verbale 2, D37-D38, pag. 6),
che inoltre, come rettamente denotato dall’autorità di prime cure nella
decisione impugnata, appare totalmente illogico che il ricorrente,
conoscendo le intenzioni dello zio (…) di volerlo inviare per la jihad insieme
a suo figlio, e sapendo inoltre che gli stessi avrebbero delle relazioni molto
strette con il gruppo Sipah – e – Sahaba Pakistan (un’organizzazione
terroristica indirizzata principalmente contro la comunità musulmana sciita
in Pakistan, bandita anche dall’attuale governo pakistano; cfr. U.S.
Departement, Pakistan 2017: International Religious Freedom Report,
29.05.2018, >, consultato l’11.09.2018), abbia rischiato di fare ritorno presso il suo
domicilio a B._______, dopo essere riuscito a recarsi in D._______ (cfr.
verbale 2, D63 segg., pag. 9 segg.),
che non risulta vieppiù credibile che, dopo aver raccontato il suo presunto
rinnegamento della fede islamica al suo amico d’infanzia, uno dei suoi
cugini sia venuto a prelevarlo dopo una ventina di minuti dalla game zone
dove si era nel frattempo nuovamente rifugiato, in quanto il medesimo si
sarebbe dovuto trovare a sua volta nella moschea per le preghiere e non
fosse a conoscenza del luogo dove l’insorgente si recava per passare il
tempo (cfr. verbale 2, D57 segg., pag. 8 segg.),
che risulta ancora meno plausibile che in poco più di una ventina di minuti,
il suo amico d’infanzia abbia potuto raccontare all’imam ed alle persone
che si trovavano raccolte nella moschea per la preghiera che egli avrebbe
rinnegato la fede islamica e che gli stessi, interrompendo presumibilmente
la stessa, si siano riuniti presso il domicilio dell’insorgente per insultarlo,
malmenarlo e condannarlo a morte (cfr. verbale 2, D72 segg., pag. 10
segg.),
che alla luce di quanto sopra, anche gli eventi successivi, segnatamente in
merito alle violenze e sevizie subite dal ricorrente da parte di due cugini,
come pure la sua ricerca da parte degli stessi e dello zio (…) C._______
D-7/2018
Pagina 12
(cfr. verbale 2, D72 segg., pag. 11 segg.), non risultano credibili per le
circostanze addotte dall’insorgente,
che le allegazioni ricorsuali, generiche e prive di elementi sostanziali, non
conducono il Tribunale ad una diversa valutazione,
che inoltre secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata
nella sentenza di principio DTAF 2011/51), il riconoscimento della qualità
di rifugiato non dipende dall’autore della persecuzione, ma dalla possibilità
di ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro
tale persecuzione; che l’assenza di protezione, solo a poter condurre a
circostanze pertinenti in materia d’asilo, deve estendersi all’insieme del
territorio dello stato d’origine (cfr. OSAR [ed.], Manuel de la procédure
d’asile e de renvoi, 2a ed., 2016, nota 65 a pag. 175 e riferimenti citati);
che su tali presupposti, allorquando il rischio di esposizione a seri
pregiudizi emani da entità non statali, specialmente se circoscritte a livello
locale, perché vi sia da ammettere una rilevanza in materia d’asilo, si rende
ancora necessario che la persona che se ne avvale non sia in misura di
ottenere in patria un’appropriata protezione, se del caso anche nell’ambito
di un’alternativa di rifugio in un’altra regione del paese (cfr. DTAF 2008/4
consid. 5.2),
che nella presente procedura proprio siffatti presupposti non risultano però
adempiuti,
che invero, nonostante le allegazioni ricorsuali, l’insorgente non ha in alcun
modo dimostrato, o reso perlomeno verosimile, che le autorità pakistane
rifiuterebbero di accordargli protezione nel caso di un’espressa richiesta in
tal senso, anche nel caso in cui egli fosse stato realmente vittima di atti di
violenza o di minacce da parte di famigliari o terze persone,
che non vi sono difatti agli atti processuali indizi che una procedura penale
sia stata aperta nei suoi confronti o che egli sia l’oggetto di un’accusa per
blasfemia; che infine, non essendo oggetto di una procedura per blasfemia,
nulla vieta al ricorrente di stabilirsi in un altro luogo nel paese d’origine (cfr.
sentenza del Tribunale E-1248/2017 dell’8 agosto 2017 consid. 3.3 e 3.4
con riferimenti citati; U.S. Departement of State, Country Reports on
Human Rights Practices, 20.04.2018; U.S. Departement of State, Pakistan
2017: Report on International Religious Freedom, ibidem; Freedom House,
Freedom in the World 2018: Pakistan, /freedom-world/2018/pakistan >, consultato l’11.09.2018; Amnesty
D-7/2018
Pagina 13
International, “As good as dead”: The impact of the blasphemy laws in
Pakistan, dicembre 2016),
che visto quanto sopra, gli eventi descritti dal ricorrente non risultano
neppure pertinenti ex art. 3 LAsi,
che per quanto riguarda la concessione dell’asilo ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato v’è pertanto da confermare la decisione della SEM,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell’allontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione
dell’allontanamento dell’insorgente ammissibile, ragionevolmente esigibile
e possibile,
che nel proprio gravame, il ricorrente contesta tale valutazione, non
ritenendo la sua esecuzione ammissibile ai sensi dell’art. 3 CEDU,
che tuttavia, avendo il Tribunale ritenuto le sue dichiarazioni sui suoi motivi
d’asilo inverosimili ed irrilevanti, e non apportando egli con il ricorso alcuna
circostanza atta a far mutare tale conclusione, l’insorgente non è riuscito a
dimostrare che esista per lui un rischio reale, fondato su dei motivi seri e
concreti, di essere vittima di tortura o di un trattamento inumano o
degradante ostativi all’esecuzione dell’allontanamento nel suo paese
d’origine ex art. 3 CEDU (cfr. anche art. 3 della Convenzione del
D-7/2018
Pagina 14
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti [Conv. tortura, RS 0.105]),
che inoltre, stante il fatto che in Pakistan non vige attualmente un contesto
di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica
(eccezion fatta, in una certa misura, della regione nord-ovest del Paese),
la situazione in detto Paese non permette d’acchito, ed indipendentemente
dalle circostanze della fattispecie, di presumere, nei confronti di tutti i suoi
espatriati, l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83
cpv. 4 LStr (cfr. E-1248/2017 consid. 7.1-7.2),
che oltracciò, dall’incarto non si desume alcun elemento dal quale si possa
ritenere che l’esecuzione dell’allontanamento possa dare adito ad un
rischio di una messa in pericolo concreta del ricorrente,
che l’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto pure ragionevolmente
esigibile,
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione del provvedimento; che infatti, il ricorrente, usando della
necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al
rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12),
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
che alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non
ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed
inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione
non è inadeguata (art. 49 PA),
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
D-7/2018
Pagina 15
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-7/2018
Pagina 16
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: