Corte IV
D-7214/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 g i u g n o 2 0 0 8
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Walter Lang e Kurt Gysi,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del
9 luglio 2001 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7214/2006
Fatti:
A.
Il 21 febbraio 2000, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Successivamente è stato attribuito al Cantone Ticino. Ha
dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali
d'audizione del 24 febbraio 2000 e del 7 giugno 2001), d'essere
cittadino iracheno d'etnia curda, minorenne non accompagnato,
d'avere vissuto dalla nascita a [...] (nord dell'Iraq) e d'avere fatto parte,
nel [...], del B._______. Per questo motivo sarebbe stato ricercato da
membri del C._______ benché abbia rapidamente lasciato il
B._______. a causa del mancato gradimento delle attività svolte. Non
si sarebbe mai interessato di politica. Non sarebbe mai stato arrestato
dalle autorità. Temendo d'essere arrestato rispettivamente ucciso da
aderenti del C._______, come pure da aderenti del B._______, il [...]
2000 sarebbe espatriato.
B.
L'8 marzo 2000, la Delegazione tutoria del comune di D._______ ha
nominato all'interessato un curatore, al quale è stato assegnato il
compito di rappresentare il minorenne nella procedura d'asilo in
Svizzera. Il 6 luglio 2001, la Commissione tutoria regionale E._______
– preso atto della relazione finale del 2 luglio 2001 del curatore del
richiedente sul raggiungimento della maggiore età da parte del
curatelato e della sua capacità di rappresentarsi da solo – ha
pronunciato la fine della misura di curatela.
C.
Il 9 luglio 2001, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente,
e di seguito, UFM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato.
Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento dello stesso dalla
Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo
allontanamento verso l'Iraq.
D.
Il 3 agosto 2001, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, la
concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la pronuncia
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
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d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
E.
Il 24 agosto 2001, la CRA ha rinunciato a chiedere il versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, ritenuta la
sussistenza di motivi particolari.
F.
Il 2 ottobre 2001, l'UFM, invitato ad esprimersi, ha proposto la
reiezione del gravame.
G.
Il 3 ottobre 2005, l'UFM, nuovamente invitato ad esprimersi, ha
parzialmente riesaminato la decisione del 9 luglio 2001, annullato i
punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata e pronunciato
l'ammissione provvisoria in Svizzera dell'insorgente.
H.
Il 4 novembre 2005, la CRA ha concesso al ricorrente un termine di
sette giorni per esprimersi sul mantenimento del gravame sui punti di
questione dell'asilo e dell'allontanamento. Il termine è decorso
infruttuoso.
I.
Il 4 maggio 2006, l'interessato ha chiesto il riesame della decisione
dell'UFM del 9 luglio 2001 sul punto di questione dell'esecuzione
dell'allontanamento e pertanto la concessione dell'ammissione
provvisoria.
J.
L'8 giugno 2006, la CRA ha comunicato al ricorrente che in data 3
ottobre 2005 l'UFM ha pronunciato la sua ammissione provvisoria in
Svizzera. All'insorgente è stato concesso un ulteriore termine di 15
giorni per esprimersi sul mantenimento del gravame sui punti di
questione dell'asilo e dell'allontanamento, con la precisazione che, nel
caso in cui tale termine fosse scaduto infruttuoso, la CRA avrebbe
statuito nel merito del suo ricorso per quanto il gravame non fosse
divenuto senza oggetto.
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Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente sui
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33
lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno
2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
Il TAF osserva che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
3.
Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della
LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
4.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021).
5.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v.
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12
luglio 2007 consid. 3).
6.
6.1 Conformemente all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il pro-
cedimento può svolgersi in tale lingua.
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6.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in
francese, mentre il ricorso è stato presentato in lingua italiana. Il
presente giudizio può pertanto essere redatto in italiano.
7.
Il TAF osserva che il 3 ottobre 2005 l'UFM ha pronunciato
l'ammissione provvisoria del ricorrente in Svizzera. Oggetto del litigio
in questa sede risultano pertanto essere esclusivamente la decisione
riguardante il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato
dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo,
nonché la pronuncia dell'allontanamento. Per contro, la conclusione sul
punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento è divenuta
senza oggetto.
8.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato siccome inverosimili
le allegazioni determinanti presentate dal ricorrente. Quest'ultimo ha
reso dichiarazioni poco dettagliate ed imprecise su punti importanti,
riguardanti segnatamente il cognome dell'amico con cui sarebbe
entrato a far parte del B._______, il motivo per cui avrebbe aderito a
tale movimento e lo avrebbe poi lasciato nonché le ricerche intraprese
nei suoi confronti. L'UFM ha pure osservato che i timori dell'insorgente
d'essere ricercato in Iraq sono inconsistenti anche perché il ricorrente
non è stato in grado di rendere verosimile la sua adesione al
B._______, non si è mai interessato di politica e non è mai stato
arrestato dalle autorità statali.
9.
Nel gravame, il ricorrente contesta il giudizio d'inverosimiglianza reso
dall'UFM con riferimento alle allegazioni decisive da lui rese in corso di
procedura. Allega d'aver indicato il nome del suo amico. Fa valere di
“non sapere nulla di politica” e di essersi lasciato convincere da un
amico di far parte, per un mese, del B._______, ma di aver lasciato il
partito perché “si è accorto che non faceva” per lui. Non è quindi in
grado di fornire informazioni sul B._______. Peraltro, in caso di
rimpatrio in Iraq sarebbe esposto a reale pericolo per la sua vita
perché il C._______ è molto spietato con le persone che hanno avuto
contatti con il B._______.
10.
Preliminarmente, il TAF osserva che, secondo la prassi della CRA, la
regola di cui all'art. 11 cpv. 3 PA – secondo cui, fintanto che la parte
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non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante – vale
anche per i rappresentanti legali, quali il curatore del minorenne non
accompagnato (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 23). La CRA ha
altresì statuito che l'obbligo di designare al richiedente l'asilo
minorenne un consulente giuridico deriva dal diritto d'essere sentito;
non convocare il consulente giuridico potrebbe costituire una
violazione del diritto d'essere sentito (GICRA 1999 n. 2). Non v'è
motivo di scostarsi da tale giurisprudenza.
10.1 Nel caso concreto, l'8 marzo 2000 l'autorità tutoria ha nominato
al ricorrente un curatore. Dagli atti di causa emerge che la
convocazione all'audizione principale sui motivi d'asilo è stata inviata
all'insorgente benché fosse ancora minorenne. Non risulta, per contro,
una notificazione di detta convocazione al curatore.
10.2 Al momento dell'audizione sui motivi d'asilo, svoltasi il 7 giugno
2001, l'insorgente era tuttavia divenuto maggiorenne. Inoltre, il
curatore, persona cognita di diritto ed idonea ad assumere gli interessi
del minorenne non accompagnato nella procedura d'asilo (cfr. GICRA
2006 n. 14), nella sua relazione finale ha indicato che l'insorgente, dal
momento del raggiungimento della maggiore età, era perfettamente in
grado di rappresentarsi da solo. Il ricorrente non ha mai preteso il
contrario, nonostante ne abbia avuto il tempo, data la durata della
procedura, né emergono dagli atti degli indizi seri in tal senso. In
siffatte circostanze, la menzionata notificazione difettosa della
convocazione all'audizione principale sui motivi d'asilo non ha causato
al ricorrente alcun pregiudizio, di modo che un annullamento del
provvedimento impugnato costituirebbe, da questo profilo, una vana
formalità.
11.
Il TAF osserva, altresì, che, conformemente all'art. 30 cpv. 1 LAsi, le
istituzioni di soccorso inviano un rappresentante all'audizione sui
motivi d'asilo, a meno che il richiedente non vi si opponga. In una
decisione di principio, la CRA aveva ritenuto che la presenza di un
rappresentante di un'istituzione di soccorso non costituiva una regola
imperativa risultante dal diritto di essere sentito, la cui violazione
implicava in modo sistematico l'annullamento della decisione
querelata. Incombe all'autorità di determinare, tenendo conto
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dell'insieme delle circostanze particolari del caso di specie, se il vizio
sia essenziale o meno (cfr. GICRA 1996 n. 13).
11.1 Nel caso concreto, l'audizione del 7 giugno 2001 sui motivi
d'asilo si è svolta senza la presenza di un rappresentante di un'
istituzione di soccorso accreditata. Certo, l'accordo del ricorrente sul
fatto che l'audizione principale sui motivi d'asilo poteva tenersi,
contrariamente a quanto esplicitamente previsto dalla legge,
nonostante l'assenza di un siffatto rappresentante non può essere
considerata decisiva. Tuttavia, non risulta dalle carte processuali, né il
ricorrente lo ha mai preteso in corso di procedura, che nell'ambito
della menzionata audizione non abbia avuto l'occasione di allegare in
modo completo i fatti giuridicamente rilevanti alla base della sua
domanda d'asilo o comunque che l'assenza del rappresentante
dell'istituzione di soccorso abbia in altro modo inciso negativamente, e
decisivamente, sulla regolarità della procedura.
11.2 Considerato quanto precede, la menzionata informalità non
giustifica un annullamento della decisione impugnata, annullamento
che, date le premesse, sconfinerebbe nuovamente in una vana
formalità.
12.
Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle
dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le
stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere
in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria. In altri termini, le dichiarazioni devono
essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non
generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più
verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e
non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in
modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici
impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
12.1 Il TAF osserva che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in
corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di
parte, non corroborate da elementi di seria consistenza. In particolare,
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le stesse risultano inverosimili segnatamente in merito all'adesione al
B._______ ed alle relative ricerche nei suoi confronti da parte del
C._______. Basti qui rilevare che l'insorgente non può essere creduto
allorquando afferma d'avere raggiunto i guerriglieri del B._______
senza motivazione particolare, ma su semplice insistenza di un amico
di cui conosce solo il nome, ma non il cognome (cfr. verbale
d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 6). Egli non ha inoltre saputo
indicare esattamente il significato della sigla del B._______ (cfr.
verbale d'audizione del 24 febbraio 2000 pag. 4), benché abbia
dichiarato d'avere ricevuto da membri di detto movimento lezioni in
ambito politico (cfr. verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 9). Non
può inoltre essere creduto che un ragazzo senza particolari
motivazioni politiche, ed il cui padre sarebbe persino stato un
guerrigliero del C._______ (cfr. ibidem pag. 6), possa integrare così
facilmente un gruppo di guerriglieri del B._______ ed essere
rapidamente addestrato all'uso d'armi. Peraltro, le conoscenze del
ricorrente sulle motivazioni dell'azione del B._______ risultano
particolarmente generiche ed imprecise per persona che abbia
realmente partecipato a lezioni in ambito politico (cfr. ibidem pag. 9).
Generiche ed imprecise sono pure le dichiarazioni del ricorrente sulle
asserite ricerche di guerriglieri del C._______ nei suoi confronti, fermo
restando che egli stesso si limita a mere congetture al riguardo (non
ha per esempio saputo indicare se dopo la sua partenza dall'Iraq sia
mai stato ricercato; cfr. verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 8).
12.2 Infine, non v'è altresì ragione di ritenere che le competenti
autorità statali irachene non accorderanno al ricorrente, se del caso e
nella misura in cui adeguatamente sollecitate, un'appropriata
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi
confronti. Da questo profilo, il TAF ha già avuto modo di precisare che
le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del
nord dell'Iraq – fra cui [...], regione da cui è originario l'insorgente –
hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti
delle tre province la protezione dalle persecuzioni (v. sentenza del
Tribunale amministrativo federale E-6982/2006 del 22 gennaio 2008,
destinata alla pubblicazione, consid. 6.1 a 6.7).
12.3 Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione
dell'asilo il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
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13.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art.
32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Pertanto, anche sul punto di
questione dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
14.
14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono
la soccombenza, ma che sono ridotte in conseguenza dell'esito
favorevole in materia d'esecuzione dell'allontanamento (riesame della
decisione da parte dell'UFM), sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14.2 Considerato inoltre che l'insorgente non è rappresentato in
questa sede e che non risulta, comunque, che abbia dovuto
sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in
relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di
spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. TS-TAF.)
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- F._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Data di spedizione:
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