B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7217/2016
Sen t en z a d e l 2 mar zo 201 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Hans Schürch, Gérard Scherrer,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
ed i figli
C._______, nato il (…), e
D._______, nato il (…),
Siria,
tutti rappresentati dal Signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 10 novembre 2016 / N (…).
D-7217/2016
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______ ed i due figli C._______ e D._______, cittadini siriani, hanno
depositato domanda d'asilo in Svizzera il 19 novembre 2015. In occasione
dell'esercizio del diritto di essere sentiti in vista dell'applicazione
dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), A._______ ha indicato di non
voler tornare in Germania giacché sarebbe venuto in Svizzera per curare il
figlio D._______ (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 3 dicem-
bre 2015 [di seguito: verbale], pag. 9).
B.
B.a Con decisione del 7 aprile 2016, la Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM) non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento
degli interessati verso la Germania.
B.b Contro suddetta decisione gli interessati sono insorti con ricorso del
18 aprile 2016 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale).
B.c Con sentenza del 22 giugno 2016 D-2352/2016, il Tribunale ha accolto
il ricorso, annullato la decisione dell'autorità inferiore del 7 aprile 2016 e
trasmesso gli atti di causa alla SEM. Il Tribunale ha in particolare ritenuto
che l'autorità inferiore, limitandosi ad una motivazione standard, non aveva
effettuato un esame materiale dell'esistenza di motivi umanitari, in partico-
lare non esprimendosi sull'interruzione delle misure di sostegno e di aiuto
e sulle conseguenze del trasferimento in Germania sul nucleo familiare.
C.
La SEM, con decisione del 10 novembre 2016 (notificata il 16 novem-
bre 2016 [cfr. risultanze processuali]), non è nuovamente entrata nel merito
della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronun-
ciato il trasferimento degli interessati verso la Germania.
L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che la Germania risulte-
rebbe essere competente per lo svolgimento della procedura di asilo e di
allontanamento dei richiedenti. Dappoi, i problemi medici di cui soffre
D._______ non risulterebbero di una gravità tale da dover rinunciare al tra-
sferimento. Nella fattispecie non vi sarebbero invero elementi per ritenere
D-7217/2016
Pagina 3
che la Germania li avrebbe privati delle cure mediche adeguate o sia inten-
zionata a farlo in futuro. I quattro documenti inoltrati dalle autorità cantonali
alla SEM ed riguardanti le misure di sostegno attuate per D._______ sa-
rebbero stati trasmessi alle autorità tedesche, le quali sarebbero pure state
informate circa la situazione medica del bambino e la necessità di prose-
guire le stesse misure di accompagnamento anche in Germania. Le auto-
rità tedesche avrebbero chiaramente indicato, in data 17 ottobre 2016, di
poter proporre le stesse cure e misure di sostegno offerte in Svizzera. L'e-
secuzione del trasferimento verso la Germania non violerebbe pertanto
l'art. 3 CEDU e non vi sarebbero neppure dei motivi umanitari che giustifi-
cherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a
cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago-
sto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) dato che il necessario sostegno potrà es-
sere organizzato in tempi brevi e con il minor disagio possibile alla famiglia.
D.
Con ricorso del 23 novembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d'entrata: 24 novembre 2016), gli interessati sono insorti dinanzi al
Tribunale chiedendo anzitutto la concessione dell'effetto sospensivo al ri-
corso e l'edizione di quattro documenti inoltrati dall'autorità cantonale alla
SEM – citati nella decisione e sconosciuti ai ricorrenti – così come un ter-
mine di grazia per il completamento del ricorso. Essi postulano altresì l'ac-
coglimento del ricorso con contestuale restituzione degli atti all'autorità di
prime cure per il completamento dell'istruttoria e la concessione dell'assi-
stenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese pro-
cessuali e del relativo anticipo.
Nel proprio gravame, gli insorgenti osservano segnatamente ed anzitutto
che come già nel ricorso precedente, non intenderebbero porre in discus-
sione l'adeguatezza del sistema sociosanitario tedesco. Essi ritengono tut-
tavia che le considerazioni addizionali contenute nella nuova decisione
dell'autorità di prime cure – ovvero il fatto che le autorità tedesche sareb-
bero state informate circa le condizioni mediche di D._______ ed avreb-
bero garantito le stesse cure e misure di sostegno offerte in Svizzera – non
sarebbero in grado di colmare gli aspetti lacunosi già rilevati nella sentenza
del TAF del 22 giugno 2016. L'assenza di motivi umanitari sarebbe infatti
puramente riconducibile al riconoscimento di strutture di cura adeguate in
Germania, mentre l'autorità di prime cure non avrebbe valutato concreta-
mente l'interruzione delle misure di sostegno e di aiuto e le conseguenze
del trasferimento sul nucleo familiare. A mente dei ricorrenti, essa non
avrebbe valutato adeguatamente i rischi di un nuovo ed ennesimo cambia-
mento delle circostanze di vita per i ricorrenti, in rapporto alla condizione di
D-7217/2016
Pagina 4
fragilità di D._______. Al soggetto, gli insorgenti rammentano che in
E._______ molto sarebbe già stato fatto per aiutare il bambino e che
stando al suo medico curante sarebbe primordiale che D._______ possa
continuare il percorso intrapreso in Svizzera, senza ulteriori rotture o scom-
bussolamenti. Di modo che un trasferimento risulterebbe inutilmente dan-
noso ed inopportuno. Infine, i ricorrenti allegano che successivamente alla
sentenza del Tribunale del 22 giugno 2016, la loro situazione famigliare
avrebbe subito un'importante evoluzione, essendo i bambini stati tempora-
neamente separati dal padre e collocati presso l'Istituto F._______. Questi
avvenimenti sarebbero ulteriormente indicativi della fragilità del nucleo fa-
miliare.
A sostegno del gravame gli insorgenti hanno prodotto i seguenti documenti:
– una lettera dell'Autorità regionale di protezione (…) sede di G._______
del 21 novembre 2016 concernente le misure di protezione adottate a
favore dei minori C._______ e D._______ (doc. A; in copia);
– un rapporto del Centro educativo per minorenni F0._______ del 21 no-
vembre 2016 relativo a C._______ e D._______ (doc. B; in copia);
– una lettera dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, Settore delle famiglie
e dei minorenni del 22 novembre 2016 (doc. C; in copia);
– un rapporto della Cooperativa H._______ concernente la famiglia
I._______ del 21 novembre 2016 (doc. D; in copia);
– un rapporto del Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione del 21 no-
vembre 2016 relativo alla famiglia I._______ (doc. E; in originale);
– una lettera d'informazioni inerente a C._______ della Scuola Media di
G._______ del 17 novembre 2016 (doc. F; in originale);
– una lettera del Servizio dell'educazione precoce speciale del 21 novem-
bre 2016 concernente D._______ (doc. G; in copia).
E.
Con provvedimento del 24 novembre 2016 il Tribunale ha sospeso provvi-
soriamente l'esecuzione dell'allontanamento.
F.
In data 25 novembre 2016 l'incarto originale della SEM è pervenuto al Tri-
bunale.
D-7217/2016
Pagina 5
G.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 30 novembre 2016, ha accolto
l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso autorizzando il
soggiorno in Svizzera degli interessati fino a conclusione della procedura
ed accogliendo nel contempo la domanda di assistenza giudiziaria. Altresì,
ha trasmesso agli insorgenti uno dei quattro documenti da loro richiesti –
una lettera del Servizio dell'educazione precoce speciale di Bellinzona, la
quale era indirizzata agli insorgenti – ed invitato la SEM a prendere posi-
zione in merito alla trasmissione degli ulteriori tre documenti.
H.
In data 12 dicembre 2016 la SEM ha trasmesso agli insorgenti una copia
anonimizzata dei tre documenti citati nella decisione impugnata.
I.
Con decisione incidentale del 15 dicembre 2016 il Tribunale ha concesso
agli insorgenti un termine per completare il ricorso.
J.
Con scritto del 19 dicembre 2016 i ricorrenti hanno fatto uso di questa pos-
sibilità ribadendo che l'autorità di prime cure non si sarebbe espressa
sull'interruzione delle misure di sostegno e di aiuto e sulle conseguenze
del trasferimento in Germania sul nucleo familiare, come invece richiesto
dal Tribunale.
K.
In data 4 gennaio 2017 il Tribunale ha trasmesso alla SEM il complemento
del ricorso invitandola contestualmente a rispondere al ricorso.
L.
L'autorità di prime cure, con osservazioni del 9 gennaio 2017, ha proposto
la reiezione del gravame, rinviato alla decisione impugnata e ribadito che
le autorità tedesche avrebbero confermato la possibilità di continuare le
misure di sostegno di cui beneficia attualmente D._______ anche in Ger-
mania.
M.
Con scritto spontaneo del 16 gennaio 2017 gli insorgenti hanno trasmesso
al Tribunale una nuova risoluzione adottata dall'Autorità regionale di prote-
zione (…) (di seguito: ARP) sede di G._______ il 14 dicembre 2016 e ag-
giornato le informazioni circa la situazione familiare. Dalla risoluzione si
evincerebbe che il padre sarebbe stato condannato per ripetute lesioni
D-7217/2016
Pagina 6
semplici e violazione del dovere d'assistenza o educazione. L'ARP avrebbe
poi decretato dei diritti di visita liberi tra i minori ed il padre, istituendo nel
contempo una curatela educativa a favore di D._______ e C._______. In-
fine, risulterebbe una prognosi sostanzialmente favorevole per un futuro
rientro a domicilio dei bambini. I ricorrenti ritengono pertanto che tutto ciò,
sommato alla notoria situazione del figlio minore, implicherebbe un'esi-
genza rafforzata per lo svolgimento della procedura d'asilo in Svizzera.
N.
Esprimendosi in merito dalla risoluzione dell'ARP, in data 27 gennaio 2017
l'autorità inferiore ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata,
rilevando che la Germania costituirebbe uno stato di diritto con delle istitu-
zioni funzionanti e che la famiglia potrà beneficiare di una presa a carico
sociale. Segnatamente, la curatela educativa istituita in Svizzera in favore
di D._______ e C._______ potrà essere istituita anche in Germania.
O.
Il 15 febbraio 2017 gli insorgenti osservano nuovamente che non sarebbe
posta in dubbio l'esistenza in Germania di strutture adeguate, ma bensì nel
caso di specie mancherebbe una valutazione concreta ed individualizzata
delle ripercussioni sul nucleo familiare dell'interruzione delle misure in atto.
In particolare, un'interruzione delle misure avviate – che verificherebbero e
salvaguarderebbero le capacità genitoriali del padre – sarebbe gravemente
pregiudizievole per l'intero nucleo familiare a causa delle difficoltà a rista-
bilire in breve tempo i rapporti di fiducia tra minori, padre e operatori coin-
volti, aggravati per di più dalle difficoltà linguistiche e dall'esigenza di adat-
tarsi ad un sistema comunque molto diverso come quello tedesco.
P.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi)
e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
D-7217/2016
Pagina 7
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo
cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della proce-
dura di asilo e allontanamento.
3.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III). Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico
del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione.
3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di prote-
zione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una
procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la de-
terminazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è
D-7217/2016
Pagina 8
applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Rego-
lamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova
applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-
terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della si-
tuazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda
di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III;
DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7). Contrariamente, nel caso di una procedura di
ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un
nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo
il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e relativi riferimenti).
Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato
membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato mem-
bro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato
la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
3.3 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio
di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III).
3.4 Tuttavia, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di
sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio-
nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche
se tale esame non gli compete.
4.
Nel caso di specie, dagli atti all'incarto, risulta anzitutto un permesso di
D-7217/2016
Pagina 9
soggiorno sloveno rilasciato a nome dell'insorgente e valido dal 13 novem-
bre 2015 al 13 maggio 2016.
Inoltre, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consul-
tazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che gli inte-
ressati hanno inoltrato una domanda d'asilo in Germania il 15 novem-
bre 2015 (cfr. atto A6/1).
Il 5 gennaio 2016 la SEM ha dunque presentato alle autorità slovene com-
petenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una ri-
chiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 1 Regolamento Dublino
III (cfr. atto A18/9).
In un secondo tempo, il 20 gennaio 2016, l'autorità di prime cure ha inol-
trato alle autorità tedesche competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2
Regolamento Dublino III una richiesta di ripresa in carico fondata
sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto A21/5).
Le autorità slovene, in data 22 gennaio 2016, hanno respinto la richiesta di
presa in carico presentata, mentre le autorità tedesche, in data 27 gen-
naio 2016 hanno espressamente accettato il trasferimento dei ricorrenti
verso la Germania in applicazione della stessa disposizione, ovvero
l'art. 18 par. 1 lett. Regolamento Dublino III (cfr. atto A23/5).
Di conseguenza, la competenza della Germania, peraltro non contestata
dai ricorrenti, è in casu data.
5.
Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Germania
non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche
nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III).
La Germania è peraltro legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione
del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
(Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta-
tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto-
collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le dispo-
sizioni.
D-7217/2016
Pagina 10
Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo e in parti-
colare del diritto alla trattazione della propria domanda secondo una pro-
cedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo è dallo Stato in questione presunto (cfr. direttiva 2013/32/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante proce-
dure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di prote-
zione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito:
direttiva accoglienza]).
Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3
par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
6.
I ricorrenti, contestano unicamente la questione della compatibilità di un
rinvio dalla Svizzera in rapporto alle conseguenze che l'interruzione delle
misure terapeutiche e pedagogiche attivate in E._______ potrebbero espli-
care sul bambino.
Con tale argomento i ricorrenti si riferiscono alla clausola di sovranità di cui
all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausole discrezionali) rispettiva-
mente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 OAsi 1, disposizione che concre-
tizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità.
Se il richiedente l'asilo invoca motivi umanitari per opporsi al trasferimento,
il Tribunale si limita ad esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere
discrezionale in modo conforme alla legge. Contrariamente, l'applicazione
della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il trasferimento violi la
CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali la Svizzera è legata
(cfr. DTAF 2015/9 consid. 8).
6.1 Per quanto riguarda il trasferimento, come già ritenuto nella sentenza
del TAF del 22 giugno 2016 D-2352/2016 consid. 7.4.1, e come d'altronde
non contestato dai ricorrenti, non vi sono elementi per ritenere che lo Stato
di destinazione non disponga di infrastrutture mediche sufficienti. Su que-
sto punto, il Tribunale, per evitare ulteriori ripetizioni, rinvia dunque ai con-
siderandi della decisione impugnata. Pertanto, il trasferimento dei ricorrenti
verso la Germania non comporta una violazione dell'art. 3 CEDU e di con-
seguenza non vi è un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi
dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.
D-7217/2016
Pagina 11
6.2 È ora necessario determinare la questione dell'esistenza di motivi uma-
nitari a norma dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
6.2.1 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano
la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Re-
golamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento
della domanda.
La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di
apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Con l'abrogazione
dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi, entrata in vigore il 1° febbraio 2014, la co-
gnizione del Tribunale si è ridotta ed esso può e deve unicamente control-
lare se l'autorità inferiore ha esercitato il suo potere di apprezzamento in
modo conforme alla legge (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Ovvero il Tribunale
deve valutare da una parte se la SEM ha fatto uso di tale potere e dall'altra
se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 con-
sid. 8.1). Le considerazioni determinanti dell'autorità inferiore devono es-
sere integrate nella motivazione della decisione ed è dunque necessario
che la SEM indichi in maniera esplicita per quale ragione applica o meno
la clausola di sovranità (cfr. ibidem). Qualora la decisione sia sostenibile
tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia con-
forme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio
della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale
non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibi-
dem).
6.2.2 Nel provvedimento querelato l'autorità inferiore ha rilevato che alle
autorità tedesche è stata trasmessa la documentazione riguardante i ricor-
renti e le stesse sono state informate circa la situazione medica di
D._______. Le stesse avrebbero garantito, con scritto del 17 ottobre 2016,
che le misure di appoggio attuate per il bambino potranno essere proposte
anche in Germania, di modo che alla famiglia potrà essere organizzato il
sostegno necessario in tempi brevi e con meno disagi possibili. Alla luce di
ciò non vi sarebbe alcun motivo che giustificherebbe l'applicazione della
clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ed
il trasferimento potrà essere effettuato.
6.2.3 A dire degli insorgenti, l'autorità inferiore non si sarebbe confrontata
con le conseguenze della fine del trattamento sul nucleo famigliare. Inoltre,
essi rammentano l'importanza delle misure di sostegno già messe in atto
nel cantone E._______ e sollevano la questione dell'opportunità del loro
trasferimento.
D-7217/2016
Pagina 12
6.2.4 Il Tribunale constata anzitutto che nel caso in disamina l'autorità di
prime cure ha effettuato un esame materiale dell'esistenza di motivi uma-
nitari, esercitando dunque di fatto il suo potere di apprezzamento.
In secondo luogo, la SEM ha indicato nel provvedimento querelato i motivi
che l'hanno indotta a rinunciare all'applicazione della clausola di sovranità
e ciò secondo criteri oggettivi e trasparenti. Essa infatti, ritenuta la partico-
larità del caso di specie, ha richiesto delle garanzie alle autorità tedesche
per la continuazione delle misure di sostegno messe in atto in Svizzera.
Avendo ottenuto la garanzia di una presa a carico adeguata, in particolare
che le medesime misure potranno essere previste pure in Germania, la
SEM ha ritenuto possibile trasferimento degli interessati poiché l'interru-
zione dei trattamenti sarà solo temporanea e le misure di appoggio in fa-
vore della famiglia potranno essere prescritte in Germania in tempi brevi e
con i minor disagi possibili.
Ritenute queste considerazioni, la SEM ha dunque analizzato l'esistenza
di motivi umanitari applicando dei criteri oggettivi e trasparenti, malgrado
la preferenza degli interessati per il trattamento della loro domanda d'asilo
in Svizzera. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il proprio apprezza-
mento a quello dell'autorità inferiore (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1) e non
vi è dunque motivo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17
par. 1 Regolamento Dublino III.
6.3 Infine, per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui i docu-
menti trasmessi alle autorità tedesche sarebbero incompleti, il Tribunale
rileva che la trasmissione di atti inerenti alla situazione medica degli insor-
genti costituisce una questione di organizzazione del trasferimento e dun-
que di competenza delle autorità cantonali.
7.
Di conseguenza, vista l'inapplicabilità della clausola di sovranità da parte
della Svizzera, la Germania è competente per l'esame della domanda d'a-
silo dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a
prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Re-
golamento Dublino III.
È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della domanda
di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha
pronunciato il loro trasferimento verso la Germania conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che gli stessi non possiedono un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non
D-7217/2016
Pagina 13
vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esi-
stenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giu-
sta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi
sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una
procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti).
8.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della
SEM che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il
trasferimento degli interessati dalla Svizzera verso la Germania confer-
mata e le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione
impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per il comple-
tamento dell'istruttoria respinte.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi).
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di
concessione dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale del
30 novembre 2016, non vengono prelevate spese processuali.
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-7217/2016
Pagina 14
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: