Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-72/2011
Sentenza del 13 gennaio 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione
dell'UFM del 3 gennaio 2010 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 13 dicembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del
3 gennaio 2011 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 3 gennaio 2011, notificata
oralmente al richiedente lo stesso giorno (cfr. Avviso di notifica e di
ricevuta; UFM-atto A 11/1),
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 5 gennaio 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il giorno successivo,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale in data
7 gennaio 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere cittadino nigeriano, originario di B._______ (Nigeria),
dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al suo espatrio nell'(…),
che l'interessato ha affermato di aver lasciato il suo Paese d'origine, a
causa dei problemi avuti con dei ragazzi membri della società occulta di
nome C._______; che, a seguito del suo rifiuto di aderire alla suddetta
società, l'interessato sarebbe stato continuamente infastidito e sarebbe
stato aggredito davanti al suo domicilio il (…) con un'arma da fuoco,
rimanendo ferito di striscio al fianco; che, nella fuga, l'interessato avrebbe
udito altri spari e la voce di sua madre, di cui non saprebbe ad oggi la
sorte; che l'interessato si sarebbe rifugiato ad B._______ presso un suo
amico, il quale gli avrebbe consigliato di espatriare e, per questo, gli
avrebbe donato (…) naira; che, temendo per la sua vita, il giorno
seguente l'interessato sarebbe espatriato,
che, dopo aver raggiunto D._______ (Nigeria), il (…) l'interessato
avrebbe attraversato il confine con il Niger a bordo di un camion senza
essere controllato; che, giunto ad E._______ (Niger), egli sarebbe
ripartito a bordo di una Jeep che l'avrebbe condotto una settimana dopo a
F._______ (Libia), dove sarebbe rimasto (…) mesi, lavorando come (…)
per un arabo; che, la mattina del (…), l'interessato si sarebbe imbarcato
su una nave di pescatori e il giorno seguente sarebbe arrivato a
G._______ (Italia); che, grazie all'aiuto di un ragazzo (…) che avrebbe
viaggiato con lui, l'interessato avrebbe preso un treno fino a H._______
(Italia) e poi un altro treno fino a giungere a I._______ (Svizzera), senza
documenti e senza subire alcun controllo,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive
alla sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna
delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di
specie,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo
che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata
presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore
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avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la
decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, in particolare,
egli ribadisce di non aver mai posseduto né il passaporto, né la carta
d'identità, in quanto nel suo Paese non sarebbe usuale e nemmeno facile
ottenere i documenti d'identità; che, peraltro, non trovandosi in Nigeria,
non potrebbe presentarsi personalmente alle autorità per procurarsi
siffatti documenti e non potrebbe nemmeno rivolgersi alla rappresentanza
nigeriana in Svizzera, da un lato, perché richiedente l'asilo e, dall'altro,
giacché non possiede un permesso di soggiorno in questo Paese; che, di
conseguenza, non gli sarebbe possibile consegnare all'autorità svizzera i
suoi documenti d'identità; che, inoltre, sarebbero necessari ulteriori
approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del
suo allontanamento; che, segnatamente, secondo quanto avrebbe
esposto in modo dettagliato, coerente e sostanziato, egli sarebbe stato
costretto a fuggire dal suo Paese d'origine, poiché la sua vita sarebbe in
pericolo, ritenuto il contesto di violenza generalizzata che regnerebbe
nella sua zona di provenienza; che, infine, l'autore del gravame fa valere
che il suo allontanamento in detto Paese non sarebbe ragionevolmente
esigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
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cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che, quanto al suo viaggio d'espatrio, come rettamente rilevato dall'UFM,
il ricorrente ha reso allegazioni vaghe, stereotipate e contraddittorie; che,
a titolo d'esempio, non è plausibile che egli sia potuto arrivare in Svizzera
dalla Nigeria, attraversando diversi Paesi, tra cui il Niger, la Libia e l'Italia,
entrando nello spazio Schengen, senza subire alcun controllo e senza
documenti (cfr. verbale 1 pagg. 6-7); che, peraltro, il ricorrente si è
contraddetto riguardo all'attraversamento del confine tra Nigeria e Niger,
affermando, da un lato, di non aver subito alcun controllo, poiché avrebbe
dato (…) naira ad una persona conosciuta sul posto, la quale avrebbe
fatto in modo che egli non venisse controllato e, dall'altro lato, di non
sapere come l'autista del camion avrebbe superato i controlli (cfr. ibidem
pag. 6); che, d'altronde, l'insorgente non ha saputo indicare le generalità
complete della persona presso cui avrebbe lavorato in Libia, nonché del
ragazzo (…) che gli avrebbe procurato i biglietti del treno e che avrebbe
viaggiato con lui dall'Italia alla Svizzera (cfr. ibidem); che, peraltro, egli
non è stato in grado di indicare in maniera lineare e precisa dove sarebbe
sbarcato in Italia e di precisare da quali città sarebbe transitato oltre
H._______ (cfr. ibidem pag. 7),
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella
decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti
d'identità da parte del ricorrente, non soccorrono quest'ultimo le vaghe e
stereotipate allegazioni asserite in corso di procedura di prima istanza e
ribadite in sede di ricorso, secondo le quali non gli sarebbe stato possibile
consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non ne avrebbe mai
posseduti (cfr. verbale 1 pagg. 3-4, verbale 2 D6 e ricorso pag. 2); che tali
asserzioni, infatti, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge,
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che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, v'è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi
(cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato,
che, d'altronde, il ricorrente non ha apportato chiarimenti a tutti gli
elementi contraddittori, nonché vaghi ed illogici del suo racconto,
rettamente rilevati dall'UFM, limitandosi semplicemente ad affermare in
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sede di ricorso di aver esposto in modo dettagliato, sostanziato e
coerente i suoi motivi d'asilo; che, a titolo d'esempio, basti sottolineare
che la collocazione temporale dei fatti addotti dal ricorrente è
assolutamente contraria alla logica dell'agire, tanto da rendere gli asseriti
avvenimenti e le pretese persecuzioni palesemente inverosimili; che,
infatti, secondo le dichiarazioni dell'insorgente, gli sarebbe stato chiesto di
far parte della società occulta in questione in tre occasioni a distanza di
anni, ovvero due volte nel (…) e la terza volta nel (…) rispettivamente nel
(…) in circostanze del tutto casuali (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D11-
13, D24-26, D28-30, D34 e D45) per poi scaturire nell'aggressione
risalente all'(…) (cfr. verbale 2 D8 e D45-47); che, se i suoi malfattori
avessero voluto effettivamente perseguitare il ricorrente per non aver
aderito alla loro società, non avrebbero di certo atteso né tre anni per
aggredire il ricorrente, né avrebbero lasciato che il caso li conducesse al
medesimo (cfr. ibidem); che, peraltro, la mancata denuncia da parte
dell'insorgente dei fatti esposti, in particolare degli evocati incontri con i
suoi aggressori dimostrano che, come lui stesso ha dichiarato, tali episodi
apparivano ai suoi occhi come scherzosi e non rappresentavano per lui
alcun interesse (cfr. verbale 2 D17, D22, D39 e D42); che, inoltre, il
ricorrente non è stato in grado di abbozzare minimamente l'identità dei
suoi aggressori (cfr. verbale 1 pag. 5, nonché verbale 2 D16 e D49-50),
né tantomeno di fornire qualsivoglia informazione in merito alla società
occulta, la cui adesione sarebbe il motivo alla base del suo espatrio e
della sua conseguente domanda d'asilo (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2
D19-21); che, alla luce delle suesposte dichiarazioni, v'è ragione di
concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal
ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi
inconsistenti del racconto reso già evidenziati dall'UFM,
che, infine, ritenuta l'inverosimiglianza dei fatti addotti, non v'è altresì
motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in patria, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro
l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
che, per conseguenza, le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state
rettamente considerate inverosimili dall'UFM con riferimento all'art.
32 cpv. 3 lett. b LAsi,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
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che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e
DTAF 2007/8 consid. 5,6, 5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
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che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
celibe senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica
superiore in (…) ed ha altresì svolto l'attività di (…) (cfr. verbale 1 pag. 2 e
verbale 2 D8 e D11); che, inoltre, egli dispone in patria di un'importante
rete sociale su cui contare, tra cui la madre, la sorella e un amico
(cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D51); che, infine, l'insorgente non ha
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza
che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
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(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: