B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7229/2013
S e n t e n z a d e l 2 s e t t e m b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Hans Schürch, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), con il figlio
B._______, nato il (…),
Cina (repubblica popolare),
rappresentata dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 novembre 2013 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______ – dichiaratasi cittadina cinese di etnia tibetana – sarebbe nata
nel villaggio di C._______ situato nella prefettura di Shigatse nella Regio-
ne Autonoma del Tibet (di seguito: Tibet [Cina]), dove avrebbe vissuto fino
al suo espatrio verso il Nepal, avvenuto, a suo dire, il (…) o (…) 2011 (cfr.
verbale d'audizione dell'11 gennaio 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 2,
4 e 5). Dopo aver passato circa tre mesi in Nepal ospite di uno zio, l'inte-
ressata sarebbe partita in aereo alla volta dell'Europa ed in data
19 dicembre 2012 avrebbe raggiunto in treno la Svizzera dove ha deposi-
tato domanda d'asilo il medesimo giorno.
Interrogata sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui
di rilievo, di essere espatriata in quanto, qualche giorno dopo aver distri-
buito con un'amica dei DVD in cui il Dalai Lama teneva un discorso a del-
le famiglie di D._______ (o E._______, Tibet), sarebbero state cercate al
loro domicilio dalla polizia cinese. A._______ sarebbe stata informata da
suo fratello mentre pascolava il gregge di famiglia con la sua amica del
fatto che la polizia le cercava ed avrebbe così deciso di espatriare. Sa-
rebbe dunque partita dal suo villaggio alla volta di F._______ (Tibet) – do-
ve avrebbe pernottato presso una famiglia di conoscenti – e G._______
(Tibet) (cfr. verbale 1, pag. 5). Il giorno dopo avrebbe oltrepassato a piedi
una montagna ed un fiume e dopo essere giunta in un ristorante avrebbe
proseguito per quattro o cinque ore in auto e sarebbe giunta a H._______
(Nepal) dove sarebbe rimasta circa tre mesi presso uno zio prima di pro-
seguire e giungere in Svizzera il 19 dicembre 2012 e depositarvi doman-
da d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 5).
A sostegno della sua domanda d'asilo la richiedente non ha prodotto né
documenti d'identità né altri documenti. A suo dire, non avrebbe mai pos-
seduto un passaporto e la carta d'identità non la troverebbe più.
B.
Con decisione del 22 novembre 2013, notificata alla richiedente il
26 novembre 2013 (cfr. atto A23/1), l'Ufficio federale della migrazione (di
seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato
nel contempo l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera – escluden-
do un allontanamento verso la Cina – nonché l'esecuzione dello stesso
siccome lecita, esigibile e possibile.
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C.
In data 23 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 24 dicembre 2013), la richiedente è insorta contro detta decisione
con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale). Ella ha altresì presentato una domanda di esenzione dal paga-
mento anticipato delle presunte spese processuali.
D.
Il Tribunale, con ordinanza del 5 marzo 2014, ha informato la ricorrente
della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della pro-
cedura e nel contempo ha accolto la domanda di dispensa dal pagamen-
to anticipato delle spese processuali esentando l'insorgente dal versa-
mento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. Nel
contempo il Tribunale ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricor-
so.
E.
Con risposta del 12 marzo 2014, l'UFM ha confermato la decisione impu-
gnata considerando che in sede di ricorso non sarebbero state addotte
argomentazioni che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento.
L'UFM ha osservato che dai risultati dell'esame LINGUA effettuato emer-
gerebbe che l'interessata avrebbe impiegato parole originarie del Nepal
dove avrebbe vissuto appena tre mesi e questo porterebbe dunque a
concludere che il luogo di socializzazione dell'interessata non sia il Tibet.
F.
Con ordinanza del 20 marzo 2014, il Tribunale ha trasmesso alla ricorren-
te la risposta al ricorso dell'UFM del 12 marzo 2014 per conoscenza e le
ha concesso la possibilità di esprimersi in merito entro un termine fissato
il 4 aprile 2014.
G.
Con replica del 3 aprile 2014, la ricorrente si è espressa in merito con-
fermando le conclusioni presentate in sede ricorsuale. Ha osservato che il
fatto che ella abbia utilizzato delle espressioni tipiche del Nepal sarebbe
spiegabile dal fatto che avrebbe lavorato in un ristorante durante il suo
breve soggiorno in tale Paese.
H.
Il (…) 2014 A._______ ha dato alla luce il figlio B._______.
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Pagina 4
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
Vista la nascita del figlio dell'insorgente, B._______, dopo l'inoltro dell'atto
ricorsuale, esso viene incluso nella presente procedura.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata
in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea fede-
rale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della mo-
difica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento
dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono
rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.
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In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizio-
ni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al mo-
mento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale
applica il nuovo diritto.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 con-
sid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5,
pag. 300 e seg.).
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3
e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
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materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere at-
tendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto
di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valo-
rizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impres-
sioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2012/5 con-
sid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3; GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GI-
CRA 1995 n. 23).
5.
5.1 Nella decisione querelata l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessata come contraddittorie, non sufficientemente
motivate, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica
dell'a gire e quindi inattendibili ed inverosimili. In particolare sarebbero
contrastanti le allegazioni circa il momento in cui sarebbe stata informata
che la polizia starebbe cercando lei e la sua amica. Nel corso della prima
audizione ella avrebbe dichiarato che il di lei fratello sarebbe venuto nei
campi dove pascolava il gregge con la sua amica per avvertirla dell'arrivo
della polizia. Mentre nell'ambito della seconda audizione avrebbe invece
affermato che sarebbe stato il fratello della sua amica che le avrebbe av-
vertite dell'arrivo della polizia. Sarebbero inoltre contraddittorie le allega-
zioni circa la distribuzione dei DVD. Ella avrebbe infatti in un primo tempo
affermato di essere andate in un villaggio dove nessuno le conoscerebbe
per evitare di essere scoperte. In un secondo tempo avrebbe invece di-
chiarato che la sua mica si recava spesso in tale villaggio. A dire dell'auto-
rità inferiore tale comportamento oltre che ad essere contraddittorio sa-
rebbe illogico. Infatti, in un Paese in cui lo Stato svolgerebbe un importan-
te controllo sulle attività religiose degli abitanti e dove la repressione sa-
rebbe esercitata anche grazie alla delazione, sarebbe stupefacente che
l'interessata si sia recata in casa di persone sconosciute per distribuire
dei DVD contenenti un discorso del Dalai Lama. Circa il viaggio d'espatrio
sarebbe poi sorprendente che ella non abbia saputo né quanto sia costa-
to, né dove sia atterrato l'aereo. Sarebbe inoltre sorprendente il fatto che,
avendo il padre dell'interessata un permesso per uscire dalla Cina per la-
voro, l'interessata avrebbe partecipato a delle attività proibite che avreb-
bero potuto ripercuotersi sul lavoro del padre. L'UFM ha poi rilevato che
le allegazioni della richiedente sarebbero contrarie alla realtà poiché con-
traddirebbero le informazioni attendibili di cui disporrebbe. Dall'esame
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LINGUA effettuato risulterebbe che l'interessata abbia usato diverse
espressioni che non si riscontrerebbero in Tibet. Per esempio, la parola
che utilizzerebbe per specificare la quantità di bevanda o di alimento or-
dinata in un ristorante. Inoltre, non sarebbe stata in grado di riferire come
avviene il rilascio di un documento d'identità in Cina. Per di più, dopo ven-
totto anni vissuti in Cina non sarebbe in grado di capire delle frasi molto
semplici in lingua cinese. Ella avrebbe dichiarato di avere compiuto dei
lavori agricoli nel suo Paese d'origine, tuttavia avrebbe fornito delle infor-
mazioni errate e non rispecchianti la situazione in Tibet in merito alla fab-
bricazione e al costo di prodotti caseari, alla gestione della terra e all'alle-
vamento di animali. Pertanto, l'autorità inferiore, basandosi sui risultati
dell'esame LINGUA e sulle dichiarazioni dell'interessata relative al suo
luogo di provenienza, sarebbe giunta alla conclusione che il luogo di so-
cializzazione della richiedente non sia il Tibet, bensì una comunità tibeta-
na in esilio. Neppure dalla risposta al diritto d'esprimersi in merito all'e-
same LINGUA non emergerebbe alcun argomento o mezzo di prova su-
scettibile di modificare tali conclusioni. Di conseguenza, la questione della
partenza illegale dalla Cina non andrebbe analizzata. Nel complesso
quindi, le dichiarazioni dell'interessata non soddisferebbero le condizioni
di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. Pertanto l'UFM non ha ricono-
sciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda
d'asilo.
5.2 Nel ricorso l'insorgente rileva che la decisione dell'UFM si fonderebbe
unicamente su di una contraddizione presente nel racconto, non riguar-
dante aspetti essenziali e concernente la persona che le avrebbe tra-
smesso la notizia che le autorità cinesi l'avrebbero cercata. La ricorrente
osserva che in merito a tale contraddizione avrebbe già spiegato nell'am-
bito della seconda audizione che si sarebbe trattato di un errore e che
inoltre alla prima audizione dovrebbe essere conferita forza probatoria ri-
dotta. Il fatto poi che la stessa non sarebbe stata in grado di riferire se il
fratello dell'amica era presente al momento dell'arrivo delle autorità cine-
se sarebbe perfettamente logico in quanto tale informazione non rappre-
senterebbe un'informazione fondamentale. Per quel che concerne l'illogi-
cità del comportamento della ricorrente ritenuto dall'UFM concernente la
distribuzione di DVD in un altro villaggio e presso persone sconosciute,
l'interessata riferisce che avrebbe effettivamente avuto paura di essere
denunciata, tuttavia la volontà di offrire alla popolazione un'occasione di
vedere e ascoltare il Dalai Lama sarebbe stata più forte. Inoltre, la stessa
avrebbe pensato che la maggioranza dei delatori si troverebbero a
I._______ (Tibet) e che in un villaggio in cui non erano conosciute, aven-
do esse già frequentato il villaggio, ma non essendosi mai intrattenute
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con i residenti, avrebbero corso meno rischi di essere identificate. Pertan-
to, non avrebbero distribuito i DVD nel loro villaggio in quanto lì loro sa-
rebbero conosciute personalmente e sarebbe stato più facile denunciarle.
La ricorrente conclude infine che su questi aspetti le dichiarazioni do-
vrebbero essere ritenute verosimili poiché prive di contraddizioni e com-
patibili con l'esperienza generale e con la logica dell'agire. Infine, l'inte-
ressata contesta la conclusione a cui è giunto l'UFM sulla base dell'esa-
me LINGUA che la stessa non proverrebbe dal Tibet bensì da una comu-
nità tibetana in esilio. Circa le parole utilizzate per indicare la quantità di
una bevanda o di un alimento, la modalità di rilascio di documenti d'identi-
tà in Cina nonché le informazioni riguardanti la fabbricazione ed il costo di
prodotti caseari, la ricorrente richiama le osservazioni presentate nell'am-
bito del diritto di essere sentito e ribadisce che avendo lavorato in un ri-
stornate nel corso della sua permanenza in Nepal dallo zio sarebbe pro-
babile che abbia usato i termini in vigore in Nepal. Sarebbe tuttavia in
grado di riferire i termini anche in tibetano. Per ciò che è della conoscen-
za del cinese, indica che molti tibetani non lo parlerebbero, non lo capi-
rebbero e lo rifiuterebbero come mezzo per affermare la loro identità. Ella
non sarebbe poi stata a scuola e proverrebbe da un piccolo villaggio dove
soltanto poche persone parlerebbero cinese. La ricorrente osserva infine
che l'esperto di lingua proverrebbe da una provincia diversa dalla sua,
pertanto le differenze culturali e linguistiche tra le due provincie potrebbe-
ro essere notevoli.
In conclusione, ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il ri-
conoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in su-
bordine la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuo-
vo esame delle allegazioni, nonché la concessione dell'ammissione prov-
visoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle
presunte spese processuali, con protesta di spese e ripetibili.
6.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità infe-
riore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia di
asilo rese dall'insorgente, si esauriscono in contraddittorie ed imprecise
affermazioni, contrarie all'esperienza generale della vita e alla logica
dell'agire e non corroborate da elementi consistenti, in sostanza per le ra-
gioni indicate nel provvedimento litigioso.
6.1 Innanzitutto le allegazioni della ricorrente sono contraddittorie, poiché,
per esempio, ella ha inizialmente dichiarato di essere stata informata dal
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di lei fratello del fatto che le autorità cinesi stessero cercando lei e la sua
amica (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 7), per poi affermare di essere stata in-
formata dal fratellino della sua amica (cfr. verbale 2, Q86, pag. 9). A tale
riguardo non soccorre l'insorgente la spiegazione fornita in sede d'audi-
zione e ripresa in sede ricorsuale, ovvero che si tratta di un errore, che
non ha mai detto che era suo fratello ad averle informate e che alla prima
audizione va conferita forza probatoria ridotta (cfr. verbale 2, Q114-115,
pag. 12). Sebbene sia vero che alle dichiarazioni rilasciate nel corso della
prima audizione, tenuto conto del carattere sommario della stessa, non
può che essere conferito un valore probatorio ridotto, delle contraddizioni,
come nella fattispecie, possono essere ritenute per il giudizio della vero-
simiglianza ove le dichiarazioni rilasciate siano chiare, portino su punti
essenziali della motivazione d'asilo e risultino diametralmente opposte a
quelle successivamente fatte all'UFM (cfr. GICRA 1993, n. 3). Nel caso in
disamina, le affermazioni rilasciate dall'interessata nell'ambito della prima
audizione circa la persona che l'ha informata che la polizia la stava cer-
cando, sono chiare e contrariamente a quanto rilevato in sede ricorsuale,
la contraddizione rilevata concerne dei punti essenziali, invero questo co-
stituisce il momento cruciale in cui la ricorrente ha appreso di essere ri-
cercata dalle autorità cinesi ed ha deciso di non fare più ritorno a casa,
ma di espatriare. Non collimanti sono inoltre le dichiarazioni circa il nume-
ro di DVD distribuiti, nel corso della prima audizione la ricorrente ha af-
fermato di avere distribuito 20 copie del DVD (cfr. verbale 1, pag. 6), men-
tre nel corso della seconda audizione ha asserito che le copie dei DVD
distribuite erano unicamente 15 (cfr. verbale 2, Q68, pag. 8).
In secondo luogo, il racconto della ricorrente in merito al viaggio di
espatrio è oltremodo lacunoso, superficiale e non sufficientemente moti-
vato. L'insorgente non ha saputo fornire alcun tipo di dettaglio riguardante
la compagnia aerea con cui è arrivata in Europa dal Nepal, non ha saputo
menzionare i nomi delle città in cui è atterrata e in cui ha fatto scalo. Per-
tanto, le circostanze descritte concernenti il viaggio d'espatrio sono da
considerare inverosimili.
Le allegazioni sono poi, in punti essenziali, incompatibili con l'esperienza
generale di vita o la logica dell'agire. Invero, la ricorrente ha dichiarato
che aveva avuto paura di essere denunciata per aver distribuito dei DVD,
tuttavia pensava che i delatori si trovassero nello Tzong di I._______ e
che non ce n'erano nel villaggio di D._______ dove aveva distribuito i vi-
deo (cfr. verbale 2, Q73, pag. 8). Questa affermazione non spiegherebbe
il perché allora, sapendo che i delatori si trovano nello Tzong di
I._______, si sia recata proprio lì con la sua amica per copiare i DVD (cfr.
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verbale 2, Q87, pag. 9). Il suo comportamento appare poi poco sensato.
Invero, mal si comprenderebbe perché la ricorrente, che si è dichiarata
non essere mai stata attiva politicamente o religiosamente prima (cfr. ver-
bale 1, pag. 7), abbia deciso di correre un rischio così grande come quel-
lo di essere denunciata alle autorità cinesi, per distribuire un video del
Dalai Lama a delle famiglie che neppure conosceva.
6.2 È inoltre d'uopo constatare che, come rettamente ritenuto dall'autorità
inferiore, la ricorrente non ha reso verosimile la sua cittadinanza cinese e
di essere stata socializzata in Tibet, ciò che rende inequivocabilmente in-
consistente il suo racconto sui motivi d'asilo.
A titolo d'esempio, la ricorrente ha utilizzato diverse espressioni che non
si riscontrano in Tibet. L'insorgente ha utilizzato delle parole per specifica-
re la quantità di una bevanda o di un alimento ordinata al ristorante che
non sono impiegate in Tibet (cfr. scritto dell'UFM del 7 ottobre 2013 che
riassume i risultati dell'esame LINGUA, atto A18/2, pag. 1). Non soccorre
la spiegazione fornita nell'ambito del diritto di essere sentito e ripetuta in
sede ricorsuale, ovvero che le espressioni usate sono probabilmente
quelle in uso in Nepal, in quanto ella ha lavorato per un periodo di tre me-
si presso il ristorante gestito dallo zio, apprendendo così le espressioni ti-
piche in uso lì. Invero, appare poco plausibile che ella, dopo un soggiorno
di appena tre mesi in Nepal, abbia usato le espressioni che ha imparato
lì, sostituendo le espressioni che ha usato per ventotto anni della sua vita
in Tibet.
Altresì, la ricorrente, malgrado quanto dichiarato relativamente alla sua
socializzazione in Tibet, non comprende neppure le più semplici frasi in
lingua cinese. Neppure in questo caso, soccorrono l'insorgente le spiega-
zioni fornite nell'ambito del diritto di essere sentito e in sede ricorsuale,
secondo cui i tibetani non apprendono con piacere questa lingua e la rifiu-
tano come mezzo per affermare la loro identità. Invero, una persona che
ha vissuto per quasi trent'anni in Tibet, è stata confrontata alla lingua ci-
nese quotidianamente e dovrebbe perlomeno comprenderne delle sem-
plici frasi.
Va pure deserta la censura riguardante differenze culturali e linguistiche
tra la ricorrente, proveniente dall'Ütsang, e l'esperto che ha effettuato l'e-
same LINGUA, proveniente dalla regione del Kham. Infatti, non è neces-
sario che l'esaminatore provenga e sia stato socializzato nella stessa re-
gione della persona intervistata. L'idoneità dell'esaminatore LINGUA deve
essere provata sulla base delle sue qualificazioni, la sua erudizione e le
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sue conoscenze linguistiche, geografiche, culturali ed economiche della
regione di provenienza del richiedente l'asilo. All'occorrenza, l'esaminato-
re è un collaboratore esterno all'UFM, proveniente dalla regione di Kahm
(Tibet), dove è nato ed ha vissuto fino all'età di ventisette anni ed è inoltre
di lingua madre tibetana e cinese. Per giunta, nel caso in disamina, gli
elementi invocati si basano su attività e conoscenze che possono essere
comuni ad entrambe le regioni. Inoltre, il fatto che la richiedente abbia uti-
lizzato delle espressioni provenienti dal Nepal costituisce un elemento ul-
teriore che porta a concludere all'inverosimiglianza delle dichiarazioni re-
lative al suo luogo di origine. Pertanto, non essendoci elementi probatori
contrari, ne discende che non vi è motivo alcuno di dubitare dell'imparzia-
lità, dell'oggettività e dell'attendibilità dell'esame LINGUA effettuato nella
fattispecie.
Infine, posto inoltre che la ricorrente ha dato delle risposte erronee in me-
rito alle modalità di rilascio di un documento d'identità, in merito alla fab-
bricazione e al costo di prodotti caseari, alla gestione della terra e all'alle-
vamento degli animali (cfr. scritto dell'UFM del 7 ottobre 2013 che rias-
sume i risultati dell'esame LINGUA, atto A18/2, pag. 2), che, in ossequio
al suo dovere di collaborare, non ha a tuttora consegnato alcun documen-
to d'identità, che le sue dichiarazioni circa la sua cittadinanza sono poco
circostanziate e prive di dettagli, codesto Tribunale ha sufficienti elementi
per dubitare dell'origine cinese della stessa, nonché ha ragione di conclu-
dere che la ricorrente è stata socializzata all'infuori della Cina, in una co-
munità tibetana in esilio. Di conseguenza, questo Tribunale ritiene che la
ricorrente, non avendo presentato alcun documento d'identità o altro
mezzo di prova, ha violato il suo obbligo di collaborare stabilito all'art. 8
LAsi, ponendo così le autorità nell'impossibilità di determinare con certez-
za il suo Paese di origine, nonché la sua identità.
6.3 Nell'insieme questo Tribunale giunge alla conclusione che l'UFM ha
rettamente ritenuto che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le
condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
7.
Sulla base della dettagliata e coerentemente motivata decisione
dell'UFM, questo Tribunale rileva che con grande probabilità la ricorrente
prima di giungere in Svizzera non ha vissuto in Cina come dichiarato,
bensì in una comunità tibetana in esilio. Diversi elementi sussistono a fa-
vore di questa conclusione, in particolare il fatto che la ricorrente abbia
usato delle espressioni che sono usate da tibetani in Nepal, nonché la
circostanza che l'insorgente, a differenza di tibetani che vivono in Cina,
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non comprende le più semplici frasi in lingua cinese. Delle comunità tibe-
tane sono presenti – oltre che in Svizzera ed in Nord America – unica-
mente in Nepal ed India. Di conseguenza, codesto Tribunale non esclude
che la ricorrente è presumibilmente nata, rispettivamente cresciuta, in
Nepal o in India (cfr. inoltre consid. 6.2).
Non rimane dunque che analizzare se la ricorrente dispone della naziona-
lità cinese, ciò che comporta un esame della possibilità di ritornare in uno
Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente, giusta
l'art. 31a cpv. 1 lett. c LAsi, oppure se la ricorrente dispone della naziona-
lità nepalese o indiana, ciò che avrebbe come conseguenza l'analisi
dell'esistenza di persecuzioni rilevanti in materia d'asilo in relazione ad
ogni Stato.
Come già rilevato nel considerando 6.2 la ricorrente, non ossequiando il
suo obbligo di collaborare, ha impedito alle autorità di effettuare ulteriori
chiarimenti ed ha impedito l'allontanamento verso il suo reale Paese di
origine. Con la violazione dell'obbligo di collaborare ha pure impedito
all'autorità di determinare quale statuto effettivo deteneva in Nepal o in
India e di conseguenza, la medesima deve assumersi le responsabilità
del proprio agire. Sotto quest'aspetto la sentenza del TAF E-2981/2012
del 20 maggio 2014 (prevista per la pubblicazione) fa una precisazione
della giurisprudenza, segnatamente della GICRA 2005 n. 1, e prevede
che per le persone di etnia tibetana che dissimulano o nascondono la loro
vera origine, si può presumere che non ci siano persecuzioni rilevanti in
materia d'asilo e che non ci siano impedimenti ad un allontanamento ver-
so il loro luogo di soggiorno precedente (cfr. E-2981/2012 consid. 5.10
[prevista per la pubblicazione]).
8.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale, i tibetani che hanno lasciato il-
legalmente la Cina sono considerati dalle autorità simpatizzanti del Dalai
Lama e pertanto oppositori separatisti. In caso di ritorno nel Paese sussi-
ste un timore di imprigionamento e maltrattamenti rilevanti in materia
d'asilo (cfr. DTAF 2009/29 consid. 6.2-6.5). Ciò vale anche per i richieden-
ti l'asilo tibetani che hanno lasciato legalmente la Cina se non possono
giustificare in modo convincente dinanzi alle autorità cinesi una proroga
della durata del loro soggiorno all'estero oltre la durata autorizzata, se
non possono stabilire in maniera credibile di non aver avuto contatti con
gli ambienti tibetani esiliati simpatizzanti del Dalai Lama e se non sono in
grado di confutare ogni sospetto (cfr. DTAF 2009/29 consid. 6.6).
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Nella fattispecie, codesto Tribunale ritiene che, sulla base del risultato
dell'esame LINGUA, della mancanza delle più basilari conoscenze della
lingua cinese e del fatto che utilizzi delle espressioni che non sono cono-
sciute in Tibet, bensì con molta probabilità sono utilizzate in Nepal, la ri-
corrente sia cresciuta e sia stata socializzata in un altro Stato all'infuori
della Cina e da questo Stato sia espatriata alla volta della Svizzera (cfr.
inoltre consid. 6.2). Di conseguenza, non può essere ritenuta né un'uscita
illegale dalla Cina, né un'uscita legale. Pertanto, le considerazioni e le
conclusioni sopra citate contenute nella DTAF 2009/29 consid. 6.2-6.6
non sono nel caso di specie applicabili, ragione per cui non possono nep-
pure essere ritenuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga in relazione
alla Cina.
9.
In definitiva, alla luce delle evocate dichiarazioni non sufficientemente
motivate e circostanziate, contraddittorie e incompatibili con l'esperienza
generale della vita o la logica dell'agire, vi è ragione di concludere che
non sono state provate o rese verosimili delle persecuzioni ai sensi degli
art. 3 e 7 LAsi in relazione alla Cina.
Ne consegue che il ricorso, in materia di riconoscimento della qualità di ri-
fugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impu-
gnata va confermata.
10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente, nella fattispecie, non adempie le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi, come pure art. 32
dell'ordinanza 1dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedu-
rali [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 con-
sid. 10.1);
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
11.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve
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essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
La questione del carattere possibile, ammissibile e ragionevolmente esi-
gibile, deve essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio, come
già enunciato al considerando 6.2, è limitato dall'obbligo dell'interessato
di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sen-
tenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 262). Si tratta
di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
11.1.1 Come illustrato in precedenza, nel caso in esame, le dichiarazioni
della ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente
carenti ed inverosimili. Pertanto, l'insorgente ha violato l'obbligo di colla-
borare circa l'indicazione della propria vera cittadinanza, a lei senza dub-
bio nota, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare con
certezza il Paese di origine, così come l'esistenza di ostacoli all'allonta-
namento.
In considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazio-
nale nonché della LAsi.
11.1.2 Anche in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo violato il proprio
dovere di collaborare, dissimulando il vero Paese di origine, la ricorrente
ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minac-
ciarla, rispettivamente di ostacoli al suo reinserimento nell'effettivo Paese
di origine. La ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e relativi riferimenti), senza che
da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento nel loro Paese di origine deve
essere altresì considerata come ragionevolmente esigibile
(art. 44 cpv. 2 Lasi e art. 83 cpv. 4 LAsi).
11.1.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibili-
tà dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4
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LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pag. 513-15). L'esecuzione dell'allon-
tanamento è dunque pure possibile.
11.2 Inoltre, essendo la ricorrente di etnia tibetana e non potendo essere
escluso che la stessa possieda la nazionalità cinese, l'esecuzione dell'al-
lontanamento verso la Cina è, ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. d LAsi,
esclusa.
11.3 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione,
il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il dirit-
to federale né abusato del suo potere di apprezzamento e non ha accer-
tato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripeti-
bili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre-
sente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: