B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7231/2013
S e n t e n z a d e l 1 3 g i u g n o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas, Contessina Theis,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
rappresentato dalla LL.M. lic. iur. Susanne Sadri,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 22 novembre 2013 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessato, di etnia tigrina, è nato ad B._______(Eritrea) ed ha risieduto
ad Asmara (Eritrea) dall'infanzia fino al momento dell'espatrio, avvenuto,
a suo dire, il (…) novembre 2011 (cfr. verbale d'audizione del 13 gennaio
2012 [di seguito: verbale 1], pag. 8). Dopo avere trascorso un periodo in
Sudan, sarebbe partito alla volta dell'Europa il 1° gennaio 2012 da Khar-
toum ed è giunto in Svizzera il 2 gennaio 2012, dove ha presentato do-
manda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale d'audi-
zione dell'11 luglio 2013 [di seguito: verbale 2], F14-21, pagg. 3-4 e F47-
55, pagg. 6-7).
Interrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui
di rilievo, di essere espatriato per essere stato accusato dalle autorità del
Paese d'origine di aver aiutato i suoi figli a fuggire dall'Eritrea e a diserta-
re il servizio militare. Le autorità lo avrebbero convocato e gli avrebbero
dato una settimana di tempo per scegliere se riportare i tre figli disertori
oppure essere punito al loro posto. Trascorso questo tempo, il 15 giugno
2011, le autorità lo avrebbero riconvocato e, siccome non era stato in
grado di consegnare i figli alle autorità, il giorno stesso sarebbe stato ar-
restato. L'interessato avrebbe poi passato cinque mesi in detenzione
presso il primo ispettorato di polizia di Asmara ed in data 10 novem-
bre 2011 sarebbe poi stato liberato grazie all'aiuto di amici. Tre giorni do-
po avrebbe quindi lasciato il Paese alla volta del Sudan ed in seguito del-
la Svizzera.
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha allegato l'originale
della sua patente di guida, di una tessera del controllo abitanti del Zoba
Maekel, un documento della "National Diabetics Association of Eritrea",
nonché un certificato medico del (…) ottobre 2012 inerente il suo stato di
salute (cfr. atto A8/3).
B.
Con decisione del 22 novembre 2013, notificata al richiedente il
25 novembre 2013 (cfr. atti processuali), l'Ufficio federale della migrazio-
ne (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronun-
ciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, mentre ha ritenuto
attualmente non ammissibile l'esecuzione dell'allontanamento, conce-
dendogli l'ammissione provvisoria.
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Pagina 3
C.
In data 23 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 24 dicembre 2013), il richiedente è insorto contro detta decisione
con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale), chiedendo l'annullamento dei punti 1 – 3 del dispositivo della de-
cisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conces-
sione dell'asilo, sussidiariamente l'inammissibilità dell'esecuzione dell'al-
lontanamento. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudizia-
ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del
relativo anticipo.
D.
Con ordinanza del 24 marzo 2014 il Tribunale ha invitato l'UFM a volersi
esprimere sul mancato riconoscimento della qualità di rifugiato del richie-
dente.
E.
Con osservazioni del 4 aprile 2014, l'UFM ha asserito che l'atto ricorsuale
non conterrebbe fatti o mezzi di prova atti a giustificare una modifica della
sua posizione.
F.
Con ordinanza dell'8 aprile 2014 il Tribunale ha trasmesso al ricorrente la
risposta dell'UFM del 4 aprile 2014 e gli ha concesso la possibilità di
esprimersi in merito.
G.
Con replica del 22 aprile 2014 il ricorrente ha insistito sul fatto di avere
subito una persecuzione riflessa a causa della diserzione dei suoi figli e
sul fatto che rischierebbe di subire delle persecuzioni future rilevanti in
materia d'asilo in caso di ritorno in Eritrea.
Allo scritto ha allegato un certificato medico del (…) febbraio 2014, una
copia della decisione dell'11 dicembre 2014 di accoglimento della presta-
zione assistenziale dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014, una lettera di
dimissioni del (…) gennaio 2014 dell'Ospedale Regionale di Bellinzona e
Valli, Acquarossa, nonché altri referti medici concernenti le terapie di am-
missione e di dimissione e lo schema di posologia di assunzione dei me-
dicamenti.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata
in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea fede-
rale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della mo-
difica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento
dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono
rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.
In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizio-
ni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al mo-
mento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale
applica il nuovo diritto.
D-7231/2013
Pagina 5
3.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 con-
sid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5,
pag. 300 e seg.).
4.
Innanzitutto, il Tribunale osserva che, essendo stato l'insorgente posto al
beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità con decisione
del 22 novembre 2013, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto
essere esclusivamente la decisione riguardante il riconoscimento della
qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua doman-
da d'asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento. Circa i problemi di
salute fatti valere dal richiedente, possono rimanere indecisi per i motivi
che seguono e inoltre, qualora sarà necessario valutare nuovamente l'e-
secuzione dell'allontanamento, sarà compito dell'autorità in questione te-
nerne conto.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
D-7231/2013
Pagina 6
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed infor-
mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle
obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa in-
terpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in
contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il
giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione com-
plessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni deci-
sive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssi-
mazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indi-
scutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giu-
dicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
6.
6.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni dell'in-
teressato circa i motivi d'asilo non sufficientemente motivate in punti es-
senziali. Non sarebbero concrete, dettagliate e circostanziate e darebbero
così l'impressione che gli eventi addotti non sarebbero stati vissuti perso-
nalmente dal richiedente. Le allegazioni sarebbero inoltre incompatibili
con l'esperienza generale della vita o la logica dell'agire e pertanto inve-
rosimili.
Avantutto l'autorità inferiore ha evidenziato che egli, nelle descrizioni delle
condizioni di detenzione fatte valere, sarebbe stato lapidario e poco mi-
nuzioso. Si sarebbe infatti limitato ad asserire lacunosamente che tali
condizioni sarebbero state brutte ed avrebbe allegato in maniera stringata
che la cella sarebbe stata piccola, troppo stretta e soffocante, si avrebbe
perso la pazienza e non sarebbe stato facile esserci rinchiuso. A questo
riguardo l'UFM ha altresì osservato che il richiedente non sarebbe stato in
grado di avvalorare con maggiori indicazioni le proprie dichiarazioni circa
il periodo di detenzione subito. Egli infatti, alle domande in merito alle at-
tività quotidiane intraprese in tale periodo ed al trattamento ricevuto da
parte delle guardie, avrebbe risposto con superficialità; sarebbe inoltre
priva di sostanza la descrizione dei sentimenti provati, così come la de-
scrizione della sua scarcerazione, non avendo egli fornito alcun dettaglio
in merito al motivo di rilascio. Detto Ufficio ha infine ritenuto che il com-
portamento dell'interessato sarebbe stato privo di senso. A dire dell'autori-
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Pagina 7
tà inferiore, mal si comprenderebbe, per esempio, per quale motivo egli si
sarebbe ripresentato presso le autorità dopo la seconda convocazione,
essendo egli conscio del comportamento delle autorità del suo Paese d'o-
rigine ed essendo già stato informato che se non fosse stato in grado di
riportare i suoi figli disertori sarebbe stato punito in prima persona. Nel lo-
ro insieme, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero dunque
le condizioni richieste per ammettere la verosimiglianza e la qualità di ri-
fugiato non potrebbe essergli riconosciuta, dacché la reiezione della do-
manda d'asilo.
6.2 Con ricorso, l'interessato ha contestato il rimprovero della mancanza
di motivazione delle allegazioni circa i motivi d'asilo. Ha sostenuto che
egli avrebbe fornito dettagli sufficienti in merito alla sua carcerazione in
entrambe le audizioni. Egli avrebbe infatti spiegato dove sarebbe stato
detenuto, quanto fosse piccola e sporca la sua cella e come non avesse
avuto alcun contatto in tutto il tempo che sarebbe rimasto incarcerato. La
mancanza di documenti che proverebbero la sua carcerazione sarebbe
proprio giustificata dall'illegittimità di tale arresto e dall'assenza di basi le-
gali. Inoltre, sarebbe comprensibile e plausibile che la moglie e le figlie lo
avrebbero cercato, si sarebbero rivolte ai suoi amici per chiedere aiuto ed
essi avrebbero corrotto una guardia carceraria per liberarlo. Per quel che
riguarda l'incoerenza del suo comportamento sollevata dall'UFM, egli ha
rilevato che non avrebbe pensato che le autorità lo avrebbero arrestato
sul serio vista la sua età, il suo stato di salute ed il fatto che altri genitori
convocati per la diserzione dei loro figli sarebbero stati rilasciati dopo l'in-
terrogatorio. Corrisponderebbe peraltro alla realtà che in Eritrea le fami-
glie dei disertori subirebbero delle persecuzioni riflesse, venendo, per
esempio, sottoposte a torture e maltrattamenti, oppure incarcerate illegit-
timamente o condannate a pagare delle pene pecuniarie molto alte. Le
sue allegazioni soddisferebbero pertanto le condizioni di verosimiglianza.
Egli sarebbe infine convinto che le autorità eritree lo considererebbero un
oppositore al regime e lo vorrebbero dunque eliminare. In caso di ritorno
in Eritrea egli ritiene che rischierebbe di subire, con grande probabilità,
dei seri pregiudizi nonché delle persecuzioni da parte delle autorità. Di
conseguenza, dovrebbe essergli riconosciuta la qualità di rifugiato e do-
vrebbe essergli concesso asilo politico.
6.3 Con osservazioni del 4 aprile 2014, l'UFM ha innanzitutto rilevato che
il richiedente l'asilo non rientrerebbe nella categoria di persone che, per la
loro età, adempirebbero i criteri per essere chiamati al servizio militare
avendo egli settantadue anni. In secondo luogo, nel corso dell'audizione
del 13 gennaio 2012 egli avrebbe ammesso di non aver mai avuto pro-
D-7231/2013
Pagina 8
blemi con le autorità prima dell'episodio che avrebbe provocato il suo e-
spatrio. A tal riguardo, ritenuta l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo,
sarebbe da escludere che egli abbia subito una qualsiasi persecuzione,
diretta o riflessa. Inoltre, nel caso specifico, al richiedente non potrebbe
essere riconosciuta la qualità di rifugiato poiché egli non si troverebbe in
età di reclutamento ed avrebbe solamente lasciato il suo Paese illegal-
mente. Il comportamento dello Stato nei confronti di chi espatria in manie-
ra irregolare sarebbe generalizzato ed esteso a tutti i suoi cittadini e non
sarebbe diretto ad una persona specifica. In conclusione l'UFM ritiene
che il richiedente non adempirebbe i presupposti per il riconoscimento
della qualità di rifugiato e sarebbe comunque tutelato da eventuali rischi
di essere sottoposto a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU grazie
all'ammissione provvisoria ricevuta.
6.4 Con replica del 22 aprile 2014 il ricorrente ha insistito sul fatto che egli
sarebbe stato preso di mira ed illegittimamente incarcerato dalle autorità
eritree e durante la detenzione avrebbe subito dei seri pregiudizi. Inoltre,
essendo uscito illegalmente di prigione, rischierebbe di subire delle per-
secuzioni future da parte delle autorità del Paese d'origine rilevanti in ma-
teria d'asilo. Il ricorrente avrebbe inoltre subito una persecuzione riflessa
a causa della diserzione e della fuga dei suoi figli dall'Eritrea e le autorità
eritree non avrebbero riguardo per le condizioni di salute oppure per l'età
del prigioniero. Il ricorrente ha infine riferito che persino sua moglie e le
sue figlie avrebbero avuto problemi con le autorità e sarebbero andate via
dalla casa famigliare e per questa ragione egli sarebbe molto preoccupa-
to per loro.
7.
7.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente ritenuto dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia
d'asilo rese dal ricorrente si esauriscono in affermazioni imprecise ed illo-
giche. Innanzitutto le allegazioni concernenti l'arresto nonché le condizio-
ni di detenzione risultano piuttosto stereotipate, vaghe e prive di particola-
ri. Egli ha in maniera generale asserito che le condizioni di detenzione e-
rano molto brutte, la cella piccola, troppo stretta e mefitica, senza però
aggiungere ulteriori dettagli o sostanziare le sue affermazioni (cfr. verba-
le 2, F6-7, pag. 3). Codesto Tribunale constata inoltre, che il ricorrente
non è stato in grado di avvalorare le proprie dichiarazioni circa il periodo
di detenzione subito. Invero, in merito alla procedura d'ingresso in prigio-
ne egli ha, lapidariamente ed in maniera stereotipata, affermato che si
viene dapprima registrati e poi rinchiusi in una cella, senza fornire infor-
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Pagina 9
mazioni più precise o circostanziare in alcun modo le sue allegazioni (cfr.
verbale 2, F79, pag. 9). Per ciò che è delle attività quotidiane e del trat-
tamento delle guardie, neppure in questo caso è stato più preciso, limi-
tandosi a dire in maniera inconsistente che non faceva niente tutto il gior-
no e che le guardie non avevano nulla da dire e rispettavano gli ordini
(cfr. verbale 2, F32-34, pag. 5). Oltracciò, come rettamente rilevato
dall'UFM, risulta alquanto impersonale la descrizione dei sentimenti pro-
vati e dei pensieri avuti. Egli ha infatti unicamente detto di avere avuto
tanti pensieri e di non sapere che cosa fare (cfr. verbale 2, F80, pag. 9).
Alla domanda di come avesse passato i cinque mesi di prigione e se fos-
se successo qualcosa di particolare o se ci fossero stati dei momenti diffi-
cili, ha risposto in modo insussistente che era stato molto brutto, pessimo
e chiedendo che cosa ci si potesse aspettare da un carcere (cfr. verba-
le 2, F70, pag. 8). Circa la scarcerazione del richiedente, va sottolineato
che lo stesso non è stato in grado di fornire le più elementari circostanze
dell'uscita di cella affermando superficialmente che era stato chiamato e
informato che poteva uscire (cfr. verbale 2, F44-45, pag. 6). È inoltre
d'uopo rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non
viene eccepito al ricorrente il fatto di non aver prodotto alcun documento
che proverebbe la sua detenzione. Infine, il Tribunale constata, che il
comportamento del richiedente appare privo di senso: mal si comprende
infatti per quale motivo egli si sia presentato alle autorità dopo la seconda
convocazione ricevuta, essendo consapevole del comportamento delle
autorità ed essendo stato avvertito che se entro una settimana non aves-
se riportato i figli disertori sarebbe stato punito al loro posto. Neppure la
spiegazione fornita nel corso dell'audizione federale, ovvero che pensava
che le autorità l'avrebbero lasciato in pace e non gli avrebbero creato dif-
ficoltà, dato che soffre di diabete e dato che altre persone erano state
convocate ed in seguito rilasciate (cfr. verbale 2, F37, pag. 5), gli può gio-
vare.
7.2 In conclusione, questo Tribunale osserva come l'UFM abbia rettamen-
te ritenuto le dichiarazioni dell'insorgente circa i motivi d'asilo a titolo ori-
ginario non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza, per il che, sul
punto di questione dell'asilo a titolo originario, il ricorso non merita tutela e
la decisione impugnata va confermata.
8.
Potendo escludere per l'insorgente dei motivi d'asilo prima dell'espatrio, a
questo Tribunale non resta che analizzare se al ricorrente debbano esse-
re riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga a seguito della sua
uscita illegale dal Paese.
D-7231/2013
Pagina 10
8.1 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenu-
to rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'o-
rigine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la par-
tenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese le
attività politiche effettuate in esilio, l'uscita illegale dal Paese d'origine o il
deposito d'una domanda d'asilo all'estero che conducono ad un timore
fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1 e relativi ri-
ferimenti).
Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo sog-
gettivi insorti dopo la fuga è, in principio, riconosciuta la qualità di rifugia-
to, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria
per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese
d'origine (cfr. GICRA 2006 n. 1 consid. 6.1).
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prenden-
do quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il
deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).
8.2 Nella fattispecie, da un lato va ritenuto che è vero che l'interessato è
uscito dal Paese in un'età in cui non sussiste l'obbligo di servizio militare
e l'ottenimento di un visto può essere possibile. D'altra parte va tuttavia
considerato che le condizioni per tale ottenimento restano ugualmente
restrittive. Inoltre, tre figli del richiedente hanno disertato e sono espatria-
ti. Questo Tribunale ritiene che in una simile circostanza sia poco probabi-
le che l'interessato si sia recato dalle autorità per richiedere un visto. Per
giunta, nella decisione impugnata l'UFM ha espressamente ritenuto che
l'insorgente ha lasciato il Paese illegalmente. Nella fattispecie dunque,
considerato l'espatrio illegale, in caso di un rimpatrio, non può essere e-
scluso il rischio di essere in futuro esposto a persecuzioni ai sensi
dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF D-3892/2008 del 6 aprile 2010 con-
sid. 5.3.2). Al richiedente va dunque riconosciuta la qualità di rifugiato. Vi-
sto però che l'esposizione a persecuzioni future è da ricondurre a motivi
soggettivi insorti dopo la fuga, all'interessato, giusta l'art. 54 LAsi, non
viene concesso asilo.
9.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
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Pagina 11
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
In conclusione quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ri-
tenuto che le dichiarazioni del ricorrente in merito alla sua detenzione in
Patria in relazione alla presunta diserzione dei figli, non soddisfano le
condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Tuttavia, la decisio-
ne impugnata viola il diritto federale avendo essa erroneamente negato la
qualità di rifugiato. Il ricorso va pertanto accolto per quanto concerne il ri-
conoscimento della qualità di rifugiato. Il punto 1 del dispositivo della de-
cisione impugnata va quindi annullato e all'autorità inferiore è richiesto di
riconoscere la qualità di rifugiato dell'insorgente.
11.
11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'e-
senzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto.
11.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le
conclusioni ricorsuali, al momento dell'inoltro del gravame, senz'altro
sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che si può con-
cludere allo stato d'indigenza dell'insorgente (cfr. copia della lettera di ac-
coglimento della prestazione assistenziale allegata alla replica del
22 aprile 2014), vi è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria
nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65
cpv. 1 PA).
11.3 L'accoglimento parziale del ricorso giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 cpv. 1 seg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri-
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Pagina 12
bunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.0]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata
d'ufficio in CHF 400.–, conto tenuto della soccombenza parziale del ricor-
rente ed il lavoro effettivo ed utile svolto dalla rappresentante del ricorren-
te (cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-7231/2013
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto circa il riconoscimento della qualità di rifugiato. Per il
resto è respinto.
2.
Il punto 1 del dispositivo della decisione dell'UFM del 22 novembre 2013
è annullato. All'UFM è richiesto di riconoscere la qualità di rifugiato dell'in-
sorgente.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pa-
gamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese pro-
cessuali.
4.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 400.– a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: