B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7232/2013
S e n t e n z a d e l 2 4 a p r i l e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
William Waeber, Fulvio Haefeli,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Siria,
(…),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 21 novembre 2013 / N (…).
D-7232/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino siriano di etnia curda, è nato a D._______ (Siria) in
provincia di Afrin e vi avrebbe vissuto fino a maggio del 2010. Nel 2008,
transitando dalla Turchia, egli sarebbe espatriato una prima volta legal-
mente in Grecia, dove sarebbe rimasto qualche mese prima di fare ritorno
in Siria (cfr. verbale d'audizione del 1° luglio 2010 [di seguito: verbale 1],
pagg. 8 e 9). In data 26 maggio 2010 egli sarebbe espatriato dalla Siria
per la seconda volta, dapprima in Turchia, dove sarebbe rimasto per circa
tre settimane ospite della sorella ad Istanbul, in seguito avrebbe raggiunto
Milano (Italia) in aereo e sarebbe infine giunto in Svizzera il 23 giugno
2010 dove, il medesimo giorno, vi ha depositato una domanda d'asilo
(verbale 1, pag. 9).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha inizialmente dichiarato in so-
stanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per poter aiutare
finanziariamente la sua famiglia e poiché, alla soglia della maggiore età,
temeva di essere chiamato al servizio di leva e, in ragione della sua ap-
partenenza etnica, di subire maltrattamenti in seno all'esercito. Ha inoltre
aggiunto che in Svizzera avrebbe aderito al partito politico PYD [Partito
dell'unione democratica] (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 7; verbale d'audizione
del 28 gennaio 2011 [di seguito: verbale 2], F8-9, pag. 2).
B.
Con decisione del 25 febbraio 2011 l'Ufficio federale della migrazione (di
seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando
contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera.
C.
In data 31 marzo 2011, A._______ è insorto contro la summenzionata de-
cisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di segui-
to: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il ri-
conoscimento della qualità di rifugiato e la relativa concessione dell'asilo,
sussidiariamente la concessione dell'ammissione provvisoria.
D.
Con decisione del 23 agosto 2011, l'UFM ha annullato la decisione avver-
sata del 25 febbraio 2011 ed ha comunicato la volontà di sottoporre la
domanda d'asilo del ricorrente ad un nuovo esame.
D-7232/2013
Pagina 3
E.
Con decisione del 21 novembre 2013, notificata all'interessato in data
23 novembre 2013 (cfr. atto A40/1), l'UFM ha respinto la succitata do-
manda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'inte-
ressato dalla Svizzera, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevol-
mente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria conceden-
dogli l'ammissione provvisoria.
F.
In data 23 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 24 dicembre 2013), l'interessato è insorto contro la summenzionata
decisione dell'UFM del 21 novembre 2013 con ricorso dinanzi al Tribunale
ed ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento
della qualità di rifugiato e, implicitamente, la relativa concessione dell'asi-
lo. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento
anticipato delle presunte spese processuali.
A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha richiamato delle fotografie
allegate al ricorso del 31 marzo 2011 che dimostrerebbero la sua parteci-
pazione a manifestazioni del partito politico PYD.
G.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
D-7232/2013
Pagina 4
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata
in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea fede-
rale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della mo-
difica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento
dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono
rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.
In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizio-
ni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al mo-
mento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale
applica il nuovo diritto.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 con-
sid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5,
pag. 300 e seg.).
4.
Conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio
degli scritti.
5.
5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha preliminarmente osservato che
l'interessato, al suo arrivo in Svizzera, avrebbe dichiarato di essere nato il
(…) e di essere dunque minorenne. Nel corso dell'audizione del 1° luglio
D-7232/2013
Pagina 5
2010 il medesimo sarebbe stato informato che, in ragione delle divergen-
ze nelle sue dichiarazioni e dei risultati dell'esame osseo effettuato, sa-
rebbe stato considerato come maggiorenne nel corso della procedura
d'asilo. Tuttavia, il 13 gennaio 2012, egli avrebbe presentato una copia
della sua cara d'identità dalla quale risulterebbe che sarebbe effettiva-
mente nato il (…), l'UFM è giunto dunque alla conclusione che l'interessa-
to sarebbe stato minorenne al momento del deposito della sua domanda
d'asilo. Cionondimeno, detto Ufficio ha considerato che il fatto che egli
fosse effettivamente minorenne al momento del deposito della domanda
non avrebbe avuto incidenze sulla procedura d'asilo in quanto al momen-
to dell'audizione sui motivi d'asilo del 28 gennaio 2011, sarebbe in ogni
caso stato maggiorenne e pertanto non avrebbe subito alcun pregiudizio.
In secondo luogo l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo
dell'interessato come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare,
l'autorità inferiore ha considerato che non sarebbe data persecuzione ri-
levante quando i provvedimenti dello Stato mirano all'attuazione di doveri
civici. Nella fattispecie, il richiedente avrebbe fatto valere di aver lasciato
il suo paese d'origine poiché non voleva prestare servizio militare, egli pe-
rò, prima della sua partenza in Siria, non sarebbe stato chiamato a servi-
re, pertanto un ritorno in Siria non lo esporrebbe a delle misure rilevanti in
materia d'asilo per rifiuto di prestare servizio militare o per diserzione. I-
noltre, non ci sarebbe alcun elemento suscettibile di ritenere che l'interes-
sato sia stato condannato o che possa esserlo ad una pena costituente
una persecuzione in virtù dell'art. 3 LAsi, egli infatti, come confermato dal-
le informazioni trasmesse dall'Ambasciata, non sarebbe ricercato nel suo
paese d'origine. In aggiunta, i timori di essere maltrattato in seno all'eser-
cito in ragione della sua appartenenza etnica che ha fatto valere non sa-
rebbero pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi in quanto non avrebbe apporta-
to alcun mezzo di prova atto a dimostrare che i cittadini siriani di etnia
curda siano sistematicamente esposti a seri pregiudizi in seno all'esercito.
Per quel che riguarda l'appartenenza etnica, non potrebbe neppure esse-
re considerata come un motivo pertinente per il riconoscimento della qua-
lità di rifugiato poiché l'interessato apparterrebbe alla "categoria" di curdi
privilegiati, possedenti la nazionalità siriana, e non si potrebbe dunque ri-
tenere in generale delle repressioni da parte dello Stato che rendano im-
possibile condurre un'esistenza degna di un essere umano in Siria. Circa
il timore di essere esposto in futuro a misure persecutorie da parte dello
Stato, le attività politiche in esilio invocate, non sarebbero atte a giustifica-
re tale timore. L'interessato sarebbe infatti semplicemente un simpatiz-
zante del partito PYD ed avrebbe preso parte unicamente a delle manife-
stazioni. Di conseguenza, i servizi segreti siriani, anche se attivi all'estero,
vista l'importanza delle attività politiche svolte in esilio dai cittadini siriani,
D-7232/2013
Pagina 6
si potrebbe supporre che concentrino il loro interesse su persone che
svolgono delle attività di una certa portata. Oltracciò, il deposito di una
domanda d'asilo non sarebbe sufficiente, a sé stesso, per ammettere che
sia esposto, al rientro in Siria, ad un rischio di persecuzione. Infine, per
quel che concerne i motivi di natura economica addotti, non costituirebbe-
ro, di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi
dell'art. 3 LAsi. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non
sarebbero pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
5.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM, il ricorrente ha contestato
in primo luogo quanto ritenuto dall'Ufficio riguardo la minore età, ovvero,
che malgrado il fatto che quando ha depositato domanda d'asilo sarebbe
effettivamente stato minorenne, non avrebbe avuto incidenze sulla proce-
dura d'asilo e non avrebbe subito pregiudizi poiché al momento dell'audi-
zione sui motivi d'asilo del 28 gennaio 2011 sarebbe ormai stato maggio-
renne. A suo dire infatti, se fosse subito stato considerato come minoren-
ne avrebbe avuto a disposizione una persona di fiducia che avrebbe po-
tuto rappresentarlo e dargli consigli sulla procedura d'asilo così come sa-
rebbe stato di suo diritto. La decisione dell'UFM del 21 novembre 2013
andrebbe dunque annullata. Il ricorrente rileva inoltre che, malgrado non
abbia fornito prove in questo senso, ci sarebbero numerosi rapporti di or-
ganismi internazionali da cui si rileverebbe che i curdi sarebbero discrimi-
nati e subirebbero maltrattamenti che violerebbero i loro diritti fondamen-
tali e che sarebbero quindi rilevanti ai fini dell'asilo. Molti curdi morirebbe-
ro poi durante il servizio militare e il regime farebbe passare queste morti
per dei suicidi. Il fatto che l'Ambasciata svizzera di Damasco (Siria) abbia
confermato che lui non sarebbe ricercato non significherebbe nulla, dato
che al momento dell'espatrio egli sarebbe stato ancora minorenne. Tutta-
via se dovesse ritornare in Siria, si accorgerebbero della sua renitenza.
Circa il fatto che i curdi con nazionalità siriana abbiano qualche vantaggio
in più rispetto a quelli apolidi, nulla toglierebbe al fatto che li accomune-
rebbe la stessa origine, infatti i problemi legati alla discriminazione e al
mancato riconoscimento di certi diritti fondamentali sarebbero gli stessi.
In quanto curdo si sentirebbe discriminato e vivrebbe nel timore di essere
arrestato, torturato od ucciso arbitrariamente. Questo timore sarebbe inol-
tre accresciuto a seguito della sua renitenza. Infine, come dimostrerebbe-
ro le fotografie allegate al ricorso del 31 marzo 2011, il ricorrente sarebbe
oggi attivo politicamente nel partito PYD, di conseguenza, essendo gli
oppositori del regime tenuti sotto controllo anche all'estero, in caso di rin-
vio in Siria rischierebbe di essere arrestato per motivi di carattere politico
e dovrebbe dunque essergli riconosciuta la qualità di rifugiato.
D-7232/2013
Pagina 7
6.
Preliminarmente, circa quanto sostenuto dal ricorrente nel ricorso in meri-
to alla sua minore età al momento della deposizione della domanda d'asi-
lo, è d'uopo constatare che giusta l'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi le competenti
autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che di-
fenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati, per la du-
rata del soggiorno presso un Centro di registrazione e di procedura, se ol-
tre all'interrogazione sommaria di cui all'art. 26 cpv. 2 LAsi vi si svolgono
fasi procedurali rilevanti per la decisione. Giusta l'art. 17 cpv. 3 lett. c LAsi
la persona di fiducia viene nominata per la durata della procedura, dopo
l'attribuzione al Cantone. Conformemente all'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1,
RS 142.311) per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, se
non è possibile designare subito dopo l'attribuzione al Cantone un curato-
re o un tutore, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona
di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al
massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al rag-
giungimento della maggiore età.
La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimo-
strazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della pro-
babilità preponderante, dell'allegata minorità (cfr. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). È pertanto legittimo che l'UFM
si pronunci, a titolo pregiudiziale, prima dell'effettuazione dell'audizione
particolareggiata sui motivi d'asilo e della designazione di una persona di
fiducia, sull'allegata minorità di un richiedente l'asilo allorquando vi sono
dei dubbi riguardo all'età indicata (cfr. GICRA 2004 n. 30). È inoltre suffi-
ciente che tale persona di fiducia venga nominata prima dell'audizione
secondo l'art. 29 cpv. 1 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 3.1; 2003 n. 1
consid. 3b).
Nella fattispecie, l'insorgente ha dichiarato di essere nato il (…) (cfr. ver-
bale 1, pag. 1 nonché foglio dei dati personali del centro di registrazione
[atto A2/3]), ciò che è stato confermato dalla copia della carta d'identità
fornita in corso di procedura. Di conseguenza, al momento del deposito
della domanda d'asilo e dell'audizione sulle generalità il ricorrente era mi-
norenne. Tuttavia, sebbene al momento della prima audizione non era
presente una persona di fiducia, al Centro di registrazione e di procedura
di Chiasso non si sono svolte fasi procedurali rilevanti per la decisione.
Infatti, il Tribunale rileva che al momento dello svolgimento delle fasi pro-
cedurali rilevanti per la decisione d'asilo, segnatamente, l'audizione sui
D-7232/2013
Pagina 8
motivi d'asilo del 28 gennaio 2011 e la presa di posizione sul rapporto
d'Ambasciata del 14 febbraio 2011, il richiedente aveva già raggiunto la
maggiore età. Pertanto, non soccorre il ricorrente l'allegazione ricorsuale
secondo cui l'UFM avrebbe dovuto nominargli una persona di fiducia (cfr.
ricorso pagg. 2 e 3). Di conseguenza, l'UFM ha svolto correttamente l'au-
dizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAsi senza nominare
una persona di fiducia. Per il che, come rettamente ritenuto dall'autorità
inferiore nella decisione querelata, il fatto che non gli sia stata nominata
una persona di fiducia non gli ha né causato alcun tipo di pregiudizio né
avuto incidenze sulla sua procedura d'asilo.
7.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto,
in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2010/44 consid. 3.3). Sul piano soggettivo,
deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segna-
tamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e
2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato
su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo
e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3
D-7232/2013
Pagina 9
LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di
persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno
lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, 2003, pagg. 447 segg.; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, 1999, pagg. 69 segg.).
8.
Come rettamente rilevato dall'UFM, questo Tribunale giudica le dichiara-
zioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo a
titolo originario come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare,
un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di
avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato.
8.1 Innanzitutto, il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato per sfuggi-
re la povertà (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, F9, pag. 2). Come manife-
stamente riconoscibile, le difficoltà di tipo economico non rientrano in tutta
evidenza nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 3 LA-
si.
8.2 In secondo luogo, circa la questione della discriminazione dei curdi in
Siria, egli ha fatto valere la loro difficile situazione (cfr. verbale 2, F8,
pag. 2), il fatto che i curdi in Siria non avrebbero diritti, per esempio po-
trebbero andare solo fino alla sesta classe a scuola (cfr. verbale 2, F17,
pag. 3) e inoltre sarebbero discriminati (cfr. ricorso pag. 4). Tuttavia, alla
domanda se si fosse mai sentito personalmente sotto pressione egli ha
risposto per la negativa, aggiungendo che è espatriato a seguito della po-
vertà e che non vorrebbe inoltre fare il servizio militare (cfr. verbale 2,
F33, pag. 4). Nel ricorso ha sostenuto che in quanto curdo si sentirebbe
discriminato e vivrebbe nel timore che, arbitrariamente, lo Stato lo possa
arrestare, torturare o uccidere e siccome non avrebbe effettuato il servizio
militare, i suoi timori sarebbero accresciuti e sarebbero dunque rilevanti in
materia d'asilo (ricorso pag. 4).
Secondo la giurisprudenza, la semplice appartenenza ad una collettività
che è esposta a persecuzione, di per sé non basta per il riconoscimento
della qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecu-
zione in ragione della sola appartenenza ad una determinata collettività
deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei
pregiudizi o il timore fondato. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposi-
zione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le mi-
sure che comportano una pressione psichica insopportabile e che per la
loro natura o intensità rendono impossibile, o difficile oltre i limiti del sop-
D-7232/2013
Pagina 10
portabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato
persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa
situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero. Il timore di subire
delle persecuzioni deve inoltre essere oggettivamente fondato, la sola
possibilità di subire dei pregiudizi seri non è sufficiente per ritenere la per-
secuzione collettiva come rilevante ai fini dell'asilo. La persecuzione col-
lettiva presuppone pregiudizi mirati ed intensi diretti contro tutti i membri
di una collettività, o la loro maggioranza. La persecuzione collettiva è rile-
vante ai fini dell'asilo quando ogni membro della collettività avrà una forte
probabilità di essere perseguitato e ne avrà un timore oggettivamente
fondato (cfr. DTAF 2011/16 consid. 5 e relativi riferimenti).
Relativamente alla situazione dei curdi in Siria, si rileva che in Siria ne vi-
vono circa 1.8 milioni, ovvero meno del 10 per cento della popolazione, e
costituiscono la minoranza etnica più cospicua. Essi, in Siria, sono espo-
sti a discriminazioni poiché non è loro permesso aprire delle scuole pro-
prie, insegnare la lingua curda così come fondare delle associazioni per
la tutela della loro identità oppure pubblicare libri o articoli in curdo. In Si-
ria sono presenti tre "categorie" di curdi, i curdi che possiedono la nazio-
nalità siriana, i curdi "Ajanib" registrati come stranieri ed infine i curdi
"Maktumin" apolidi e non registrati. Secondo la giurisprudenza della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), confermata re-
centemente dal Tribunale, malgrado i curdi "Maktumin" siano esposti a
più forti discriminazioni rispetto alle altre due "categorie" di curdi, le di-
scriminazioni addotte non sono abbastanza intense per fondare una per-
secuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi e dunque ritenere una perse-
cuzione collettiva (cfr. GICRA 2002 n. 23 consid. 4d; sentenza del TAF
D-3842/2013 del 28 novembre 2013 consid. 6).
Nella fattispecie, il ricorrente appartiene alla "categoria" di curdi privilegiati
in quanto possiede la nazionalità siriana, pertanto, come rettamente rite-
nuto dall'autorità inferiore, giacché per i "Maktumin", curdi che subiscono
forti discriminazioni, non può essere ritenuta una persecuzione collettiva,
nemmeno per i curdi che possiedono la nazionalità siriana e a cui sono
dunque riconosciuti più diritti, si può parlare in generale di repressioni. Ol-
tracciò, le allegazioni del ricorrente si esauriscono in dichiarazioni genera-
li e non circostanziate, egli ha infatti dichiarato in sede ricorsuale di sen-
tirsi discriminato senza tuttavia fornire alcun esempio concreto (cfr. ricor-
so pag. 4) mentre che durante l'audizione sui motivi d'asilo ha affermato
non aver mai subito personalmente una situazione di "pressione" (cfr.
verbale 2, F33, pag. 4). Di conseguenza, la sua appartenenza etnica non
D-7232/2013
Pagina 11
può essere considerata come un motivo pertinente per il riconoscimento
della qualità di rifugiato.
8.3 Il ricorrente ha infine dichiarato di essere espatriato poiché non voleva
effettuare il servizio militare per timore di essere maltrattato e discriminato
in quanto curdo (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, F8 e F18, pagg. 2 e 3).
All'occorrenza il ricorrente non ha fornito alcun mezzo probatorio atto a
dimostrare che i cittadini siriani di etnia curda siano sistematicamente e-
sposti a seri pregiudizi in seno all'esercito. Al riguardo egli ha unicamente
citato dei rapporti di organismi internazionali in generale, senza tuttavia
fornire indicazioni più precise in relazione al caso qui in esame. Ritenuta
poi l'assenza di persecuzione collettiva nei confronti dei curdi con nazio-
nalità siriana (cfr. consid. 8.2) e in assenza di concreti elementi probatori,
il Tribunale non considera che i curdi subiscano sistematicamente delle
discriminazioni in seno all'esercito e che dunque il motivo d'asilo invocato
non è rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi.
8.4 In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha retta-
mente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente circa i motivi d'asilo a ti-
tolo originario non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che
sul punto di questione dell'asilo a titolo originario il ricorso non merita tute-
la e la decisione impugnata va confermata.
9.
L'insorgente ritiene poi che se dovesse tornare in Siria, essendo egli di-
ventato maggiorenne e a seguito del cambiamento della situazione dopo
lo scoppio della guerra civile, le autorità si accorgerebbero della sua reni-
tenza. È dunque necessario analizzare, se il ricorrente, in caso di ritorno
nel suo Paese d'origine, rischierebbe di subire una sanzione per non aver
ancora adempiuto al suo obbligo di leva e abbia così un fondato timore di
subire delle persecuzioni future rilevanti ai fini dell'asilo.
In primo luogo, è necessario rilevare che il ricorrente non ha fatto valere
di aver disertato il servizio militare. Al contrario, ha affermato che, al mo-
mento del suo espatrio, essendo minorenne, non era ancora stato convo-
cato per il servizio di leva, non aveva dunque avuto problemi al riguardo e
soprattutto non era ricercato dalle autorità, come anche confermato nel
rapporto d'Ambasciata del 6 ottobre 2010 (cfr. atto A21/1; risposta del
14 febbraio 2011 al rapporto d'Ambasciata, atto A25/1). Cosicché, da so-
la, la circostanza di aver lasciato la Siria senza aver effettuato il servizio
militare ed essere restato per lungo tempo all'estero, non può essere e-
quiparata alla diserzione (cfr. sentenza del TAF D-1790/2013 del
D-7232/2013
Pagina 12
22 ottobre 2013 consid. 6.1 e D-7748/2009 dell'11 dicembre 2012 con-
sid. 4.2.4).
Inoltre, come rettamente ritenuto dall'UFM nella decisione impugnata, an-
che se fosse considerato come disertore dalle autorità siriane a seguito
dello scoppio della guerra e del cambiamento della situazione, secondo la
giurisprudenza, un'eventuale sanzione per renitenza non costituisce una
persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Appartiene infatti ai diritti
legittimi di uno Stato di arruolare i suoi cittadini e infliggere sanzioni per
l'esecuzione dell'obbligo di leva (cfr. sentenza del TAF E-5950/2012 del
5 agosto 2013). Una sanzione per renitenza è rilevante ai fini dell'asilo
quando è aggravata o sproporzionatamente severa per uno dei motivi di
cui all'art. 3 LAsi (cfr. anche la prassi costante del Tribunale amministrati-
vo federale che conferma la nuova disposizione art. 3 cpv. 3 LAsi; GICRA
2006 n. 3 consid. 4.2 pag. 32). In Siria, gli uomini sottoposti all'obbligo di
leva, sono convocati per il servizio militare in base alla nazionalità e alla
classe, senza che questo obbligo costituisca una persecuzione dello Sta-
to rilevante ai sensi dell'asilo. Un'eventuale sanzione per il ricorrente per
diserzione non sarebbe dunque da ritenere come rilevante ai sensi dell'a-
silo. I refrattari curdi non hanno infatti in generale da temere, a causa del-
la loro appartenenza etnica, delle sanzioni più severe ("malus") (cfr.
D-7748/2009 consid. 4.2.4). Poiché il ricorrente ha affermato non aver
mai avuto problemi con le autorità (cfr. verbale 2, F33, pag. 4) e non pre-
senta un profilo politico degno di nota (cfr. consid. 10.1.1), non sussistono
motivi per ritenere che egli sia stato condannato o possa essere condan-
nato ad una pena costituente una persecuzione in virtù di quanto sopra
esposto, così come non v'è alcun elemento suscettibile di ritenere che e-
gli, a causa della sua appartenenza etnica, subisca una pena più severa
di altri disertori. Di conseguenza non può essere ritenuto un timore ogget-
tivamente fondato che sia rilevante ai fini dell'asilo.
10.
Infine, a questo Tribunale non resta che analizzare se al ricorrente deb-
bano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Dap-
prima per le attività politiche svolte su suolo svizzero e secondariamente
a causa del deposito della domanda d'asilo essendo d'etnia curda. Il ri-
corrente ha chiesto quindi che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato per
motivi insorti dopo la fuga e segnatamente per il suo comportamento av-
venuto dopo l'espatrio.
Giusta la vecchia LAsi e la prassi costante di codesto Tribunale, al richie-
dente l'asilo che a causa del suo comportamento tenuto dopo la partenza
D-7232/2013
Pagina 13
dal suo Paese d'origine ed il quale aveva il timore fondato di subire delle
persecuzioni qualora vi avesse fatto rientro, gli si riconosceva la qualità di
rifugiato mentre lo si escludeva dalla concessione dell'asilo (art. 54 LAsi).
Detti motivi, a prescindere dal fatto di essere stati generati abusivamente
o meno, conducevano all'esclusione dall'asilo, nella misura in cui fossero
stati determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF
2009/28 consid. 7.1). Decisivo nell'esame per il riconoscimento di detta
qualità era la questione a sapere se le autorità del Paese interessato
consideravano il comportamento del richiedente l'asilo come antistatale e
se quest'ultimo, in caso di rientro in patria, avrebbe temuto misure perse-
cutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi. Questo doveva essere provato o, per lo
meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).
Come annunciato nel consid. 2 della presente sentenza, il Tribunale deve
applicare il nuovo diritto in vigore dal 1° febbraio 2014. Con la revisione
della LAsi, il legislatore ha voluto inserire nella disposizione 3 LAsi sulla
definizione del termine "rifugiato" un capoverso che prevede un motivo
d'esclusione a tale qualità. Giusta il nuovo cpv. 4, non sono rifugiati le
persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento
dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non so-
no l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orienta-
mento già ivi esistente. L'ultima frase di tale cpv. 4 indica inoltre che ri-
mangono salve le disposizioni della convenzione sullo statuto dei rifugiati
del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Con tale disposizione il legislato-
re ha voluto dunque introdurre un motivo d'esclusione all'ottenimento del-
la qualità di rifugiato riservando tuttavia l'applicazione della Conv.
10.1 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è
divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal
Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento
dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente
comprese le attività politiche effettuate in esilio, l'uscita illegale dal Paese
d'origine o il deposito d'una domanda d'asilo all'estero che conducono ad
un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1 e
relativi riferimenti).
Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo sog-
gettivi insorti dopo la fuga è, in principio, riconosciuta la qualità di rifugia-
to, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria
per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese
d'origine (cfr. GICRA 2006 n. 1 consid. 6.1).
D-7232/2013
Pagina 14
Per l'applicazione dell'art. 54 LAsi è determinante accertare che le autori-
tà del Paese d'origine percepiscano il comportamento all'estero del ri-
chiedente come antinazionale e, pertanto, l'interessato deve avere il timo-
re fondato di subire pregiudizi giusta l'art. 3 cpv. 1 seg. LAsi qualora rien-
trasse al suo Paese d'origine. Il motivo d'esclusione alla concessione
dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistin-
tamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato (cfr. DTAF
2009/28 consid. 7.1; GICRA 1995 n. 7 consid. 8; Messaggio del Consiglio
federale del 4 dicembre 1995 relativo alla revisione totale della legge
sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri [FF 1996 II 73]). Inoltre, l'art. 54 LAsi
non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi
di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi
insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento
della qualità di rifugiato (cfr. ibidem).
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prenden-
do quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il
deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).
10.1.1 Quo alla sua attività politica in Svizzera, in concreto, trattasi di
esaminare se al ricorrente può essere riconosciuta la qualità di rifugiato in
ragione di una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese di origine in
seguito ad un comportamento da lui assunto dopo l'espatrio.
Codesto Tribunale riconosce che le autorità siriane monitorano le attività
politiche in esilio dei cittadini siriani. Tuttavia, si può partire dal
presupposto che i servizi segreti siriani si concentrino su persone, a
differenza di quelle con un basso profilo, che emergono dalla massa
manifestando il loro scontento in una maniera tale da essere percepite
come persone seriamente e potenzialmente pericolose oppositrici al
regime per la particolarità delle proteste, per la funzione specifica
ricoperta e/o per le attività svolte. Non è dunque determinante l'essere
visibile ed individualizzabile, bensì è determinante un'esposizione
pubblica la quale a causa della personalità del richiedente l'asilo, della
maniera d'apparire e del contenuto delle dichiarazioni rilasciate
pubblicamente suscita l'impressione che il richiedente l'asilo dal punto di
vista delle autorità siriane possa essere percepito come una potenziale
minaccia per il regime siriano. Inoltre, in considerazione degli scontri
cruenti e delle prognosi insicure sul futuro della Siria si può partire dal
presupposto che il punto centrale delle attività delle forze di sicurezza
D-7232/2013
Pagina 15
siriane – le quali nel frattempo si sono indebolite e di cui i mezzi sono
d'entità inferiore agli anni passati – non è più da ricondurre all'esteso
controllo degli oppositori residenti all'estero. Il riconoscimento di motivi
soggettivi insorti dopo la fuga esige pertanto ancora un'esposizione giusta
quanto espresso sopra (cfr. tra le altre sentenze, sentenza del TAF
E-4380/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 6.3.3; D-1790/2013 con-
sid. 7.4).
Un profilo come quello precedentemente descritto non è riconducibile al
profilo del qui ricorrente. Seppur il ricorrente abbia partecipato a delle
manifestazioni, il Tribunale ritiene che tali attività non sono sufficienti da
destare nelle autorità siriane una preoccupazione verso al ricorrente rico-
noscendolo come una minaccia per il regime.
L'insorgente, membro del partito PYD, ha dichiarato aver unicamente par-
tecipato a delle manifestazioni, senza tuttavia riferire con più precisione a
quali manifestazioni abbia partecipato e dove esse si siano svolte. Il ricor-
rente ha allegato varie fotografie di una manifestazione nelle quali, tra gli
altri manifestanti, si scorge l'insorgente (cfr. allegati al ricorso del
31 marzo 2011). Tale partecipazione a manifestazioni non è sufficiente a
provare un'esposizione o un ruolo particolarmente importante del ricor-
rente circa il suo attivismo politico all'interno del partito. Egli partecipa alle
attività del partito come semplice simpatizzante senza, per esempio, ot-
temperare alcuna competenza direttiva. Inoltre, come ha dichiarato lo
stesso ricorrente, la partecipazione a delle manifestazioni non è l'espres-
sione o la continuazione di una convinzione o orientamento già esistente
nel Paese d'origine (cfr. verbale 2, F8 e F34-40, pagg. 2 e 5).
Pertanto, considerato l'attuale stato degli atti, codesto Tribunale non può
riconoscere dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga all'insorgente per le
attività politiche svolte in esilio.
10.1.2 Quo al deposito della domanda d'asilo all'estero quale cittadino si-
riano di etnia curda, il Tribunale considera che l'insorgente non ha, per tali
motivi, il timore fondato di subire dei pregiudizi qualora facesse ritorno al
suo Paese d'origine. Infatti le allegazioni del ricorrente non sono proprie a
dimostrare che il regime siriano per tali ragioni lo considererebbe come
minaccia. Invero, a mente di questo Tribunale, il mero deposito di una
domanda d'asilo per i cittadini siriani di etnia curda non è sufficiente per
avere il timore fondato di subire delle persecuzioni. Inoltre, visto quanto
considerato al considerando precedente circa l'esposizione politica in esi-
lio dell'insorgente, non v'è motivo di credere che egli possa subire dei
D-7232/2013
Pagina 16
pregiudizi giusta l'art. 3 cpv. 1 seg. LAsi qualora facesse rientro in Siria
(cfr. tra le altre sentenze, sentenza del TAF E-2233/2011 del
17 giugno 2013 consid. 6.7; E-4380/2013 consid. 6.3.4).
10.2 Visto tutto quanto precede, codesto Tribunale non può riconoscere al
ricorrente di avere un timore fondato di persecuzioni future giusta i motivi
insorti dopo la fuga e pertanto riconoscergli la qualità di rifugiato.
11.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato
in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto.
13.
13.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto.
13.2 Ne consegue che le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono
la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5
PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
D-7232/2013
Pagina 17
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-7232/2013
Pagina 18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Ta-
le ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: