B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7234/2013, D-7233/2013
S e n t e n z a d e l 2 l u g l i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Robert Galliker,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
C._______, nata il (…), alias
D._______, nata il (…), ed i figli
E._______, nato il (…),
F._______, nata il (…),
G._______, nato il (…), Siria,
patrocinati dall'avv. Daniele Iuliucci,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisioni dell'UFM del 28 novembre 2013 / N (…).
D-7234/2013, D-7233/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino siriano di etnia curda e di religione sunnita, è
nato a H._______ nel governatorato di Hasakah, dove ha vissuto fino al
1984, per poi trasferirsi a I._______ fino all'espatrio avvenuto nel 2009.
Egli ha presentato domanda d'asilo in data 16 gennaio 2010 dopo aver
raggiunto la Svizzera il medesimo giorno in compagnia della propria fa-
miglia, varcando dapprima illegalmente il territorio turco a piedi per poi
proseguire per mezzo di un TIR fino in Italia, ignaro degli Stati attraverso i
quali sarebbe transitato, giungendo infine in territorio elvetico con il treno
(cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2010 di A._______ [di seguito:
verbale 1/A._______], pagg. 1-3 e 7 seg.).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto la sua famiglia sa-
rebbe vittima di discriminazioni a causa della loro appartenenza etnica.
Inoltre, a causa di problemi con la ex-moglie, vi sarebbe una decisione di
divieto d'uscita dalla Siria emanata nei suoi confronti. Pertanto, a causa di
tale provvedimento, l'interessato avrebbe lasciato il territorio siriano ille-
galmente, dopo essere stato liberato dall'arresto di 27 giorni avvenuto in
occasione del primo tentativo d'espatrio. Altresì, visto l'espatrio illegale,
l'interessato temerebbe che qualora tornasse in Siria sarebbe nuovamen-
te arrestato (cfr. verbale 1/A._______, pagg. 2 e 6 seg. e verbale di audi-
zione del 27 aprile 2010 di A._______ [di seguito: verbale 2/A._______],
pagg. 4 e 8 seg.).
A.b La moglie C._______, apolide Ajnabi di etnia curda e di religione
sunnita, originaria di H._______ con ultimo domicilio a I._______, sentita
separatamente a fondamento della sua domanda d'asilo ha fatto valere
gli stessi motivi di discriminazione verso i curdi enunciati dal marito. Inol-
tre ha indicato di non avere dei motivi d'asilo personali, indicando che sa-
rebbe espatriata per garantire un futuro ai suoi figli. Altresì, visto l'espatrio
illegale, anche l'interessata temerebbe che qualora tornasse in Siria sa-
rebbe nuovamente arrestata (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2010
di C._______ [di seguito: verbale 1/C._______], pagg. 1 seg. e 5 seg. e
verbale d'audizione del 27 aprile 2010 C._______ [di seguito: verba-
le 2/C._______], pagg. 8 seg.).
Circa il viaggio d'espatrio, anch'essa, come il marito, ha indicato di aver
subito un fermo in quanto non avrebbe potuto lasciare il territorio siriano
D-7234/2013, D-7233/2013
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legalmente a causa della sua condizione di Ajnabi (cfr. verba-
le 1/C._______, pagg. 2 e 6 e verbale 2/C._______, pagg. 5 seg.).
A.c Il figlio E._______, cittadino siriano di etnia curda e di religione sunni-
ta, sarebbe espatriato separatamente dai genitori in compagnia dei suoi
fratelli (F._______, G._______ e L._______ [N (…)]: cfr. A.e). Avrebbero
raggiunto i genitori in Turchia, viaggiando legalmente, muniti di passaporti
con i visti per la Turchia (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2010 di
E._______ [di seguito: verbale 1/E._______, pagg. 1 e 5 seg.).
Sentito separatamente sui motivi d'asilo, egli ha indicato, come i propri
genitori, d'essere espatriato per le discriminazioni subite a causa della lo-
ro appartenenza etnica. Inoltre, anch'egli ha indicato che qualora dovesse
rientrare in Siria sarebbe sicuramente arrestato, in quanto al momento
dell'uscita avrebbe avuto un visto per la Turchia che sarebbe oramai sca-
duto ed il passaporto gli sarebbe stato ritirato (cfr. verbale 1/E._______,
pag. 5 e verbale d'audizione del 27 aprile 2010 di E._______ [di seguito:
verbale 2/E._______], pagg. 5 seg.).
A.d In allegato alla loro domanda d'asilo, gli interessati hanno depositato
il libretto di famiglia, il documento d'identità di C._______ (cosiddetto Red
Cards, sul quale è indicato che l'interessata non è cittadina siriana ed ha
il divieto d'uscita dalla Siria), il certificato militare di A._______, una copia
della carta d'identità di A._______, una copia della patente di guida di
A._______ e copia del registro familiare.
A.e La domanda d'asilo della figlia L._______, dopo aver contratto matri-
monio con un richiedente l'asilo siriano, è stata trattata non più con il
gruppo familiare A._______/C._______ (N […]), bensì congiuntamente al-
la domanda di suo marito (N […]). La sua procedura è terminata positi-
vamente ottenendo l'asilo, in quanto coniuge di una persona alla quale è
stata riconosciuta la qualità di rifugiato.
B.
L'11 febbraio 2010 sono state trasmesse due richieste d'informazione
all'Ambasciata svizzera a Damasco circa A._______ e C._______. In da-
ta 7 giugno 2010 rispettivamente 6 settembre 2010 la rappresentanza
svizzera ha allestito due rapporti informativi destinati all'Ufficio federale
della migrazione (di seguito: UFM).
C.
Con decisioni separate del 28 novembre 2013 (una concernente i genitori
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Pagina 4
ed i figli minorenni e l'altra concernente E._______, ormai divenuto mag-
giorenne), notificate agli interessati in data 29 novembre 2013 (cfr. at-
to A52/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando
contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, mentre
ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'al-
lontanamento verso la Siria concedendogli l'ammissione provvisoria.
D.
In data 23 dicembre 2013 (cfr. timbro dei plichi raccomandati; data d'en-
trata: 24 dicembre 2013), i richiedenti sono insorti con atti separati contro
dette decisioni con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento dei punti 1, 2 e 3 del di-
spositivo delle decisioni impugnate ed il riconoscimento della qualità di ri-
fugiato. Hanno altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza
giudiziaria nonché domanda di accordo del gratuito patrocinio a favore
del loro rappresentante, con protestate spese, tasse di giustizia e ripetibi-
li.
E.
Con ordinanza del 16 aprile 2014, il Tribunale ha trasmesso all'UFM un
esemplare del ricorso concernente i genitori ed i figli minorenni ed ha invi-
tato detto Ufficio a presentare una risposta a suddetto ricorso entro il
1° maggio 2014. Ha altresì esentato gli stessi dal versamento di un anti-
cipo delle presunte spese processuali e si è riservato di decidere sull'as-
sistenza giudiziaria come pure sul gratuito patrocinio in prosieguo di cau-
sa.
F.
Con risposta del 22 aprile 2014, trasmessa agli interessati per conoscen-
za, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
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Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle
stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di esse.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito dei ricorsi.
2.
I ricorsi in atti separati inoltrati dai ricorrenti e le due decisioni avversate
concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili
termini di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la
pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltun-
gsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pagg. 144 seg.).
3.
Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata
in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea fede-
rale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo.
Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del
14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'en-
trata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette
dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.
In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizio-
ni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al mo-
mento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale
applica il nuovo diritto vigente, tenendo conto, qualora fosse il caso, del
principio della retroattività della legge (cfr. tra le altre, DTF 122 V 405
consid. 3b.aa. e DTAF 2009/3 consid. 3.2-3.4).
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Pagina 6
4.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57
consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011,
n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.).
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. So-
no pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'in-
tegrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pres-
sione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
6.
6.1 Nelle querelate decisioni, l'UFM ha considerato che i motivi a fonda-
mento della domanda d'asilo degli interessati non sarebbero pertinenti
giusta l'art. 3 LAsi.
In particolare, i pregiudizi subiti a causa della loro appartenenza etnica
non sarebbero rilevanti ai fini dell'asilo. I curdi "privilegiati" di nazionalità
siriana, sebbene vittime di pregiudizi economici e di angherie da parte
delle autorità, non sarebbero esposti a una persecuzione collettiva. Per
quanto concerne i curdi apolidi, essi sarebbero effettivamente esposti a
forti discriminazioni: non possederebbero la cittadinanza siriana, non
avrebbero il diritto di voto e non sarebbero autorizzati a possedere o
acquisire terreni, immobili o ad esercitare un commercio. Tuttavia
conformemente alla vigente giurisprudenza delle autorità in materia di
asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2002 n. 23 e sentenza del TAF
D-7624/2009 del 3 marzo 2011 consid. 6.4), gli Ajanib non sarebbero
esposti ad una persecuzione collettiva, infatti per questa categoria di
persone non si potrebbe parlare di repressioni da parte dello Stato che
rendano impossibile condurre un'esistenza degna di un essere umano in
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Siria. Inoltre, conformemente al decreto 49 del 7 aprile 2011, gli Ajanib
registrati nel distretto di Hasakah avrebbero la possibilità di ottenere la
nazionalità siriana. Pertanto, visto che le discriminazioni riportate dagli
insorgenti si limiterebbero al fatto che le figlie non avrebbero potuto
trovare lavoro e che C._______ non avrebbe potuto lasciare il Paese, tali
pregiudizi non costituirebbero una persecuzione giusta l'art. 3 LAsi.
Inoltre, non vi sarebbe alcun motivo di persecuzione rilevante ai fini
dell'asilo quando la persecuzione stessa sarebbe esercitata nel perse-
guimento di obiettivi legittimi per uno Stato di diritto. Pertanto, circa il di-
vieto d'uscita imposto a A._______, il timore di essere arrestati per aver
lasciato illegalmente la Siria come pure di incorrere dunque in una san-
zione penale in patria per abbandono illecito del territorio siriano, l'UFM
ha ritenuto che le sanzioni penali a seguito della violazione del diritto in-
terno di uno Stato non sarebbero di per sé considerate misure persecuto-
rie ai sensi della LAsi. Di conseguenza anche tali motivi non sarebbero
pertinenti.
6.2 Con ricorsi separati gli insorgenti hanno contestato l'irrilevanza ritenu-
ta dall'UFM circa i loro motivi d'asilo.
Per quanto concerne il marito A._______, a causa della denuncia della
sua seconda moglie alle autorità, la quale avrebbe rivelato che lo stesso
avrebbe lavorato all'estero, sarebbe stata emanata contro di lui una deci-
sione di divieto d'espatrio. Tale decisione avrebbe poi comportato la sua
carcerazione di 27 giorni durante la quale sarebbe stato detenuto in con-
dizioni disumane e degradanti in una cella sotterranea, senza finestre e
senza possibilità di uscire e tenuto a pane e acqua tranne un giorno alla
settimana nel quale gli sarebbero state servite delle patate. Sarebbe inol-
tre stato interrogato più volte e preso a schiaffi e insultato durante gli in-
terrogatori. I ricorrenti hanno indicato che l'UFM si sarebbe fondata su
una giurisprudenza ormai desueta, visto soprattutto la guerra civile in atto
in Siria. I curdi sarebbero sempre più vittime di incarcerazioni abusive,
come lo testimonia l'incarcerazione di A._______, incarcerato unicamente
a causa di un divieto d'uscita per il solo motivo d'aver esercitato una pro-
fessione all'estero. Una carcerazione determinata da una legge discrimi-
natoria e contraria ai diritti fondamentali sarebbe a sua volta altrettanto
discriminatoria e contraria ai diritti umani. Non sarebbe sufficiente legitti-
mare tali misure, a loro dire inique, per il solo fatto d'essere state codifica-
te in un testo di legge. Pertanto la carcerazione di 27 gironi sarebbe illeci-
ta e determinata per il solo fatto d'appartenere all'etnia curda. Inoltre, rile-
vate le condizioni di carcerazioni anteriormente indicate e la possibilità
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d'essere nuovamente incarcerato a causa del suo espatrio illegale, l'in-
sieme della fattispecie costituirebbe un motivo d'accoglimento della do-
manda d'asilo giusta l'art. 3 LAsi.
Circa la situazione della moglie, C._______, anch'ella vittima di una
carcerazione di 27 giorni per il semplice fatto di essere Ajnabi, varrebbe
quanto già indicato circa il marito. Infatti seppur non malmenata durante
gli interrogatori, sarebbe stata incarcerata nelle stesse condizioni del
marito. Altresì, quo alla possibilità d'ottenere la cittadinanza siriana, gli
insorgenti hanno indicato che il decreto 49 del 7 aprile 2011, al quale
l'UFM ha fatto riferimento, non ha come obiettivo principale di riconoscere
la cittadinanza agli apolidi Ajanib. Tale decreto sarebbe stato emanato dal
governo siriano con il solo e unico scopo di tenere calma la minoranza
siriana per evitare di aprire un nuovo fronte di conflitto. Inoltre nella realtà
dei fatti, il numero effettivo di curdi che avrebbero potuto ottenere un
documento nazionale sarebbero meno di 6000, ciò che lascerebbe i
restanti 300'000 curdi ancora privi di riconoscimento. Allo stesso modo,
chi avrebbe già ottenuto il documento dovrebbe ancora essere
interrogato da non meglio precisati organismi statali prima che il suo
documento possa venir utilizzato, ciò getterebbe ombre profonde sulla
reale volontà che vi sarebbe dietro all'emanazione di un simile
provvedimento.
Pertanto, in caso in cui i ricorrenti dovessero rientrare in Siria, a causa
della legge siriana, a loro dire iniqua, e del loro espatrio illegale, sarebbe-
ro nuovamente imprigionati e detenuti in condizioni che violano l'art. 3
CEDU. La loro specifica situazione personale che li avrebbe visti incarce-
rati per motivi intrinsecamente connessi alla loro appartenenza ad una
minoranza etnica e dunque contrari agli art. 3 e 5 CEDU e soprattutto a
rischio di una nuova analoga carcerazione in caso di rientro nel proprio
Paese, potrebbe andare a configurare gli estremi dell'art. 3 LAsi.
Di conseguenza gli insorgenti hanno chiesto a codesto Tribunale di rive-
dere la propria giurisprudenza in merito alla situazione dei cittadini curdi
in Siria, giurisprudenza ritenuta desueta e non più atta alle mutate circo-
stanze della Siria. Altresì, hanno chiesto di riconoscere che i siriani di et-
nia curda sarebbero esposti al pericolo di carcerazioni ingiustificate che si
porrebbero in contrasto con gli art. 3 e 5 CEDU, con la conseguenza che
ai medesimi, in quanto collettività, venga riconosciuta la qualità di rifugia-
to ai sensi dell'art. 3 LAsi.
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A A._______, la moglie C._______, e di riflesso ai figli, tra cui E._______,
dovrebbe dunque essere riconosciuta la qualità di rifugiato.
7.
7.1 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art 29 cpv. 2 Cost., ed anco-
rato, per quanto concerne la procedura amministrativa agli art. 29 e segg.
PA, prevede, in particolare, il diritto per il destinatario della decisione
d'essere informato e d'esprimersi circa gli elementi pertinenti, prima
dell'emanazione della decisione concernente la sua situazione giuridica,
come pure il diritto di consultare gli atti, il diritto di fornire delle prove circa
i fatti che possano influenzare le sorti della decisione, il diritto di parteci-
pare all'amministrazione delle prove e di prenderne conoscenza nonché
d'esprimersi a proposito (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTAF 2013/23
consid. 6.1.1 e giurisprudenza ivi citata).
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui vio-
lazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a
prescindere delle possibilità di successo nel merito. Una violazione del di-
ritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di
ricorso qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame
dell'autorità decidente. Una riparazione entra inoltre in linea di considera-
zione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla
concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla
sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità
pervenga attraverso una violazione del diritto di essere sentito ad un risul-
tato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (cfr. DTF
135 I 279 consid. 2.6.1 e riferimenti ivi citati).
7.2 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve
procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rile-
vanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione
si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un
accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le
circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 con-
sid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia,
il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti
(art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler
[ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).
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7.3 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezional-
mente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Il rinvio
all'autorità inferiore è particolarmente indicato, allorquando è necessario
procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una
dettagliata amministrazione delle prove (cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op.
cit., n. 1155, pagg. 403 seg.). Tuttavia, è possibile che secondo il caso, in
principio, tali lacune possano essere sanate in procedura di ricorso per
motivi di economia processuale (cfr. DTAF 2009/53 consid. 7.3).
8.
Il Tribunale ritiene giudizioso, per i motivi che seguono, rinviare la presen-
te causa all'UFM con istruzioni vincolanti per l'emanazione di una nuova
decisione.
8.1 Durante la fase istruttoria, l'UFM, come ha enunciato nei fatti della
sua decisione, ha sottomesso due richieste d'informazione all'Ambasciata
svizzera a Damasco circa A._______ e C._______. La rappresentanza
svizzera ha, in seguito, allestito due relativi rapporti informativi. Ebbene,
tali rapporti non sono stati sottoposti agli interessati (cfr. atti A54/2), pre-
sumibilmente per il motivo che tali rapporti avrebbero confermato le loro
dichiarazioni (cfr. decisione dell'UFM concernente A._______ e
C._______, pag. 2).
Secondo prassi costante, le risultanze di un rapporto d'Ambasciata, non-
ché il relativo questionario delle domande, non costituiscono dei docu-
menti interni e soggiacciono al diritto di consultazione (cfr. GICRA 1994
n. 26 consid. ). Con richiesta del 16 dicembre 2013, il rappresentan-
te degli insorgenti ha chiesto all'UFM la consultazione degli atti. L'UFM, il
19 dicembre 2013, ha dato seguito a tale richiesta (cfr. atti A54/2), omet-
tendo di trasmettere tuttavia i rapporti d'Ambasciata (cfr. atti A43/7 e
A44/9).
Il Tribunale ritiene che tali rapporti d'Ambasciata avrebbero dovuto essere
inviati ai ricorrenti per conoscenza con possibilità d'esprimersi, essendo
tali documenti molto importanti per la qualità e la correttezza della fase
istruttoria. Nella fattispecie, infatti, i ricorrenti, affidandosi da quanto
asserito dall'UFM nella decisione impugnata riguardante A._______ e
C._______, ovvero che i rapporti d'Ambasciata avrebbero confermato le
dichiarazioni degli stessi, sono partiti dal principio che il motivo del divieto
d'uscita di A._______ sarebbe stato da ricondurre, come asserito dallo
stesso durante le audizioni, a una denuncia effettuata dalla sua ex-
moglie, che lo accusava d'aver svolto delle attività lavorative all'estero,
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Pagina 11
attività che, quale curdo, secondo la legge siriana non sarebbe stato in
diritto di svolgere (cfr. verbale 1/A._______, pag. 3 e
verbale 2/A._______, pagg. 4 e 7 seg.). Orbene, il Tribunale constata che
nel rapporto d'Ambasciata riguardante A._______, il motivo della
decisione di divieto d'espatrio non si fonda su tale questione. Pertanto, i
ricorrenti si sono basati su un accertamento dei fatti incorretto per
redigere il ricorso, infatti l'argomentazione principale del gravame si fonda
anche su tale fatto, incorrettamente accertato, per argomentare la
discriminazione della quale sarebbero vittime i curdi in Siria e nello
specifico la famiglia qui ricorrente. Pertanto, prima di poter decidere sulle
presenti cause pendenti, è giudizioso concedere il diritto di essere sentito
al ricorrente su tale questione, omesso d'accordare dall'UFM nella fase
istruttoria e successivamente in occasione della richiesta di consultazione
degli atti. Per una questione di trasparenza sarà opportuno altresì,
trasmettere il rapporto informativo d'Ambasciata riguardante C._______.
Vista tale violazione del diritto di essere sentito, il Tribunale potrebbe sa-
nare la constatata violazione trasmettendo i relativi rapporti con facoltà di
presa di posizione. Tuttavia, ritenuti i seguenti considerandi, il Tribunale
ritiene giudizioso, rinviare la causa all'autorità inferiore e richiedere
all'UFM di procedere nel senso.
8.2 Nella decisione impugnata riguardante A._______ e C._______,
l'UFM ha richiamato nei fatti, conformemente alle dichiarazioni dei
ricorrenti, il fermo di 27 giorni subito dagli stessi a causa di un primo
tentativo d'espatrio illegale. Tuttavia, in occasione dell'analisi della
rilevanza dei loro motivi d'asilo, l'UFM non si è soffermato ad analizzare
tale episodio, di per sé giuridicamente rilevante. L'autorità inferiore si è
limitata ad indicare che le discriminazioni addotte si limiterebbero al fatto
che le figlie non avrebbero potuto trovare lavoro e che C._______ non
avrebbe potuto lasciare il Paese e che pertanto tali pregiudizi non
sarebbero di un'intensità tale da costituire una persecuzione ai sensi
dell'art. 3 LAsi (cfr. decisione dell'UFM concernente A._______ e
C._______, pag. 4). Ebbene, già a questo stadio dell'analisi dei loro
motivi d'asilo, l'UFM pur ammettendo la poca intensità delle
discriminazioni subite dalla famiglia, omette di esaminare in maniera
specifica l'intensità del fermo di 27 giorni di C._______ per aver cercato di
espatriare quale Ajnabi. Parimenti, circa il fermo di 27 giorni subito dal
marito, sebbene non sia stata analizzata la sua intensità, è stato indicato
che il rischio di incorrere in una sanzione penale nel Paese d'origine per
abbandono illecito del territorio a causa di problemi avuti con la seconda
moglie, non è considerato come una misura persecutoria ai sensi della
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LAsi, giacché si tratta di sanzioni penali a seguito della violazione del
diritto interno di uno Stato. Il Tribunale non può che condividere tale
conclusione generale, tuttavia, visti i fatti giuridicamente rilevanti della
fattispecie, un esame dell'intensità del fermo di 27 giorni subito dal marito,
deve essere debitamente analizzato, qualora potesse rappresentare una
misura legittima ma spropositatamente severa dello Stato in questione.
Pertanto, non analizzando l'intensità del fermo di 27 giorni subito da
A._______ e C._______, l'UFM è incorso in un accertamento incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti come pure una violazione dell'obbligo di
motivare. All'UFM è quindi richiesto d'esprimersi su tali fatti giuridicamen-
te rilevanti.
8.3 Infine, nelle decisioni impugnate, l'UFM, ha indicato conformemente
alla GICRA 2002 n. 23 come pure alla sentenza del TAF D-7624/2009 del
3 marzo 2011 consid. 6.4, che gli Ajanib come pure i curdi "privilegiati"
con nazionalità siriana non sarebbero vittime di una persecuzione colletti-
va.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine degli insor-
genti e degli elementi che si presentano al momento della sentenza,
prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenu-
ta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).
La situazione in Siria negli ultimi anni è considerevolmente cambiata sia
dal punto di vista politico che della sicurezza come pure del rispetto dei
diritti umani. A causa della guerra civile in atto, la situazione attuale in
Siria soggiace a cambiamenti repentini e continui. I ricorrenti, espatriati
nel 2009, hanno indicato nell'atto di ricorso che successivamente
all'esplosione del conflitto attuale in Siria, la situazione dei curdi si
sarebbe ulteriormente aggravata. L'argomentazione generale dell'UFM
nelle decisioni impugnate, circa la situazione dei curdi "privilegiati" e gli
apolidi Ajnabi in Siria non può essere ritenuta attuale vista l'incertezza
sulle sorti della Siria. Pertanto, s'imporrebbero ulteriori chiarimenti circa
l'attuale eventuale situazione di sicurezza. Nella presente fattispecie, è di
interesse particolarmente l'attuale situazione dei curdi con cittadinanza
siriana e quella dei curdi apolidi Ajanib. V'è dunque da stabilire se e in
che modo i curdi, secondo il loro status al Paese d'origine, abbiano
attualmente a temere un pericolo d'una persecuzione mirata nei loro
confronti come collettività, qualora dovessero eventualmente fare rientro
in Siria.
D-7234/2013, D-7233/2013
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Visto quanto sopra, l'UFM è incorso in un accertamento incompleto dei
fatti giuridicamente rilevanti. Pertanto, come già annunciato, v'è da rinvia-
re la causa all'autorità inferiore in modo che proceda agli accertamenti
necessari dei fatti giuridicamente rilevanti.
9.
Pertanto, i ricorsi sono accolti e le decisioni impugnate del
28 novembre 2013 sono annullate. Gli atti di causa sono trasmessi
all'UFM (art. 61 cpv. 1 PA), il quale si pronuncerà nuovamente sulle do-
mande d'asilo dopo aver trasmesso a A._______ ed C._______ i relativi
rapporti informativi d'Ambasciata con facoltà d'esprimersi
(cfr. consid. 8.1), analizzato il fermo di 27 giorni subito da A._______ ed
C._______ (cfr. consid. 8.2) e verificato l'attuale situazione dei curdi in Si-
ria (cfr. consid. 8.3).
10.
10.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 seg. PA). Pertanto la domanda d'assistenza giudiziaria
(art. 65 cpv. 1 PA) nonché la domanda d'accordo del gratuito patrocinio
(art. 65 cpv. 2 PA) sono divenute prive d'oggetto.
10.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o
in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La
parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti
dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripeti-
bili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nonostante i ricorrenti rappre-
sentati abbiano protestato le ripetibili nelle conclusioni ricorsuali, non
hanno presentato al Tribunale una nota particolareggiata delle spese
(art. 14 cpv. 1 TS-TAF). Di conseguenza, l'indennità per spese ripetibili è
fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'200.–
(art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
D-7234/2013, D-7233/2013
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
I procedimenti D-7234/2013 e D-7233/2013 sono congiunti.
2.
I ricorsi sono accolti. Le decisioni dell'UFM del 28 novembre 2013 sono
annullate e gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di
due nuove decisioni ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 1'200.– a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: