B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7235/2013
S e n t e n z a d e l 1 ° o t t o b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Esther Karpathakis, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A. _______, nata il (…),
Siria,
patrocinata dall'avv. Ergin Cimen,
(…)
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 21 novembre 2013 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessata, cittadina siriana di religione cristiana e confessione siro-
ortodossa nonché di etnia assira, è nata a Kamishli nel governatorato di
Hasakah (Siria) dove ha vissuto fino al suo espatrio avvenuto il
1° maggio 2012. Munita di un visto Schengen per visita familiare (tipo C)
rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni
(dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2012), è entrata legalmente in territorio
elvetico il 4 maggio 2012 (cfr. verbale d'audizione del 9 agosto 2012 [di
seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6).
In data 24 luglio 2012 ha presentato domanda d'asilo in Svizzera per ef-
fetto della guerra in Siria e per timore di subire delle persecuzioni da par-
te dei curdi a cagione della sua appartenenza religiosa. Inoltre, a causa di
problemi di salute, non sarebbe più in grado di vivere da sola in Siria
(cfr. verbale 1, pagg. 6 e 8 e verbale d'audizione del 13 novembre 2013
[di seguito: verbale 2], pagg. 6 e 8).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessata ha prodotto i seguenti
documenti:
– il proprio passaporto;
– la carta d'identità;
– il rapporto di una visita medica del 24 luglio 2012;
– una fotocopia della carta d'identità rilasciata dalle autorità svedesi al
fratello dell'interessata;
– tredici articoli di giornale estratti da internet circa la situazione genera-
le in Siria pubblicati tra giugno 2012 ed ottobre 2013.
B.
Con decisione del 21 novembre 2013, notificata alla richiedente in data
22 novembre 2013 (cfr. atto A25/1), l'Ufficio federale della migrazione (di
seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, mentre ha ritenu-
to attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontana-
mento verso la Siria concedendole l'ammissione provvisoria.
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Pagina 3
C.
In data 23 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 24 dicembre 2013), l'interessata è insorta contro detta decisione
con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale) chiedendo, in via preliminare, d'ordinare un'istruttoria ai sensi del-
le prove richieste nel gravame nonché di procedere allo scambio di scritti,
ossia concedere alla ricorrente la facoltà d'esprimersi circa la risposta al
ricorso dell'UFM ed ordinare un dibattimento. Nel merito, ha concluso
all'accoglimento del ricorso, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed
all'annullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della decisione impu-
gnata. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudi-
ziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e
del relativo anticipo.
A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha prodotto i seguenti docu-
menti:
– una copia della decisione impugnata (all. A);
– una copia della procura del 18 luglio 2012 al suo patrocinatore (all. B);
– una copia della busta d'intimazione con relativo timbro postale di rice-
zione della decisione impugnata (all. C);
– un articolo in lingua inglese dell'11 dicembre 2013 intitolato "Syria: US
and UK suspend aid after Islamist fighters seize weapons stores"
(all. D);
– un articolo del 15 dicembre 2013 intitolato "Villaggio cristiano in mano
ai jihadisti" (all. E);
– un articolo in lingua inglese apparso su "Al Jazeera" in data
25 novembre 2013 non recante titolo (all. F).
D.
Con ordinanza del 10 aprile 2014, il Tribunale ha trasmesso all'UFM un
esemplare del ricorso con copia degli all. D-F ed ha invitato detto Ufficio a
presentare una risposta al ricorso entro il 25 aprile 2014. Ha altresì esen-
tato la ricorrente dal versamento di un anticipo delle presunte spese pro-
cessuali e si è riservato di decidere sull'assistenza giudiziaria come pure
sulle ulteriori conclusioni preliminari, in prosieguo di causa.
D-7235/2013
Pagina 4
E.
L'UFM, con risposta del 17 aprile 2014, ha indicato che l'atto di ricorso
non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare
una modifica della sua posizione, rinviando per il resto ai considerandi
della decisione impugnata.
F.
In data 29 aprile 2014, il Tribunale ha trasmesso la risposta al ricorso
dell'UFM del 17 aprile 2014 all'insorgente e l'ha invitata ad inoltrare una
replica entro un termine fissato il 15 maggio 2014.
G.
Con replica del 26 maggio 2014, trasmessa all'UFM con possibilità
d'esprimersi in duplica, l'insorgente ha presentato le osservazioni in
merito alla risposta al ricorso.
H.
L'UFM, con duplica dell'11 giugno 2014, trasmessa al ricorrente, ha nuo-
vamente proposto la reiezione del gravame.
I.
In data 8 luglio 2014, l'insorgente ha presentato le sue osservazioni, tra-
smesse all'UFM per conoscenza, nelle quali ha chiesto di giudicare il pre-
sente procedimento ai sensi del ricorso del 23 dicembre 2013.
J.
Con scritto spontaneo del 27 agosto 2014, trasmesso all'UFM per cono-
scenza, l'insorgente ha presentato ulteriori osservazioni ed ha allegato i
seguenti mezzi di prova:
– un articolo in lingua inglese del 9 agosto 2014 intitolato "Religious le-
aders say Isis persecution of Iraqi Christians has become genocide"
(all. G);
– un articolo in lingua inglese del 9 agosto 2014 intitolato "ISIS must be
stopped" (all. H).
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
D-7235/2013
Pagina 5
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata
in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea fede-
rale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo.
Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del
14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'en-
trata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette
dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.
In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizio-
ni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al mo-
mento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale
applica il nuovo diritto vigente, tenendo conto, qualora fosse il caso, del
principio della non retroattività della legge (cfr. tra le altre, DTF 122 V 405
consid. 3b.aa. e DTAF 2009/3 consid. 3.2-3.4).
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Pagina 6
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2).
4.
Nell'atto di ricorso, l'insorgente chiede di ordinare un'istruttoria per racco-
gliere le prove indicate con il gravame: gli articoli allegati al ricorso, l'in-
carto N 586 953 e l'eventuale testimonianza di B._______. Egli chiede al-
tresì di ordinare un dibattimento giusta l'art. 57 cpv. 2 PA.
La domanda di ordinare un dibattimento, questo Tribunale la intende
come domanda d'assunzione di prove e non come richiesta d'organizzare
un dibattimento pubblico. Non di meno questo Tribunale considera il
substrato fattuale esposto in maniera sufficiente per potersi esprimere,
avendo la parte in causa avuto occasione, segnatamente in sede di
audizione sulle generalità e audizione federale sui motivi d'asilo, come
pure per iscritto nell'atto ricorsuale e nell'ulteriore scambio di scritti, di
potersi esprimere. Alla richiesta non è quindi dato seguito.
Parimenti non occorre nella presente fattispecie ricorrere alla testimo-
nianza di B._______. Infatti, per quanto attiene l'audizione personale dei
testimoni davanti allo scrivente Tribunale, occorre rammentare che la
procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale avviene di regola
per iscritto (cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 247, pag. 81.). La procedu-
ra amministrativa prevede un'audizione di testimoni solo a titolo sussidia-
rio (cfr. DTF 130 II 473 consid. 2.3 e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 14
cpv. 1 lett. c PA, ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in
altro modo il Tribunale può ordinare l'audizione di testimoni. Di conse-
guenza si procede ad un'audizione orale e personale dei testi solo in pre-
senza di circostanze del tutto eccezionali ed allorquando una tale misura
risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispe-
cie. Non ritenendo l'audizione di B._______ necessaria per l'accertamen-
to dei fatti rilevanti nella fattispecie, la richiesta è respinta.
È utile a questo punto precisare, a scanso di equivoci, che, in generale,
secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento pub-
blico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU presuppone che la parte formuli una
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richiesta chiara ed inequivocabile: semplici domande di assunzione di
prove, relative per esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure
ad un sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo, a meno che
siano formulate allo scopo di esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti ad un tribunale indipendente (cfr. DTF
130 II 425 consid. 2.4; sentenza del TF 9C_903/2011 del
25 gennaio 2013 consid. 6.3). Ciò detto, nel caso concreto, pur ammet-
tendo che la ricorrente non si sia limitata a presentare una semplice do-
manda di assunzione di prove, ma abbia chiesto di organizzare un dibat-
timento pubblico, ella non può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il
proprio diritto ad essere sentita oralmente poiché questa disposizione non
si applica a vertenze in materia di diritto di asilo (cfr. DTF 132 I 229
consid. 6.2, DTF 130 I 388 consid. 5.1; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed., 1999,
pag. 147).
5.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente po-
sta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzio-
ne dell'allontanamento con decisione del 21 novembre 2013, oggetto del
litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione
riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia
dell'allontanamento.
6.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. So-
no pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'in-
tegrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pres-
sione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2
2ª frase LAsi).
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7.
7.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato che i motivi a fonda-
mento della domanda d'asilo dell'interessata non sarebbero pertinenti ai
sensi dell'art. 3 LAsi.
In particolare, situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politi-
che, economiche o sociali di carattere generale in uno Stato non costitui-
rebbero una persecuzione ai fini dell'asilo. La guerra in Siria ed i disordini
a Kamishli, il rinforzo delle misure di sicurezza governative prese nei con-
fronti della popolazione cristiana come pure il timore di vessazioni da par-
te di curdi contro i cristiani nonché la partenza dei suoi famigliari all'estero
sarebbero la conseguenza della drammatica situazione generale vigente
in Siria e del considerevole livello di violenza che caratterizzerebbe tale
Paese e non sarebbero quindi pertinenti in materia d'asilo.
Inoltre i mezzi di prova allegati sarebbero inadatti in quanto senza
rilevanza in materia d'asilo: il rapporto medico, la copia della carta
d'identità svedese del fratello e gli articoli di giornale non
conformerebbero l'attuazione di eventuali minacce o ritorsioni verso la
richiedente. La carta d'identità del fratello attesterebbe semplicemente
che un membro della sua famiglia sarebbe espatriato domandando asilo.
Gli articoli di giornale si limiterebbero ad attirare l'attenzione sulla critica
situazione generale dei cristiani in Siria, i quali sarebbero oggetto d'atti di
violenza. Peraltro l'interessata avrebbe addotto di non aver subito
alcunché da chicchessia per un qualsiasi motivo, incluso una qualunque
vessazione di matrice religiosa.
Nell'insieme quindi, le dichiarazioni dell'interessata non soddisferebbero
le condizioni di rilevanza previste all'art. 3 LAsi e pertanto l'UFM non le ha
riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed
ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera.
7.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura
come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, l'insorgente
ha contestato l'irrilevanza ritenuta dall'UFM circa i suoi motivi d'asilo.
In primo luogo, la ricorrente ha riconosciuto che non avrebbe mai subito
minacce o ritorsioni dirette. Fintanto che il regime siriano aveva il control-
lo del Paese, le minoranze cristiane sarebbero state tutelate dalle istitu-
zioni siriane. Ora, le condizioni di sicurezza atte a tutelare dal punto di vi-
sta fisico le minoranze cristiane come pure le garanzie d'esercitare libe-
ramente la loro fede, sarebbero all'evidenza venute meno a causa di
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gruppi fondamentalisti di matrice islamica. L'UFM avrebbe dovuto accer-
tare con circospezione la condizione delle minoranze cristiane in Siria,
giacché tale minoranza sarebbe attualmente bersaglio di gruppi fonda-
mentalisti di matrice islamica attivi soprattutto nel nord-est del Paese,
luogo d'origine dell'insorgente. La pulizia etnica in atto in Siria nei con-
fronti dei cristiani sarebbe un fatto giuridicamente rilevante e sufficiente
per riconoscerle la qualità di rifugiato.
In secondo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, la
circostanza per cui suo fratello avrebbe ottenuto un permesso di
residenza e di lavoro in Svezia sarebbe nella fattispecie rilevante. La
Svezia avrebbe deciso di concedere un permesso permanente a tutti gli
espatriati siriani. Pertanto la produzione della fotocopia della carta
d'identità rilasciata dalle autorità svedesi al fratello avrebbe dovuto
dimostrare che anche alla sorella sarebbe stato legittimo riconoscere lo
statuto di rifugiato per permetterle d'ottenere un permesso di dimora in
Svizzera.
Per questi motivi alla ricorrente dovrebbe essere riconosciuta la qualità di
rifugiato.
7.3 Nella sua risposta, l'UFM ha osservato che i documenti prodotti in se-
de di ricorso non sarebbero atti a perorare i motivi d'asilo evocati dall'in-
sorgente. Le ragioni determinanti la fuga della ricorrente dalla Siria non
sarebbero pertinenti in materia d'asilo poiché quest'ultima, come confer-
mato dalla stessa, non avrebbe mai personalmente e concretamente su-
bito alcuna vessazione da chicchessia in ragione della sua appartenenza
religiosa. Per il resto l'Ufficio ha rinviato ai propri considerandi confer-
mandoli pienamente.
7.4 Con replica, la ricorrente ha reiterato quanto precedentemente allega-
to. In particolare ha indicato che non avrebbe mai subito vessazioni finta-
to che il regime siriano aveva il controllo del Paese giacché quest'ultimo
avrebbe tutelato le minoranze cristiane. Tuttavia, con l'avvento della guer-
ra in corso in Siria e l'inesorabile conquista del territorio da parte di gruppi
fondamentalisti di matrice islamica, tale tutela delle minoranze cristiane
sarebbe venuta meno. Si tratterebbe quindi di un fatto notorio che po-
trebbe essere definito quale pulizia etnica nei confronti della popolazione
cristiana in Siria. Altresì, la notizia della conferma dell'esecuzione del ge-
suita italiano Paolo Dall'Oglio sarebbe un esempio delle atrocità subite
dai cristiani in Siria. Pertanto, i motivi d'asilo della ricorrente sarebbero ri-
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levanti appartenendo la stessa alla minoranza cristiana attualmente per-
seguitata in Siria.
7.5 Nelle osservazioni in duplica, l'UFM ha indicato che sebbene i cristiani
siano stati oggetto di attacchi di matrice islamica, la situazione si sarebbe
nel frattempo stabilizzata, giacché il partito curdo per l'unione democrati-
ca (Partiya Yekitîya Demokrat [PYD]) rispettivamente le unità di protezio-
ne popolare (Yekîneyên Parastina Gel [YPG]) ne garantirebbero la prote-
zione. Una persecuzione collettiva verso tutti i cristiani nella zona di Ka-
mishli potrebbe attualmente essere esclusa.
7.6 Con triplica, l'insorgente ha contestato quanto ritenuto dall'UFM nelle
sue osservazioni poiché l'Ufficio non avrebbe apportato alcun mezzo di
prova atto a corroborare il fatto che PYD e YPG garantirebbero la prote-
zione dei cristiani nella zona di Kamishli. All'opposto, dalle notizie che
giungerebbero dai media internazionali, vi sarebbero indizi di una costitu-
zione di un califfato. Le conseguenze dirette per coloro che non apparter-
rebbero alla religione imposta dal cosiddetto califfo sarebbero spregevoli.
Pertanto la situazione esposta dall'UFM circa la condizione dei cristiani ri-
sulterebbe non corrispondere a quanto effettivamente si presenta nella
realtà dei fatti.
7.7 Nelle sue ultime osservazioni l'insorgente ha evidenziato, producendo
due articoli, che l'avanzata dei fondamentalisti islamici in Siria sarebbe da
definire come tentativo di procedere ad un vero e proprio genocidio nei
confronti di coloro che non sono di fede sunnita. Ha chiesto pertanto di
rinviare la causa all'UFM chiedendo di stabilire se, e in che modo, i cri-
stiani abbiano attualmente a temere una persecuzione mirata nei loro
confronti.
8.
Il Tribunale ritiene avantutto che l'insorgente allo stadio ricorsuale ricono-
sce che a fondamento della sua domanda d'asilo non vi sono motivi a tito-
lo originario, segnatamente motivi che avrebbero causato il suo espatrio
(cfr. sulla questione DTAF 2010/44 consid. 3.5). Ella ha più volte indicato
di non avere mai subito minacce o ritorsioni dirette verso la sua persona
(cfr. ricorso, pag. 6 e replica, pag. 2). La ricorrente invoca invece motivi
insorti dopo la fuga, che deriverebbero dalla sua appartenenza alla mino-
ranza religiosa cristiana in Siria ed al peggioramento della situazione di
violenza ed insicurezza creatosi nel Paese d'origine dopo il suo espatrio.
Il Tribunale focalizza quindi il suo esame su questa questione.
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Pagina 11
9.
9.1 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve
procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rile-
vanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione
si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un
accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le
circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21
consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op.cit., n. 1043, pagg. 369 seg.). Tut-
tavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti
(art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler
[ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).
9.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezional-
mente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene
allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circo-
stanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove,
anziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53
consid. 7.3; cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.).
10.
In casu, il Tribunale ritiene giudizioso, per i motivi che seguono, rinviare la
presente causa all'UFM con istruzioni vincolanti per l'emanazione di una
nuova decisione, giacché non può nella fattispecie ed in questa sede es-
sere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti preclu-
dendo di conseguenza alla ricorrente un'istanza di ricorso.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prenden-
do quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il
deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).
La ricorrente, espatriata legalmente munita di un visto Schengen rilascia-
to dalle autorità svizzere per visita familiare, ha indicato nell'atto di ricorso
che successivamente all'esplosione del conflitto attuale in Siria, la situa-
zione dei cristiani si sarebbe aggravata. Quest'ultima teme di poter esse-
re vittima di persecuzioni a causa della sua fede cristiana. Le generali ar-
gomentazioni dell'UFM circa la situazione dei cristiani in Siria non convin-
cono questo Tribunale. Nello specifico, l'UFM ha per esempio indicato,
che il rinforzo delle misure di sicurezza governative prese nei confronti
dei cristiani sarebbe la conseguenza della drammatica situazione genera-
le vigente in Siria, oppure che gli articoli di giornale depositati agli atti
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dall'insorgente si limiterebbero unicamente ad attirare l'attenzione sulla
critica situazione generale dei cristiani in Siria, i quali sono oggetto di atti
di violenza, o ancora che seppur i cristiani siano stati oggetto di attacchi
di matrice islamica, attualmente la situazione si sarebbe stabilizzata giac-
ché il PYD e YPG a Kamishli ne garantirebbero la protezione.
È sotto gli occhi di tutti che la situazione in Siria è considerevolmente
cambiata negli ultimi anni, ciò sia dal punto di vista politico che dal punto
di vista della sicurezza e rispetto dei diritti umani. A causa della guerra
civile in atto, la situazione attuale in Siria soggiace pertanto a
cambiamenti repentini e continui. A mente di questo Tribunale, sembra
regnare una situazione d'incertezza anche per quanto concerne la
situazione di sicurezza dei cristiani a Kamishli. A titolo d'esempio è
sufficiente citare l'attuale avanzata dello Stato Islamico (dapprima: ISIS;
ora: IS) in Siria anche verso la regione di Hasakah (cfr. Institute of the
Study of War, Isis Works to Merge its Northern Front across Iraq and
Syria, 08.08.2014, merge-its-northern-front.html >, consultato l'11.09.2014) e di come la
presenza dell'IS ha aggravato la situazione dei cristiani a Mosul in Iraq
(cfr. The Guardian, "They are savages", say Christians forced to flee
Mosul by Isis, 24.07.2014,
jul/24/iraqi-christians-mosul-isis-convert-islam-or-be-executed, consultato
l'11.09.2014).
Ciò posto, il Tribunale ritiene che nella presente fattispecie l'autorità
inferiore non poteva limitarsi alla considerazione generale affermando che
la situazione dei cristiani in Siria si è nel frattempo stabilizzata. In modo
particolare, l'UFM nelle sue osservazioni in duplica ha improvvisamente
riconosciuto che i cristiani sono stati oggetto di attacchi di matrice
islamica, ma che nel frattempo la soluzione si sarebbe stabilizzata.
Orbene, il fatto che i cristiani sono stati oggetto di attacchi di matrice
islamica appare unicamente nelle osservazioni in duplica, giacché nella
decisione impugnata l'autorità inferiore non vi ha fatto alcun riferimento.
Inoltre, nelle citate osservazioni, l'autorità inferiore aggiunge che
nonostante tali attacchi di matrice islamica, il PYD rispettivamente YPG
garantiscono la protezione dei cristiani. Da tale affermazione, non è
tuttavia dato sapere in che modo PYD e YPG garantiscano una
protezione effettiva ai cristiani tenuto conto oltretutto della sopra citata
avanzata dell'IS. Pertanto i dubbi dimostrati dall'insorgente in occasione
della triplica circa l'effettiva protezione di PYD e YPG dei cristiani è da
codesto Tribunale condivisa e deve essere oggetto di ulteriori
accertamenti.
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Pagina 13
Non possedendo tutti gli elementi di fatto, il Tribunale non può alla stato
attuale pronunciarsi. Pertanto, s'impongono ulteriori chiarimenti circa la si-
tuazione di sicurezza dei cristiani in Siria. Nella presente fattispecie, è di
interesse particolarmente la situazione dei cristiani nella regione di Hasa-
kah e segnatamente nella città di Kamishli. V'è dunque da stabilire appro-
fonditamente se e in che modo i cristiani abbiano a temere un pericolo
d'una persecuzione mirata nei loro confronti come collettività, qualora do-
vessero eventualmente fare rientro in Siria.
11.
Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione impugnata del
21 novembre 2013 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM
(art. 61 cpv. 1 PA), il quale si pronuncerà nuovamente sulla domanda
d'asilo dopo aver approfonditamente ed esaurientemente verificato la
situazione dei cristiani in Siria (cfr. consid. 10).
12.
12.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 seg. PA). Pertanto la domanda d'assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65
cpv. 1 PA), è divenuta priva d'oggetto.
12.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o
in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La
parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti
dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripeti-
bili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifu-
sione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia
della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fis-
sa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale no-
ta il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14
TS-TAF).
In casu, il patrocinatore chiedendo "la concessione dell'assistenza giudi-
ziaria limitatamente alla spese processuali, escludendo le spese di patro-
cinio tenuto conto del fatto che (…) (cfr. ricorso, pag. 9), il Tribunale lo in-
tende come esercizio del mandato di rappresentanza senza compenso,
per il che parte dal presupposto che la ricorrente non abbia dovuto sop-
portare delle spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 TS-TAF). Non
vengono quindi assegnate ripetibili.
D-7235/2013
Pagina 14
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-7235/2013
Pagina 15
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione dell'UFM del 21 novembre 2013 è annul-
lata e gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
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