B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7262/2017
Sen t en z a d e l 2 5 o t t o b r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico
con l’approvazione della giudice
Emilia Antonioni Luftensteiner,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
Eritrea,
patrocinata dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 20 novembre 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessata ha presentato in Svizzera il 6 agosto
2015,
i verbali d’audizione del 25 agosto 2015 (di seguito: verbale 1) e del 36
agosto 2016 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 20 novembre 2017, notificata all’interessata il 22 novembre 2017 (cfr.
avviso di ricevimento), per mezzo del quale tale autorità ha respinto la
succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento della richiedente
dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile,
esigibile e possibile,
il ricorso datato 22 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 27 dicembre 2017), con cui la ricorrente ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in
Svizzera; in primo subordine la restituzione degli atti di causa all’autorità
inferiore per un nuovo esame delle allegazioni; in via ancor più subordinata
l’ammissione provvisoria in Svizzera per causa d’inammissibilità ed
inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; contestualmente ha
altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il
tutto con protesta di spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una
decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell’audizione sulle generalità la ricorrente si è dichiarata
cittadina eritrea con ultimo domicilio a B._______ nel comparto
amministrativo di Debub, ove avrebbe vissuto con la madre a partire dal
2013 dopo essersi trasferita da Assab (cfr. verbale 1, pag. 2 e segg.),
che sentita sui motivi d’asilo, l’interessata ha affermato di aver lasciato
illegalmente il paese nel corso dell’undicesima classe onde evitare di
doversi recare al campo di addestramento di Sawa per assolvere il
dodicesimo anno di formazione; che pur essendo conscia si trattasse di un
obbligo generalizzato a tutti i giovani, ella, sino a quel momento, non
avrebbe a quel momento ricevuto alcuna convocazione da parte delle
autorità (cfr. verbale 2, pag. 2 e segg.),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
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cpv. 2 LAsi),
che nella querelata decisione, la SEM non ha ritenuto rilevanti in materia
d’asilo le circostanze addotte dall’interessata,
che con ricorso l’insorgente avversa tale valutazione; che a suo dire,
contemplando la definizione di rifugiato anche le ipotesi nelle quali venga
espresso un timore rispetto a persecuzioni future, occorrerebbe in specie
ritenere un rischio di esposizione a pregiudizi in caso di rinvio verso
l’Eritrea; che difatti, le autorità eritree continuerebbero a considerare
oppositori politici coloro che hanno lasciato illegalmente il paese, pur non
essendo renitenti o disertori; che quandanche il Tribunale abbia già
giudicato irrilevante l’espatrio illegale in assenza di circostanze
supplementari, in specie vi sarebbero da annoverare degli elementi atti a
rendere l’insorgente invisa alle autorità eritree; che questa avrebbe invero
già ricevuto informazioni circa il suo futuro a Sawa, dovendo inoltre
compilare un documento informativo in previsione del futuro trasferimento,
che la tesi ricorsuale non merita considerazione,
che infatti, il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è
oggettivamente fondato solo allorquando il richiedente è in contatto con le
autorità militari (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39); che detto
contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo
oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3
consid. 4.10 pag. 40); che al contrario, il solo rischio di dover
probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non
costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi; che dal
canto suo, l’espatrio illegale dall’Eritrea è invece da considerarsi rilevante
solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la
persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale
D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di
riferimento] consid. 5.1),
che nel presente caso, non avendo la ricorrente ricevuto alcuna
convocazione, non vi è in principio modo di riconoscerle alcun timore
fondato di esposizione a seri pregiudizi per causa di renitenza o diserzione
dal servizio nazionale,
che su tali presupposti, il solo espatrio illegale, per quanto verosimile, non
permette di giungere ad altro esito; che non di meno, il fatto che
l’insorgente sapesse già di dover verosimilmente integrare in futuro il
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servizio nazionale non giustifica a sua volta una valutazione differente, non
essendo tale circostanza (del resto comune a tutti i giovani eritrea)
sufficiente per renderla invisa alle autorità, finanche ella avesse a tal fine
effettivamente già compilato un formulario nel corso dell’undicesimo anno
di scuola,
che non si constatano inoltre ulteriori elementi atti a giustificare una diversa
valutazione del caso,
che, per quanto riguarda la concessione dell’asilo ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato v’è pertanto da confermare la decisione dell’autorità di
prime cure,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare detta pronuncia,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione
dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che in sede ricorsuale l’insorgente contesta anche tale assunto; che il rinvio
della ricorrente risulterebbe innanzitutto inammissibile; che vari organismi
internazionali avrebbero infatti segnalato che l’Eritrea sarebbe da
considerarsi un paese autoritario ove regnerebbero arresti arbitrari,
condanne extragiudiziarie e torture; che l’art. 4 CEDU sarebbe a sua volta
ostativo al rinvio; che il servizio nazionale eritreo non rappresenterebbe
infatti un sistema unico e l’assegnazione alla componente militare o civile
sarebbe decisa arbitrariamente; che sarebbe dunque altamente verosimile
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che la ricorrente venga assegnata alla parte militare; che l’insorgente cita
quindi diversi rapporti indipendenti secondo i quali coloro che integrano le
componenti militari svolgerebbero le loro funzioni in condizioni pessime ed
al limite della schiavitù; che non mancherebbero esempi concreti in tal
senso; che ad ogni modo, qualsiasi sia l’ambito di attribuzione, il servizio
nazionale si compierebbe in condizioni inumane; che vi sarebbero anche
evidenze di detenzioni mortali; che non di meno, nel caso in disamina
l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe nemmeno ragionevolmente
esigibile,
che tuttavia, nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la
decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente,
quest’ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento
(art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto
internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30),
che quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, occorre fare riferimento
ad una recente giurisprudenza coordinata laddove si è anzitutto giunti alla
conclusione che il servizio nazionale eritreo non rientri nella definizione di
schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. sentenza del
Tribunale E-5022/2017 del 10 luglio 2018 [pubblicata come decisione di
riferimento] consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4); che più avanti, è stata
esaminata anche la questione di sapere se tale circostanza potesse o
meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell’art. 4 cpv.
2 CEDU; che a tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il servizio
nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre
alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato
quale legittimo dovere civico; che tuttavia, si è altresì potuto determinare
come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione
dell’art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola
sufficiente a fondare un giudizio d’inammissibilità; che a mente del
Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un
carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di
esservi esposta; che sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche
escluso l’esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano
ai sensi dell’art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017
consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8);
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che si può dunque partire dall’assunto che l’esecuzione
dell’allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti
citati,
che l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto da considerarsi
ammissibile,
che circa l’esigibilità, è invece opportuno citare la sentenza D-2311/2016
del 17 agosto 2017 (pubblicata come sentenza di riferimento) nella quale il
Tribunale, dopo aver constatato un documentato miglioramento
nell’approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché
significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell’istruzione, è
giunto a statuire che la stessa sia attualmente data (cfr. sentenza
D-2311/2016, consid. 17.2); che inoltre, il rischio di arruolamento per il
servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che
non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona
interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza
E-5022/2017 consid. 6.2.3); che in considerazione della generale difficile
situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione
dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con riguardo della
singola fattispecie; che in altri termini, in presenza di particolari circostanze
negative, vi sarà luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di
minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2),
che in specie ciò non è tuttavia il caso; che la ricorrente è giovane e sana,
può avvalersi di un’estesa rete socio-famigliare in patria e risulta disporre
di una certa scolarizzazione (cfr. decisione impugnata, III.3),
che l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto da considerarsi anche
ragionevolmente esigibile,
che infine, non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della
possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; che per prassi costante,
spetta invero alla ricorrente di ottenere, presso la competente
rappresentanza del suo paese d’origine, i documenti necessari per il rientro
nello stesso (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12),
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non
è inadeguata (art. 49 PA),
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che il ricorso va pertanto respinto,
che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata
all’esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte
spese processuali è divenuta priva di oggetto,
che visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF); che tuttavia, non essendo state le
conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito
sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal
presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere in
questa sede la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: