Corte IV
D-7270/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard;
cancelliera Chiara Piras.
A._______,
B._______,
C._______, Bosnia e Erzegovina,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7270/2009
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data
31 agosto 2009 in Svizzera,
i verbali d'audizione del 21 settembre 2009 e del 9 ottobre 2009,
la decisione dell'UFM del 12 novembre 2009, notificata agli interessati
il 14 novembre 2009 (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 19 novembre 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
23 novembre 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
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lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato presentato in lingua tedesca, senza
presentare una richiesta di svolgere la procedura dinanzi a codesto
Tribunale in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta
in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati –
sposati, di etnia bosniaca e di religione musulmana – hanno
dichiarato di essere nati a D._______ (città situata nella Repubblica
Serba della Bosnia e Erzegovina) e di avere vissuto dal (...)
rispettivamente dal (...) fino all'espatrio a E._______ (villaggio situato
a dodici chilometri da D._______),
che avrebbero lasciato il loro Paese d'origine a causa di continue
provocazioni, in particolare durante il mese di Ramadan, da parte degli
abitanti dei villaggi serbi vicini a E._______, i quali avrebbero
saccheggiato la casa del nonno del ricorrente nel periodo del
Ramadan dell'anno passato e avrebbero distrutto gli addobbi dei
festeggiamenti Bairam,
che, inoltre, da quando si sarebbe trasferita nella zona della
Repubblica Serba della Bosnia e Erzegovina, la ricorrente soffrirebbe
di incubi ed avrebbe un pessimo rapporto con sua suocera, la quale
l'avrebbe offesa e picchiata, intimandole di curare i problemi di nervi,
di cui sarebbe affetta la ricorrente,
che i ricorrenti avrebbero lasciato E._______ recandosi in autobus a
F._______ (passando per G._______); che sarebbero saliti su un
camion, il quale li avrebbe portati a Como per una somma di EUR
3'500.-; che, arrivati a Como, avrebbero preso un taxi, che gli avrebbe
portati a Mendrisio, da dove avrebbero proseguito, sempre in taxi, fino
a Chiasso; che, infine, i ricorrenti hanno affermato di non avere subito
alcuni controlli e di non sapere per quali Stati, tranne l'Italia, avrebbero
transitato,
che, nella decisione del 12 novembre 2009, l'UFM ha constatato, da
un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia e Erzegovina
nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia
d'asilo presentate dai richiedenti, non sarebbero sufficientemente gravi
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per potere parlare di persecuzioni ai sensi della LAsi; che, inoltre, le
difficoltà per il ricorrente di trovare lavoro in Patria, sarebbero
riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche o sociali del suo
Paese d'origine e non costituirebbero persecuzioni rilevanti in materia
d'asilo; che, di conseguenza, l'autorità inferiore ha ritenuto che dalle
carte processuali non emergerebbero degli indizi d'esposizione degli
interessati a persecuzioni in caso di rientro in Patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e la
sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, gli insorgenti fanno valere, essendo parte di una
minoranza etnica, di essere vittime di pregiudizi da parte della
popolazione serba; che le autorità statali non sarebbero in grado di
proteggerli contro tali pregiudizi e le minacce rivolte nei loro confronti;
che, inoltre, la relazione tra la ricorrente e la madre del ricorrente
sarebbe caratterizzata da seri conflitti; che, per di più, gli insorgenti
non sarebbero in grado di ritornare nel loro Paese d'origine, dove non
avrebbero né un lavoro, né un posto dove stare e dove la ricorrente,
affetta da problemi di salute, non potrebbe accedere alle cure
necessarie; che, in caso di un immediato rinvio in Bosnia e
Erzegovina, la loro vita sarebbe in serio pericolo,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo
l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di
persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
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richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
1° agosto 2003, la Bosnia e Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, da un lato, i ricorrenti hanno sostenuto di avere lasciato la Bosnia
e Erzegovina a causa degli attachi subiti da parte della popolazione
serba nei villaggi vicini; che tali attachi si sarebbero limitati a lanci di
sassi contro l'automobile del ricorrente ed insulti quando il ricorrente
sarebbe passato nei villaggi, dove risiederebbero i cittadini serbi
(cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2009 D23 a D26 pag. 6),
che, dall'altro lato, il ricorrente ha affermato di essere espatriato per
cercare di migliorare il rapporto con la moglie, ritenuti i problemi che
quest'ultima avrebbe avuto con sua madre (cfr. verbale d'audizione
della ricorrente del 9 ottobre 2009 D25, D30 e D 31, D 35 pagg. 4, 5 e
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6), e per evitare che la moglie gli portasse via il figlio (cfr. verbale
d'audizione del 9 ottobre 2009 D21 pag. 5 e D38 pag. 7
rispettivamente D25 a D27 pag. 5),
che, inoltre, la ricorrente soffrirebbe di incubi a causa delle esperienze
vissute durante la guerra (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2009
D25 e 32 pag. 4 e 5),
che va rilevato, invece, che il comportamento del ricorrente, che nel
corso delle audizioni ha allegato che le aggressioni nei suoi confronti
sarebbero iniziate nel (...), quando sarebbe tornato nel villaggio, ma di
non essere espatriato prima per mancanza di mezzi finanziari
(cfr. vernale d'audizione del 9 ottobre 2009 D38 pag. 7) e a causa delle
difficoltà per trovare lavoro – motivo per il quale non avrebbe potuto
permettersi una casa in un'altra parte del Paese ed avrebbe preferito
espatriare e lasciare i Balcani (cfr. ibidem D39 e D40 pag. 7) –, appare
dimostrare l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel
suo Paese d'origine,
che i ricorrenti si limitano a pure congetture, non confortate da alcun
elemento serio e concreto, sull'impossibilità d'ottenere protezione dalle
autorità in Patria; che, a tal proposito, i ricorrenti hanno affermato di
non avere mai avuto problemi con le autorità statali (cfr. verbale
d'audizione del 9 ottobre 2009 D21 rispettivamente D28 pag. 5); che,
di conseguenza, non v'è motivo di ritenere che i ricorrenti non possano
ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei loro confronti,
che, per sovrabbondanza, il documento telefax versato agli atti dal
ricorrente nel corso dell'audizione federale, attestante le grandi
tensioni tra la popolazione serba e quella bosniaca nel comune di
D._______, nulla comprova o apporta a sostegno di quanto asserito
dal ricorrente; che, infatti, tale documento, tra l'altro presentato in
copia e non in originale, contiene delle semplici allegazioni di parte e
sarebbe stato redatto dal presidente della frazioni di E._______, tra
l'altro lontano parente del ricorrente (cfr. verbale d'audizione del 9
ottobre 2009 D6 pag. 3), senza riferimenti alla situazione concreta
degli insorgenti, ma esclusivamente in merito alla situazione generale
vigente in tale comune, motivo per il quale viene ritenuto irrilevante dal
punto di vista probatorio,
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che, in considerazione di quanto suesposto ed in assenza di motivi
rilevanti in materia d'asilo, codesto Tribunale rileva come l'UFM ha
rettamente considerato l'assenza di seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Bosnia e Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio
1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento)
nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli
stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in Patria al rischio
reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e
all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione vigente in Bosnia e Erzegovina non
è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che egli sono giovani e godono di una notevole formazione
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scolastica (il ricorrente ha frequentato otto anni di scuole d'obbligo, tra
i quali cinque o sei anni in Germania e due anni a H._______ e la
scuola professionale a I._______, cfr. verbali d'audizione del
21 settembre 2009 D8 pag. 2 e del 9 ottobre 2009 D10 pag. 4, mentre
la ricorrente ha frequentato otto anni di scuola d'obbligo e tre o quattro
anni di scuola professionale a G._______, cfr. verbale d'audizione del
21 settembre 2009 D8 pag. 2 e del 9 ottobre 2009 D13 e D14 pag. 3),
nonché di esperienza professionale (il ricorrente ha lavorato prima
come barista nel (...), poi come manovale nell'estate (...), in seguito
per dieci giorni nell'edilizia, e finalmente come venditore presso un
negozio di prodotti d'edilizia dall'(...) all'(...), cfr. verbali d'audizione del
21 settembre 2009 D8 pag. 2 e del 9 ottobre 2009 D13 pag. 4); che,
inoltre, in Patria possono beneficiare di un'importante rete sociale,
ritenuto che le loro famiglie – tra cui le rispettive madri, nonché il
nonno e la sorella o la zia del ricorrente ed il fratello della ricorrente –
si trovano ancora in loco (a E._______ ed a J._______, cfr. verbali
d'audizione del 21 settembre 2009 D12 pag. 3 e del 9 ottobre 2009
pag. 3 D8 rispettivamente D5),
che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24); che, infatti, i ricorrenti, da un lato e
fino al momento attuale, non hanno presentato alcun certificato
medico atto a provare i problemi di salute, di cui soffrirebbe la
ricorrente (incubi e forti mal di testa); che dall'altro lato, quest'ultima ha
dichiarato nell'ambito dell'audizione federale di essersi rifiutata di
consultare un medico in Patria per fare curare tali disturbi (cfr. verbale
d'audizione del 9 ottobre 2009 D32 pag. 5) e di avere preso dei
tranquillanti, per i quali non vi sarebbe necessità di presentare una
ricetta medica (cfr. ibidem D33 pag. 6),
che, di conseguenza, ad un esame d'ufficio degli atti di causa, non
emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
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(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- K._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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