B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7271/2013
S e n t e n z a d e l 9 g e n n a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 11 dicembre 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda di asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data
23 novembre 2013;
la decisione dell'UFM dell'11 dicembre 2013 (notificata al richiedente il
20 dicembre 2013), mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel meri-
to della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge del
26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferi-
mento dell'interessato verso la Croazia;
il ricorso del 27 dicembre 2013 (cfr. risultanze processuali) inoltrato al Tri-
bunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzio-
nata decisione dell'UFM con il quale il ricorrente ha implicitamente con-
cluso all'annullamento della decisione impugnata;
la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento
in data 30 dicembre 2013;
la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data
31 dicembre 2013;
ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi che seguono qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli
art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che nella fattispecie tali condizioni sono soddisfatte e occorre pertanto
entrare nel merito del ricorso;
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui
l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32 –
35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita a esaminare se l'autorità inferiore
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ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo
(cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di
cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia di
una domanda d'asilo allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato
terzo competente a condurre la procedura d'asilo e di rinvio in virtù di un
accordo internazionale;
che in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una do-
manda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento
di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i mec-
canismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di
una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regola-
mento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa
a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; MA-
THIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Re-
gelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträ-
gen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zu-
rigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la pro-
cedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo
essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il ri-
chiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso
uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II;
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Eu-
ropäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86
seg.);
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che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda
d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato
come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale
la domanda d'asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione
con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro nel quale è stata presentata una domanda d'asilo e
che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della
stessa, può, entro tre mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, in-
terpellare tale Stato membro affinché si prenda a carico il richiedente
(cfr. art. 17 cpv. 1 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro richiesto è tenuto a decidere sulla richiesta di presa
a carico entro due mesi a decorrere dal momento di detta richiesta
(cfr. art. 18 cpv. 1 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cit-
tadino di un paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2
Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del ci-
tato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivela-
to, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURO-
DAC", che il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo a Kutina
(Croazia) il (...) 2013 (cfr. atti A 4/1 e A5/1);
che, sulla base di quanto sopra, il (...) 2013 l'UFM ha presentato alle au-
torità croate una richiesta fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamen-
to Dublino II volta a riprendere in carico il richiedente
(cfr. atti A 13/5 e A 14/2);
che il (...) 2013 la Croazia ha esplicitamente riconosciuto la sua compe-
tenza giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino II
(cfr. atto A 16/2);
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che, oltretutto, lo stesso ricorrente ha ammesso di essere stato registrato
quale richiedente l'asilo in Croazia (cfr. verbale d'audizione del
27 novembre 2013, pag. 5 [atto A8/12]);
che nel ricorso l'insorgente sostiene che le autorità croate non lo
aiuterebbero, bensì lo avrebbero messo in carcere per mesi senza
motivo; che, pertanto, egli non vorrebbe tornare in Croazia ma andare in
un altro paese;
che dal 1° luglio 2013, la Croazia è divenuta membro dell'Unione Europea
e, pertanto, l'accordo Dublino II trova applicazione al caso di specie;
che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che l'interessato
non sia esposto, in caso di trasferimento verso la Croazia, ad un tratta-
mento contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU;
che tuttavia questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che non incombe quindi alla Svizzera determinare se il ricorrente sarà
assistito, dopo il trasferimento, in condizioni soddisfacenti;
che spetta all'insorgente provare che la propria situazione potrebbe con-
travvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU; che, infatti, vista la presunzione
del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di desti-
nazione, appartiene al ricorrente inficiarla, adducendo dei seri indizi che
permetterebbero di ammettere che nel suo caso particolare, le autorità di
questo Stato non rispetterebbero questa garanzia e non gli accordereb-
bero la protezione necessaria o lo priverebbero di condizioni di vita degne
(cfr. sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S.
S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011,
pag. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del
21 dicembre 2011);
che nel caso concreto il ricorrente non è stato in grado di provare che lo
Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da
rispondere, se richiesto, ai suoi bisogni;
che, segnatamente, se da un lato ha contestato le modalità di presa a ca-
rico dei richiedenti l'asilo da parte della Croazia, dall'altro non ha fornito
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indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua
situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di
esecuzione del suo trasferimento;
che, in particolare, egli non ha stabilito che lo Stato di destinazione viole-
rebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del
27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei ri-
chiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di
seguito: direttiva accoglienza);
che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale
lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. senten-
za della Corte europea dei diritti dell'uomo M. S. S. c. Belgio e Grecia [ri-
chiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti
citati);
che, visto quanto precede, non si è in presenza di un rischio personale,
serio e concreto che il trasferimento del ricorrente verso lo Stato di desti-
nazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o a un altro obbligo derivante
dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che a queste condizioni non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da
rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento né delle ragioni
umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che pertanto non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità
dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da
parte della Svizzera, la Croazia è competente dell'esame della domanda
d'asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a
riprenderlo in carico;
che è quindi a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della do-
manda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi
e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente
all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che non possiede un'autorizzazione di sog-
giorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momen-
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to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10
pag. 645);
che, in virtù di quanto sopra enunciato, la conclusione ricorsuale implicita
volta all'annullamento della decisione impugnata va respinta;
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM che rifiuta l'entrata in materia della domanda d'asilo e pronuncia
il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, è confermata;
che la misura supercautelare concessa in data 30 dicembre 2013 cessa
di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: