B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7271/2018
Sen t en z a d e l 1 4 ma r z o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Markus König,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Siria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento; ricorso contro
una decisione di riesame);
decisione della SEM del 21 novembre 2018 / N (…).
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Visto:
la decisione dell’allora Ufficio federale della migrazione del 18 dicembre
2013 che respingeva la domanda d’asilo dell’interessato e lo ammetteva
provvisoriamente in Svizzera per causa d’inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento,
la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
del 14 luglio 2015, che confermava nel merito la decisione dell’autorità di
prima istanza,
lo scritto del 27 giugno 2016 intitolato “Neues Asylgesuch eventuell Wie
dererwägungsgesuch” presentato dal ricorrente all’attenzione della Segre-
teria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) segnatamente sulla scorta
di due nuovi mezzi di prova consistenti in uno scritto del servizio di intelli-
gence centrale siriano del 1° febbraio 2015 ed in una comunicazione
dell’unità di sicurezza politica di al-Quamishli datata 1° agosto 2015,
la decisione della SEM del 21 novembre 2018, notificata il giorno seguente
(cfr. avviso di ricevimento) che, dopo aver qualificato l’istanza in questione
quale domanda di riesame, la respingeva confermando l’esecutività del
provvedimento dell’UFM del 18 dicembre 2013,
il ricorso pervenuto al Tribunale il 24 dicembre 2018, con contestuale do-
manda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento
delle spese processuali e del relativo anticipo,
l’incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale il 27 dicembre 2018,
la decisione incidentale del Tribunale del 13 febbraio 2019, che respingeva
la domanda di assistenza giudiziaria invitando nel contempo l’insorgente a
versare, entro il 28 febbraio 2019, un anticipo a copertura delle presunte
spese processuali,
il tempestivo versamento della somma richiesta,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni tran-
sitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1),
che presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo
della SEM (art. 6, 105 e 108 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio
ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA,
che vi è dunque motivo di entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che la LAsi, con l’art. 111b, prevede un disposto specifico circa la proce-
dura di riesame; che secondo questa disposizione, la domanda di riesame
motivata dev’essere indirizzata per iscritto alla SEM entro 30 giorni dalla
scoperta del motivo di riesame,
che nella presente fattispecie, l’insorgente ha motivato la propria domanda
di riesame asserendo che successivamente alla crescita in giudicato della
precedente decisione in materia d’asilo si sarebbero “verificati dei nuovi
eventi”; che egli sarebbe stato incriminato per aver preso parte a delle ma-
nifestazioni contro il regime e per aver espresso opinioni contro la sovranità
della Repubblica Araba di Siria; che sarebbe ricercato dalla divisione per
la sicurezza politica; che rischierebbe il carcere in caso di ritorno in patria;
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che ciò sarebbe attestato da uno scritto dei servizi informativi generali, tra-
smesso a tutti i posti di frontiera e da una comunicazione della Divisione
della sicurezza politica di Damasco, ch’egli ha prodotto in originale; che il
fratello sarebbe a sua volta stato perseguitato dalla divisione della sicu-
rezza militare a causa dell’organizzazione di alcune manifestazione; che le
forze di sicurezza avrebbero minacciando di prelevare l’insorgente al posto
del fratello, qualora questi non si fosse costituito; ch’egli avrebbe appreso
di essere a sua volta indagato tramite un avvocato a seguito del tentativo
infruttuoso di registrare la nascita della figlia presso lo stato civile siriano;
che dopo aver ottenuto i documenti in questione, un conoscente giunto in
Svizzera li avrebbe personalmente consegnati al ricorrente nell’aprile
2016; che oltre a ciò, l’interessato ha invocato i pregiudizi ai quali sareb-
bero esposti i curdi in Siria, sia ad opera del governo che per mano di
gruppi fondamentalisti di matrice salafista,
che nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza, dopo aver qualifi-
cato la richiesta dell’insorgente quale domanda di riesame qualificato, ha
considerato irrilevanti ai sensi dell’art. 66 PA; che a fronte dell’inverosimi-
glianza delle sue allegazioni, già attestata dalla decisione dell’UFM del 18
dicembre 2013 e confermata dalla sentenza del Tribunale D-308/2014 del
14 luglio 2015, non vi sarebbe modo di giungere a diverso esito conto te-
nuto dell’esiguo valore probatorio dei documenti prodotti, delle modalità di
ottenimento degli stessi e del fatto che la presenza di una persecuzione
collettiva dei curdi sarebbe stata già stata scartata in tale sede,
che con ricorso, l’insorgente avversa la valutazione della SEM; che a suo
dire l’autorità di prima istanza si sarebbe fondata su congetture e specula-
zioni non sorrette da elementi concreti; che l’insorgente con la sua do-
manda di riesame avrebbe infatti reso verosimile di essere ricercato in Si-
ria; che sarebbe indubbio ch’egli risulterebbe registrato come oppositore al
regime; che ciò lo esporrebbe anche ai rischi derivanti dalla renitenza alla
leva; che egli sarebbe stato ricercato al domicilio e presso conoscenti dalle
autorità militari; che l’espatrio illegale e la renitenza sarebbero infatti puni-
bili; ch’egli rammenta quindi le modalità di ottenimento dei documenti già
esposte in sede di prima istanza; che gli avvocati sarebbero in misura di
entrare in contatto con le autorità, ottenendo anche il diritto di consultare la
documentazione interna; che del resto, mandati di cattura ed ordini d'arre-
sto, per loro stessa natura, non verrebbero notificati direttamente alle per-
sone ricercate; che l’opinione secondo cui i documenti siriani risultino facil-
mente falsificabili o ottenibili dietro pagamento sarebbe un’affermazione
generica, in quanto si tratterebbe di questioni ancorate nella legislazione
siriana; che affermare il contrario equivarrebbe a privare di portata ogni
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documento proveniente da paesi in guerra civile; che nel prosieguo delle
sua impugnativa, il ricorrente si esprime in merito alla rilevanza in materia
d’asilo dell’obbligo di servire nelle forze armate siriane e delle conseguenze
di diserzione e renitenza alla leva; ch’egli elenca poi una serie di casi nei
quali circostanze a lui dire apparentabili alla presente (espatrio illegale e
renitenza) avrebbero condotto al riconoscimento della qualità di rifugiato,
che una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie; che di
principio un’autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta
a meno che essa costituisca una “domanda di riconsiderazione qualificata”,
ossia di una domanda per il cui tramite l’interessato si avvale di motivi di
revisione previsti all’art. 66 PA senza che sia precedentemente stata ema-
nata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid.
2.1; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173) o
una “domanda di adattamento” dettata da un cambiamento notevole delle
circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale
di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 con-
sid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 con-
sid. 2.1; KARIN SCHERRER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfah-
rensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66); che differentemente
dalla “domanda di riconsiderazione qualificata” in materia d’asilo la “do-
manda di adattamento” può vertere unicamente su aspetti relativi all’ese-
cuzione dell’allontanamento, dal momento che eventuali fatti nuovi e de-
terminanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero
il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2;
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d’asilo [GICRA] 1998 n. 1); che da ultimo, la trattazione da parte
dell’autorità è parimenti giustificata allorquando il riesame si fonda su un
nuovo mezzo di prova posteriore ad una sentenza materiale di seconda
istanza ma che riguarda fatti anteriori, giacché una tale costellazione risul-
terebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv.
2 lett. a in fine LTF, DTAF 2013/22 consid. 11.4., AUGUST MÄCHLER, in:
Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA),
che i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura
tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da
condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico
corretto; che per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire
a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e
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allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto es-
sere provati, a discapito del richiedente; che una prova è considerata con-
cludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice
a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella pro-
cedura principale (cfr. la giurisprudenza in ambito di revisione, DTF 127 V
353 consid. 5b, DTF 118 II 199 consid. 5.; DTAF 2014/39 consid. 4.5); che
risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere pre-
sentati nell’ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la deci-
sione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17
consid. 2b); che una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere
continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giu-
dicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136
II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati).
che ciò posto, la valutazione della SEM quanto ai documenti prodotti in
sede di riesame non presta il fianco a critiche,
che questi dispongono notoriamente di uno scarso valore probatorio, es-
sendo notoriamente reperibili nel contesto siriano (cfr. tra le tante sentenza
del Tribunale E-5869/2016 del 18 febbraio 2019 consid. 6.3.5); che con ciò
non si vuole affatto ritenere, come lo vuole il ricorrente, che ogni documento
proveniente da detto paese dia d’acchito privo di ogni valore, ma piuttosto
che le esigenze per ammetterne l’autenticità siano più elevate; che in spe-
cie vi sono inoltre alcuni indizi che lasciano intendere ad un confeziona-
mento dei suddetti documenti per i bisogni della causa; che già da un
esame prima facie pare che i timbri ivi presenti siano stati apposti tramite
un processo di stampa e non con timbro a inchiostro, cosa che già da sola
lascia sorgere forti dubbi in merito alla sua autenticità (sulla questione si
vedano sentenze del Tribunale D-7946/2015 del 15 marzo 2017 consid.
6.1, E-4093/2014 del 29 giugno 2016 consid. 5.5 e Savelsberg/Hajo Euro-
päisches Zentrum für Kurdische Studien, Gutachten in der Verwaltungs-
streitsache [anonimizzato] gegen Bundesrepublik Deutschland, Atto B 6 K
03.30241, 15 ottobre 2004, pag. 15 e segg.); che le argomentazioni propo-
ste in sede ricorsuale non dissipano del resto integralmente i dubbi in me-
rito alle modalità di ottenimento di suddetti documenti interni,
che ad ogni modo, va rilevato che il termine di 30 giorni previsto all’art. 111b
LAsi per richiedere il riesame sulla scorta dei mezzi di prova in questione
non è in specie stato in specie rispettato, dal momento che l’insorgente ha
dichiarato di esserne entrato in possesso nell’aprile del 2016 (cfr. atto C6,
pag. 2),
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che quo ai timori derivanti da un’ipotetica sanzione per renitenza va osser-
vato come non si tratti di un motivo di riesame ai sensi della giurisprudenza
citata giacché mai invocato nel corso della procedura ordinaria (cfr. atto
B16); che ad ogni modo, quandanche si voglia detto motivo costitutivo di
una nuova domanda d’asilo, va ricordato che in assenza di una convoca-
zione, la semplice eventualità di essere reclutato non risulti rilevante,
che le ulteriori argomentazioni addotte in sede di riesame e nel successivo
ricorso, quali ad esempio la situazione dei curdi in Siria, non costituiscono
fatti nuovi e rilevanti ai sensi della giurisprudenza,
che la decisione della SEM del 21 novembre 2018 va dunque confermata
ed il ricorso respinto,
che visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1’500.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato
il 19 febbraio 2018,
che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è
pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 1’500.– sono poste a carico del ricorrente e
prelevate sull’anticipo spese versato il 19 febbraio 2018,
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: