Corte IV
D-7279/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 a p r i l e 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Fulvio Haefeli,
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Revoca dell'ammissione provvisoria;
decisione dell'UFM del 2 ottobre 2007 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7279/2007
Fatti:
A.
Il 9 novembre 1998, l'interessato, originario della città di Erbil, regione
di Erbil nell'Iraq del nord, ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. L'8 agosto 2001, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR,
attualmente e di seguito UFM) ha respinto la citata domanda. Detto
Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese
d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile.
B.
Il 10 settembre 2001, l'interessato ha inoltrato ricorso unicamente in
materia d'allontanamento dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM.
C.
Il 27 maggio 2002, la CRA ha parzialmente accolto il ricorso
annullando la succitata decisione ed ha rinviato gli atti di causa
all'UFM per nuovo giudizio.
D.
Il 27 ottobre 2005, l'UFM ha concesso all'interessato l'ammis-
sione provvisoria, ritenendo come non esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese, d'origine, ossia l'Iraq. Tale
decisione è cresciuta in giudicato in data 29 novembre 2005.
E.
Il 30 luglio 2007, l'UFM ha informato il richiedente l'asilo dell'intenzione
di revocare l'ammissione provvisoria pronunciata a suo favore,
invitandolo a determinarsi in merito. Lo stesso ufficio ha ritenuto come
esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province del
nord dell'Iraq, controllate dal governo regionale curdo. Ha rilevato
altresì, che l'interessato sarebbe giovane, in buona salute, non
sarebbe sostegno di famiglia e potrebbe reinserirsi ad Erbil, dove
vivrebbe la sua famiglia. Inoltre, ha ritenuto che durante gli anni
trascorsi nel nostro Paese, egli non avrebbe dimostrato di volersi
adattare all'ordinamento giuridico svizzero. Infatti, in data
8 luglio 2002, sarebbe stato condannato dal Procuratore Pubblico del
Cantone Ticino a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di due anni per infrazione alla Legge federale del
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3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope
(Legge sugli stupefacenti, LStup, RS 821.121) e per ripetuta
contravvenzione alla medesima legge. Il 13 febbraio 2006, il
Procuratore Pubblico del Cantone Ticino l'avrebbe condannato a 10
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova
di due anni e ad una multa di CHF 500.- commutabile in arresto per
pornografia. Il 15 maggio 2006 il Procuratore Pubblico del Cantone
Ticino l'avrebbe nuovamente condannato a 30 giorni di detenzione,
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni per vie di
fatto, ripetuta ingiuria, minaccia e coazione. In seguito, il
13 ottobre 2006, il Giudice della Pretura penale del Cantone Ticino
l'avrebbe condannato ad una multa di CHF 500.- commutabile in
arresto per pornografia e per ripetuta contravvenzione alla LStup.
Peraltro, non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire
un ostacolo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
F.
Il 27 agosto 2007, l'interessato ha presentato la risposta allo scritto
dell'UFM, allegando a suo sostegno una dichiarazione di frequenza
del pretirocinio d'integrazione condotto dal Dipartimento dell'istruzione
e della cultura del Cantone Ticino. Ha segnalato che la condanna,
emessa il 13 ottobre 2006 dalla Pretura penale di Bellinzona, non
sarebbe nient'altro che la decisione su opposizione al decreto
d'accusa con il quale il Ministero Pubblico proponeva la pena a dieci
giorni di detenzione sospesi condizionalmente. Inoltre, in tale caso non
si sarebbe reso conto di aver scaricato una sola immagine
pornografica che corrisponderebbe a quella di una minorenne.
Peraltro, non si potrebbe affermare che, di fronte a due reati
sicuramente non gravi, egli abbia dimostrato di non volersi adattare
all'ordinamento giuridico svizzero. Per di più, la revoca dell'ammissione
provvisoria per violazione dell'ordine pubblico dovrebbe rispettare il
principio della proporzionalità e quindi solo la violazione grave
dell'ordine pubblico giustificherebbe la revoca dell'ammissione
provvisoria. In aggiunta, l'interessato ha affermato che, nonostante
viva da diversi anni in Svizzera e non abbia un impiego, egli partecipa
da anni ai programmi occupazionali per richiedenti l'asilo del Comune
di Lugano ed avrebbe anche assunto la responsabilità di una squadra
di colleghi. Inoltre, avrebbe frequentato e portato a termine la scuola di
pretirocinio d'integrazione con buoni risultati. Peraltro, ha contestato
l'apprezzamento dell'UFM, secondo il quale nelle province del nord
dell'Iraq vigerebbe una situazione di sicurezza per quanto concerne
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l'incolumnità delle persone e il rispetto dei diritti umani, allegando che
il 14 agosto 2007 sarebbero decedute oltre 400 persone in un
attentato. Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento non
apparirebbe essere ragionevolmente esigibile verso il nord dell'Iraq.
Infine, ha chiesto la conferma dell'ammissione provvisoria.
G.
Con decisione del 2 ottobre 2007, notificata il 3 ottobre 2007, l'UFM ha
revocato l'ammissione provvisoria ed ha incaricato il Cantone Ticino di
eseguire il rinvio.
H.
Il 26 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF). Ha chiesto che il provvedimento
impugnato sia annullato e che gli venga concessa l'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali.
I.
Il 10 aprile 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
J.
Il 22 aprile 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
K.
Il 29 aprile 2008, il TAF ha concesso all'insorgente un termine fino al
14 maggio 2008 per introdurre una replica.
L.
Il 14 maggio 2008, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica.
M.
Il 18 agosto 2008, il TAF ha comunicato al ricorrente la sua intenzione
di fondare il suo giudizio sulla giurisprudenza giusta la Decisione del
Tribunale amministrativo federale svizzero (DTAF) E-4243/2007 del
14 marzo 2008 ed ha concesso allo stesso un termine fino al
2 settembre 2008 per esercitare il suo diritto di essere sentito.
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N.
Il 2 settembre 2008, l'insorgente ha indicato di prendere atto
dell'intenzione di codesto Tribunale di applicare la giurisprudenza
precitata.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e
art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il TAF accerta d'ufficio i fatti e applica il diritto senza essere in nessun
caso vincolato né dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
argomentazioni giuridiche sulle quali si fonda la decisione contestata
(Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berne 2002, p. 686). Il
TAF può infatti confermare il risultato della decisione impugnata sulla
base di un'altra motivazione (cfr. DTF 112 Ia 135). Ciò presuppone che
gli atti siano completi o comunque sufficienti a statuire, e che la
motivazione sostitutiva si basi su fatti noti alla parte e su norme
giuridiche di cui poteva, perlomeno, supporre la pertinenza
(cfr. DTF 115 Ia 97).
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5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il richiedente
proviene dalla provincia di Erbil e che nelle tre province di Dohuk, Erbil
e Suleimaniya, nel nord dell'Iraq, non sussisterebbe una situazione di
violenza generalizzata. Inoltre, il fatto che vi sia stato un grave
attentato nell'Iraq del nord non modificherebbe questa analisi.
Peraltro, risulterebbe che il ricorrente abbia sempre vissuto fino
all'espatrio ad Erbil e che vi disponga di una rete famigliare,
segnatamente i suoi genitori, cinque sorelle ed un fratello. Oltre a ciò,
lo stesso sarebbe stato condannato a più riprese per reati di diversa
natura, e in particolare per infrazione alla LStup, vie di fatto, minaccia,
coazione ed, in tali occasioni, avrebbe deliberatamente arrecato un
danno ad altre persone. In aggiunta, risiederebbe in Svizzera da circa
nove anni, ma non eserciterebbe alcuna attività lavorativa e non
avrebbe nessun legame familiare nel nostro Paese. Per di più, sarebbe
entrato in Svizzera all'età di 16 anni ed avrebbe trascorso l'infanzia e
quasi tutta l'adolescenza in Iraq. Pertanto, non sussisterebbero motivi
individuali e suscettibili di costituire un ostacolo all'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento. In aggiunta, l'UFM ha considerato
che la revoca dell'ammissione provvisoria non rappresenta per
l'insorgente una misura eccessivamente rigorosa. Infine, l'autorità
inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come
ammissibile, esigibile e possibile.
5.2 Nel gravame, il ricorrente ha segnalato, nella sostanza e per
quanto qui di rilievo, di contestare l'analisi dell'UFM circa la situazione
nelle tre province nel nord dell'Iraq, allegando che la situazione,
rispetto al resto dell'Iraq, non sarebbe tale da giustificare la revoca
dell'ammissione provvisoria. Infatti, la situazione nell'Iraq del nord
risulterebbe ancora più complessa, dopo l'approvazione da parte del
Parlamento turco della mozione che avrebbe chiesto l'autorizzazione a
varcare il confine con l'Iraq del nord per perseguire i guerriglieri del
PKK. Ciò, avrebbe avuto come conseguenza che, il 21 ottobre 2007, i
militari turchi avrebbero bombardato alcuni villaggi nell'Iraq del nord.
Pertanto, la valutazione della situazione nel nord dell'Iraq dovrebbe
condurre a ritenere non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento
dello stesso. In aggiunta, occorrerebbe ricordare che l'ammissione
provvisoria sarebbe stata concessa dopo la condanna del ricorrente
per un reato la cui fattispecie nell'ordinamento svizzero sarebbe
considerata di una certa gravità. Inoltre, visto che l'UFM ha concesso
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l'ammissione provvisoria al ricorrente, pur sapendo che l'insorgente
aveva violato l'ordine pubblico e la sicurezza, questo stesso motivo
non potrebbe essere preso in considerazione per la revoca
dell'ammissione provvisoria, anche perché i reati commessi dopo la
concessione dell'ammissione provvisoria dovrebbero essere
considerati meno gravi rispetto al primo reato commesso nel 2002. Per
queste ragioni, la suddetta decisione dovrebbe essere annullata ed
all'autore del gravame andrebbe concessa l'ammissione provvisoria.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato, in particolare, di non
avere revocato l'ammissione provvisoria a causa del comportamento
del ricorrente, bensì poiché il rinvio nell'Iraq del nord risulterebbe ora
esigibile, ammissibile e possibile. Inoltre, il comportamento
dell'insorgente durante gli anni di permanenza in Svizzera sarebbe
stato citato tra gli elementi di valutazione della situazione. In effetti,
costituirebbe un indizio di carente integrazione e dimostrerebbe che
l'insorgente non sarebbe stato in grado di adattarsi all'ordinamento
sociale e giuridico del nostro Paese. Per questa ragione, la data della
decisione dell'ammissione provvisoria non sarebbe rilevante per
quanto riguarda la cronologia del comportamento.
5.4 Nelle successive osservazioni, l'insorgente ha rinviato a quanto
già espresso nel ricorso e ha chiesto che lo stesso venga accolto.
6.
6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile (art. 44 cpv. 2 LAsi). In caso di
mancato adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM
dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 della legge federale
del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]).
6.2 Inoltre, giusta l'art. 84 cpv. 1 LStr, l'UFM verifica periodicamente
se le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono
ancora soddisfatte. In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina
l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr).
6.3
6.3.1 Nel caso concreto, non emergono dalle carte processuali
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
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Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). Infatti, i motivi all'origine
della fuga del ricorrente dal suo Paese d'origine sono stati considerati
inverosimili dall'UFM nella sua decisione dell'8 agosto 2001. In
seguito, lo stesso non ha contestato la decisione in materia d'asilo,
bensì soltanto in materia d'esecuzione dell'allontanamento, ragione
per la quale tale punto è cresciuto in giudicato. Pertanto, non vi è
ragione di mettere in discussione tale valutazione in questa sede.
Infine, giova sottolineare che le forze dell'ordine e le autorità
giudiziarie delle tre province curde dell'Iraq del nord – fra cui Erbil,
regione dove l'autore del gravame ha vissuto dalla nascita fino al suo
espatrio in data 11 settembre 1998 – hanno, di principio, la capacità e
la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle
persecuzioni (DTAF 2008/4 consid. 6).
6.3.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile.
6.4
6.4.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo
stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di
precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile.
Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è
migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è
esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute
e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della
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regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di
relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare
7.5.1 e 7.5.8).
6.4.2 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
iracheno di etnia curda, di aver vissuto ad Erbil, nell'omonima
provincia, dalla nascita fino al suo espatrio (cfr. audizione del
16 novembre 1998 pag. 1). Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe e
dispone di una rete famigliare ad Erbil, ovvero i genitori, cinque sorelle
e un fratello (cfr. audizione del 16 novembre 1998 pag. 2). In aggiunta,
il ricorrente ha la possibilità di beneficiare degli aiuti offerti dai
programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.4). L'insorgente non ha altresì preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare un'ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame
in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore
ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare
una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq.
6.4.3 Per quanto riguarda l'integrazione in Svizzera, va rilevato che i
dieci anni di soggiorno nel nostro Paese non costituiscono una ragione
ostativa all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Infatti, il
ricorrente ha trascorso l'infanzia e la maggior parte dell'adolescenza
fino a 16 anni in Iraq. Considerato altresì che l'insorgente non ha
famigliari in Svizzera, dove peraltro non ha un'occupazione
professionale, non v'è motivo di ritenere che l'autore del gravame,
allontanato in Iraq, subirà uno sradicamento culturale importante.
Pertanto, è da ritenersi il suo grado d'integrazione dal profilo
socioculturale maggiore in Iraq che in Svizzera. Inoltre, nonostante il
ricorrente abbia presentato una domanda d'asilo dieci anni fa, non si
giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione
personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata,
legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del
26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come
pure 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di
questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al
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Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona
soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione
della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo
di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per
conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente
esula dall'ambito procedurale del caso di specie.
6.4.4 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
6.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo
della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2
LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.
In considerazione di quanto precede, il gravame deve essere respinto.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- B._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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