Corte IV
D-7282/2007/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 n o v e m b r e 2 0 0 7
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Kurt Gysi e
Walter Lang,
cancelliera Marisa Murray.
A._______, Eritrea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
la decisione incidentale del 26 ottobre 2007 in materia
d'allontanamento preventivo / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7282/2007
Fatti:
A.
L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 7
ottobre 2007 ed è stato udito il 15 ed il 23 ottobre 2007. Ha dichiarato,
per ciò che qui interessa, d essere espatriato il [...] 2005 e d'avere
soggiornato dapprima in B._______, poi in C._______ ed infine in
D._______ (nella E._______ solo per quattro giorni) prima di
raggiungere la Svizzera. Per contro, non sarebbe mai stato in Francia.
B.
Il 18 ottobre 2007, le autorità francesi hanno comunicato a quelle
svizzere d essere disposte a riammettere sul loro territorio l'interessato
(atto A8/3 dell'incarto dell'autorità inferiore). Quest'ultimo, interrogato
al riguardo, ha affermato di non essere mai stato in Francia, Paese in
cui non saprebbe dove potere vivere (cfr. verbale d'audizione del 23
ottobre 2007).
C.
Il 26 ottobre 2007, l'UFM ha pronunciato una decisione incidentale
d'allontanamento preventivo dell'interessato verso la Francia, siccome
possibile, ragionevolmente esigibile e lecita (art. 42 cpv. 2 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]).
D.
Il 26 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato, personalmente, un ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata
decisione incidentale resa dall'UFM.
E.
Il 30 ottobre 2007, il TAF ha accolto il ricorso apparendo
manifestamente fondato la domanda di restituzione dell'effetto
sospensivo al ricorso e rinunciato a chiedere al ricorrente il
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali. Inoltre, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al
ricorso.
F.
Il 2 novembre 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
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Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale giudica definitivamente sui ricorsi
contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d
della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è pertanto motivo d entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e
all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).
3.
Questo Tribunale esamina liberamente il diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale
del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 4 e relativo riferimento). In altri
termini, il ricorso può essere accolto per ragioni che il ricorrente non
ha addotto o respinto in base ad argomenti che la decisione
impugnata non ha preso in considerazione (ibidem).
4.
Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha osservato che dalle informazioni
in suo possesso risulta che il ricorrente è stato respinto in Francia il 15
giugno 2007 e rimesso alle autorità di detto Paese. La negazione da
parte dell'insorgente di un precedente soggiorno in Francia costituisce
una mancanza di collaborazione. Ne consegue la presunzione di un
soggiorno di qualche tempo nel vicino Paese transalpino. Inoltre,
l'esecuzione del menzionato allontanamento preventivo non espone il
ricorrente né a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi rispettivamente
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), o a trattamenti vietati dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), né al rischio di un allontanamento
verso un Paese persecutore. Infine, la Francia si è dichiarata disposta
a riammettere l'interessato sul loro territorio.
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5.
Nel gravame, il ricorrente contesta d'avere un qualsivoglia rapporto
con la Francia e che si possa affermare che egli abbia trascorso un
tempo imprecisato in detto Paese. Fa valere che non sussistono le
condizioni per un allontanamento preventivo.
6.
Nella risposta al ricorso, l'UFM reputa che non v'è alcuna valida
ragione per ritenere che l'insorgente non abbia soggiornato per un
periodo indeterminato in Francia o che non disponga di legami
importanti con il suddetto Paese. In particolare, l'inattendibilità
dell'insorgente su un precedente soggiorno in Francia "lascia
presagire che egli conosca le implicazioni di un suo passaggio in un
Paese terzo e le relative conseguenze e che, quindi, ometta delle
informazioni per i bisogni della causa". L'UFM considera pertanto che
l'insorgente abbia trascorso in Francia perlomeno una ventina di giorni.
7.
Il TAF osserva che di principio la persona che ha presentato domanda
d'asilo in Svizzera è autorizzata a soggiornarvi fino a conclusione della
procedura (art. 42 cpv. 1 LAsi). L'UFM può tuttavia allontanare
preventivamente il richiedente dalla Svizzera (art. 42 cpv. 2 LAsi) se la
prosecuzione del viaggio in uno Stato terzo è possibile, ammissibile e
ragionevolmente esigibile, segnatamente se:
a. tale Stato è competente a trattare la domanda d'asilo in virtù di un
trattato;
b. il richiedente vi ha soggiornato qualche tempo; o
c. in tale Stato vivono parenti prossimi o altre persone con le quali il
richiedente ha stretti vincoli.
8.
Ai sensi di legge (art. 42 cpv. 2 lett. b LAsi), l'allontanamento
preventivo verso un Paese terzo è, di principio, ragionevolmente
esigibile se il richiedente l'asilo vi ha soggiornato qualche tempo, di
norma almeno 20 giorni (v. GICRA 2000 n. 1 consid. 14a pag. 9 e seg.;
art. 40 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). L'allontanamento preventivo verso
un Paese terzo può essere considerato siccome ragionevolmente
esigibile anche sulla base d'altre circostanze, purché sussista tra il
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richiedente l'asilo ed il Paese terzo una relazione di una certa qualità.
Se quest'ultima condizione è adempita, è consentita una deroga alla
regola dei 20 giorni, nel senso che l'allontanamento preventivo è
ragionevolmente esigibile anche nel caso di un soggiorno del
richiedente l'asilo nel Paese terzo di durata inferiore (v. GICRA 2000 n.
1 consid. 15a pag. 11 e seg. nonché relativi riferimenti).
9.
Nel caso di specie, questo Tribunale osserva che l'autorità inferiore si
limita a congetture su di un precedente soggiorno di almeno 20 giorni
del ricorrente in Francia rispettivamente sull'esistenza di una relazione
di una certa qualità tra l'insorgente e detto Paese. Dalle carte
processuali (atto A11/3 dell'incarto dell'autorità inferiore) risulta che le
impronte messe a disposizione della FEDPOL (Swissafis) per una
verifica d'identità con la persona rinviata dalla Svizzera in Francia il 15
giugno 2007 sono di qualità insufficiente e non consentono un
raffronto con esito concludente. In siffatta evenienza, risulta fuori luogo
sostenere, come ha fatto l'UFM nella decisione impugnata, che il
ricorrente, negando un suo precedente soggiorno in Francia, ha
violato il suo obbligo di collaborare. Peraltro, e dal profilo processuale,
non incombe al ricorrente di dimostrare di non essere stato in un
Paese terzo (di principio, negativa non sunt probanda), ma all'autorità
giudicante d'accertare detta presenza, fermo restando che non
sussiste una presunzione legale o fattuale riguardo alla presenza
dell'insorgente in Francia (GICRA 2000 n. 1 consid. 13b e 14a pag. 8 e
segg.). Certo, nel caso concreto, la Francia ha dato il suo accordo alla
riammissione del ricorrente sul proprio territorio. Sennonché, ai sensi
di legge (art. 42 cpv. 2 LAsi; v. sulla questione GICRA 2000 n. 1 consid.
consid. 6 pag. 6) l'allontanamento preventivo presuppone
l'adempimento cumulativo di tre condizioni, ossia la possibilità,
l'esigibilità e la liceità dell'allontanamento preventivo medesimo. Nel
caso di specie, e come indicato precedentemente, la condizione
dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non è però adempi-
ta.
10.
Da quanto esposto, discende che l autorità inferiore ha violato il diritto
federale, di modo che la decisione impugnata va annullata.
11.
Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
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inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con
istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv.
1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In
particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono
completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio
2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale non è il caso
nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli
(art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti
determinanti e a pronunciare una nuova decisione nel rispetto dei
considerandi della presente sentenza di cassazione.
12.
Visto l'esito della procedura, non sono percepite spese processuali
(art. 63 PA). Inoltre, non risulta che il ricorrente che non è
rappresentato in questo sede abbia dovuto sopportare delle spese
indispensabili e relativamente elevate in relazione al gravame inoltrato.
Pertanto, non sono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA nonché art. 7
e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Gli atti sono rinviati all UFM perché proceda al completamento
dell istruttoria e pronunci una nuova decisione rispettosa dei
considerandi del presente giudizio.
3.
Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegata: risposta al ricorso
dell'UFM)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- F._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione:
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