Corte IV
D-7282/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Pakistan, alias
B._______, Pakistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 6 novembre 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7282/2008
Fatti:
A.
Il 4 giugno 2003, l'interessato ha presentato una prima domanda
d'asilo in Svizzera. Il 29 agosto 2003, l'Ufficio federale dei rifugiati
(UFR, attualmente e di seguito, UFM) ha respinto la succitata
domanda d'asilo. Il 10 dicembre 2003, la Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo (CRA) ha dichiarato inammissibile il ricorso
inoltrato dall'interessato il 1° ottobre 2003.
B.
Il 2 giugno 2008, l'interessato, dichiaratosi originario della provincia
del C._______, ha presentato una seconda domanda d'asilo in
Svizzera. Ha allegato di aver vissuto fino all'età di 10 anni a
D._______ nella provincia del C._______ ed in seguito di essersi
trasferito insieme alla sua famiglia a E.______ nella provincia del
F._______ ([...]). Inoltre, ha dichiarato di non essere rientrato in patria
dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in
Svizzera ([...]). Peraltro, ha asserito di non potere più rientrare nella
provincia del C._______, in quanto avrebbe il timore di essere ucciso,
secondo la legge locale, dai talebani, nel caso in cui si rifiutasse di
fare la Jihad. Infine, non potrebbe neanche andare a vivere in un'altra
provincia del Pakistan in quanto il governo, vista la sua provenienza, lo
considerebbe un terrorista.
C.
Il 6 novembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento siccome ammissibile, esigibile e
possibile.
D.
Il 17 novembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e la
concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
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E.
Il 21 novembre 2008, il TAF ha considerato, nella sua decisione
incidentale, il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole
ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria.
Ha quindi invitato il ricorrente a versare entro il 4 dicembre 2008 un
anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali,
con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato
versamento di detto anticipo.
F.
Il 2 dicembre 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
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4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che per quanto
concerne il timore del reclutamento forzato da parte dei talebani, il
ricorrente avrebbe fornito delle indicazioni contraddittorie e quindi
inverosimili sulle sue origini del C._______. Nella prima procedura
d'asilo avrebbe allegato di essere nato a E._______ e di avervi vissuto
dalla nascita fino alla partenza per la Svizzera nel 2003, mentre nella
seconda procedura d'asilo avrebbe dichiarato di aver vissuto fino
all'età di dieci anni nella provincia del C._______ e di essersi poi
trasferito a E._______. L'UFM ha quindi presunto, considerando le
indicazioni inverosimili fornite dall'insorgente, che la carta d'identità
presentata ulteriormente, recante la menzione del C._______ quale
provincia d'origine, sia falsificata, in quanto non presenta pure alcuna
caratteristica evidente che ne accerti l'autenticità. Inoltre, l'insorgente
non sarebbe riuscito a spiegare tale divergenza in maniera plausibile.
Peraltro, non parlerebbe neanche il paschtu. Per di più, l'UFM ha
rilevato che, giusta l'art. 9 della Costituzione pakistana, il Pakistan
garantirebbe la libertà di domicilio. Il ricorrente potrebbe pertanto
stabilirsi nuovamente nel F._______ o in un'altra provincia pakistana.
Inoltre, non vi sarebbero indizi secondo cui, data la situazione politica
attuale, l'insorgente, essendo lui un membro della Muslim league
Nawaz (MLN), rischierebbe di essere svantaggiato nel F._______
(provincia del vincitore delle elezioni Nawaz Sharif). Peraltro, secondo
l'autorità inferiore, non sarebbero emersi indizi che dopo la
conclusione della prima procedura d'asilo siano intervenuti fatti propri
a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione
della protezione provvisoria. Infine, nulla si opporrebbe all'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente verso il suo Paese d'origine,
ritenuto altresì ammissibile, esigibile e possibile.
4.2 Nel gravame, il ricorrente ha allegato di essere rimasto in Svizzera
dopo la conclusione della prima procedura d'asilo. In aggiunta, ha
dichiarato in sostanza che un ragazzino non distinguirebbe tra la zona
di provenienza e quella di nascita. Pertanto, secondo i documenti da
lui inoltrati, sarebbe nato e avrebbe vissuto per qualche tempo nel
C._______. Inoltre, l'insorgente ha contestato l'apprezzamento
dell'UFM circa la falsità dei documenti da lui forniti. I documenti
sarebbero veri e conterrebbero tutte le indicazioni necessarie per
l'accertamento dell'autenticità degli stessi. Peraltro, non gli
sembrerebbe corretto supporre la falsità di un documento senza
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provarlo e per conseguenza dovrebbe valere anche per lui il principio
secondo cui le generalità fornite nella procedura d'asilo sono vere fino
a prova contraria. Infine, ha ribadito che, nel caso dovesse tornare nel
C._______, sarebbe costretto a combattere con i talebani e quindi
rischierebbe di essere ucciso nel caso si rifiutasse.
5.
5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
5.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della
decisione dell'UFM del 29 agosto 2003, in seguito alla sentenza
d'inammissibilità del ricorso della CRA del 10 dicembre 2003.
5.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente
procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni
decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione
all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA).
5.4 Inoltre, l'insorgente ha non solo affermato nel corso della prima
procedura d'asilo di essere nato a E._______ e di avervi sempre
vissuto fino al suo espatrio, ma lo ha pure ribadito più volte in
occasione delle varie audizioni in merito alla sua mancata partenza
dalla Svizzera ([...]). In tutte queste occasioni, inclusa la prima
procedura d'asilo, il ricorrente non ha mai menzionato che i suoi motivi
d'asilo fossero legati alla sua presunta origine della provincia del
C._______. Pertanto, questo Tribunale considera come inverosimile la
provenienza del ricorrente da quest'ultima provincia. Peraltro, i suoi
timori di persecuzione, in caso di rientro in patria, si basano su mere
affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza. Basti rilevare che, come rettamente ritenuto
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dall'UFM, sebbene abbia errato l'articolo di legge (art. 15 anziché
art. 9 della Costituzione pakistana), l'insorgente avrebbe
effettivamente la libertà di movimento e di domicilio al suo rientro in
patria, nel caso in cui dovesse riuscire a dimostrare effettivamente di
essere originario della provincia del C._______. Infine, anche il suo
timore di essere ritenuto a priori un terrorista dalle autorità pakistane
per via della sua provenienza, viene considerata da questo Tribunale
una affermazione di parte senza fondamento alcuno. Per
conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal
ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare
la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria.
6.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8.
8.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento dell'insorgente in Pakistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
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8.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile.
9.
9.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Pakistan non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
9.2 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il
ricorrente è ancora giovane ed ha una certa conoscenza delle lingue
([...]). Inoltre, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente nella
seconda procedura d'asilo, v'è ragione di ritenere che lo stesso abbia
ancora una rete sociale in patria ([...]). Egli non ha, altresì, preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi
medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
9.3 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
10.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
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soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il
2 dicembre 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 2 dicembre 2008, è
computato con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia;
n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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