Sen t en z a d e l 2 1 no vemb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Sylvie Cossy, Gérald Bovier,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 16 novembre 2017 / N (…).
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 14 agosto
2014,
il verbale relativo all’audizione sulle generalità del 1° settembre 2014 (di
seguito: verbale 1),
la decisione della SEM del 14 aprile 2015, annullata dal Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con sentenza del 17
maggio 2017 (cfr. incarto D-3074/2017),
il verbale relativo all’audizione sui motivi d’asilo del 9 ottobre 2017,
l’ulteriore decisione della SEM del 16 novembre 2017, per mezzo della
quale tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato
l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello
stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 22 dicembre 2017, per il cui tramite il ricorrente ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in
Svizzera; in subordine la ritrasmissione degli atti all’autorità di prima
istanza per un nuovo esame delle allegazioni; in via ancor subordinata la
concessione dell’ammissione provvisoria,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una
decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
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che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il richiedente, cittadino eritreo nato a B._______, si sarebbe trasferito
in una prima occasione dall’allora Etiopia in Sudan con i genitori già nel
1974, a causa della militanza del padre nel Fronte di Liberazione Eritreo
(Eritrean Liberation Front; di seguito: ELF), per restarvi sino al 1988; che
dopo essere stato scolarizzato in Sudan, all’età di 14 anni avrebbe fatto
ritorno in patria per aderire a sua volta all’ELF; che in seguito il richiedente
asilo avrebbe integrato le forze di polizia di C._______; che nel 1995 egli
avrebbe lasciato nuovamente il paese per recarsi in Arabia Saudita, ove
sarebbe rimasto sino al 2009, facendo però regolarmente ritorno nel paese
d’origine; che nel 2009 sarebbe rientrato un’ultima volta in Eritrea per poi
espatriare definitivamente verso il Sudan due giorni dopo (cfr. verbale 1,
pag. 2 e seg.),
che proprio agli avvenimenti verificatisi in tale evenienza egli avrebbe
ricondotto i suoi motivi d’asilo; che a suo dire le autorità aeroportuali lo
avrebbero infatti fermato, e, dopo aver constatato la sua partenza definitiva
dall’Arabia Saudita, gli avrebbero sequestrato il passaporto; che ciò
sarebbe stato finalizzato ad una sua ulteriore incorporazione nell’esercito;
che pertanto, dopo essere riuscito a recuperate il suo documento d’identità
grazie all’intercessione di una conoscente che lavorava presso l’aeroporto,
egli avrebbe lasciato il paese per timore di essere nuovamente arruolato
(cfr. verbale 2, pag. 2 e segg.),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
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loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni dell’interessato a
proposito di quanto intercorso al momento del rientro in Eritrea del 2009;
che in occasione dell’audizione sulle generalità, l’insorgente avrebbe infatti
affermato di aver ricevuto una convocazione e che al controllo documenti
gli sarebbe stato detto di presentarsi presso il Ministero della difesa; che
nell’ambito dell’audizione sui motivi d’asilo egli avrebbe invece asserito che
il funzionario addetto al controllo passaporti, dopo avergli sequestrato il
documento, gli avrebbe semplicemente detto di presentarsi all’Ufficio
passaporti e che in precedenza si sarebbe probabilmente sbagliato in
merito alla convocazione; che inoltre, nel corso della prima audizione egli
avrebbe omesso ogni riferimento al sequestro del passaporto; che su tali
presupposti, anche l’asserito espatrio illegale non sarebbe pertinente ai fini
del riconoscimento dello statuto di rifugiato,
che nel proprio gravame l’insorgente avversa tale valutazione; che nel
corso dell’audizione sui fatti, questi avrebbe infatti avuto modo di riferire di
essersi precedentemente sbagliato a proposito della convocazione,
confermando che gli sarebbe stato riferito di presentarsi al Ministero della
difesa; che detta giustificazione andrebbe ritenuta verosimile; che difatti,
anche in occasione dell’audizione sulle generalità, il ricorrente avrebbe
dichiarato di aver ricevuto la convocazione all’aeroporto di Asmara; che
sarebbe quindi plausibile ritenere che l’insorgente abbia definito
“convocazione” quanto riferitogli verbalmente; che del resto, apparrebbe
poco verosimile che il funzionario aeroportuale abbia di sua spontanea
volontà fatto menzione della necessità di presentarsi al Ministero della
difesa; che il fatto di aver omesso di riferire del sequestro durante la prima
audizione non permetterebbe inoltre di inficiare la verosimiglianza del
racconto, godendo l’audizione sulle generalità di forza probatoria ridotta e
non trattandosi di un elemento centrale; che per di più si potrebbe anche
ritenere che il ricorrente non ricordi l’esatta dinamica della riconsegna; che
da ultimo, pure l’espatrio illegale sarebbe rilevante, dal momento che le
autorità eritree continuerebbero a considerare quali oppositori politici
coloro che lasciano il paese senza autorizzazione e che la situazione
dell’insorgente medesimo rientrerebbe nelle circostanze supplementari
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prescritte dalla giurisprudenza a fronte del fatto di non aver dato seguito
alla richiesta di presentarsi presso il ministero della difesa;
che la tesi ricorsuale non merita considerazione,
che infatti, a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve
provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la
qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario
che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati,
plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che
il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli
fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera
falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza
o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso
interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che
infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano
sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in
preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve,
infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni
singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli
elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque
determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino
preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata),
che nel presente caso, le versioni fornite dall’insorgente risultano
contraddittorie su punti essenziali; che in occasione dell’audizione sulle
generalità, l’interessato ha infatti dichiarato di essere fuggito dall’Eritrea in
quanto, al momento del rientro dall’Arabia Saudita per via aerea del 2009,
gli sarebbe stata notificata una convocazione nella quale gli si chiedeva di
presentarsi presso il Ministero della difesa; che in tale sede egli non ha
inoltre specificato che gli sarebbe stato sequestrato il passaporto (cfr.
verbale 1, pag. 13); che nell’ambito dell’audizione sui motivi d’asilo,
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l’insorgente ha invece asserito che le autorità aeroportuali gli avrebbero
sottratto il passaporto intimandogli di presentarsi presso l’Ufficio dei
passaporti di Asmara, luogo nel quale avrebbero poi deciso del suo
destino, da che, egli avrebbe dedotto la volontà di arruolarlo da parte delle
autorità (cfr. verbale 2, pag. 10-11); che nonostante le giustificazioni
addotte in sede ricorsuale e nella stessa audizione sui motivi d’asilo (cfr.
verbale 2, pag. 10), tali incongruenze paiono insanabili; che innanzitutto, le
autorità alternativamente menzionate dal ricorrente risultano fare capo a
ministeri differenti (l’Ufficio dell’Immigrazione, della cittadinanza e dei
passaporti è integrato in seno al Ministero dell’interno; cfr.
consultato il
23.10.2018), per il che, è incomprensibile ch’egli si sia confuso nell’una o
nell’altra circostanza; che il fatto di non aver nemmeno fatto menzione del
ritiro del passaporto nell’ambito della prima audizione è inoltre un elemento
centrale e non trascurabile come sembra volerlo l’insorgente, e ciò
quandanche la circostanza sia stata omessa contestualmente ad un passo
procedurale sommario (nel corso del quale il ricorrente si è tuttavia
espresso ampiamente a proposito dei suoi motivi d’asilo),
che ad ogni modo, anche laddove si voglia prendere per valida la seconda
versione dell’insorgente, cosi come avanzato in sede ricorsuale, v’è da
chiedersi se quest’ultima possa o meno configurare una fattispecie
rilevante in materia d’asilo,
che il ricorrente ha infatti affermato di non aver ricevuto alcuna
convocazione ai fini del reclutamento e di aver dedotto l’eventualità di
dover tornare in servizio lui stesso, sulla base di circostanze pregresse che
non lo riguardavano direttamente (cfr. verbale 2, pag. 10-11),
che in realtà il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è
oggettivamente fondato solo allorquando il richiedente asilo è in contatto
con le autorità militari (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39); che
detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio
attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr.
GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40); che al contrario, il mero rischio di
dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non
costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi,
che su tali presupposti, il solo espatrio illegale, che è da considerarsi
pertinente solo in presenza di elementi supplementari che lascino
presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del
Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di
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riferimento] consid. 5.1), quand’anche verosimile, non permette di giungere
ad altro esito,
che, per quanto riguarda la concessione dell’asilo ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato v’è pertanto da confermare la decisione dell’autorità di
prima istanza,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare detta pronuncia,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione
dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che in sede ricorsuale l’insorgente contesta anche tale assunto; che il rinvio
del ricorrente risulterebbe innanzitutto inammissibile; che vari organismi
internazionali avrebbero infatti segnalato che l’Eritrea sarebbe da
considerarsi un paese autoritario ove regnerebbero arresti arbitrari,
condanne extragiudiziarie e torture; che l’art. 4 CEDU sarebbe a sua volta
ostativo al rinvio; che il servizio nazionale eritreo non rappresenterebbe
infatti un sistema unico e l’assegnazione alla componente militare o civile
sarebbe decisa arbitrariamente; che sarebbe dunque altamente verosimile
che il ricorrente venga assegnato alla parte militare; che l’insorgente cita
quindi diversi rapporti indipendenti secondo i quali coloro che integrano le
componenti militari svolgerebbero le loro funzioni in condizioni pessime ed
al limite della schiavitù; che non mancherebbero esempi concreti in tal
senso; che ad ogni modo, qualsiasi sia l’ambito di attribuzione, il servizio
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nazionale si compierebbe in condizioni inumane; che vi sarebbero anche
evidenze di detenzioni mortali; che non di meno, nel caso in disamina
l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe nemmeno ragionevolmente
esigibile,
che tuttavia, nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la
decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente,
quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento
(art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto
internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30),
che quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, occorre fare riferimento
ad una recente giurisprudenza coordinata laddove si è anzitutto giunti alla
conclusione che il servizio nazionale eritreo non rientri nella definizione di
schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. sentenza del
Tribunale E-5022/2017 del 10 luglio 2018 [pubblicata come decisione di
riferimento] consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4); che più avanti, è stata
esaminata anche la questione di sapere se tale circostanza potesse o
meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell’art. 4 cpv.
2 CEDU; che a tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il servizio
nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre
alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato
quale legittimo dovere civico; che tuttavia, si è altresì potuto determinare
come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione
dell’art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola
sufficiente a fondare un giudizio d’inammissibilità; che a mente del
Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un
carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di
esservi esposta; che sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche
escluso l’esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano
ai sensi dell’art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017
consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8);
che si può dunque partire dall’assunto che l’esecuzione
dell’allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti
citati,
che l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto da considerarsi
ammissibile,
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che circa l’esigibilità, è invece opportuno citare la sentenza D-2311/2016
del 17 agosto 2017 (pubblicata come sentenza di riferimento) nella quale il
Tribunale, dopo aver constatato un documentato miglioramento
nell’approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché
significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell’istruzione, è
giunto a statuire che la stessa sia attualmente data (cfr. sentenza
D-2311/2016, consid. 17.2); che inoltre, il rischio di arruolamento per il
servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che
non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona
interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza
E-5022/2017 consid. 6.2.3); che in considerazione della generale difficile
situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione
dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con riguardo della
singola fattispecie; che in altri termini, in presenza di particolari circostanze
negative, vi sarà luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di
minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2),
che in specie ciò non è tuttavia il caso; che il ricorrente è un uomo giovane;
che può avvalersi di una formazione scolastica di base arricchita da diversi
anni di esperienza professionale, maturata in patria ed all’estero; che le
problematiche mediche da lui esposte, ossia l’asma bronchiale ed i reflussi
gastroesofagei non paiono inoltre di una gravità tale da influire su di un
giudizio di esigibilità; che del resto l’insorgente ha affermato disporre tuttora
di un’estesa parentela in patria,
che l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto da considerarsi anche
ragionevolmente esigibile,
che infine, pur non essendo di principio attualmente possibile un rimpatrio
coatto (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.3), non risultano impedimenti
nemmeno sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento; che per prassi costante, spetta infatti al ricorrente
ottenere, presso la competente rappresentanza del suo paese d’origine, i
documenti necessari per il rientro (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF
2008/34 consid. 12),
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non
è inadeguata (art. 49 PA),
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che il ricorso va pertanto respinto,
che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata
all’esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte
spese processuali è divenuta priva di oggetto,
che visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF); che tuttavia, a norma dell’art. 6 lett.
b TS-TAF, le spese processuali possono essere condonate totalmente o
parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non
risulti equo addossarle alla parte; che in specie, vista l’evoluzione
giurisprudenziale successiva alla litispendenza della causa, non sono
riscosse spese.
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: