B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7284/2018
Sen t en z a d e l 3 l u g l i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jeannine Scherrer-Bänziger, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), con la moglie
B._______, nata il (…), e il figlio
C._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 27 novembre 2018 / N (…).
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Fatti:
A.
Il (…) agosto 2016 A._______ e B._______, asseriti cittadini eritrei di etnia
tigrina, con ultimo domicilio a D._______, E._______, nel quartiere
F._______, sposatisi consuetudinariamente ad inizio (…), hanno presen-
tato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto A1; atto A15, p.to 1.08 seg.,
pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4; atto A16, p.to 1.08 seg., pag. 3 e p.to 2.01
seg., pag. 4).
B.
B.a Nel corso dell’audizione sulle generalità del (…) settembre 2016, la ri-
chiedente ha riferito di essere espatriata nel gennaio del 2014 (cfr. atto A15,
p.to 2.01, pag. 4), rispettivamente nel marzo del 2015, verso l’G._______
(cfr. atto A15, p.to 5.01, pag. 5). A fondamento della sua domanda d’asilo,
ella ha addotto quali motivi, di aver lasciato il suo Paese d’origine a seguito
del marito che sarebbe stato astretto a svolgere il servizio militare, nonché
per migliorare le sue condizioni economiche. Ha altresì segnatamente di-
chiarato di non avere avuto alcun problema con le autorità eritree né con
terze persone, nonché di stare bene di salute e di essere incinta (cfr. atto
A15, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.).
B.b Dal canto suo, durante l’audizione sulle generalità tenutasi il (…) set-
tembre 2016, l’interessato ha asserito che, dopo aver interrotto l’(…) anno
scolastico, avrebbe lavorato quale (…) in un (…) per circa (…) anni. In se-
guito, avrebbe adempiuto il servizio militare per sette mesi sino alla fine del
2007. Nel (…) del 2013 avrebbe ricevuto una convocazione scritta dove gli
ingiungevano di presentarsi, in data imprecisata, presso l’amministrazione
del suo comune ad D._______, ovvero il H._______. Egli non avrebbe dato
seguito a tale comunicazione. Nel (…) del 2014, quando egli si sarebbe
recato al H._______ per segnalare il cambiamento di indirizzo e per chie-
dere un coupon familiare, le autorità lo avrebbero unicamente informato
che egli avrebbe dovuto svolgere il servizio militare, senza però che lo fer-
massero o che subisse qualsivoglia pressione in tal senso (cfr. atto A16,
p.to 1.17.04, pag. 4 e p.to 7.01, pag. 6 seg.). Egli ha inoltre dichiarato, di
essere espatriato dal suo Paese d’origine, anche per motivi economici (cfr.
atto A16, p.to 7.01, pag. 7).
A sostegno delle loro domande d’asilo, i richiedenti hanno prodotto:
- il Certificato del controllo abitanti intestato a I._______, rilasciato il (…)
(cfr. atto A54);
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- diversa documentazione (…) inerente lo stato di salute degli interessati
(cfr. risultanze processuali).
C.
In data (…), la richiedente ha dato alla luce il figlio C._______ (cfr. atto A20;
Comunicato di nascita del […] e Estratto dell’atto di nascita del […] del […]
di J._______ agli atti processuali).
D.
Con decisione del 9 gennaio 2017, la Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM), non è entrata nel merito della domanda d’asilo degli in-
teressati in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando al-
tresì il loro allontanamento (recte: trasferimento) verso l’K._______, e l’ese-
cuzione del medesimo provvedimento.
E.
Gli interessati con ricorso del 27 gennaio 2017 inoltrato dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), si sono aggravati contro
la succitata decisione. I medesimi hanno concluso all’annullamento della
decisione impugnata ed al rinvio degli atti di causa all’autorità inferiore per
nuova decisione. Contestualmente hanno chiesto la concessione dell’ef-
fetto sospensivo al ricorso, nonché hanno presentato una domanda di as-
sistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili.
F.
Con sentenza D-583/2017 del 1° febbraio 2017, il Tribunale ha respinto il
gravame, altresì statuendo che le autorità competenti per eseguire il tra-
sferimento dovevano attendere la fine del trattamento medico del ricor-
rente, rispettivamente quattro settimane prima della fine dello stesso, prima
di poterlo trasferire in K._______. Altresì il Tribunale ha respinto la do-
manda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, e posto queste ultime, per un importo di
CHF 600.–, a carico dei ricorrenti.
G.
A seguito della scadenza del termine entro il quale il trasferimento dei ri-
chiedenti verso l’K._______ doveva essere eseguito, con decisione del
5 settembre 2017, la SEM ha annullato la propria decisione del 9 gen-
naio 2017 e statuito che la procedura d’asilo nazionale fosse ripresa e com-
pletata in Svizzera in applicazione dell’art. 29 seg. del Regolamento (UE)
n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
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Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione in-
ternazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu-
ropea [GU] L 180/31 del 29.6.2013).
H.
H.a Durante l’audizione sui motivi d’asilo del (…) agosto 2018, A._______
ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che egli sarebbe stato
catturato durante una retata ed avrebbe eseguito l’addestramento militare.
A causa di problemi di salute, dovuti all’epilessia che sarebbe esordita già
nell’infanzia, alla fine di tale periodo, egli sarebbe stato esonerato dal ser-
vizio militare tramite un relativo certificato (prodotto agli atti in copia dal
ricorrente; cfr. atto A57). In seguito egli sarebbe tornato presso il suo domi-
cilio ed avrebbe lavorato sino al 2013, tranne per un breve periodo tra-
scorso in carcere nel 2009. Invero, nel mese (…) del 2009, l’interessato ha
addotto di essere stato nuovamente catturato durante una retata ed incar-
cerato per (…) nella prigione di L._______. Lo avrebbero rilasciato, senza
condizioni particolari, grazie al certificato di esonero dal servizio militare
ricevuto precedentemente. Nel mese (…) del 2013 egli sarebbe stato avvi-
cinato in strada da una sua vicina di casa che lavorava per il H._______,
che gli avrebbe ingiunto di presentarsi al H._______ del quartiere di
F._______ ad D._______ il prima possibile, in quanto avrebbe dovuto
adempiere l’addestramento per far parte dell’esercito. Malgrado il richie-
dente avesse risposto che si sarebbe presentato, non si sarebbe ivi recato,
continuando a vivere presso il proprio domicilio e lavorando, anche se
avrebbe prestato particolare attenzione e spesso non sarebbe rimasto in
casa. Nel mese (…) del 2014 si sarebbe recato presso il H._______ per
richiedere la modifica della residenza della moglie, e gli impiegati presenti
gli avrebbero risposto che egli doveva armarsi e fare l’addestramento
nell’ambito dell’esercito popolare, malgrado i suoi problemi di salute, in
quanto obbligatorio. Prima di espatriare nel dicembre del 2014, non
avrebbe avuto altri contatti con le autorità eritree, ed avrebbe trascorso le
sue giornate presso amici o parenti, mentre che durante la notte sarebbe
rientrato al suo domicilio familiare. Dalla moglie e dai famigliari rimasti in
Eritrea dopo la sua partenza non avrebbe appreso alcuna conseguenza o
problematica in relazione a tali avvicendamenti. Sarebbe soltanto venuto a
conoscenza, subito dopo il suo espatrio, di un amico che come lui avrebbe
ricevuto un certificato di esonero, il quale sarebbe stato richiamato per svol-
gere il servizio militare, e si troverebbe ora a M._______ per espletarlo. A
parte per le problematiche addotte, egli sarebbe espatriato in quanto, a
causa del certificato di esonero dal militare, non avrebbe più potuto lavo-
rare né uscire dalla sua regione (N._______). In caso di rientro nel suo
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Paese d’origine, l’interessato teme di essere incarcerato (cfr. atto A58, D4
segg., pag. 2 segg.).
H.b Sentita nell’ambito dell’audizione sui motivi del (…) agosto 2018,
B._______ ha in particolare riferito di essere espatriata nel mese due del
2015, in quanto voleva raggiungere il marito e poiché sarebbe stata discri-
minata da parte del suo ex marito e da sconosciuti a causa della sua pato-
logia, che segnatamente le provocava una (…), che non l’avrebbero voluta
avvicinare. Ella riferisce inoltre di non avere mai avuto delle problematiche
personali con le autorità eritree, neppure dopo l’espatrio del marito. Tutta-
via, avrebbe tentato dapprima di lasciare l’Eritrea legalmente, chiedendo
un permesso per recarsi in O._______ o in P._______, ma le sarebbe stato
negato, in quanto le sarebbe stato risposto dall’autorità che per lasciare il
Paese d’origine, visto che non aveva adempiuto il servizio militare, avrebbe
dovuto compiere (…), oppure avere un figlio (cfr. atto A59, D16, pag. 3 e
D58 segg., pag. 7 segg.). La richiedente ha consegnato, quale ulteriore
documento a supporto della sua domanda d’asilo, una copia del certificato
di nascita di Q._______, datato (…) (cfr. atto A54).
I.
In data 24 agosto 2018 l’autorità inferiore ha chiesto agli insorgenti, in ap-
plicazione dell’art. 8 della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), di produrre dei
rapporti medici attestanti del loro stato di salute, entro il 13 settembre 2018.
Questi ultimi sono pervenuti tempestivamente alla SEM rispettivamente in
data 5 settembre 2018 quello per B._______ (cfr. atto A63) e l’11 settem-
bre 2018 quello per A._______ (cfr. atto A62).
J.
Con decisione del 27 novembre 2018, notificata il 30 novembre 2018 (cfr.
atto A74), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati
ed ha respinto le loro domande d’asilo. L’autorità inferiore ha altresì pro-
nunciato l’allontanamento degli stessi concedendo loro l’ammissione prov-
visoria, per attuale inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
A mente della SEM i motivi di fuga allegati dai richiedenti non sarebbero
rilevanti in materia d’asilo. In primo luogo il servizio nazionale eritreo e le
misure che verrebbero inflitte in tale ambito in caso di violazione degli ordini
ricevuti, sarebbero differenti da quelle nel contesto della milizia popolare.
In particolare, nel contesto del servizio della milizia popolare, le sanzioni
non raggiungerebbero un livello d’intensità elevato come nell’ambito del
servizio militare o nazionale, ed una violazione degli ordini nel contesto
dell’esercito popolare non è in genere considerato un comportamento anti-
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governativo. Pertanto, perché delle conseguenze nell’ambito dell’esercito
popolare abbiano una rilevanza in materia d’asilo, devono essere concre-
tamente motivate. Nella disamina in oggetto, il solo timore per l’interessato
di subire delle sanzioni per non aver risposto ad una convocazione
dell’esercito popolare, non sarebbe sufficiente per essere pertinente ai
sensi dell’asilo. In secondo luogo, le discriminazioni che la richiedente
avrebbe subito a causa della sua (…), non adempirebbero le condizioni di
cui all’art. 3 LAsi, in quanto le sue dichiarazioni in merito non conterrebbero
un motivo che possa essere messo in relazione con quest’ultima disposi-
zione. Infine, neppure i motivi economici allegati dall’insorgente, costitui-
rebbero delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo.
K.
Con ricorso del 21 dicembre 2018 (cfr. risultanze processuali) inoltrato al
Tribunale amministrativo federale contro la succitata decisione della SEM,
gli insorgenti hanno postulato, a titolo principale, l’annullamento della deci-
sione avversata ed il riconoscimento dello statuto di rifugiato con la con-
cessione dell’asilo. A titolo subordinato, essi hanno chiesto la restituzione
degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione e la con-
cessione dell’ammissione provvisoria. Altresì hanno presentato istanza di
assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell’esenzione dal pagamento
delle spese processuali e del relativo anticipo, protestate spese e ripetibili.
Nel gravame i ricorrenti avversano dapprima la conclusione della SEM in
merito all’esercito popolare. Invero essi ritengono che quest’ultimo, anche
in considerazione dell’ampia documentazione in tal senso, sarebbe ana-
logo al servizio militare, sia per quanto attiene le sanzioni applicate dalle
autorità eritree nei casi di diserzione, che per le modalità in cui verrebbe
svolto il servizio nella milizia popolare. Come per il servizio militare, in par-
ticolare, non vi sarebbe alcuna indicazione temporale per il termine d’ese-
cuzione dello stesso, come inoltre le attività di guardia nell’ambito dell’eser-
cito popolare non sarebbero retribuite. Quest’ultimo elemento, porrebbe gli
insorgenti in un grave rischio esistenziale, dovessero essere rinviati in Eri-
trea. In seguito i ricorrenti espongono che, a differenza di quanto sostenuto
nella sentenza coordinata del Tribunale E-5022/2017 del 10 luglio 2018, a
fronte anche della giurisprudenza della CorteEDU in materia, il servizio na-
zionale eritreo violerebbe gli art. 3 e 4 CEDU nonché l’art. 3 della Conven-
zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). Invero, Il
ricorrente, in caso di un suo ritorno in Eritrea, potrebbe essere molto pro-
babilmente arrestato all’(…) di D._______, esposto ad una detenzione in
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condizioni inumane ed inviato immediatamente al servizio nazionale. Il ri-
schio per l’insorgente di essere esposto a tali sanzioni e trattamenti inu-
mani e degradanti, nonché essere soggetto a schiavitù e lavori forzati, im-
plicherebbe l’illiceità dell’esecuzione dell’allontanamento, e pertanto do-
vrebbe essere riconosciuto quale rifugiato. Infine, anche le conclusioni
esposte dalla SEM nella decisione impugnata in merito alle dichiarazioni
della ricorrente non sarebbero condivisibili. Ella quale donna affetta da una
malattia che sarebbe oggetto di disprezzo sociale, quale moglie di un di-
sertore nonché in considerazione della tenera età del figlio C._______, do-
vrebbe esserle riconosciuta la qualità di rifugiato, in quanto tali fattori di
vulnerabilità sarebbero pertinenti in materia d’asilo.
Al ricorso gli insorgenti hanno allegato un articolo intitolato: “People’s Army”
tratto dal sito internet GlobalS.
L.
Per mezzo della decisione incidentale del 30 gennaio 2019, il Tribunale ha
comunicato ai ricorrenti, di riservarsi la possibilità di mettere in dubbio la
verosimiglianza delle dichiarazioni degli insorgenti circa la convocazione
ricevuta da A._______ nel 2013 per svolgere un addestramento militare,
come pure di aver ricevuto un’ingiunzione per presentarsi a svolgere l’ad-
destramento militare per far parte dell’esercito popolare quale guardia,
quando egli si sarebbe recato al H._______ del suo quartiere nel 2014.
Invero, le allegazioni dell’interessato in merito sarebbero state contraddit-
torie, nonché contrarie alle informazioni a disposizione del Tribunale in me-
rito ad una convocazione nell’ambito del servizio militare. In tal senso, il
Tribunale ha dato la possibilità ai ricorrenti di prendere posizione circa la
riserva postulata, entro il termine del 14 febbraio 2019. Ha inoltre statuito
che l’esito della domanda di assistenza giudiziaria, verrà deciso in prosie-
guo di procedura.
M.
Con scritto del 13 febbraio 2019, A._______ ha preso posizione in merito
alla decisione incidentale del 30 gennaio 2019 del Tribunale, confermando
di non avere ricevuto alcuna convocazione scritta. Come già riferito nel
memoriale ricorsuale, egli si sarebbe recato al H._______ nel 2014 per
richiedere una tessera alimentare – che non gli sarebbe fra l’altro stata
concessa – ed in tale contesto gli avrebbero riferito che doveva svolgere il
servizio militare. Nel 2013 invece vi sarebbe stato l’incontro con la persona
che lavorava al H._______, che lo avrebbe informato di presentarsi a
quest’ultimo per recarsi a svolgere il suddetto servizio di leva. Egli conclude
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allegando che probabilmente, in merito alla convocazione scritta, vi sia
stato un equivoco e confermando la versione esposta nello scritto.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside-
randi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
Alla presente procedura si applica il diritto anteriore (di seguito: vLAsi) ai
sensi del cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settem-
bre 2015 della nuova LAsi, in vigore dal 1° marzo 2019.
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costitui-
sce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Altresì, i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità
inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano
un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto, gli insorgenti, sono le-
gittimati ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
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giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d’origine dell’insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il de-
posito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 con-
sid. 5.4).
5.
In premessa il Tribunale rileva che, per quanto riguarda le contestazioni
esposte nel gravame dagli insorgenti circa l’illiceità dell’esecuzione dell’al-
lontanamento in quanto il ricorrente, nel caso di un suo ritorno in Eritrea,
temerebbe di essere arrestato ed incarcerato (cfr. anche atto A58, D109,
pag. 14) in condizioni inumane e degradanti e coscritto al servizio nazio-
nale in violazione degli art. 3 e 4 CEDU nonché dell’art. 3 Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), le stesse risultano irrice-
vibili. Invero, essendo che le condizioni dell’art. 83 della legge federale su-
gli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo in
vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), sono alternative, ed avendo la
SEM, in specie, già pronunciato l’ammissione provvisoria (art. 44 ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStrI), per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento degli
insorgenti, non risulta necessario procedere con l’esame delle ulteriori con-
dizioni poste da tale disposizione. Oggetto del litigio in questa sede risulta
pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro
domanda d’asilo.
6.
6.1 Giusta l’art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione
e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2
LAsi). Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese
di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente
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Pagina 10
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi). Inoltre occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della
condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
6.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E’ pertanto necessario che i fatti
allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coe-
renti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di mol-
teplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una
logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non pos-
sono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. E’ altresì ne-
cessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare,
quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati
(art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in
maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in pre-
cedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra
scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora-
zione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo
siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi
a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega-
zione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen-
ziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un
punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti-
specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
7.
7.1 In specie la questione a sapere se la diserzione nella milizia popolare,
come è il caso della diserzione o renitenza nel servizio nazionale eritreo,
comporta una sanzione rilevante ai sensi dell’asilo (in tal senso, cfr. sen-
tenza del Tribunale E-1970/2016 del 2 ottobre 2018 consid. 4.3 – 4.4), può
rimanere aperta, in quanto il ricorrente non ha reso verosimile di essere
stato richiamato al servizio militare, rispettivamente di entrare a far parte
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della milizia popolare (cfr. dappresso consid. 7.2). In tal senso, il Tribunale
valuta le dichiarazioni rese dall’insorgente in merito alle convocazioni rice-
vute diversamente rispetto alle motivazioni espresse nella decisione impu-
gnata, ovvero dal profilo della verosimiglianza e non della rilevanza, ope-
rando pertanto una sostituzione dei motivi. A tal proposito si ricorda che il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi esposti
dall’autorità inferiore né da quelli del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA;
DTAF 2014/1 consid. 2), e pertanto può lasciare immutato l’esito di una de-
cisione impugnata, ma adottando un’altra motivazione, concretizzando
così il principio “iura novit curia”. Se la nuova decisione si basa su disposi-
zioni delle quali le parti non potevano aspettarsi la loro applicazione, sarà
necessario dare la possibilità a queste ultime, di prendere dapprima posi-
zione in merito (cfr. AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Kommentar Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed., 2019, n. 16 segg., pag. 906
seg. ad art. 62 PA; DTAF 2007/41 consid. 2 con riferimenti citati; nello
stesso senso: sentenza del Tribunale E-771/2017 dell’11 luglio 2018
consid. 4.3.2).
Nella presente disamina i ricorrenti sono stati resi edotti dal Tribunale della
possibilità di una sostituzione dei motivi e gli è stata offerta per questo l’op-
portunità di essere sentiti (cfr. supra lett. L). Poiché il dispositivo della sen-
tenza impugnata non ne risulta comunque modificato, tale procedere del
Tribunale non viola alcuna norma procedurale. Il principio “iura novit curia”
ha infatti in specie quale conseguenza che il giudizio sull’impugnativa
dell’istanza che statuisce, confermi il risultato corretto – ma con una moti-
vazione erronea – con altre considerazioni giuridiche rispetto all’istanza
precedente.
7.2 In primo luogo, il ricorrente ha dichiarato durante le audizioni che sia
ad inizio dell’anno 2013 che ad inizio dell’anno 2014 egli sarebbe stato
convocato dapprima nuovamente per il servizio militare, ed in seguito per
svolgere un addestramento militare al cui termine avrebbe dovuto unirsi
all’esercito popolare.
7.2.1 Riguardo al richiamo per adempiere il servizio militare, l’insorgente
nell’ambito della prima audizione sulle generalità, ha riferito dapprima aver
ricevuto una comunicazione scritta nel (…) del 2013, dove vi sarebbe stato
scritto che egli avrebbe dovuto presentarsi alle autorità militari, ovvero al
H._______ di D._______, senza alcuna precisazione temporale (cfr. atto
A16, p.to 7.01, pag. 6). Durante l’audizione sui motivi d’asilo, il ricorrente
ha invece fornito una versione di tale comunicazione completamente di-
screpante, riferendo che una vicina di casa, che lavorava al H._______
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Pagina 12
sarebbe venuta di persona a comunicargli che egli doveva presentarsi il
prima possibile al H._______ per ottemperare all’addestramento per en-
trare in seguito a far parte dell’esercito (cfr. atto A58, D67, pag. 9 e D84
segg., pag. 11). Tali asserzioni risultano talmente contraddittorie ed incon-
ciliabili che le motivazioni fornite in merito dal ricorrente in corso di proce-
dura – peraltro parzialmente pure incoerenti – non risultano in alcun modo
convincenti. Invero, egli, interrogato nel corso della seconda audizione in
merito, ha sostenuto che potesse trattarsi di un errore dovuto ad uno sba-
glio suo oppure dell’auditore incaricato, e che lui sarebbe stato male quel
giorno, non accorgendosi inoltre dell’errore durante la sottoscrizione del
verbale (cfr. atto A58, D104 seg., pag. 13). Nello scritto del 13 feb-
braio 2019, ha altresì confermato che probabilmente l’asserzione di aver
ricevuto una convocazione scritta, potesse essere ascrivibile ad un equi-
voco. Queste spiegazioni non convincono però il Tribunale, in quanto non
solo durante l’audizione sulle generalità egli non ha sollevato in alcun mo-
mento di non essere in grado di sostenere l’audizione per motivi di salute,
allegando unicamente di essere in cura per una (…) (cfr. atto A16, p.to
8.02, pag. 7), ma pure il verbale d’audizione gli è stato ritradotto alla fine
dell’audizione e l’insorgente ne ha confermato l’esattezza sottoscrivendo
lo stesso. Il medesimo ha inoltre precisato nelle sue stesse dichiarazioni,
non soltanto di aver ricevuto una convocazione scritta per rientrare nel ser-
vizio di leva, ma anche quali elementi la stessa contenesse.
7.2.2 In seguito, le allegazioni del ricorrente risultano in parte contrarie alla
logica dell’agire. D’un canto, pare poco verosimile che il ricorrente, es-
sendo da sue stesse allegazioni stato esonerato dal servizio militare per
motivi di salute (cfr. atto A58, D4 segg., pag. 2 seg.; atto A57), sia stato
richiamato, all’età di (…) anni, per adempierlo. Inoltre pare poco logico –
anche con le informazioni a disposizione del Tribunale (cfr. Landinfo, Coun-
try of Origin Information Centre, Report Eritrea: National Service, 20 mag-
gio 2016 nal-service. pdf >, consultato da ultimo il 2 aprile 2019; Staatssekretariat
für Migration SEM, Focus Eritrea, Volksarmee [“Volksmiliz”], 31 gen-
naio 2017, pag. 13 seg.; LandInfo, Report Eritrea: National Service,
23 marzo 2015; UK Home Office, Country Policy and Information Note, Eri-
trea: National service and illegal exit, luglio 2018, /docid/5b4f28fb7.html >, pag. 13 seg., consultato il 2 aprile 2019;
U.S. Departement of State, Country Reports on Human Rights Practices
for 2017: Eritrea, tion/289205.pdf >, pag. 23, consultato il 2 aprile 2019) – che se l’insorgente
fosse veramente stato richiamato nel 2013 per adempiere il servizio mili-
tare, rispettivamente avesse ricevuto l’ingiunzione nel 2014 di presentarsi
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per l’addestramento, per in seguito far parte della milizia popolare, le auto-
rità non gli avrebbero indicato alcuna data precisa per presentarsi, né lo
avrebbero ricercato in alcun modo sino al suo espatrio, avvenuto nel di-
cembre del 2014 (cfr. atto A16, p.to 7.01, pag. 6 seg.; atto A58, D61, pag. 7;
D67, pag. 9 e D84 segg., pag. 11 segg.). D’altro canto, appare pure poco
logico che il ricorrente, dopo aver ricevuto la prima convocazione nel 2013,
come a maggior ragione la seconda nel 2014, non sia immediatamente
espatriato, temendo di essere coscritto al servizio militare o alla milizia po-
polare. Egli ha invece continuato a rientrare per lo meno tutte le sere presso
il proprio domicilio, recandosi a lavorare sino al 2013 sempre nello stesso
posto – tra l’altro trattandosi di un’attività governativa (cfr. atto A58, D88,
pag. 11) quindi facilmente reperibile – prestando soltanto molta attenzione
(cfr. atto A58, D67, pag. 9 e D84 segg., pag. 11), o recandosi da una (…)
(cfr. atto A58, D94 segg., pag. 12) o ancora dai (…) o da amici (cfr. atto
A58, D101, pag. 12) durante il giorno. Inoltre, l’interessato si è presentato
spontaneamente al H._______ nel 2014, per il cambiamento d’indirizzo
della moglie ed il rilascio di buoni alimentari, ciò che risulta per lo meno un
comportamento incoerente con il rischio di dover subire una sanzione o di
essere preso in tale evenienza per essere coscritto al servizio militare, suc-
cessivamente al ricevimento di una convocazione per l’arruolamento al ser-
vizio militare a cui non si è dato seguito.
7.2.3 Alla luce delle considerazioni sovraesposte, il Tribunale giunge alla
conclusione che le dichiarazioni dell’insorgente inerenti i contatti intercorsi
nel 2013 e nel 2014 tra il medesimo e le autorità eritree, in vista del suo
arruolamento, non ossequino i criteri di verosimiglianza ex art. 7 LAsi. Mal-
grado gli avvenimenti addotti dal ricorrente possano iscriversi in un conte-
sto di generale plausibilità, in considerazione delle incongruenze rilevate e
dell’illogicità del comportamento tenuto dalle autorità eritree e dall’insor-
gente dopo aver ricevuto le presunte convocazioni, la versione dei fatti resa
non può dunque essere ritenuta in preponderanza veritiera.
8.
Proseguendo nell’analisi, circa il timore del ricorrente di essere astretto al
servizio nazionale o alla milizia popolare ai sensi dell’art. 3 LAsi, visto già
tutto quanto sopra concluso (consid. 7), in assenza di elementi atti a pro-
vare o quantomeno a rendere verosimile un contatto con le autorità eritree
finalizzato al suo arruolamento, come pure alla sua età anagrafica attuale
di (…) anni, nonché il suo esonero dal servizio nazionale per motivi di sa-
lute già nel 2007 (cfr. atto A16, p.to 1.17.04, pag. 4; atto A57; atto A58, D4
segg., pag. 2 seg. e D67 segg., pag. 8 segg.), v’è luogo di partire dall’as-
sunto che il ricorrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di subire
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delle persecuzioni rilevanti ai sensi della predetta disposizione. Inoltre,
quandanche lo stesso, a titolo meramente ipotetico, venisse astretto, in fu-
turo e nel suo paese d’origine, al servizio di leva o alla milizia popolare, tale
circostanza non risulta essere di per sé un motivo pertinente ai sensi
dell’art. 3 LAsi (cfr. ad esempio in tal senso: sentenze del Tribunale
D-5950/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 8.2.4.1 e D-1302/2017 del
18 settembre 2018 consid. 4.2).
9.
9.1 Circa il motivo addotto dalla ricorrente in merito alla discriminazione di
cui lei sarebbe stata oggetto nel suo Paese d’origine da parte dell’ex marito
e di terze persone a causa delle manifestazioni sulla (…) della patologia di
cui è affetta, a ragione l’autorità inferiore ha negato la loro rilevanza in ma-
teria d’asilo nella decisione impugnata. Le problematiche riscontrate non
risultano invero avere alcuna relazione con i motivi esaustivi esposti
all’art. 3 cpv. 1 LAsi e non risultano pertanto pertinenti per il riconoscimento
della qualità di rifugiato (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale
D-5460/2016 del 10 aprile 2018 consid. 5.3, D-2960/2017 del 27 giu-
gno 2017).
9.2 Allo stesso modo le allegazioni esposte dagli interessati solamente nel
ricorso circa lo statuto di moglie di un presunto disertore come pure la te-
nera età del figlio C._______, (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 4) non risultano, per
i motivi già sopra addotti, rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Parimenti le di-
chiarazioni dei ricorrenti in merito a voler migliorare le loro condizioni di vita
(cfr. atto A15, p.to 7.01, pag. atto A16, p.to 7.01, pag. 7) nonché di difficoltà
di reperimento di un’attività lavorativa per l’insorgente (cfr. atto A58, D69,
pag. 9) sono ascrivibili a problematiche prettamente finanziarie, che rien-
trano nelle conseguenze indirette della precaria situazione economica in
loco, e non adempiono quindi le condizioni della norma precitata per il ri-
conoscimento della qualità di rifugiato.
10.
Infine, alla luce degli elementi summenzionati, il solo presunto espatrio il-
legale degli insorgenti, vista la mancanza di circostanze supplementari ed
elementi all’inserto che lascino presupporre che gli stessi siano malvisti
dalle autorità eritree, rispettivamente di un aggravamento del loro profilo
che possa condurli a temere delle persecuzioni rilevanti in caso di un ri-
torno nel loro Paese d’origine – segnatamente vista l’inverosimiglianza de-
gli eventi citati a margine – non risulta pertinente ed atto a giustificare il
riconoscimento della qualità di rifugiato agli interessati (cfr. sentenza del
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Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di
riferimento] consid. 5.1).
11.
Visto tutto quanto precede, i ricorrenti non sono riusciti a provare o per lo
meno a rendere verosimile, d’un canto la renitenza del ricorrente dal servi-
zio militare, rispettivamente dall’arruolamento nella milizia popolare, e d’al-
tro canto il timore di essere esposti ad una persecuzione rilevante ai sensi
dell’art. 3 rispettivamente dell’art. 54 LAsi per gli ulteriori motivi d’asilo ad-
dotti.
12.
In conclusione, sul punto in questione del riconoscimento dello statuto di
rifugiato e della concessione dell’asilo, la decisione impugnata va quindi
confermata ed il ricorso respinto.
13.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 con-
sid. 10.1).
Ne consegue che, anche in merito alla pronuncia dell’allontanamento, la
decisione avversata va confermata.
14.
Alla luce di quanto sopra, l’autorità inferiore con la decisione impugnata
non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezza-
mento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giu-
ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile,
la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso, per quanto ricevibile,
va pertanto respinto.
15.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
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dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta priva d’oggetto.
16.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali sarebbero da porre a
carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò
nonostante, non potendosi considerare l’impugnativa priva di possibilità di
esito favorevole, non sono riscosse le spese processuali (art. 65 PA) e
l’istanza di assistenza giudiziaria presentata dagli insorgenti, nel senso
dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia, va conseguente-
mente accolta.
17.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa-
mento delle spese processuali, è accolta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: