Corte IV
D-7285/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Gérard Scherrer;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, Iraq, alias
B._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 ottobre 2007 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7285/2007
Fatti:
A.
Il 19 settembre 2007, l'interessato, cittadino iracheno di etnia curda,
originario di C._______, il quale ha vissuto dal 1991 fino al 2007 a
D._______ in provincia di Suleimaniya, ha presentato una domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di
rilievo [(...)] d'essere espatriato, nel settembre 2007, per le minacce di
morte ricevute a seguito delle deposizioni rilasciate alla Polizia in
merito al sequestro di un ragazzo, ritrovato poi ucciso qualche giorno
più tardi. In occasione di una visita a C._______, infatti, avrebbe
assistito, unitamente ad un suo amico, al sequestro di questo ragazzo
che era noto al suo amico. Quest'ultimo, tra l'altro, conosceva anche i
sequestratori. In seguito, insieme avrebbero avvisato la famiglia e
denunciato il fatto alle autorità, le quali li avrebbero poi chiamati a
deporre in diverse occasioni. A seguito di tali deposizioni, il 20 agosto
2007, l'amico dell'interessato avrebbe ricevuto minacce di morte e
sarebbe stato ritrovato ucciso successivamente. L'interessato, il 25
agosto 2007, avrebbe ricevuto una lettera di minaccia di morte, di
modo che avrebbe deciso di lasciare il suo Paese d'origine per paura a
sua volta d'essere trovato e ucciso dai sequestratori. Il 2 settembre
2007, l'interessato avrebbe raggiunto illegalmente dapprima l'Iran e
poi la Turchia, da dove in seguito sarebbe ripartito in camion per
entrare illegalmente in Svizzera in data 19 settembre 2007. In
occasione dell'audizione del [...], l'interessato ha esibito la fotocopia di
un documento presentato come la sua carta d'identità.
B.
Il 19 ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 26 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
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presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
D.
Il 12 dicembre 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
E.
In data 3 dicembre 2007, il ricorrente ha esibito l'originale di un
documento presentato come la sua carta d'identità.
F.
Il 17 dicembre 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
G.
Il 16 gennaio 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica,
rilevando l'esibizione dell'originale di un documento di identità nonché
la situazione di ulteriore degrado vigente nel Kurdistan iracheno.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
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3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che la
fotocopia della carta d'identità, esibita dal ricorrente, non costituisce
un valido documento d'identità o di viaggio. Inoltre, ha rilevato che
l'insorgente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di tali documenti. In particolare, l'insorgente non
avrebbe intrapreso inizialmente alcunché per procurarsi dei
documenti, accontentandosi di dichiarare di non avere la possibilità di
farseli mandare in assenza di servizi postali in Iraq e in assenza di un
recapito in Svizzera, mentre che – alla luce della decisione ricevuta –
ha esibito un documento come la sua carta d'identità. Peraltro, non
sarebbe nemmeno convincente la narrazione del viaggio intrapreso
per arrivare in Svizzera, in quanto non sarebbe stato in grado di
nominare i Paesi attraverso i quali è transitato, salvo l'Iran e la Turchia.
Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha pur ritenuto inverosimili le
allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. Detto
Ufficio ha qualificato come stereotipate, superficiali e contraddittorie le
dichiarazioni dell'insorgente. Segnatamente, quest'ultimo avrebbe
dichiarato di non ricordare il nome della persona sequestrata, non
riuscendo così a dare un'identità precisa della stessa, benché dopo il
sequestro si fosse recato in casa dei familiari della vittima e avesse
deposto la propria testimonianza sui fatti avvenuti. Inoltre, non sarebbe
nemmeno stato in grado di indicare l'identità di uno dei sequestratori o
la sua appartenenza ad un gruppo specifico. Avrebbe altresì reso
versioni contraddittorie sul suo luogo di residenza in Iraq dichiarando,
a seconda delle versioni, di essere nato e di aver vissuto la sua
esistenza a C._______ e dall'altro lato, di aver vissuto a D._______
(provincia di Suleimaniya) dal 1991 fino al 2007. In più, l'insorgente
avrebbe dapprima asserito di aver lavorato a D._______ sino al 27
agosto 2007 e di essersi recato a C._______ per lasciare il paese
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originario, mentre che successivamente avrebbe dichiarato di essersi
recato a D._______, da dove, con l'aiuto del cognato, sarebbe partito
per l'espatrio. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari
ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
del ricorrente.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ha segnalato di voler produrre l'originale della
carta d'identità non appena potrà rintracciare sua madre, la quale egli
ha tentato di contattare anche il giorno in cui l'UFM ha emanato la sua
decisione e di cui ha nel frattempo appreso essersi rifugiata in Siria. Il
ricorrente ha ribadito che le difficoltà legate all'invio dall'Iraq del suo
documento di legittimazione e la sua partenza improvvisa dall'Iraq
nonché la sua situazione attuale e personale, unitamente alla
situazione generale dell'Iraq, costituirebbero dei motivi scusabili atti a
giustificare la mancata tempestiva esibizione dell'originale della sua
carta d'identità. Inoltre, il ricorrente contesta che nel caso concreto
non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la
necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento. In particolare – alla luce della nota situazione
vigente nel suo Paese d'origine, segnatamente nel Kurdistan iracheno
(richiamati in proposito, i rapporti pubblicati dall'OSAR il 22 maggio
2007 e rispettivamente il 10 luglio 2007) – non sarebbe consentito,
come invece avrebbe fatto l'autorità inferiore nel caso di specie, di
semplicemente affermare che, da un lato, tale regione sarebbe
caratterizzata da una situazione di sicurezza e di rispetto dei diritti
dell'uomo, e dall'altro lato, non sussisterebbero indizi per ritenere che,
in caso di rimpatrio, egli possa essere esposto a trattamenti vietati
dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).
Pertanto, egli ritiene necessari ulteriori chiarimenti in relazione allo
statuto di rifugiato o all'esecuzione dell'allontanamento. Per
conseguenza, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito
della sua domanda d'asilo.
6.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame,
in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. L'autorità
inferiore ha rilevato che l'esibizione della carta d'identità è
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intempestiva e non giustifica le dichiarazioni poco plausibili del
ricorrente circa le modalità del viaggio d'espatrio. L'UFM ha inoltre
osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo
elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione
impugnata.
7.
Nella replica, l'insorgente ha osservato che, al contrario di quanto
affermato dall'autorità inferiore, avrebbe dimostrato gli sforzi effettuati,
nonché avrebbe dato prova della sua buona fede per l'esibizione del
suo documento d'identità, la cui intempestività sarebbe pertanto legata
a difficoltà oggettive. Peraltro, in merito all'esecuzione
dell'allontanamento, l'intervento dell'esercito turco nel Kurdistan
iracheno costituirebbe un ulteriore aggravamento della degradata
situazione nella regione.
8.
8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF]
2007/7 consid. 6).
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8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
9.
9.1 Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni,
non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità
ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal
momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. Nell'ambito
dell'audizione del [...] il ricorrente ha sì presentato una fotocopia della
carta d'identità che si sarebbe fatto inviare via fax dal cognato, a tal
proposito il TAF rileva però, che la copia di una carta d'identità non
costituisce manifestamente un documento valido ai sensi della legge
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 2
novembre 2007 consid. 3.1). Certo, in data 3 dicembre 2007, e quindi
due mesi dopo essere stato informato dell'obbligo di esibire un
documento di viaggio o d'identità, l'insorgente ha prodotto un
documento presentato come l'originale della carta d'identità. Tuttavia,
non ha fornito alcuna giustificazione per l'esibizione del menzionato
documento ben oltre le 48 ore previste dalla legge, senza che, da un
esame d'ufficio delle carte processuali, ne emerga una valida. In
particolare, va rilevato che il ricorrente non ha inizialemente né chiesto
al cognato di procurargli l'originale del documento, né ha nel lasso di
tempo tra la prima audizione del [...] e la seconda del [...] cercato di
contattare nuovamente quest'ultimo a tal fine [(...)]. Il ricorrente si é
limitato ad allegare in sede di ricorso l'inefficienza e la limitatezza dei
servizi postali iracheni, nonché l'asserita partenza della madre in Siria,
la quale - secondo le dichiarazioni dell'insorgente - era in possesso
della sua carta d'identità in originale [(...)]. Tali allegazioni non possono
ritenersi plausibili, ritenuto che il ricorrente ha dichiarato di non aver
avuto nessun contatto con la madre, bensì con il cognato circa l'invio
dei documenti [(...)]. Non v'è altresì ragione di ritenere che se
l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per
procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità,
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segnatamente rivolgendosi alla rappresentanza diplomatica del suo
Paese in Svizzera, o facendo capo ad un servizio postale privato, detti
sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Inoltre, appare
poco probabile che il ricorrente abbia potuto viaggiare a bordo di un
camion dalla Turchia alla Svizzera, transitando attraverso diversi
Paesi, a lui però sconosciuti, senza subire alcun controllo. Infine, se un
richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima
istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel
merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in
sede di ricorso, come nel caso di specie (v., fra le tante, la sentenza
del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre
2007 consid. 8 e relativo riferimento).
9.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori
di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In
particolare, il TAF rileva che non soccorre il ricorrente la generica
osservazione secondo cui avrebbe ricevuto delle minacce di morte
dapprima per il tramite di una lettera minatoria recapitata al suo amico
e poi di un'altra ricevuta e lettagli dalla madre [(...)]. Infatti, il timore di
essere ricercato e ucciso da terzi [(...)] non costituisce di per sé, e
manifestamente, un indizio proprio a motivare la qualità di rifugiato e
determinante per la concessione della protezione provvisoria. In
particolare, non appare motivo per ritenere che il ricorrente, non possa
ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi
confronti. Al contrario infatti, il ricorrente si é rivolto sin dall'inizio alla
E._______ del suo Paese d'origine, sporgendo denuncia contro i
medesimi sequestratori nonché presunti responsabili delle minacce
proferitegli, rimanendo a C._______ a disposizione della E._______,
come gli era stato richiesto, senza peraltro formulare una richiesta
specifica di protezione [(...)]. Per di più, questo Tribunale osserva che
l'insorgente si limita a mere congetture, non confortate da alcun
elemento serio e concreto sull'eventualità di persecuzione da parte dei
presunti sequestratori e assassini, di cui non conosce né i nomi, né il
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gruppo a cui appartengono e di cui peraltro non se ne é
inspiegabilmente mai interessato, benché egli si ritenga minacciato, in
caso di rientro in patria [(...)]. D'altronde, codesto Tribunale osserva
che in sede di ricorso il ricorrente non ha addotto alcuna motivazione
o elemento nuovo a suffragio delle presunte persecuzioni allegate
nonché di un'eventuale mancanza di protezione da parte delle autorità
di E._______ del Paese d'origine. Infine, l'UFM ha rettamente
considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
10.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 9 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
11.
11.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq possa violare l'art.
25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5
LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Inoltre, questo Tribunale rileva che
l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto problemi nel suo
Paese con le autorità [(...)]. Infine, il TAF segnala, per
sovrabbondanza, che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle
tre province curde del nord dell'Iraq – fra cui Suleimaniya, regione
dove il ricorrente ha vissuto dal 1991 fino al suo espatrio – hanno, di
principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre
province la protezione dalle persecuzioni (DTAF 2008/4 consid. 6).
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11.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 11.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti.
11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo
stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di
precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile.
Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è
migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è
esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute
e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della
regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di
relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare
7.5.1 e 7.5.8).
11.4
Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
iracheno di etnia curda, originario di C._______, ma di avere vissuto
sin dal 1991 fino al suo espatrio a D._______, in provincia di
Suleimaniya (nord dell'Iraq), è giovane, celibe ed ha una certa
esperienza professionale nella ristorazione e come facchino, attività
questa svolta fino all'espatrio nel 2007 [(...)]. In particolare, prima
dell'espatrio il ricorrente avrebbe vissuto e lavorato per ben 16 anni a
D._______, mentre che si sarebbe trovato a C._______ solo in vista di
fidanzarsi e di sposarsi [(...)]. A D._______, il ricorrente ha dichiarato
di avere vissuto con i colleghi di lavoro [(...)] ragion per cui si può
ritenere – tanto più alla luce delle versioni che sono state rese in modo
lacunoso e contraddittorio, al limite della violazione dell'obbligo di
Pagina 10
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collaborare - che egli abbia creato in tutti questi anni dei legami
segnatamente con i suoi ex colleghi di lavoro a D._______, con i quali
avrebbe persino condiviso il luogo di residenza. In caso di rinvio nel
suo Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità di far riferimento a
queste persone sia dal punto di vista sociale che lavorativo, di modo
che si può concludere che egli disporrebbe di una importante e
significativa rete sociale a D._______ nella provincia di Suleimaniya,
ritenuto altresì che – considerata la scarsa collaborazione del
ricorrente – ulteriori chiarimenti in questo senso risulterebbero inutili.
Peraltro, l'insorgente potrebbe pure beneficiare degli aiuti offerti dai
programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid.
7.5, in particolare 7.5.4). Per sovrabbondanza, codesto tribunale
osserva inoltre che, secondo le dichiarazioni del ricorrente, in patria
risiedono ancora la madre – la cui partenza per la Siria è rimasta una
mera allegazione non corroborata dal ricorrente in sede di ricorso - la
sorella con suo marito, come pure i di lei suoceri [(...)]. Sebbene essi
risiederebbero a C._______, si può presumere che non vi sono
problemi di sorta o particolari difficoltà per spostarsi da D._______ a
C._______ e viceversa, di modo che il rientro a D._______ del
ricorrente gli permetterebbe di mantenere il contatto con i suoi
familiari. Infatti, il ricorrente ha dichiarato che già a suo tempo lavorava
a D._______ ma si recava a C._______ settimanalmente in visita alla
madre [(...)], come pure ha indicato le occasioni in cui, da solo con la
madre o con il cognato, abbia effettuato in auto il tragitto tra
D._______ e C._______ senza problemi [(...)]. Il ricorrente non ha
altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq.
11.5
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
Pagina 11
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12.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
la decisione impugnata va confermata.
13.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
14.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il
succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (Raccomandata; allegato, bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno, (in copia, n. di rif. N [...];
allegato: incarto UFM)
- F._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
Pagina 13