Corte IV
D-7287/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Hans Schürch, Daniel Schmid,
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 settembre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7287/2007
Fatti:
A.
Il 19 agosto 2005, l'interessato – cittadino turco di etnica curda, nato a
B._______ e con ultimo domicilio a C._______ – ha presentato una
domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto
qui di rilievo (cfr. verbali di audizione rispettivamente del
2 settembre 2005 [di seguito: V1], 7 ottobre 2005 [di seguito: V2] e
5 settembre 2007 [di seguito: V3]), di avere lasciato il suo Paese,
perché perseguitato dalle autorità turche, a causa, da una parte, della
sua attività, svolta a partire dal (...), in seno alla sezione giovanile del
gruppo politico di opposizione Demokratik Halk Partisi (di seguito:
DEHAP), e, dall'altra, dell'impegno politico del fratello D._______, il
quale sarebbe stato attivo nella stessa sezione giovanile a partire dal
1999 e, nel frattempo, si sarebbe rifugiato in Svizzera, dove avrebbe
ottenuto l'asilo. In particolare, il richiedente ha addotto di essere stato
fermato tre volte dalle autorità di polizia mentre intento a distribuire il
giornale del partito in tre quartieri di C._______, in data (...),
rispettivamente (...), nei pressi della stazione ferroviaria di Kasiyaka,
ed il (...), durante una manifestazione a Cindere. Condotto al posto di
polizia, gli agenti l'avrebbero in ogni occasione colpito con getti di
acqua fredda ad altra pressione quando egli era nudo, gli avrebbero
schiacciato i testicoli, stretto il collo ed immerso la testa in un
recipiente pieno d'acqua, prima di lasciarlo in strada alcune ore dopo,
privo di sensi. Varie volte nel corso del (...), inoltre, egli sarebbe stato
fermato per strada dalla polizia, condotto fuori città e minacciato di
morte con un'arma puntatagli alla testa. A causa delle attività politiche
del fratello, poi, dopo la partenza di quest'ultimo nel (...) e fino ad
inizio estate (...), le autorità avrebbero tenuto sotto controllo
l'abitazione della sua famiglia ed avrebbero proceduto varie volte a
perquisizioni, in occasione delle quali avrebbero causato danni
materiali, insultato i presenti, sequestrato materiale in lingua curda e,
una o più volte, tratto in fermo il richiedente e suo padre per due o tre
giorni. Stando alle dichiarazioni dell'interessato, nessun altro parente
prossimo, oltre al fratello già menzionato, avrebbe fatto parte del
DEHAP o di un altro partito politico turco, rispettivamente sarebbe
stato mai fermato o arrestato per qualsivoglia motivo. Temendo per la
sua vita, avrebbe lasciato la Turchia il (...), varcando il confine svizzero
il (...).
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B.
B.a Essendo stato l'interessato minorenne al momento dell'inoltro
della domanda d'asilo, in data 14 settembre 2005 è stata istituita una
curatela a suo favore (cfr. act. A6).
B.b Il 1° gennaio 2006, l'interessato ha raggiunto la maggiore età,
ragione per cui la misura di curatela di cui al punto B.a è stata
dichiarata chiusa in data 8 marzo 2006 (cfr. act. A11).
C.
Il 27 settembre 2007, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo
dell'interessato. Nello stesso tempo, ne ha pronunciato
l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia.
D.
Il 26 ottobre 2007, l'interessato, per il tramite del suo patrocinatore, ha
inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) contro la citata decisione dell'UFM, chiedendo la
conferma dell'effetto sospensivo e, in via principale, l'annullamento del
provvedimento impugnato, il riconoscimento della qualità di rifugiato e
la concessione dell'asilo a tempo indeterminato, rispettivamente, in via
subordinata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova valutazione e, sussidiariamente, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha inoltre chiesto di essere esentato dal
pagamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
giudiziarie.
E.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 28 novembre 2007, ha
autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione
della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
F.
Tramite lettera del 30 giugno 2008, il ricorrente ha inoltrato cinque
documenti quali mezzi di prova.
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G.
L'UFM ha inoltrato le proprie osservazioni circa il ricorso ed i mezzi di
prova versati agli atti il 19 settembre 2008.
H.
Il 24 novembre 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, versando
agli atti dodici documenti quali mezzi di prova.
I.
Tramite lettera dell'8 ottobre 2009, il ricorrente ha versato agli atti un
certificato medico stilato il 22 settembre 2009.
J.
L'UFM ha inoltrato le proprie osservazioni in merito ai mezzi di prova
inoltrati dal ricorrente il 24 novembre 2008 (cfr. punto H) e
8 ottobre 2009 (cfr. punto I), tramite scritto dell'8 settembre 2010.
Diritto:
1.
Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
(art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli artt. 48, 50 e 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
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l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (cfr. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le dichiarazioni del
richiedente contraddittorie, vaghe, prive di dettagli e stereotipate. Egli,
difatti, si sarebbe contraddetto due volte in merito all'arresto,
dichiarando di essere stato arrestato da solo o, invece, insieme ad
altre persone durante la distribuzioni di volantini, rispettivamente sulle
modalità e sulle date degli allegati arresti, subiti a causa dell'attività
del fratello. Inoltre, interrogato in merito a fatti decisivi del suo racconto
– come ad esempio la reazione dei responsabili del DEHAP alla
notizia della sua detenzione, il luogo dove la polizia l'avrebbe lasciato
dopo l'arresto nel (...) e l'identità dei poliziotti che l'avrebbero arrestato
–, egli avrebbe risposto di non rammentarsene più o di non sapere
nulla in merito. Le dichiarazioni dell'interessato sarebbero peraltro
spoglie di dettagli e non rifletterebbero un'esperienza vissuta. Infatti, le
allegazioni in merito agli asseriti tre arresti e alla successiva
detenzione si somiglierebbero ed il richiedente non avrebbe apportato
dettagli specifici per ogni singolo evento. Inoltre, il trasporto in un
luogo isolato da parte della polizia, dove sarebbe stato minacciato di
morte, avrebbe trovato menzione unicamente nell'audizione cantonale.
Per quanto attiene ad eventuali persecuzioni riflesse a causa del
percorso del fratello, l'UFM – pur non escludendo che le autorità
turche abbiano davvero ricercato quest'ultimo presso il domicilio
familiare dopo la sua partenza – ha concluso all'inverosimiglianza
delle pressioni che l'interessato ha sostenuto di aver subito a causa
delle attività esercitate da suo fratello. Difatti, il richiedente avrebbe
reso versioni divergenti circa la data, la frequenza e la durata degli
arresti subiti insieme al padre in tale contesto. L'UFM ha altresì
escluso un rischio di esposizione dell'interessato a persecuzioni
riflesse future in relazione alle attività di suo fratello: difatti, da un lato,
le pressioni esercitate dalle autorità nei confronti di famigliari di un
ricercato raggiungerebbero una certa intensità unicamente quando
anch'essi sarebbero attivi nell'opposizione, cosa che, nella fattispecie,
non potrebbe essere ammessa, in quanto le attività del richiedente per
il DEHAP sarebbero da considerarsi inverosimili; dall'altro lato,
sarebbe incomprensibile che il fratello maggiore dell'interessato,
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rimasto in Turchia, non abbia subito le stesse pressioni di quelle che il
richiedente pretende aver dovuto patire. Le condizioni per il
riconoscimento della qualità di rifugiato non sarebbero pertanto
adempiute. In aggiunta, non sussisterebbero indizi per ritenere che
l'interessato, in caso di ritorno in Turchia, rischierebbe di essere
esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario
all'art. 3 della della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101). Da ultimo, né la situazione politica vigente in detto Paese,
né altri motivi si opporrebbero ragionevolmente ad un rientro del
richiedente in Patria.
5.2 Nel gravame, l'insorgente, richiamati i fatti sostanzialmente esposti
in sede di audizione, ha dapprima rilevato che le sue dichiarazioni
circa gli arresti subiti non sarebbero incongruenti. Infatti, alla luce del
fatto che sarebbe improbabile che durante manifestazioni importanti,
quali quella del 27 novembre o il "Newroz", la polizia proceda
all'arresto unicamente di un ragazzo distributore di volantini, le sue
dichiarazioni sarebbero da intendere nel senso che durante il suo
fermo egli sarebbe stato solo, ma altre persone sarebbero comunque
state arrestate nella stessa circostanza. La verosimiglianza di tale
interpretazione sarebbe del resto confermata dalla sua allegazione
secondo cui a distribuire volantini vi era pure un suo amico, che
sarebbe stato anch'esso arrestato, benché si fosse tenuto a distanza e
non fosse presente al momento del suo fermo. Inoltre, in merito
all'arresto insieme al padre a causa delle attività del fratello, il
ricorrente sostiene che, sebbene egli possa essersi sbagliato circa la
collocazione temporale dell'episodio, non potrebbe essere messo in
dubbio che tale arresto si sia realizzato, tantopiù che egli ne avrebbe
fatto menzione in occasione di tutte le audizioni. A differenza di quanto
asserito dall'UFM, poi, egli avrebbe vissuto personalmente quanto
narrato. Difatti, considerata anche la sua età, avrebbe menzionato
particolari che solo una persona che ha veramente vissuto quanto
raccontato sarebbe in grado di riferire, come ad esempio il nome della
scuola secondaria in cui avrebbe studiato, il significato della
celebrazione del 27 novembre, i nomi dei quartieri in cui avrebbe
distribuito giornali, l'ubicazione della sede principale del DEHAP a
Gaziantep, la persona responsabile del partito in detta città ed a livello
nazionale ed il significato della sigla DEHAP. Sarebbe peraltro
verosimile che egli non si sia ricordato della reazione del partito alla
notizia del suo fermo e del luogo il cui sarebbe stato lasciato dopo
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l'arresto nel (...). In ogni caso, egli sarebbe stato in grado di indicare i
luoghi dove sarebbe stato abbandonato dopo gli arresti antecedenti. Il
fatto che egli, durante l'arresto, avrebbe avuto sempre il capo reclinato
in avanti, inoltre, renderebbe perfettamente compatibile con la realtà la
sua incapacità di indicare l'identità dei poliziotti che l'avrebbero
arrestato. Le sue allegazioni sarebbero dunque verosimili e le attività
da lui svolte per il DEHAP reali. In aggiunta, egli non avrebbe subito
persecuzioni unicamente a causa di detta attività politica, bensì anche
in ragione del suo legame di parentela di un altro attivista del partito
attualmente ricercato dalla polizia, ovvero suo fratello. Per tale
ragione, anche in futuro egli sarebbe esposto al rischio di persecuzioni
riflesse a causa delle attività del fratello. L'accertamento svolto
dall'UFM in merito a tale aspetto, tuttavia, sarebbe incompleto. In
merito all'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente invoca
l'art. 3 CEDU, rischiando, a suo dire, l'arresto e torture in caso di
rientro in Turchia. Infine, non avendovi alcuna possibilità di rifugio
interno e visto l'attuale pericolo che vi correrebbero i cittadini di etnia
curda, l'esecuzione del rinvio non sarebbe ragionevolmente esigibile.
5.3 Tramite scritto del 30 giugno 2008 e vari mezzi di prova inoltrati
congiuntamente ad esso, l'insorgente ha allegato di essere sotto
accusa in Turchia per aver redatto, prima di giungere in Svizzera, un
articolo dal titolo (...), pubblicato il (...) sul periodico turco E._______.
5.4 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha dapprima sottolineato come il
ricorrente, da un lato, nella lettera del 30 giugno 2008, abbia sostenuto
di avere redatto degli articoli anteriormente al suo espatrio, e,
dall'altro, non abbia menzionato di avere svolto attività giornalistiche
né nel corso delle audizioni, né nel gravame, benché gli sia stato
esplicitamente chiesto se disponesse di ulteriori motivi d'asilo oltre la
distribuzione di giornali per il DEHAP e sebbene la pubblicazione di
detti articoli sia avvenuta anteriormente all'audizione complementare.
Detto Ufficio ha pertanto espresso dei dubbi circa la redazione degli
articoli da parte dell'insorgente ed ha indicato che, del resto, sarebbe
d'uso la pratica secondo cui – quale mezzo per realizzare attività
propagandistiche – gruppi d'opposizione indicherebbero come autori di
loro articoli cittadini turchi residenti all'infuori del loro Paese,
prevedendo la legge turca l'impossibilità di infliggere una condanna ad
una persona che si trova all'estero. Indipendentemente dalla questione
a sapere se l'insorgente sia o meno l'autore degli articoli apparsi nel
(...), l'UFM ha poi ritenuto opportuno valutare il timore dell'insorgente
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di essere esposto a persecuzioni in caso di ritorno in Turchia. In tale
contesto, detto Ufficio ha indicato che sarebbe risaputo che, in detto
Paese, la prassi non prevede un'incarcerazione preventiva durante il
processo di prima istanza per infrazioni commesse tramite la
pubblicazione di testi d'opposizione, ma, tutt'al più, potrebbe essere
ordinata una comparizione forzata quando la persona non si presenta
autonomamente. Inoltre, nel caso di una prima infrazione di questa
natura, la condanna consisterebbe generalmente in una sanzione
pecuniaria o in una pena detentiva, sospesa condizionalmente. Per
questo motivo l'autorità inferiore è dell'avviso che si potrebbe esigere
dall'insorgente che ritorni nel suo Paese d'origine, al fine di attendere
l'esito della procedura avviata nei suoi confronti, tantopiù che, in caso
di condanna, egli avrebbe ancora la possibilità di inoltrare ricorso
presso la corte di cassazione e, prima della sentenza di seconda
istanza, recarsi all'estero, rispettivamente depositare una domanda
d'asilo all'Ambasciata di Svizzera ad Ankara. Infine, l'autorità inferiore
ha indicato come l'avvocato che avrebbe spedito i mezzi di prova al
ricorrente vanterebbe dell'esperienza nell'ambito giuridico che qui
interessa.
5.5 Nella replica, l'insorgente ha rettificato quanto allegato nello scritto
del 30 giugno 2008, dichiarando di avere redatto l'articolo non
antecedentemente al suo espatrio, bensì quando già si trovava in
Svizzera, da dove l'avrebbe inviato alla redazione via e-mail per la
pubblicazione, ragione per cui non avrebbe menzionato tale attività
durante le audizioni. Peraltro, lo sbaglio sarebbe da far risalire ad un
errore di interpretazione. Ciò non toglierebbe comunque nulla al fatto
che sarebbe sotto inchiesta per la pubblicazione di detto articolo.
Attualmente, inoltre, egli sarebbe indagato anche in relazione alla
pubblicazione del libro (...), come mostrerebbero i mezzi di prova
presentati. A differenza di quanto rimproveratogli dalle autorità, egli
non sarebbe l'autore del libro e sarebbe estraneo alla sua
pubblicazione. In aggiunta, l'insorgente è dell'avviso che il
responsabile della pubblicazione di detto libro avrebbe fatto il suo
nome sotto tortura. Da ultimo, l'insorgente rimanda in particolare allo
scritto dell'avvocato F._______, che descriverebbe la sua situazione
processuale attuale ed i rischi a cui sarebbe confrontato in caso di
ritorno in Turchia, in special modo dopo l'emissione nei suoi confronti
di un mandato di cattura.
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5.6 Nella sua duplica, l'UFM si è espresso sul mezzo di prova, datato
10 settembre 2008, inoltrato dall'insorgente, sottolineando come esso
rappresenti non un ordine di cattura finalizzato all'incarcerazione
dell'insorgente, bensì un mero ordine di comparizione forzata ad
un'udienza ("Vorführungsbefehl" / "mandat d'amener"). In merito alla
procedura avviata nei confronti di quest'ultimo, poi, l'autorità di prime
cure ha ritenuto esigibile che egli ritorni in nel suo Paese d'origine per
attenderne l'esito, ribadendo che, nel caso in cui l'autorità di prima
istanza dovesse condannarlo, egli non rischierebbe di essere
incarcerato, rispettivamente avrebbe la possibilità di inoltrare ricorso
presso la corte di cassazione e, prima che questa lo condanni,
eventualmente, ad una pena detentiva, di recarsi all'estero per
depositare una domanda d'asilo o di rivolgersi all'Ambasciata elvetica
ad Ankara. Peraltro, sarebbe oltremodo noto anche alle stesse autorità
turche che molti emigranti turchi cercherebbero un diritto di soggiorno
duraturo in un Paese europeo, creandosi dei motivi d'asilo tramite
l'esercizio di attività propagandistiche rivolte contro il regime turco,
come pure che, secondo la legge turca, nell'ambito di una procedura
penale nessuna pena potrebbe essere pronunciata nei confronti di una
persona risiedente all'estero. In ragione di detti elementi, al momento
attuale non esisterebbe, per l'insorgente, un timore fondato di essere
sottoposto a misure persecutorie in caso di ritorno in Turchia.
6.
6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
6.2 ll fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi comprende nella
sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione
reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere
esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una
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persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a;
GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con relativi riferimenti). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti
dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori,
nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso,
sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato
timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di
persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di
nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima
volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7; GICRA 1994 n. 24. e GICRA
1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su
indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo
e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano
minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un
futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6a, GICRA
1993 n. 21 e GICRA 1993 n. 11.; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berna 2003, pagg. 447 e segg.; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 e segg.; ALBERTO
ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in: Walter Kälin (ed.), Droit des réfugiés, enseignement de
3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991, pag. 44; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2a ediz.,
Berna/Stoccarda 1991, pagg. 108 e segg.; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Basilea/Francoforte 1990, pagg. 126, 143 e segg.;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berna 1987, pagg. 287 e segg.). In virtù del principio della
sussidiarietà della protezione internazionale in relazione alla
protezione nazionale, inoltre, il riconoscimento della qualità di rifugiato
presuppone che la persona interessata non possa ottenere sufficiente
protezione in Patria (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo
federale svizzero [DTAF] 2008/4 consid. 5.2). Infine, tra la fuga dal
Paese di origine o di residenza e le persecuzioni subite,
rispettivamente il timore di persecuzioni future, deve sussitere un
nesso temporale e causale.
6.3 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi delle dichiarazioni determinanti
rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un
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grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante
sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(cfr. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più
verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e
non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in
modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici
impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1).
7.
7.1 L'autorità di prime cure ha ritenuto che le dichiarazioni del
ricorrente circa la sua attività politica per il DEHAP, gli arresti e le
pressioni subiti a causa di detto impegno politico non soddisferebbero
le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi, perché
contraddittorie, stereotipate e spoglie di dettagli. Trattasi pertanto di
esaminare se i motivi d'asilo addotti dal ricorrente in legame alla sua
presunta attività politica esercitata prima dell'espatrio (avvenuto nel
[...]) sono verosimili, rispettivamente se rappresentano seri pregiudizi
ai sensi dell'art. 3 LAsi.
7.2 Il Tribunale constata, come primo aspetto, che non può essere
escluso con certezza che il ricorrente abbia effettivamente svolto, a
partire dal (...) e sino al suo espatrio, attività politiche per il partito
DEHAP. Come egli stesso sottolinea nel memoriale di ricorso, le sue
risposte circa il partito e le mansioni da lui svolte per il medesimo sono
state chiare, precise, non in contrasto tra loro e, soprattutto,
corrispondenti al vero. A guisa d'esempio, in ogni versione resa egli ha
sostenuto di essere stato attivo per la sezione giovanile del DEHAP,
distribuendo la rivista del gruppo in tre quartieri di Gaziantep. Ha
menzionato correttamente il nome di detta rivista ed il significato
dell'acronimo DEHAP. Di propria iniziativa e in maniera corretta, poi,
egli ha indicato (cfr. V2 pag. 6) l'acronimo del gruppo antecedente il
DEHAP (vale a dire HADEP) e l'anno in cui quest'ultimo è stato
modificato in, appunto, DEHAP (il 2003, quando la Corte
costituzionale proibì l'HADEP). Il ricorrente ha, peraltro, elencato
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correttamente i nomi dell'allora responsabile del DEHAP a Gaziantep,
del responsabile a livello nazionale e del responsabile della sezione
giovanile del gruppo a Gaziantep (cfr. V2 pagg. 8-9). In tale contesto
giova rilevare che se, da un lato, l'insorgente non ha accennato al fatto
che, nel frattempo, il gruppo DEHAP non esiste più, perchè
aggregatosi con un altro gruppo politico, dall'altro lato, tale mancanza
non intacca la conclusione di verosimiglianza a cui giunge il Tribunale,
giacché detta fusione è avvenuta in data 17 agosto 2005, vale a dire
diversi mesi dopo la cessazione delle attività del ricorrente per il
DEHAP quale distributore della rivista A. W. ed il trasferimento presso
la sorella a G._______ il (...), rispettivamente quattro giorni dopo il suo
espatrio. La conclusione dell'UFM, secondo cui l'attività politica del
ricorrente sarebbe da mettere in dubbio (cfr. decisione impugnata
punto 3. pag. 4), non può pertanto essere condivisa.
Differente si presenta, invece, la situazione in merito alle allegazioni
del ricorrente circa quanto avrebbe subito da parte delle autorità di
polizia a causa dell'attività svolta per il DEHAP, alle quali –
convenendo con l'UFM – non può essere creduto. Infatti, se, da una
parte, le contraddizioni rilevate dall'autorità inferiore, al contrario di
quanto la stessa sostiene nel provvedimento impugnato, riguardano
elementi secondari dell'intero racconto, dall'altra parte, l'insorgente ha
reso versioni discordanti e vaghe in merito ad aspetti centrali del suo
vissuto. In particolare, in merito alle tre volte che sarebbe stato
fermato mentre distribuiva il giornale del partito e trattenuto per
diverse ore, stupisce che il ricorrente non abbia menzionato già in
occasione della prima audizione che, dopo le allegate torture, gli
agenti l'avrebbero abbandonato sulla strada, dove avrebbe ripreso i
sensi e chiamato il padre per tornare a casa. In effetti, essendo detta
pratica per lo meno inusuale, è immaginabile che la medesima abbia
come minimo disorientato il ricorrente sul momento. Inoltre, come
rettamente riconosciuto dall'UFM, benché ne abbia indicato le date
senza mai contraddirsi, il ricorrente ha descritto le sue tre permanenze
al posto di polizia di S. in maniera del tutto vaga e stereotipata. Sia per
l'allegato fermo del (...), che per quello del (...), rispettivamente (...) , ad
esempio, egli, durante la seconda audizione, ha fornito una versiona
unica per i tre episodi di tortura subiti, senza discernerli tra loro,
rispettivamente senza apportare elementi specifici per ognuno di essi
(cfr. V2 pag. 8). Anche quando è stato udito per la terza volta, non è
stato in grado di dettagliare quanto vissuto, ripetendo in maniera
generica e distanziata la sequenza delle presunte torture (cfr. V3 pagg.
Pagina 12
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4, 9 e 10). Peraltro, non giustificabile è il fatto che l'insorgente, durante
le prime due audizioni, abbia sottaciuto che sin dal (...) agenti di
polizia l'avrebbero minacciato verbalmente di morte ogni qualvolta
l'avrebbero incontrato per strada (cfr. V3 pag. 5), perchè inerente
anch'esso a presunte persecuzioni e, pertanto, ad un aspetto centrale
del racconto. Mal si comprende pure come mai, durante la prima e la
terza audizione, egli abbia tralasciato di indicare di essere stato
portato fuori città da agenti di polizia nel (...) e minacciato di morte con
un'arma da fuoco, menzionando tale episodio unicamente in sede di
seconda audizione (cfr. V2 pagg. 6 e 10). L'insorgente ha reso poi
versioni discordanti circa la frequenza di questi episodi, indicando in
maniera generica di essere stato trasportato fuori città "ogni tanto" (cfr.
V2 pag. 5), per, poco dopo, limitare a tre volte detti fermi (cfr. V2 pag.
6). Peraltro, alla luce del fatto che, durante la seconda audizione,
abbia fatto esplicita menzione anche di come le autorità lo avrebbero
interrogato in merito a membri di detto partito (cfr. V2 pag. 5) e che il
fratello avrebbe anch'esso collaborato con il DEHAP, è illogico che,
durante la prima audizione, quando interpellato sui motivi dei fermi
subiti, egli abbia indicato unicamente che le autorità l'avrebbero
ammonito dal collaborare con detto partito (cfr. V1 pag. 4). Oltre a ciò,
la versione fornita in terza audizione, secondo cui i suoi problemi
avrebbero trovato inizio col fermo del (...) e che egli, allora, sarebbe
stato arrestato a causa dell'impegno politico del fratello (cfr. V3 pag.
4), non risulta pertinente ed è in netta contraddizione con quanto
asserito fino a dato momento, ovvero che la polizia avrebbe iniziato a
perquisire il domicilio familiare già dopo la partenza del fratello nel (...)
(cfr. V2 pag. 5), rispettivamente che il fermo del (...) sarebbe avvenuto
unicamente a causa delle attività politiche del ricorrente medesimo
(cfr. V1 pag. 4 e V2 pagg. 5-6). Pertanto, le dichiarazioni dell'insorgente
circa i fermi e le minacce di morte subiti a causa della sua attività
politica per il DEHAP sono inverosimili. Tale conclusione è, del resto,
confermata dal fatto che, fino ad oggi, unicamente attivisti del DEHAP
particolarmente esposti in ragione della loro funzione, come ad
esempio quadri del partito, candidati alle elezioni, membri che hanno
preso parte a manifestazioni del gruppo, che si sono oltremodo
particolarmente impegnati per esso o che sono sospettati di appoggio
al Partiya Karkerên Kurdistan (PKK), sono stati oggetto di fermi
prolungati. In altre parole, una mera collaborazione con il DEHAP,
come quella realizzata dal ricorrente, che – stando alle sue
dichiarazioni – non possedeva la tessera di adesione al gruppo (cfr. V2
pag. 10 e V3 pag. 8) e non vi ha mai assunto una funzione esposta,
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limitandosi sempre a svolgere la semplice funzione di distributore di
riviste limitatamente a determinati quartieri di C._______, non è, di
regola, di per sé sufficiente a provocare misure di persecuzione statali
rilevanti in materia d'asilo (cfr. Sentenze del Tribunale D-4577/2006 del
18 febbraio 2010 consid. 4.2.3 e E-4452/2006 del 21 settembre 2009
consid. 3.1.5). Alla luce della sua semplice posizione all'interno del
DEHAP, rispettivamente della banalità del suo impegno per esso, non
vi è ragione per ammettere che abbia a temere seri pregiudizi rilevanti
ai sensi dell'asilo in caso di ritorno nel suo Paese a causa delle attività
svolte per esso, peraltro ancora prima che detto gruppo venisse
dichiarato illegale dalle autorità .
8.
8.1 Il ricorrente fa inoltre valere di avere subito, quando era ancora in
Turchia, delle persecuzioni riflesse in ragione delle attività del fratello
D._______, il quale avrebbe aderito alla sezione giovanile del DEHAP
nel (...) e lasciato il Paese nel corso del (...), perché accusato dalle
autorità di essere un terrorista membro del PKK. In particolare, la casa
famigliare sarebbe stata perquisita regolarmente dopo la partenza di
D._______ e gli agenti, una o più volte, avrebbero anche interrogato il
ricorrente e suo padre in merito a D._______ alla centrale di polizia,
dove li avrebbero altresì percossi, minacciati e incolpati di essere
anch'essi dei terroristi.
8.2 Il Tribunale ritiene che in Turchia, indipendentemente dalle recenti
riforme legislative effettuate nell'ottica di un'adesione all'UE e
nonostante nel codice penale turco non esista la responsabilità penale
estesa alla famiglia, non può essere escluso il rischio di rappresaglie
statali contro membri della famiglia di presunti attivisti del PKK –
rispettivamente di movimenti che ne hanno preso la successione – o di
attivisti curdi di altri gruppi considerati separatisti, in particolare nelle
province del sud e dell'est. Tali rappresaglie sono rilevanti nell'ottica
della persecuzione riflessa ai sensi dell'art. 3 LAsi. Lo scopo di una
persecuzione riflessa può consistere nel punire l'intera famiglia per le
azioni di un singolo membro, giacché sospettato di condividere le
opinioni politiche ed i fini, oppure per intimidirli e diffidarli
dall'approssimarsi ad organizzazioni o attività politiche illegali.
Peraltro, secondo le informazioni a disposizione del Tribunale, non si
possono escludere delle rappresaglie contro membri della stessa
famiglia di un ricercato, neppure se il medesimo si trova all'estero e le
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autorità statali ne sono al corrente. La probabilità di diventare vittima di
una persecuzione riflessa è data soprattutto nei casi in cui è ricercato
un membro della famiglia in fuga e le autorità hanno motivo di
presumere che un altro componente della famiglia abbia un contatto
stretto con il medesimo. Questa probabilità aumenta, se la vittima
stessa di una persecuzione riflessa si caratterizza per un impegno
politico importante all'interno di organizzazioni politiche illegali. In tale
contesto, oltre al grado di parentela, va considerata la dimensione
delle attività politiche della vittima di una persecuzione riflessa ed il
grado di importanza delle stesse come pure i precedenti eventi con la
polizia e le autorità giudiziarie. Rischiano in maniera particolare di
essere oggetto di misure di persecuzione riflessa coloro che si
impegnano apertamente per parenti attivi politicamente, segnatamente
tramite organizzazioni attive in favore di detenuti o l'inoltro di un
ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo. All'ora attuale, il
rischio di rappresaglie contro membri della stessa famiglia è da
considerarsi ancora attuale; tuttavia esso deve essere analizzato, di
caso in caso, secondo le circostanze della fattispecie (cfr. GICRA 2005
n. 21 consid. 10 e sentenza del Tribunale D-5336/2008 del
14 giugno 2010 consid. 6.2 con i relativi riferimenti).
8.3 Preliminarmente, il Tribunale constata che le dichiarazioni
dell'insorgente in merito al fratello D._______ – seppur di esiguo
numero – coincidono, nell'insieme, con quanto emerge dagli atti di
quest'ultimo (N [...]). Difatti, nonostante il ricorrente abbia collocato la
partenza del fratello nel corso del (...) (cfr. V2 pag. 6), mentre egli ha
lasciato la Turchia già agli inizi del febbraio (...) ha indicato
correttamente che ha aderito alla sede giovanile del DEHAP di
C._______ nel (...) (cfr. ibidem pag. 6), che le autorità lo hanno tratto
in fermo diverse volte, torturato e accusato di fare parte del PKK
(ibidem pag. 8).
8.4 Inoltre, se, da un lato, ritenuta la prassi che le autorità turche
mettono in atto nei confronti di famiglie ritenute facenti parte
dell'opposizione, non può essere escluso che le stesse abbiano fatto
visita al domicilio del ricorrente, perché interessate a trovare
D._______, rispettivamente ad ottenere informazioni sullo stesso,
dall'altro lato, le dichiarazioni del ricorrente in merito ad allegate
pressioni, subite in ragione dell'impegno politico di D._______ sotto
forma di perquisizioni e fermi, non possono essere credute, poiché
contraddittorie e vaghe e, come si vedrà di seguito, difettano, ad ogni
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modo, dell'intensità rilevante in materia d'asilo per ammettere una
persecuzione riflessa, rispettivamente il timore di esservi esposto in
futuro. Peraltro, l'ottenimento dell'asilo da parte del fratello del
ricorrente non è di per sé sufficiente per ammettere delle persecuzioni
statali nei confronti di suoi famigliari, rispettivamente un loro timore
futuro di esserne vittime (cfr. GICRA 1994 n. 17 consid. 3b; Sentenza
del Tribunale D- 4577/2006 del 18 febbraio 2010 consid. 4.3.2). Inoltre,
le dichiarazioni dell'insorgente in merito alle perquisizioni al suo
domicilio ed ai fermi subiti insieme al padre durante le stesse sono del
tutto inattendibili. Difatti, egli ha reso versioni discordanti in merito ai
fermi: durante la prima audizione, descrivendo le perquisizioni subite,
egli non ha fatto menzione alcuna di essere mai stato tratto in fermo
durante una di esse insieme al padre (cfr. V1 pag. 4); in aggiunta, nella
seconda audizione, egli non ha menzionato tale fatto durante il
racconto spontaneo, bensì unicamente a fine audizione quando
interrogato su ulteriori motivi d'asilo, descrivendo l'episodio come
l'unico di tale natura ed in maniera stereotipata e succinta (cfr. V2 pag.
10); nella terza audizione, infine, egli ha allegato di essere stato più
volte fermato insieme al padre in occasione di perquisizioni di polizia
(cfr. V3 pag. 6). Inoltre, la versione resa in sede di seconda audizione
secondo cui egli sarebbe stato unicamente schiaffeggiato quando in
stato di fermo insieme al padre (cfr. V2 pag. 10), non coincide con
quanto indicato durante la terza audizione, secondo cui sia lui che il
padre avrebbero subito colpi e forti percosse (cfr. V3 pagg. 6-7). Oltre
a ciò, le descrizioni fornite in merito a quanto subito dalla famiglia nei
momenti delle perquisizioni, segnatamente danni, disordine, minacce,
insulti e domande in merito al rifugio di D._______ (cfr. V1 pag. 4, V2
pag. 9 e V3 pagg. 6, 8 e 12), sono molto scarne e prive di dettagli,
benché raccontate da una persona che sostiene di averle non solo
vissute personalmente, ma ritenute opprimenti al punto tale da indurla
a lasciare il suo Paese (cfr. V2 pag. 5 e V3 pag. 12). Le allegazioni
ricorsuali (cfr. paragrafo 5.2) non sono, del resto, atte a confutare la
conclusione d'inverosimiglianza a cui giunge l'UFM.
8.5 In considerazione di quanto esposto, il Tribunale ritiene che l'UFM
ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente circa le
allegate persecuzioni riflesse subite in ragione delle attività politiche
del fratello D._______ e circa il timore d'esposizione a persecuzioni
riflesse future non soddisfano le condizioni previste agli artt. 3 e 7
LAsi.
Pagina 16
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9.
9.1 L'insorgente, posticipatamente all'inoltro del gravame di ricorso, ha
dichiarato di essere sotto accusa in Turchia per la redazione di due
articoli, pubblicati in detto Paese il (...), rispettivamente per la
pubblicazione di un libro di cui sarebbe erroneamente ritenuto essere
l'autore. A sostegno di tale tesi, ha inoltrato diversi mezzi di prova, la
cui autenticità non è contestata in questa sede.
9.2 Colui che fa valere una situazione di pericolo creatasi nel suo
Paese d'origine o di provenienza in seguito ad un comportamento
assunto dopo l'espatrio, fa valere motivi soggettivi insorti dopo la fuga
(art. 54 LAsi). Detti motivi, a prescindere dal fatto di essere stati
generati abusivamente o meno, conducono all'esclusione dall'asilo,
nella misura in cui siano determinanti per il riconoscimento della
qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1). Determinante
nell'esame per il riconoscimento di detta qualità è la questione a
sapere se le autorità del Paese interessato considerano il
comportamento del richiedente l'asilo come antistatale e se
quest'ultimo, in caso di rientro in Patria, abbia a temere misure
persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi. Questo deve essere provato, o
per lo meno reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).
9.3
9.3.1 Nelle lettere del 30 giugno 2008 e 24 novembre 2008, il
ricorrente ha sostenuto di essere sotto inchiesta per la redazione di un
articolo pubblicato sul giornale E._______ il (...), ed ha inoltrato cinque
mezzi di prova a sostegno di tale tesi, il cui contenuto rilevante ai fini
della procedura si riassume come segue:
- requisitoria del (...) del Pubblico Ministero H._______ ("Doc. A"): il
documento è inerente unicamente al proprietario e redattore capo del
giornale E._______ I._______. Il ricorrente non vi è nominato in alcun
modo;
- processo verbale dell'udienza del (...) dinanzi all'11. Tribunale Penale
di L._______ ("Doc. B"): quale imputato in tale processo vi è citato
unicamente il proprietario e redattore capo del giornale E._______
I._______. Il ricorrente vi è citato semplicemente quale autore degli
articoli (...) e (...) (entrambi pubblicati il [...]). È riportata infine la
decisione del citato Tribunale di ordinare la testimonianza
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dell'insorgente, rispettivamente la riserva di aprire un'inchiesta nei
confronti di quest'ultimo, a dipendenza della sua deposizione;
- arringa difensiva di I._______ del (...) ("Doc. C"): il ricorrente vi è
citato quale autore degli articoli (...) e (...) (entrambi pubblicati il [...]);
- convocazione del Tribunale Penale di C._______ del (...) all'indirizzo
del ricorrente ("Doc. D"): l'insorgente, citato quale imputato ("Sanik"), è
invitato a comparire all'udienza del (...) presso detto Tribunale;
- processo verbale dell'udienza del (...) presso l'11. Tribunale Penale di
L._______ ("Doc. E"): vi è riportata la constatazione del Tribunale circa
l'assenza di una risposta da parte del Tribunale penale di C._______
in merito alla convocazione del ricorrente e la sua decisione di
attendere detta risposta.
9.3.2 Il Tribunale osserva innanzitutto che il ricorrente ha reso due
versioni discordanti circa la data di redazione degli articoli menzionati,
sostenendo dapprima di averli pubblicati prima dell'espatrio (cfr. lettera
del 30 giugno 2008 pag. 1), per poi, in un secondo momento, allegare
di averli scritti quando già si trovava in Svizzera (cfr. lettera del
24 novembre 2008 pag. 1). Anche volendo ritenere la seconda
versione citata, essendo i due articoli stati pubblicati il (...), il ricorrente
non può che averli redatti prima di tale data e, pertanto, ancora prima
della terza audizione a cui è stato sottoposto in Svizzera, esperita il
5 settembre 2007. Ne discende che, in ogni caso e come rettamente
segnalato dall'autorità di prime cure, l'insorgente ha sottaciuto la sua
attività di redattore di articoli d'opposizione e questo, nonostante gli
sia stata data l'opportunità di esporre in modo esaustivo tutti i suoi
motivi d'asilo, al più tardi prima della conclusione della terza audizione
(cfr. V3 pag. 13). Tale fatto mette seriamente in dubbio che egli abbia
redatto gli articoli in questione.
9.3.3 A ciò si aggiunge il fatto che i dati riportati sul documento D non
permettono di sostenere con certezza che lo stesso si riferisca al
processo a carico di I._______ dinanzi al Tribunale penale di
L._______, rispettivamente alla richiesta di detto Tribunale di
interrogare l'insorgente nell'ambito di tale processo. Del resto, non è
evincibile, né dai mezzi di prova prodotti, né dagli atti di causa, che nel
lasso di tempo intercorso tra l'udienza del (...) (cfr. Doc. B) e la
convocazione del (...) (cfr. Doc. E), rispettivamente fino ad oggi, il
ricorrente sia mai stato messo sotto accusa per la pubblicazione dei
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due articoli summenzionati. In considerazione di detti elementi, il
Tribunale non ritiene sufficientemente comprovato che le autorità
turche abbiano aperto un'inchiesta penale nei suoi confronti per la
redazione degli articoli (...) e (...) pubblicati sul E._______ il (...).
9.3.4 Visto quanto esposto, il Tribunale ritiene inverosimile il timore
dell'insorgente di essere esposto a misure persecutorie in caso di
rientro in Turchia a causa dell'allegata redazione di articoli
propagandistici per il giornale E._______.
9.4
9.4.1 Nello scritto del 24 novembre 2008, l'insorgente sostiene di
essere sotto inchiesta anche in relazione alla pubblicazione del libro
(...), benché, a sua detta, egli non ne sarebbe l'autore. I mezzi di prova
inoltrati, rispettivamente il loro contenuto rilevante ai fini di codesta
procedura sono i seguenti:
- dichiarazione non datata redatta a mano dal ricorrente, in cui si
dichiara estraneo alla redazione del libro summenzionato e ipotizza
che il coimputato M._______, responsabile della pubblicazione, abbia
fatto il suo nome mentre sottoposto a tortura;
- lettera dell'avvocato F._______ del (...), nella quale egli ripercorre le
tappe del processo in questione, citando i mezzi di prova "Ek. 1-3" (v.
sotto), espone i testi di legge rilevanti nella fattispecie e sostiene che
l'insorgente rischierebbe l'arresto e l'incarcerazione in caso di rientro
in Turchia in ragione della sua etnia e della sua posizione politica;
- richiesta del (...) della Procura generale della Repubblica di
L.________ alla Procura generale della Repubblica di C._______ di
ordinare la convocazione del ricorrente, al fine di interrogarlo sul libro
(...), per la cui pubblicazione la Procura di L._______ ha aperto
un'inchiesta;
- conferma da parte della Procura generale della Repubblica di
C._______ del (...) di invio della convocazione richiesta al ricorrente;
- requisitoria del (...) ("Ek. 1"), in cui il Procuratore generale della
Repubblica di L._______ accusa l'insorgente di propaganda per il
PKK, in relazione alla pubblicazione (...), di cui è ritenuto l'autore;
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- processo verbale dell'udienza dell'(...) ("Ek. 2"), in cui il 14. Tribunale
Penale di L._______ decide di richiedere al Tribunale di guardia
penale di C._______ di inoltrargli il processo verbale dell'interrogatorio
del ricorrente prima dell'inizio del processo il (...);
- lettera del 14. Tribunale Penale di L._______ del (...) al Tribunale di
guardia penale di C._______, con cui è ordinato l'invio del processo
verbale dell'interrogatorio del ricorrente prima del (...);
- processo verbale dell'udienza del (...) ("Ek. 3"), in cui il Tribunale
Penale di L._______ constata l'assenza di una risposta da parte del
Tribunale penale di C.______ in merito all'interrogatorio dell'insorgente
e rinvia il processo al (...);
- processo verbale dell'udienza del (...), in cui il Tribunale Penale di
L._______ prende atto dell'impossibilità di interrogare il ricorrente e
decide di emettere un ordine di ricerca al fine di interrogarlo;
- lettera del Tribunale Penale di L._______ del (...), con cui informa
l'Ufficio cattura di L._______ di voler ricercare l'insorgente;
- ordine di ricerca del (...) emesso nei confronti del ricorrente al fine di
poterlo interrogare, nel quale il Tribunale Penale di L._______ lo
accusa di atti propagandistici in favore di un'organizzazione terroristica
(in casu il PKK),
- testo degli articoli di legge inerenti alla procedimento in questione,
riportati dall'avvocato F._______ (scritto non datato).
9.4.2 In considerazione dei mezzi di prova testé mezionati, la cui
autenticità non è, del resto, contestata dall'autorità di prime cure, il
Tribunale non ha ragione di dubitare che l'insorgente sia effettivamente
sotto inchiesta per crimini di stampa, nello specifico per attività
propagandistiche per il PKK in relazione alla pubblicazione del libro
(...), rispettivamente che il processo avviato dal 14. Tribunale Penale di
L._______ sia tuttora pendente a causa della sua assenza e che le
autorità lo ricerchino. Tale aspetto – nonostante non si possa
escludere che il ricorrente, come egli allega, sia estraneo alla
redazione ed alla pubblicazione del libro menzionato – è da tenere in
considerazione per esaminare se egli abbia o meno fondato timore di
persecuzioni future.
Pagina 20
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9.4.3 Secondo informazioni a disposizione del Tribunale (cfr. DTAF
2010/9), in Turchia, oltre al registro penale ("Adli Sicil"), da diverso
tempo, a livello nazionale, viene utilizzato un sistema centralizzato di
registrazione, il cosiddetto "Sistema generale d'informazioni" ("Genel
Bilgi Toplama Sistemi", GBTS). Detta banca dati contiene informazioni
riguardanti singole persone ed è amministrata da un servizio specifico
della polizia nazionale. In particolare, nel GBTS sono registrate
informazioni raccolte ed inoltrate a detto servizio dalle autorità di
polizia e di gendarmeria, segnatamente i dati riguardanti persone che
sono, rispettivamente sono state sospettate di aver commesso crimini
politici, come pure divieti di uscita, crimini inerenti alla procedura
penale militare e determinati delitti fiscali. Benché la creazione di una
voce nel GBTS non avvenga sempre secondo criteri omogenei sul
territorio nazionale, la tendenza generale è, tuttavia, facilmente
evincibile: l'esistenza di un procedimento penale per crimini politici ha
come conseguenza, in ogni caso, la creazione di una schedatura di
natura politica nel GBTS, di norma al termine delle indagini preliminari
del ministero pubblico o, al più tardi, al termine del procedimento. Tutti
i posti di polizia e gendarmeria sul territorio turco hanno accesso al
GBTS, in particolare anche quelli situati ai confini preposti ai controlli
di persone in entrata e uscita dal Paese.
Pertanto, il Tribunale parte dal presupposto certo che, al momento in
cui una persona schedata fa rientro in Turchia, le autorità preposte ai
controlli vengano a conoscenza della sua schedatura politica. Ciò, a
sua volta, per la stessa comporta un importante rischio di subire
misure persecutorie statali di intensità rilevante in materia d'asilo. Del
resto, la schedatura a livello nazionale quale "persona scomoda" dal
punto di vista politico, oltre ad essere facilmente constatabile per tutti i
posti di polizia turchi, comporta, di regola, una sorveglianza statale
che, seppure meno intensa delle misure di cui sopra, è duratura nel
tempo. Inoltre, persone schedate sono automaticamente sospettate
dalle autorità in caso di disordini politici nella zona in cui vivono e
trattate di conseguenza. Esistono altresì diversi rapporti che
denunciano altre molestie e discriminazioni che subiscono persone
schedate, segnatamente nei loro rapporti quotidiani con le autorità (cfr.
Sentenza del Tribunale E-5253/2007 del 27 luglio 2010 consid. 4.3.5).
9.4.4 Nella fattispecie, il Tribunale presuppone l'esistenza di una
schedatura politica dell'insorgente, ritenuto che una procedura penale
è stata avviata nei suoi confronti e che, in tale contesto, le autorità
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hanno ordinato la sua ricerca, al fine di interrogarlo circa il reato
addebitatogli di "attività propagandistiche per un'organizzazione
terroristica", come esplicitamente formulato sull'ordine del (...) inoltrato
quale mezzo di prova. Stando allo scritto dell'avvocato F._______ del
(...), poi, il ricorrente, facendo rientro in Turchia, rischierebbe l'arresto
e la condanna ad una pena preventiva a causa del processo avviato
nei suoi confronti, dell'ordine del (...) di cui sopra, della sua etnia e
della sua posizione politica.
9.4.5 Se, da una parte, il comportamento delle autorità turche nel
caso specifico non è prevedibile con esattezza, dall'altra, in ragione
dell'ordine del (...) menzionato poc'anzi, è d'uopo partire dal
presupposto che egli venga arrestato al momento dell'entrata in
Turchia, al fine di essere interrogato per il processo tuttora pendente
nei suoi confronti. La possibilità che egli, successivamente, venga
scarcerato, rispettivamente che, come sostenuto dall'UFM, egli possa
attendere il verdetto in libertà, non può essere ipotizzata con
sufficiente probabilità. Lo stesso dicasi per la possibile condanna, la
quale, secondo il diritto turco, può comportare diversi anni di carcere.
Ritenuta l'incertezza in maniera generale in relazione ai rischi che
tendenzialmente correrebbe il ricorrente e le eventuali conseguenze
future a cui lo stesso potrebbe andare incontro e considerato che una
sua uscita dal Paese non sarebbe più possibile in caso di condanna,
l'argomento dell'UFM, secondo cui sarebbe esigibile che l'insorgente
attenda in Turchia l'esito della procedura in corso, non può essere
condivisa (cfr. Sentenza del Tribunale E- 5253/2007 del 27 luglio 2010
consid. 4.3.7).
Ne discende che, in rispetto della giurisprudenza, secondo cui la sola
esistenza di una schedatura politica permette di ritenere, di regola, un
fondato timore di persecuzioni statali future rilevanti in materia d'asilo
(cfr. DTAF 2010/9 e GICRA 2005 n. 11), il timore del ricorrente di
essere esposto, in futuro, a misure persecutorie statali è da
considerarsi fondato.
9.4.6 Considerato quanto esposto e ritenuto altresì che il ricorrente, a
causa della sua schedatura politica, non dispone di un'alternativa
interna di fuga, le condizioni per il riconoscimento della qualità di
rifugiato sono adempiute ai sensi dell'art. 54 LAsi. L'asilo, tuttavia, non
può essergli accordato (cfr. consid. 9.2).
Pagina 22
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10.
10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne
ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della
famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).
10.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21
consid. 9-11).
10.3 Ritenuti il fondato timore del ricorrente di essere esposto, in
futuro, a misure persecutorie in Turchia ai sensi dell'art. 3 LAsi e,
pertanto, la violazione del principio del divieto di respingimento che
implicherebbe un suo allontanamento (art. 83 cpv. 3 della Legge
federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [RS 142.20, LStr]),
l'esecuzione dello stesso è da considerarsi inammissibile. Pertanto, il
ricorrente è da ammettere provvisoriamente in Svizzera quale rifugiato
(GICRA 2000 n. 16 consid. 5a).
11.
Di conseguenza, in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato,
rispettivamente di concessione dell'ammissione provvisoria il ricorso è
accolto e la decisione impugnata confermata. Per il resto, il ricorso è
respinto. I punti 1, 4 e 5 del dispositivo della decisione dell'UFM del
27 settembre 2007 sono annullati e l'UFM è incaricato di ammettere
provvisoriamente in Svizzera il ricorrente.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono ridotte di un terzo a CHF 200.- e poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché artt. 1-3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
13.
Ritenuto che l'insorgente è difeso in questa sede da un mandatario, si
giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
Pagina 23
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(art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di
una nota dettagliata, è fissata d'ufficio ex aequo et bono in CHF 500.-,
conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del
ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 24
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto limitatamente al riconoscimento della qualità di
rifugiato e alla richiesta di concessione dell'ammissione provvisoria.
Sul punto di questione della concessione dell'asilo, il ricorso è
respinto.
2.
I punti 1, 4 e 5 del dispositivo della decisione dell'UFM del
27 settembre 2007 sono annullati. L'autorità inferiore è incaricata di
ammettere provvisoriamente il ricorrente quale rifugiato.
3.
Le spese processuali, di CHF 200.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Al ricorrente è assegnata un'indennità di ripetibili di CHF 500.-.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegati:
bollettino di versamento e copia delle osservazioni dell'UFM
dell'8 settembre 2010)
- autorità inferiore, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno;
in copia)
- N._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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