Corte IV
D-7300/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Jenny de Coulon Scuntaro;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
B._______, nata il (...),
C._______, nata il (...),
Afganistan,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito);
decisione dell'UFM del 1°ottobre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7300/2010
Visto:
la prima domanda d'asilo che gli interessati – cittadini afgani, di etnia
Hazara, originari di D._______ – hanno presentato in data (...) in
Svizzera,
la decisione del 2 marzo 2009 dell'UFM, cresciuta in giudicato il
l'8 aprile 2009, mediante la quale detto Ufficio ha respinto la succitata
domanda d'asilo ed ha ordinato l'allontanamento degli interessati dalla
Svizzera, come pure l'esecuzione dell'allontanamento medesimo,
la domanda di riesame della decisione dell'UFM del 2 marzo 2009
inoltrata dagli interessati il 13 maggio 2009 (recte: 12 maggio 2009;
cfr. timbro del plico raccomandato), sulla base della presentazione in
data 15 maggio 2009 di tre documenti in lingua straniera quali nuovi
mezzi di prova, ovvero la segnalazione del sequestro del padre e del
fratello dell'interessato, redatta dal suocero di quest'ultimo e
indirizzata al responsabile della Gendarmeria della provincia di
D._______, la denuncia del fratello dell'interessato inviata alla stessa
Gendarmeria, nonché la conferma del Consiglio comunale della
regione circa il rapimento del padre e del fratello dell'interessato,
la decisione dell'UFM del 21 agosto 2009, dove ha respinto la
suddetta domanda di riesame, confermando la decisione del
2 maggio 2009 (recte: 2 marzo 2009),
la scomparsa degli interessati dal E._______ di F._______ in data (...),
il ritorno in Svizzera degli interessati a partire dal (...) ad opera delle
autorità (...) in applicazione del Regolamento Dublino,
la seconda domanda d'asilo che gli interessati hanno depositato per
iscritto, tramite il loro rappresentante legale, in data 5 luglio 2010 in
Svizzera,
l'inoltro in data 6 agosto 2010 da parte degli interessati della
documentazione probatoria, già agli atti del dossier dell'UFM, tradotta
in lingua italiana,
i verbali d'audizione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 e 41 cpv. 1 LAsi
dell'11 agosto 2010 di A._______ (di seguito: verbale 1) e di
B._______ (di seguito: verbale 2),
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la richiesta all'UFM in data 16 agosto 2010 da parte degli interessati di
voler attendere la nascita del figlio di cui è incinta la ricorrente al sesto
mese, nonché la documentazione relativa al padre dell'interessato che
il loro patrocinatore ha richiesto alla G._______ a H._______, come
da lettera annessa, per emettere la decisione finale o eventualmente
procedere ad una seconda audizione della signora B._______,
la decisione dell'UFM del 1 ottobre 2010, notificata al patrocinatore
degli interessati il 4 ottobre 2010 (cfr. atto B23/1, avviso di notifica e di
ricevuta), mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
suddetta domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha, tuttavia,
concesso agli interessati l'ammissione provvisoria in Svizzera, ritenuta
l'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento verso
l'Afghanistan,
il ricorso inoltrato dagli insorgenti, non rappresentati in questa sede,
limitatamente all'entrata nel merito della loro domanda d'asilo e alla
pronuncia del loro allontanamento dalla Svizzera (punto 1 e 2 della
decisione impugnata) in data 11 ottobre 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in originale il 13 ottobre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, in sede d'audizione, gli interessati si sono espressi sui loro motivi
alla base della loro seconda domanda d'asilo, rifacendosi alla vicenda
resa durante il primo procedimento d'asilo, in particolare ai fatti legati
all'uccisione di uno dei fratelli dell'interessato, al sequestro di suo
padre e di un altro fratello, nonché alle attività politiche dei medesimi,
che essi fanno valere la produzione in questa sede della traduzione
dei documenti, i quali – a loro dire – all'epoca della prima procedura
d'asilo non sarebbero stati utilizzati, in quanto non ve ne sarebbe stata
la traduzione, nonché hanno preannunciato l'esistenza di altri
documenti che riguarderebbero il padre dell'interessato e che si
troverebbero alla G._______ a H._______,
che gli interessati hanno indicato di non essere rientrati in
Afghanistan, bensì di essersi recati in Germania,
che, nella decisione del 1°settembre 2010, l'UFM ha constatato che i
richiedenti – che non sarebbero rientrati nel loro Paese d'origine –
avrebbero depositato la traduzione dei documenti già presentati nel
corso della prima procedura, i quali non apporterebbero nessun
elemento nuovo, nonché avrebbero ripreso i motivi d'asilo, sui quali
l'autorità inferiore avrebbe già statuito; che, infatti, la prima procedura
d'asilo, introdotta il (...), si sarebbe conclusa definitivamente con la
crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 2 marzo 2009; che,
peraltro, i fatti allegati dai richiedenti, che si sarebbero prodotti dopo la
conclusione della citata procedura, non sono propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinante per la concessione della protezione
provvisoria; che, di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio
del divieto di respingimento all'allontanamento dei richiedenti, la cui
esecuzione, dagli atti del dossier, non li esporrebbe al rischio di essere
sottoposti a trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101); che, inoltre, considerata la situazione
familiare dei richiedenti con un figlio nascituro, detto Ufficio ha ritenuto
l'esecuzione dell'allontanamento dei medesimi inesigibile ed ha
concesso loro l'ammissione provvisoria a soggiornare in Svizzera,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che, tuttavia, detto
Ufficio ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera,
concedendo loro tuttavia l'ammissione provvisoria in Svizzera,
che, nel gravame, richiamati i fatti esposti, i ricorrenti sostengono di
aver prodotto la traduzione dei documenti probatori, precedentemente
presentati ma che non sarebbero stati presi in considerazione, i quali
attesterebbero l'uccisione del fratello del ricorrente a causa di rivalità
politiche, nonché il rapimento per i medesimi motivi di suo padre e di
un suo altro fratello; che, inoltre, gli insorgenti fanno valere che
intendono produrre un altro documento, ovvero il rapporto della polizia
di Herat, richiesto ma non ancora pervenuto, come dimostrerebbe la
lettera del 16 agosto 2010 dei ricorrenti alla G._______ a H._______
(cfr. agli atti), il quale descriverebbe il citato rapimento del fratello e del
padre del ricorrente e comproverebbe che essi sarebbero in grave
rischio in caso di rientro in Afghanistan,
che, in conclusione, gli insorgenti hanno chiesto l'annullamento del
provvedimento impugnato limitatamente al punto 1 e 2, nonché
l'entrata nel merito della loro domanda d'asilo, come pure la
concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno altresì presentato
una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza,
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che le allegazioni addotte dai ricorrenti a sostegno della loro seconda
domanda d'asilo sono direttamente legate, ovvero si riferiscono a
quelle fatte valere nella prima procedura d'asilo (cfr. verbale 1 e 2 a
confronto con incarto relativo al primo procedimento d'asilo),
che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con
la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 2 marzo 2009, in
cui i suddetti motivi d'asilo sono stati già considerati inverosimili,
che, in questa seconda procedura d'asilo, i ricorrenti pretendono far
valere, quale fatti nuovi, la traduzione in italiano dei documenti di cui
agli atti A, B e C (cfr. ricorso pag. 2 e verbale 1 D15-16 pag. 3), che i
medesimi avevano già presentato in originale e in lingua afgana con
scritto del 15 maggio 2009 a sostegno della loro domanda di riesame
inoltrata il 12 maggio 2009,
che, contrariamente a quanto pretendono in sede di ricorso, ovvero
che i suddetti documenti non sarebbero stati presi in considerazione
nella prima procedura d'asilo, in quanto trasmessi in lingua straniera
(cfr. ricorso pag. 2), l'UFM nella decisione su riesame del
21 agosto 2009, regolarmente cresciuta in giudicato, si è pronunciato
sui medesimi, ritenendoli privi di ogni valore probatorio (cfr. incarto
relativo alla procedura di riesame),
che, peraltro, non soccorre gli insorgenti la mera intenzione di produrre
un nuovo documento a sostegno dei loro motivi d'asilo che avrebbero
richiesto alla G._______ a H._______ (cfr. ricorso pag. 2) ,
che, infine, i ricorrenti non sono ritornati nel loro Paese d'origine dopo
la prima procedura d'asilo e dopo la procedura di riesame inoltrata
contro la medesima, bensì hanno soggiornato in Germania, come
emerge in particolare dalle dichiarazioni di A._______ (cfr. verbale 1
D78 pag. 10),
che, alla luce di quanto sopra evocato, v'è, dunque, ragione di
concludere all'assenza di indizi di nuovi fatti propri a giustificare la
qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria,
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel
merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
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che, inoltre, i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che, di conseguenza, la pronuncia dell'allontanamento nei confronti
dei ricorrenti va confermata, contrariamente alla contestazione
infondata avanzata dagli insorgenti in sede di ricorso, tendente
all'annullamento del punto 2 della decisione impugnata (cfr. ricorso
pag. 1),
che, avendo l'autorità inferiore concesso l'ammissione provvisoria ai
ricorrenti, la loro conclusione ricorsuale tendente alla concessione di
tale misura è priva d'oggetto nel presente ricorso,
che, da quanto esposto, discende che anche in materia di pronuncia
dell'allontanamento, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) e copia del
ricorso dell'11 ottobre 2010 (per corriere interno; in copia)
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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