B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7308/2017
Sen t en z a d e l 2 0 f e bb r a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jeannine Scherrer-Bänziger, Walter Lang,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
Eritrea,
patrocinata dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 27 novembre 2017
D-7308/2017
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Fatti:
A.
A._______, cittadina eritrea nata e cresciuta a B._______, nella regione di
Gasc-Barca, è giunta in Svizzera il 5 ottobre del 2017 nell’ambito di una
procedura di ricollocamento depositando una domanda d’asilo il giorno me-
desimo (cfr. atto A5, pag. 2 e seg.).
Nell’ambito di suddetta procedura, l’interessata ha dichiarato di aver la-
sciato il proprio paese d’origine a causa del servizio nazionale. Ella ha in
particolare indicato di essere stata condotta in una campo militare a Sheket
a seguito di una retata svoltasi nel novembre del 2015. Giunta in loco, la
richiedente asilo sarebbe stata reclusa per due mesi in una casa assieme
ad altre trenta ragazze. In tale contesto, sia a lei che alle compagne di
detenzione sarebbe stato chiesto di svolgere a turno alcune mansioni quali
la raccolta di legna e la preparazione del cibo. Sennonché, una mattina
nella quale era di turno in cucina, ella si sarebbe data alla fuga utilizzando
la necessità di recarsi ai servizi igienici quale diversivo. Arrivata sulla
strada, ella avrebbe preso l’autobus per recarsi nel suo villaggio natale.
Dopo esservi rimasta nascosta per tre giorni, la richiedente asilo sarebbe
espatriata illegalmente alla volta dell’Etiopia in compagnia di alcune vicine
di casa. Prima di giungere in Italia, ella avrebbe sostato in Libia in condi-
zioni difficili (cfr. atto A9, pag. 2 e seg.).
B.
Con decisione del 27 novembre 2017, notificata il giorno stesso (cfr.
atto A12), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha re-
spinto la succitata domanda d’asilo pronunciando nel contempo l’allonta-
namento dell’interessata dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione sic-
come lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 27 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 28
dicembre 2017), l’interessata è insorta avverso la suddetta decisione con
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
postulando il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione
dell’asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all’autorità infe-
riore per lo svolgimento di un’ulteriore audizione e per una nuova valuta-
zione; in via ancor più subordinata la concessione dell’ammissione provvi-
soria per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; contestual-
mente una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell’esenzione dal
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pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con pro-
testa di spese e indennità ripetibili.
D.
Il 31 ottobre 2018 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudi-
ziaria invitando l’autorità di prima istanza a prendere posizione sulle tesi
proposte in sede ricorsuale.
E.
Il 6 novembre 2018 l’autorità intimata ha presentato la propria risposta al
gravame.
F.
Lo scambio scritti si è concluso con la replica dell’insorgente del 26 novem-
bre 2018.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
D-7308/2017
Pagina 4
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo
il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6,
DTAF 2008/4 consid. 5.4).
4.
4.1 In premessa, la ricorrente rammenta di essere giunta in Svizzera
nell’ambito di un programma di ricollocazione concordato a livello europeo.
Ella avrebbe atteso a lungo in Italia novità sulla sua procedura d’asilo e una
volta trasferitasi in Svizzera si aspettava che gli venisse accordata prote-
zione, come da logica conseguenza della procedura di ricollocazione, es-
sendo la stessa riservata ai cittadini di Paesi dall’altissimo tasso di ricono-
scimento. Dopo aver richiamato i fondamenti di tale istituto, l’insorgente si
dice sorpresa di ritrovarsi ora a dover fronteggiare un provvedimento di
allontanamento verso l’Eritrea, esito quest’ultimo che difficilmente si sa-
rebbe prodotto secondo prassi delle autorità italiane. In altri termini, prose-
gue l’interessata, un provvedimento che, stanti le migliori condizioni di ac-
coglienza in Svizzera, appariva come una misura di vantaggio in suo fa-
vore, si sarebbe dunque risolto, paradossalmente, con il suo rinvio in Eri-
trea.
4.2 La Svizzera partecipa al programma europeo di ricollocazione (o “relo-
cation”). Nel contesto odierno, relocation indica la ricollocazione in un altro
Stato europeo di persone che sono già state registrate in uno Stato Dublino
e vi hanno presentato una domanda d’asilo. Lo scopo è di sgravare gli Stati
Dublino situati alla frontiera esterna dell’UE e che, in periodi di particolare
sovraccarico, devono confrontarsi con un numero molto elevato di do-
mande d’asilo. A tal riguardo, va tuttavia rilevato che, come pare del resto
averlo pienamente compreso anche la ricorrente, i programmi di ricolloca-
zione non vincolano in alcun modo le autorità dello Stato richiesto quanto
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alle risultanze della procedura d’asilo, la cui trattazione compete unica-
mente a quest’ultimo (come del resto accade quando la competenza è
stata determinata sulla base del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e
i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno de-
gli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [rifusione]
[Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del 29.6.2013]). Ciò detto,
tale circostanza risulta del tutto ininfluente ai fini dell’evasione del presente
gravame.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
6.
6.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza ha considerato in-
verosimile il racconto dell’interessata. Quest’ultima avrebbe invero reso al-
legazioni palesemente inconsistenti e stereotipate a proposito della retata
di cui sarebbe stata vittima. La ricorrente non sarebbe infatti stata in grado
di approfondire né il momento del prelievo al domicilio né la sua perma-
nenza nel punto di raccolta prima del trasferimento. Del resto, anche le
asserzioni relative al suo soggiorno a Sheket risulterebbero poco sostan-
ziate, elusive e artefatte. La ricorrente avrebbe invero sostenuto di essere
stata portata in una casa, poi divenuta una casa attigua ad una altra ed in
seguito una di due abitazioni inserite nel campo militare. Sennonché, l’in-
sorgente, chiamata a descrivere detto alloggio, si sarebbe limitata ad as-
serire che lo stesso sarebbe stato edificato con un muro di blocchetti con
sopra aghefa e tronchi e di non disporre di alcun letto. Allo stesso modo,
quanto al campo militare, la richiedente asilo avrebbe parlato unicamente
di un cortile recintato, di posti sotterranei, case e agudo; descrizione che
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paragonata con la descrizione dell’alloggio in Libia risulterebbe ben più po-
vera, imprecisa e fittizia. A conferma di ciò vi sarebbero da annoverare an-
che le spiegazioni in merito ad una giornata tipo. L’insorgente avrebbe in
invero inizialmente asserito di ricevere solo il pranzo e la cena, per poi ag-
giungere di fare dei lavori se necessario o altrimenti di stare a casa. Incal-
zata dalla SEM, ella avrebbe quindi affermato di non ricordare nulla di quel
periodo. Non di meno, ha proseguito la SEM, le asserzioni dell’insorgente
a riguardo della fuga sarebbero a tal punto inconsistenti da risultare grot-
tesche. L’insorgente avrebbe infatti affermato di essere uscita dal cancello
allorché la guardia si era propiziamente assentata nonostante nel campo
vi sarebbero stati numerosi militari. Ora, la sua estrema facilità di movi-
mento mal si assocerebbe con le condizioni di pseudo reclusa. Oltremodo,
pure il fatto di aver raccontato all’autista della fuga rischiando di venire rin-
tracciata parrebbe del tutto insensato. Peraltro, le allegazioni della ricor-
rente divergerebbero su punti essenziali. Ella avrebbe invero reso dichia-
razioni incongruenti in merito al luogo di rifugio susseguente alla fuga, as-
serendo dapprima di essere rimasta a casa propria per due giorni e tre notti
ed in seguito avrebbe affermato di essersi recata da suo zio a dormire.
Discrepanti sarebbero anche alcune indicazioni biografiche da lei fornite.
Nel corso dell’audizione sulle generalità l’insorgente avrebbe infatti affer-
mato di aver interrotto l’ottava classe nel luglio del 2014 per aiutare la ma-
dre ad accudire i gemelli che aveva da poco dato alla luce. Sennonché,
nell’ambito dell’audizione sui fatti, questa avrebbe dichiarato di aver la-
sciato la scuola nel settimo mese del 2014 in quanto la madre avrebbe
dovuto partorire nel nono mese del medesimo anno. Sempre in detto con-
testo ella avrebbe inoltre affermato di aver interrotto gli studi nel 2014 a
ventidue anni, dopo undici anni di frequentazione scolastica, aggiungendo
poi insensatamente di aver iniziato all’età di quattordici o quindici anni.
Confrontata in merito, l’interessata avrebbe ritrattato la sua età asserendo
di aver cominciato scuola a dodici anni, poi nuovamente rettificati in undici.
In conclusione la SEM si è poi espressa in merito all’asserito espatrio ille-
gale constatando la sua irrilevanza in materia d’asilo.
6.2 Con ricorso, l’insorgente contesta le valutazioni dell’autorità di prime
istanza. La ricorrente parrebbe infatti aver descritto in modo convincente le
circostanze della retata che avrebbero condotto alla sua cattura. Ella
avrebbe indicato il numero di militari presentatisi, il giorno e l’ora della visita
e, per sommi capi, anche la conversazione intercorsa nella circostanza.
Avrebbe inoltre spiegato di essere in un primo momento stata condotta in
una scuola fungente da punto di raccolta per poi essere trasferita a Sheket
fornendo altresì informazioni sostanziali sulla durata del viaggio, in merito
alle località attraversate ed al tempo di attesa al punto di raccolta nonché
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a riguardo del numero indicativo di persone presenti. Con il suo metro di
giudizio, l’autorità di prima istanza avrebbe quindi posto la soglia della ve-
rosimiglianza ad un livello talmente elevato da non poter di fatto mai essere
raggiunto. Analogamente e contrariamente a quanto ipotizzato dalla SEM,
anche il resoconto del periodo trascorso a Sheket, andrebbe considerato
concreto e sufficientemente dettagliato. Certo, l’interessata avrebbe utiliz-
zato una modalità descrittiva particolarmente chiara e lineare, ma ciò non
inficerebbe la consistenza della sua esposizione. Lo scopo stesso delle
domande di approfondimento sarebbe proprio quello di permettere al ri-
chiedente asilo di poter dimostrare di aver vissuto i fatti addotti fornendo i
necessari dettagli. Orbene, in specie la ricorrente avrebbe spiegato di es-
sere rimasta nel campo per due mesi, collocata in una specie di casa fatta
con i muri a blocchetti ed il soffitto di aghefa. Avrebbe indicato che vi erano
due edifici di questo tipo, ciascuno ospitante trenta prigioniere; spiegato le
mansioni cui quest’ultime erano assoggettate e reso un varietà di ulteriori
informazioni convincenti sui luoghi in questione. Ancora, la svalutazione
della allegazioni dell’insorgente a proposito della fuga non troverebbe al-
cun riscontro nei verbali. La ricorrente avrebbe infatti spiegato che era da
tempo intenzionata a scappare, che quel giorno si era svegliata alle 7 e 30
essendole stato assegnato il compito di preparare il pasto. Accorsasi che il
soldato di guardia sarebbe stato convocato dal superiore, ella avrebbe
quindi finto di recarsi in bagno e si sarebbe in seguito allontanata raggiun-
gendo a piedi la fermata dell’autobus che collegava il suo villaggio natale.
In tale contesto, non disponendo dei soldi per farsi carico del biglietto, si
sarebbe vista costretta a confidare la sua condizione all’autista. Vi sarebbe
pertanto stata effettivamente una componente di rischio, ma la stessa sa-
rebbe insita nel concetto stesso di fuga. D’altra parte, quanto alle contrad-
dizioni elencate dalla Segreteria di stato, la ricorrente conferma di aver
passato le giornate a casa e le notti dallo zio, per motivi di sicurezza. Ella
ammette di aver inizialmente fornito risposte in modo semplicistico ma ri-
tiene che la questione sia poi stata chiarita. Quo alle divergenze biografi-
che, l’interessata allega infine di non essere stata in misura di ricordare con
certezza le date e di aver semplicemente cercato di soddisfare le attese
dell’autorità di prima istanza. Gioverebbe altresì rammentare come dette
incongruenze non riguarderebbero motivi d’asilo, per il che, attesterebbero
semmai una certa difficoltà a generale nella rimembranza. In definitiva, non
parrebbero dunque esserci elementi sufficienti per negare la verosimi-
glianza delle sue allegazioni.
6.3 In sede di risposta l’autorità intimata ha rammentato la volontarietà
della procedura di ricollocamento ed il fatto che la stessa non vincolerebbe
in alcun modo l’apprezzamento circa la verosimiglianza dei motivi d’asilo.
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Pagina 8
6.4 Nella propria replica l’insorgente ribadisce la sua posizione quanto
all’adempimento dei criteri di verosimiglianza.
7.
7.1 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettiva-
mente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto
è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure
se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 con-
sid. 4.10 pag. 40).
7.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
7.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente asilo stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del con-
tenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponde-
razione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà
dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino
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preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurispru-
denza ivi citata).
8.
Le allegazioni dell’insorgente non convincono il Tribunale.
8.1 In primo luogo, non stupisce che la SEM abbia considerato insufficien-
temente sostanziate e impersonali le dichiarazioni della richiedente asilo.
Va infatti rammentato che le informazioni in merito al modus operandi delle
autorità risultano notorie sia nel paese d’origine dell’insorgente che
nell’ambito della diaspora eritrea. È dunque in questo senso che va inter-
pretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell’autorità di
prima istanza, la quale si attendeva di poter identificare una certa caratte-
rizzazione dell’esperienza che andasse oltre la generica descrizione
dell’accaduto. L’insorgente, a titolo esemplificativo, ha reso risposte sinte-
tiche a proposito della retata in cui sarebbe incappata. Nel suo racconto
spontaneo ella si è infatti limitata a menzionare tale evenienza, senza però
fornire alcun dettaglio al riguardo. Incalzata ad approfondire la questione
dall’auditore, l’interessata ha quindi meramente affermato che i militari sa-
rebbero stati due e che le avrebbero detto “hai il permesso […] vieni con
noi, stiamo cercando persone come te”. L’insorgente non è tuttavia stata in
misura di fornire ulteriori dettagli che lasciassero trasparire un vissuto in
prima persona dell’accaduto (cfr. atto A9, pag. 6). Quanto lascia maggior-
mente perplessi è però il racconto a proposito dei due mesi passati a
Sheket. Il presunto luogo di detenzione è infatti stato descritto in maniera
grossolana dall’insorgente che ha banalmente parlato di una casa “con il
muro in blocchetti”, il tetto ricoperto da fronde di aghefa e senza strutture
per dormire (cfr. atto A9, pag. 9). Per non dire della descrizione del campo
militare in cui lo stesso si sarebbe inserito, che la ricorrente, nonostante le
pressanti richieste della SEM, ha caratterizzato accontentandosi di men-
zionare l’esistenza di un cortile recintato e di dei luoghi sotterranei. Da ul-
timo, anche le allegazioni rese in merito alle attività svolte in tale contesto
paiono a tratti stereotipate. Chiamata a rendere conto di quanto successo
nei due mesi di detenzione, l’interessata ha unicamente affermato di an-
dare a raccogliere la legna, le pietre, i blocchetti e di aver la possibilità di
lavarsi una sola volta a settimana (cfr. atto A9, pag. 10). Non contenta, a
fronte del reitero delle richieste di specificare quanto accaduto a Sheket,
l’insorgente ha finalmente risposto di non ricordare nulla dei due mesi pas-
sati in tale luogo (cfr. atto A9, pag. 11). Su tali presupposti, il suo resoconto
può essere qualificato come privo di caratteristiche qualitative intrinseche
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Pagina 10
tipiche delle esperienze vissute in prima persona. Insufficientemente so-
stanziato, v’è il forte dubbio che lo stesso, già solo per i motivi sovraesposti,
non corrisponda alla realtà dei fatti.
8.2 D’altra parte, anche volendo relativizzare la scarsa caratterizzazione
delle allegazioni dell’insorgente, resta il fatto che nel suo narrato sono an-
noverabili ulteriori elementi che lasciano propendere per una complessiva
inverosimiglianza. Nel corso dell’audizione sulle generalità, la ricorrente ha
infatti affermato che dopo la fuga sarebbe rimasta a casa per due giorni e
tre notti (cfr. atto A5, pag. 7) salvo poi dichiarare, una volta sentita sui motivi
alla base della sua domanda, di essere andata a dormire dallo zio per
paura di esser rintracciata (cfr. atto A9, pag. 12-13). Ora, quandanche la
questione sia successivamente stata chiarita grazie alle spiegazioni dell’in-
sorgente, risulta piuttosto strano che quest’ultima non abbia inizialmente
fatto menzione del fatto di aver passato le notti altrove. Del resto, anche
nell’ambito della successiva audizione, l’interessata ha in un primo mo-
mento omesso ogni riferimento a tale circostanza riferendo unicamente di
essersi fermata a casa (cfr. atto A9, pag. 3).
8.3 Vi sono peraltro anche altri aspetti che inficiano l’attendibilità dell’insor-
gente. Le indicazioni biografiche rese dalla richiedente asilo in corso di pro-
cedura asilo si sono infatti rivelate palesemente contraddittorie (cfr. deci-
sione impugnata, pag. 4, pt. 2), come d’altronde da lei ammesso in sede
ricorsuale (cfr. ricorso, pt. 5). Altresì, il Tribunale condivide le riserve dell’au-
torità intimata quanto alla singolare modalità di fuga dal campo. Risulta in-
fatti poco credibile che l’interessata, nella sua qualità di reclusa, abbia po-
tuto assentarsi lasciando i luoghi dal cancello principale prendendo poi un
bus di linea diretto al suo villaggio natale esponendosi oltretutto diretta-
mente con il conducente (cfr. decisione impugnata, pag. 4, pt. 1). Infine,
anche quanto riportato a proposito dell’opportunistica organizzazione del
viaggio d’espatrio – “loro dicevano che partivano [..] ho detto vengo con voi
[…] ci siamo messe d’accordo […] andiamo, andiamo e siamo partite” –
lascia a sua volta non poco perplessi, conto tenuto della necessita di pia-
nificare una tale fuga con un certo grado di accuratezza, trattandosi finan-
che di abbandonare definitivamente il proprio luogo di residenza.
8.4 In definitiva, le dichiarazioni dell’insorgente non possono dunque es-
sere qualificate come verosimili. Ciò detto, non si può ritenere che quest’ul-
tima abbia disertato durante il servizio attivo o che abbia ricevuto un ordine
di marcia prima di lasciare il proprio paese d’origine.
D-7308/2017
Pagina 11
9.
Infine, v’è altresì da constatare che l’asserito espatrio illegale, in assenza
di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia mal-
vista dalle autorità eritree, non giustifica il riconoscimento della qualità di
rifugiato (cfr. sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come
ref.], consid. 5.1).
10.
Nel complesso è dunque a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto lo
statuto di rifugiato ed ha negato l’asilo all’interessata.
11.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re-
lativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche circa la pronuncia dell’allontanamento, la decisione impu-
gnata va confermata.
12.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 della
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste
condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valuta-
zione degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ri-
corrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un
impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
13.
13.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del
non respingimento. Essa ha parimenti considerato l’allontanamento am-
missibile, esigibile e possibile.
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Pagina 12
13.2 Nel gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto. A suo dire
l’esecuzione dell’allontanamento risulterebbe inammissibile e non ragione-
volmente esigibile. In caso di rinvio, ella rischierebbe infatti di essere sot-
toposta a trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU ed as-
soggettata ad un servizio nazionale in contrasto con il divieto di schiavitù e
lavori forzati previsto all’art. 4 CEDU. Secondo un rapporto pubblicato il 5
giugno 2016 dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, gli
eritrei lascerebbero il paese d’origine non tanto per ragioni economiche
quanto più a causa di tali violazioni. Vi sarebbero inoltre evidenze quanto
al fatto che, fatte salve alcune eccezioni, le persone rimpatriate coatta-
mente in Eritrea sarebbero sistematicamente fermate, detenute e soggette
a trattamenti crudeli e tortura. Non di meno, anche coloro che rientrano
volontariamente potrebbero a loro volta venir esposti ad arresti arbitrari,
segnatamente se percepiti come oppositori. Pertanto, non si potrebbe af-
fatto escludere che la ricorrente venga punita e detenuta a causa del rifiuto
di servire, anzi, una siffatta conseguenza apparrebbe assai probabile. Del
resto, il suo allontanamento nemmeno sarebbe conforme all’art. 4 CEDU.
Tale disposto si configurerebbe invero come lex specialis rispetto all’art. 3
CEDU con la conseguenza che, di regola, la sua violazione implicherebbe
anche una inosservanza dell’art. 3 CEDU. Pur non essendovi una giuri-
sprudenza consolidata sulle condizioni alle quali il servizio militare assume
connotazioni tali da implicare una violazione dell’art. 4 CEDU, si potrebbe
partire dal presupposto che l’esplicita eccezione prevista alla lettera b del
capoverso 3 di tale norma non avrebbe valore assoluto. Per l’appunto, lad-
dove la semplice denominazione o configurazione nominale fosse suffi-
ciente ad escludere una violazione dell’art. 4 CEDU, qualsiasi Stato po-
trebbe aggirare il divieto di lavori forzati e di schiavitù invocando l’incorpo-
razione militare quale ragione giustificante. Su tali presupposti, prosegue
la ricorrente, occorrerebbe verificare, caso per caso, se l’obbligo statale,
per sua natura e caratteristiche, appaia proporzionale a degli obiettivi ra-
gionevoli e legittimi di uno Stato di diritto, tenendo conto delle circostanze
e delle contingenze del momento. Nell’interpretazione della Corte europea,
tre sarebbero gli elementi costitutivi determinanti: l’imposizione di un lavoro
contro la volontà della persona; la minaccia di una sanzione nel caso di
inadempimento ed il peso sproporzionato dell’attività richiesta. II servizio
nazionale in Eritrea presenterebbe, notoriamente, tutta una serie di carat-
teristiche peculiari: una durata indeterminata, l’imposizione di una varietà
di prestazioni lavorative presso enti e servizi statalizzati che altrimenti fa-
rebbero capo a forza lavoro professionale e adeguatamente remunerata
nonché la possibilità di modificare a propria discrezione l’assegnazione
della persona assoggettata sia a mansioni militari che civili. Dopo aver ci-
tato l’art. 2 della Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio del 1930, la
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ricorrente rammenta che la Commissione per l’applicazione di tale testo
sarebbe già arrivata alla conclusione che il servizio nazionale, nella sua
attuale configurazione, violi suddetto divieto. Infatti, il servizio nazionale,
prevedendo imposizioni di natura non solo militare ma anche civile, non
rientrerebbe nelle esclusioni di cui alla lettera a dell’art. 2 cpv. 2 della Con-
venzione sul lavoro forzato od obbligatorio del 1930. Da parte sua, il go-
verno eritreo non avrebbe nemmeno negato che lo stesso costituisca di
fatto una forma di lavoro forzato, limitandosi invece ad obbiettare che esso
sarebbe un’eccezione ammessa dalla Convenzione, circostanza invece
non riconosciuta dalla Commissione. Del resto, la natura e gli obiettivi del
servizio nazionale eritreo sarebbero definiti in modo inequivoco dal Decreto
istitutivo del servizio nazionale, il quale, all’art. 5, non si limiterebbe a indi-
care obiettivi di difesa militare, ma elencherebbe anche finalità ideologiche,
identitarie ed economiche. II servizio nazionale, inoltre, mirerebbe a “for-
giare l’unione nazionale eliminando i sentimenti sub-nazionali”. Esso inci-
derebbe pertanto su ogni aspetto della vita civile e sarebbe impregnato da
questioni ideologiche. Dal 2002 questo sistema sarebbe inoltre stato istitu-
zionalizzato, assumendo connotati di durata indeterminata. II mancato
adempimento degli obblighi di leva implicherebbe l’irrogazione di sanzioni,
la cui mancanza di proporzionalità era già stata lungamente riconosciuta
dalla giurisprudenza di questo Tribunale. Infatti, le possibilità di evitare o in
qualche modo eludere tali sanzioni risulterebbero estremamente proble-
matiche. Il versamento della tassa del 2% equivarrebbe ad un mezzo di
controllo sugli esuli, già condannato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite. La firma della lettera di pentimento sarebbe poi essenzialmente un
riconoscimento di colpa, addirittura di un delitto, ovvero un atto col quale
l’esule si rimetterebbe alla clemenza del regime senza ricevere garanzie
circa l’effettiva protezione da sanzioni. Il rimpatriato rischierebbe dunque di
ritrovarsi costretto ad assumere un contegno implicante un’eccezionale li-
mitazione della libertà di vita e di espressione. Per di più, le informazioni
contrarie non parrebbero fondarsi su fonti valide, essendo riferibili, diretta-
mente o indirettamente, alle autorità eritree. Infine, neppure vi sarebbero
basi legali prefiguranti una qualche forma di amnistia, sicché rimarrebbero
applicabili le note disposizioni di legge che nella tradizionale interpreta-
zione delle autorità eritree implicherebbero l’esposizione a detenzioni di
lunga durata in condizioni di estrema criticità. D’altronde, il contesto eritreo
permarrebbe quello di uno Stato totalitario ed implicherebbe una vasta se-
rie di problematiche sotto l’aspetto delle libertà fondamentali. Su tali pre-
supposti, iI servizio nazionale si porrebbe in insanabile contrasto con l’art.
4 CEDU e sarebbe quindi lesivo di diritti fondamentali di chi vi è esposto.
Da ultimo, conclude l’interessata, in caso in esame non si apparenterebbe
nemmeno con la casistica affrontata nella sentenza del tribunale D-
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2311/2016 del 28 agosto 2017. Ella, venticinquenne al momento dell’inoltro
del gravame, non avrebbe infatti mai effettuato il servizio militare e non
rientrerebbe dunque in una delle categorie di persone a basso rischio di
arruolamento. Viste anche le risultanze del recente rapporto dell’OSAR in
relazione alla situazione in Eritrea, denominato “Eritrea: service national”,
un suo rinvio nel paese d’origine la esporrebbe con alta probabilità a una
tale evenienza.
13.3 In sede di risposta, l’autorità di prima istanza si è sostanzialmente ri-
confermata nella propria posizione per quanto concerne l’ammissibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento rispetto all’art. 3 CEDU. Circa l’altro di-
sposto a cui si appellata l’insorgente, ossia, l’art. 4 CEDU, l’autorità intimata
ha rinviato alla giurisprudenza coordinata del Tribunale. Infatti, vista l’inve-
rosimiglianza delle allegazioni dell’insorgente, non vi sarebbe modo di con-
statare un rischio reale e immediato di violazione di detta disposizione.
14.
14.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere
resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GI-
CRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
14.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscita a dimostrare
l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre-
giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova
applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l’Eritrea è dunque am-
missibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi.
14.3 Quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i
rischi di reclutamento delle persone allontanate nell’ambito del servizio na-
zionale eritreo occorre fare riferimento alla sentenza di riferimento del Tri-
bunale del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017. Secondo questa
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giurisprudenza coordinata il servizio nazionale eritreo non rientra nella de-
finizione di schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-
5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Quo alla questione di sapere
se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato
ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 CEDU, è anzitutto stato escluso che il servizio
nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre
alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato
quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come,
in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell’art.
4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente
a fondare un giudizio d’inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può
infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di
modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui me-
desimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l’esistenza di un grave
rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 CEDU deri-
vante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare
consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall’assunto che l’esecuzione
dell’allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti ci-
tati.
L’esecuzione dell’allontanamento dell’interessata è pertanto ammissibile.
15.
15.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa-
zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me-
dica.
15.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”,
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifu-
giato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da si-
tuazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro,
le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità
d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di
mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale
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esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve
dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese
sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-
7.7 con rinvii).
15.3 Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come
ref.), il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell’esigi-
bilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea. Un’analisi della si-
tuazione del paese ha permesso di constatare un documentato migliora-
mento nell’approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile,
nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell’istru-
zione. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è attualmente da consi-
derarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2).
Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire
su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale
evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esi-
stenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in con-
siderazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, per-
mane necessario verificare la questione dell’esigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con riguardo della singola fattispecie. In presenza di
particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora
come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-
2311/2016 consid. 17.2).
15.4 Orbene, nel caso specifico la ricorrente è giovane e gode di buona
salute. Ella dispone di una formazione scolastica di base, di esperienza in
campo agricolo e vanta la presenza di una rete socio-famigliare nel paese
d’origine; rete socio-famigliare alla quale potrà far capo in caso di bisogno.
Il rientro dell’interessata in Eritrea è pertanto da considerarsi anche ragio-
nevolmente esigibile.
16.
Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in rela-
zione all’art. 44 LAsi).
Per prassi costante spetta all’insorgente richiedere alla competente rap-
presentanza del suo paese d’origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr.
art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
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Pagina 17
17.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
18.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda
di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 31 ottobre 2018, non
sono riscosse spese.
19.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: