B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7316/2014
Sen t en z a d e l 7 l u g l i o 201 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Stato sconosciuto, alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Eritrea, alias
D._______, nato il (…),
Sudan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 novembre 2014 / N (…).
D-7316/2014
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
9 agosto 2013,
i verbali d'audizione del 21 agosto 2013 (di seguito: verbale 1) e del 5 no-
vembre 2014 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di
Stato della migrazione SEM) del 14 novembre 2014, notificata al richie-
dente il 17 novembre 2014 (cfr. atto A21/1),
il ricorso del 16 dicembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 17 dicembre 2014),
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) del 9 gennaio 2015 che respingeva la domanda di assistenza
giudiziaria e invitava il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.– a co-
pertura delle presunte spese processuali entro il 26 gennaio 2015,
il tempestivo versamento dell'anticipo spese avvenuto il 22 gennaio 2015,
ulteriori fatti o argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
D-7316/2014
Pagina 3
che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012
decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera
(RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998; che giusta il
cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012
della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della
modifica sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni
transitorie,
che non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni tran-
sitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento
dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, il nuovo diritto è applicabile,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di
diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino eritreo, nato e cresciuto ad E._______ (Etiopia) e di aver
inoltre vissuto in Eritrea per tre mesi nel 2002 e in Sudan per undici anni
(cfr. verbale 1, pag. 3, pag. 5 e pag. 7),
che nel 2002 sarebbe stato espulso dall'Etiopia e sarebbe stato portato in
Eritrea dalle autorità militari (cfr. verbale 1, pagg. 5-6; verbale 2, D79,
pag. 7, D86-D112, pag. 8 segg.),
che in Eritrea avrebbe vissuto da uno zio per tre mesi e sarebbe stato con-
vocato per fare il servizio militare (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D79,
pag. 7, D113, pag. 10); che non volendo effettuarlo avrebbe deciso di espa-
triare (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D82, pag. 7),
che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili le dichia-
razioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo,
che in particolare egli avrebbe delle conoscenze pressoché nulle, contrad-
dittorie e contrarie alla realtà in merito alle sue presunte origini eritree; che
in effetti, egli avrebbe dapprima dichiarato di essere d'etnia tigrinya per poi
affermare di essere tigre come il padre e lo zio, benché gli stessi avrebbero
D-7316/2014
Pagina 4
parlato unicamente tigrinya; che il medesimo avrebbe negato di aver mai
affermato di essere di etnia tigrinya; che non si sarebbe neppure mai sfor-
zato di conoscere qualcosa delle sue origini paterne; che non saprebbe
quando il padre sarebbe giunto in Etiopia ed avrebbe incontrato la madre;
che una simile ignoranza da parte sua sarebbe decisamente inattendibile;
che inoltre, nel corso della prima audizione avrebbe detto di non sapere
quando il padre sarebbe morto, mentre nella seconda audizione avrebbe
detto che il genitore sarebbe deceduto nel 1998; che egli ha giustificato le
sue scarse conoscenze sulle lingue esistenti in Eritrea nonché sulle etnie,
sulla suddivisione amministrativa del Paese, e su Keren, col fatto che vi
avrebbe soggiornato solamente tre mesi; che sarebbero contraddittorie le
allegazioni concernenti le sue origini eritree; che circa il viaggio d'espatrio,
il richiedente avrebbe tergiversato e soltanto dopo varie insistenze avrebbe
nominato i luoghi da cui sarebbe passato; che per di più, al momento del
fermo delle guardie di confine il medesimo avrebbe dichiarato di essere
cittadino sudanese; che al riguardo si sarebbe giustificato adducendo di
credere di trovarsi ancora in Italia e di temere di venire rimpatriato; che ciò
costituirebbe un forte elemento d'inverosimiglianza delle sue allegazioni,
che, di conseguenza, le sue allegazioni legate ai motivi d'asilo si contrad-
distinguerebbero per la loro contraddittorietà; che invero, il racconto della
sua consegna in mani eritree sarebbe totalmente incongruente; che dap-
prima avrebbe affermato di essere stato portato ad Assab e in seguito a
Burie, dove sarebbe rimasto per quattro giorni, per poi dichiarare di essere
stato portato da Samara a Burie dove sarebbe rimasto qualche ora,
che, circa la convocazione al servizio militare, egli avrebbe in un primo
tempo affermato che in tale convocazione figurava che avrebbe dovuto
svolgere la leva per ottenere la cittadinanza eritrea; che in un secondo
tempo invece, avrebbe dichiarato che nella convocazione c'era scritto uni-
camente che avrebbe dovuto andare a fare il militare e quando avrebbe
dovuto presentarsi,
che pertanto le sue dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di ve-
rosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi,
che di conseguenza l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronun-
ciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello
stesso siccome lecita, esigibile e possibile; che invero, avendo egli violato
il suo obbligo di collaborare, non sarebbe compito delle autorità ricercare,
in assenza d'indicazioni da parte sua, eventuali ostacoli all'esecuzione del
suo rinvio verso un Paese africano ipotetico,
D-7316/2014
Pagina 5
che nel ricorso l'insorgente contesta la contraddittorietà delle proprie alle-
gazioni; che in primo luogo circa la sua etnia e l'etnia del padre, come già
avrebbe avuto modo di spiegare nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo,
non avrebbe mai detto che il padre era di etnia tigrinya; che suo padre
sarebbe dunque di etnia tigre e avrebbe parlato tigrinya,
che in merito all'ignoranza circa le sue origini eritree, egli potrebbe solo
confermare quanto riferito; che siccome non avrebbe mai conosciuto il pa-
dre e sarebbe cresciuto in Etiopia con una mamma etiope, le poche infor-
mazioni sul padre le avrebbe apprese nel corso del breve soggiorno in Eri-
trea; che pertanto non ravvedrebbe nulla di contraddittorio o poco attendi-
bile in ciò; che per quanto riguarda la data del decesso del padre, nel corso
della prima audizione non l'avrebbe ricordata e le sarebbe venuta in mente
soltanto nel corso della seconda audizione,
che le sue scarse conoscenze sull'Eritrea, sarebbero normali poiché in Eri-
trea avrebbe trascorso soltanto tre mesi della sua esistenza; che il fatto
che le informazioni fornite sarebbero facilmente reperibili e agevolmente
apprendibili non costituirebbe un valido argomento per respingere la do-
manda d'asilo,
che pertanto, le sue allegazioni sarebbero verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi,
che in conclusione, il ricorrente chiede, in via principale l'accoglimento del
ricorso e l'annullamento della decisione dell'UFM del 14 novembre 2014, il
riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo,
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
D-7316/2014
Pagina 6
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene inverosimili le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricor-
rente in corso di procedura,
che innanzitutto, alla luce delle dichiarazioni carenti ed illogiche, non risul-
tano plausibili le asserzioni del richiedente secondo cui dispone della citta-
dinanza eritrea; che invero, l'insorgente non è stato in grado, come retta-
mente ritenuto nella decisione dell'UFM, di rispondere a semplici domande
concernenti il Paese in questione; che egli non ha saputo indicare neppure
il nome di una montagna che circonda Keren (cfr. verbale 2, D54 e D57,
pag. 5), né la suddivisione amministrativa dell'Eritrea (cfr. verbale 2, D53,
pag. 5); che ha saputo citare unicamente quattro etnie presenti in Eritrea
(cfr. verbale 2, D51-D52, pag. 5) e ha pure dato informazioni contraddittorie
D-7316/2014
Pagina 7
circa la sua stessa etnia; che ha inizialmente affermato di essere di etnia
tigrinya (cfr. verbale 1, pag. 3), per poi invece allegare di essere tigre (cfr.
verbale 2, D132, pag. 11); che la spiegazione fornita in sede d'audizione
ed in sede ricorsuale, ovvero che è stato soltanto tre mesi a Keren e che
stava male (cfr. verbale 2, D53, pag. 5; ricorso, pag. 3), non può indurre il
Tribunale ad una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione, non essendo atta a giustificare delle lacune così gravi; che pur
ritenendo la breve durata del soggiorno del richiedente in Eritrea, egli non
è stato in grado di sopperire a tali lacune in nessun altro modo; che non ha
saputo fornire alcun dettaglio personale sulla sua permanenza a Keren;
che infine, al momento del suo fermo da parte delle guardie di confine av-
venuto il 9 agosto 2013 ha dichiarato essere cittadino sudanese; che, nem-
meno dalle considerazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi
di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza ed atti a pro-
vare, o perlomeno rendere verosimile la sua cittadinanza eritrea, sicché
per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione
impugnata,
che, per tutte queste ragioni, il Tribunale non ritiene verosimile l'asserita
origine eritrea del richiedente,
che, di conseguenza, sono pure inverosimili le allegazioni dell'insorgente
circa i motivi d'asilo; che invero, egli si è contraddetto in merito al viaggio
di rimpatrio tra l'Etiopia e l'Eritrea; che ha dapprima affermato essere stato
portato fino al confine eritreo dalle autorità etiopi, consegnato alle autorità
eritree che l'hanno portato ad Assab e successivamente a Burie dove è
rimasto per quattro giorni prima di essere portato dallo zio a Keren (cfr.
verbale 1, pagg. 5-6); che in un secondo tempo ha tuttavia affermato di
essere stato condotto dapprima a Burie e poi ad Assab; che a Burie è ri-
masto soltanto qualche ora e ad Assab è rimasto tre giorni (cfr. verbale 2,
D103-D111, pagg. 9-10),
che in secondo luogo, l'insorgente ha fornito allegazioni contrastanti quo la
convocazione al servizio militare; che nel corso dell'audizione sulle gene-
ralità ha dichiarato che la convocazione esplicitava che se non si fosse
presentato al servizio militare non avrebbe ricevuto la carta d'identità eri-
trea (cfr. verbale 1, pag. 8); che all'opposto, in sede d'audizione sui motivi
d'asilo ha affermato che nella convocazione figurava unicamente che do-
veva presentarsi al servizio militare (cfr. verbale 2, D116-D117, pag. 10);
che raffrontato in merito alle incongruenze ha risposto semplicisticamente
che non crede aver mai detto così (cfr. verbale 2, D128, D130, pag. 11),
D-7316/2014
Pagina 8
che inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa
verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo,
che in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fon-
damento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in
quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione
all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile dell'ese-
cuzione dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio; che tuttavia
questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di collabo-
rare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi in relazione con
l'art. 13 cpv. 1 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.2, KRAUSKOPF/EMME-
NEGGER, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, n. 61-64 ad art. 13 PA pag. 309
seg.),
che in casu, il ricorrente, oltre a non aver esplicitamente contestato l'ese-
cuzione dell'allontanamento nel gravame, fornendo indicazioni manifesta-
mente carenti e inverosimili in merito alla sua cittadinanza, a lui senza dub-
bio nota, è incorso nella violazione dell'obbligo di collaborare, ponendo così
le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese di ori-
gine, così come l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento,
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi), general-
mente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espres-
samente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati
del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
D-7316/2014
Pagina 9
che inoltre, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, non v'è motivo di
considerare l'esistenza di una rischio personale, concreto e serio per l'in-
sorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proi-
bito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tor-
tura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3
LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStr, avendo egli violato il suo
dovere di collaborare e dissimulato così il suo vero Paese d'origine, ha reso
impossibile la ricerca di pericoli concreti suscettibili di minacciarlo nello
stesso,
che nel gravame il ricorrente non ha altresì preteso di soffrire di gravi pro-
blemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr.
DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, pertanto, anche in materia di al-
lontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata
decisione dell'autorità inferiore confermata,
che di conseguenza, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
D-7316/2014
Pagina 10
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di
CHF 600.– versato il 22 gennaio 2015,
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
D-7316/2014
Pagina 11
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse
sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.– versato il 22 gennaio 2015.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: