B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7317/2013
S e n t e n z a d e l 1 8 s e t t e m b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (…),
Eritrea,
rappresentata dal sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM dell'11 dicembre 2013 / N […].
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Fatti:
A.
La richiedente, di nazionalità eritrea ed etnia tigrina, è nata in Eritrea da
madre eritrea e padre etiope. La medesima, all'età di cinque anni, sareb-
be stata espulsa con la madre dalle autorità eritree verso l'Etiopia in ra-
gione della cittadinanza etiope del padre. Ella sarebbe pertanto cresciuta
ad Addis Abeba (Etiopia), dove vi avrebbe vissuto sino al 2011, anno in
cui si sarebbe trasferita in Sudan. In tale paese avrebbe conosciuto un
cittadino eritreo con cui si sarebbe sposata ed incontrato uno zio mater-
no. I tre avrebbero vissuto assieme a Khartoum (Sudan) sino a fine gen-
naio 2012. In data 28 gennaio 2012 la richiedente è giunta in Svizzera
accompagnata dal succitato zio ed ha depositato la domanda d'asilo in
oggetto (verbale 1, pagg. 3-4 e 7-8).
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di non essere accettata dalle autorità eritree né da
quelle etiopi in ragione delle sue origini miste. In particolare sarebbe stata
espulsa da bambina dalle autorità eritree verso l'Etiopia e, in quest'ultimo
paese, le sarebbero sempre stati negati i documenti ed i diritti più ele-
mentari. In particolare in Etiopia le sarebbe stato negato il diritto di prose-
guire gli studi e avrebbe sofferto il carcere per sei mesi in quanto sospet-
tata di avere svolto il servizio militare in Eritrea e, pertanto, di essere una
persona pericolosa per lo Stato etiope (cfr. verbale 1, pp. 9-10 e verbale
2, F63-88, pp. 7-9).
B.
Con decisione dell'11 dicembre 2013 l'UFM ha respinto la succitata do-
manda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'inte-
ressata dalla Svizzera. D'altro canto, ha ritenuto attualmente non ragio-
nevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente
verso l'Etiopia o l'Eritrea concedendole pertanto l'ammissione provvisoria.
C.
In data 30 dicembre 2013, l'interessata è insorta contro la summenziona-
ta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione ed il rico-
noscimento della qualità di rifugiato. In subordine la medesima ha chiesto
la restituzione degli atti all'autorità di prime cure affinché proceda ad una
nuova istruttoria. L'insorgente ha altresì presentato una domanda di assi-
stenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento di un anticipo
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a copertura delle presunte spese giudiziarie con protestate spese e ripe-
tibili.
D.
Con scritto del 24 gennaio 2014 l'insorgente ha trasmesso al Tribunale
nuovi mezzi di prova in originale, segnatamente:
- Carta d'identità relativa alla madre (doc. 1),
- Autorizzazione della madre a circolare in Etiopia in qualità di rifugiata
eritrea (doc. 2),
- Carta per l'ottenimento di aiuti alimentari presso il campo profughi in
Etiopia (doc. 3),
- Certificato scolastico del padre (doc. 4);
- Certificato scolastico della madre (doc. 5)
E.
Con ordinanza del 9 aprile 2014 il Tribunale ha trasmesso all'UFM, per
conoscenza e con facoltà di prendere posizione, copia del ricorso e dei
summenzionati mezzi di prova.
F.
Con risposta del 22 aprile 2014, trasmessa alla ricorrente per conoscen-
za, l'UFM ha preso posizione in merito al ricorso e ai mezzi di prova tra-
smessi dalla ricorrente con il succitato scritto del 24 gennaio 2014.
G.
Con scritto del 12 maggio 2014, trasmesso all'UFM per conoscenza, la ri-
corrente ha preso posizione in merito alle summenzionate osservazioni
dell'UFM.
H.
In data 19 maggio 2014 l'UFM ha trasmesso le proprie osservazioni, in-
viate alla ricorrente per conoscenza, in merito alla summenzionata presa
di posizione dell'insorgente.
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata
in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea fede-
rale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della mo-
difica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento
dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono
rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.
In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizio-
ni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al mo-
mento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale
applica il nuovo diritto.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
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levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 con-
sid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5,
pag. 300 e seg.).
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo la ricorrente stata po-
sta al beneficio dell'ammissione provvisoria, oggetto del litigio in questa
sede risulta essere unicamente la questione della mancato riconoscimen-
to della qualità di rifugiato ed il conseguente rifiuto della sua domanda di
asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. So-
no pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'in-
tegrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pres-
sione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per potere
ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle
dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le
stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima
risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e GICRA 1993 n. 21). Le
dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, pre-
cise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione
(altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra
loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla ve-
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rosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non
esclusivamente atomizzata delle singole allegazioni decisive, in modo da
consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il
pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di
civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante
(cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3).
6.
6.1 Nella decisione contestata l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessata come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In
particolare l'autorità inferiore rimprovera alla richiedente di essersi con-
traddetta in merito alla data dell'asserita espulsione dall'Eritrea e di avere
reso dichiarazioni vaghe circa il viaggio che avrebbe intrapreso verso
l'Eritrea e quello di ritorno in Etiopia. Oltretutto tale circostanza sarebbe
stata omessa in occasione della prima audizione. La richiedente si sareb-
be contraddetta anche per quanto attiene ai motivi relativi all'asserito ar-
resto subito in Etiopia e, inoltre, non avrebbe saputo fornire alcun detta-
glio in merito al periodo d'incarcerazione di sei mesi che sostiene avere
subito. L'UFM è anche dell'avviso che l'interessata, avendo il padre etio-
pe, potrebbe ottenere la cittadinanza etiope sulla base della legge relativa
all'acquisizione della nazionalità etiope del dicembre 2003.
6.2 Nel ricorso l'interessata sostiene che l'UFM avrebbe valutato le sue
allegazioni con un metro di giudizio eccessivamente rigido e che non a-
vrebbe tenuto conto della sua scarsa scolarizzazione. In particolare, per
quanto concerne la data dell'espulsione dall'Eritrea, contesta di avere mai
menzionato l'anno 1989, il quale sarebbe una mera supposizione dell'au-
torità inferiore. In realtà la ricorrente afferma di non essere in grado di in-
dicare con esattezza tale data in ragione della giovane età all'epoca dei
fatti e che avrebbe indicato il 1994 unicamente per paura e per scrupolo.
Anche l'assenza di dettagli nel racconto relativo ai viaggi tra Eritrea ed E-
tiopia sarebbe del tutto giustificabile dal fatto che ella era molto giovane e
che sono passati molti anni da tali avvenimenti. Per quanto concerne l'o-
missione al riguardo del ritorno in Eritrea, la ricorrente è dell'avviso che si
tratterebbe di un'incongruenza dal valore marginale e spiegabile con la
natura differente delle due audizioni. La medesima è inoltre dell'avviso
che anche la contraddizione circa i motivi dell'arresto che avrebbe subito
in Etiopia sarebbe in realtà solo apparente e, probabilmente, dovuta ad
un errore di traduzione. Sempre al riguardo del medesimo episodio, l'as-
senza di dettagli nel racconto sarebbe anche in questo caso dovuta alla
giovane età dell'insorgente all'epoca dei fatti. Per quanto concerne alla
possibilità di acquisire la nazionalità etiope, contrariamente a quanto so-
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stenuto dall'UFM, la ricorrente è dell'avviso che ciò non sia possibile in
ragione dell'art. 20 cpv. 2 della medesima legge citata dall'autorità di pri-
me cure. D'altronde, l'interessata non avrebbe mai conosciuto il padre e
sarebbe cresciuta con la madre, alla quale le autorità etiopi avrebbero già
negato la nazionalità etiope così come l'avrebbero già negata alla stessa
ricorrente. L'insorgente, infine, contesta l'agire dell'UFM il quale, a suo di-
re, da un lato non avrebbe messo in dubbio la propria origine mista, la
quale sarebbe alla base dei propri motivi d'asilo e, dall'altro lato, si sareb-
be limitato a giudicare come inverosimili le proprie allegazioni in ragione
di semplici incongruenze temporali le quali, a mente dell'interessata, sa-
rebbero giustificabili dal tempo trascorso e dalla tenera età all'epoca dei
fatti.
6.3 Nelle successive prese di posizione l'UFM rileva che i documenti pro-
dotti dalla ricorrente sarebbero inadeguati in quanto non proverebbero la
nazionalità della medesima. L'autorità inferiore fa inoltre notare che la si-
tuazione degli eritrei in Etiopia sarebbe notevolmente migliorata in seguito
all'entrata in vigore di numerose disposizioni loro concernenti, tant'è che
attualmente i rifugiati eritrei in Etiopia sarebbero ben percepiti dalle autori-
tà locali.
6.4 La ricorrente nella sua replica ritiene che i documenti allegati avvalo-
rerebbero la proprie allegazioni confermando la storia relativa alla sua
famiglia. La medesima contesta inoltre le informazioni generali dell'UFM
in merito alla situazione degli eritrei in Etiopia in quanto le disposizioni le-
gali citate dall'autorità inferiore non sarebbero applicabili al caso di spe-
cie.
7.
Nel caso concreto occorre rilevare che le dichiarazioni della ricorrente cir-
ca il proprio vissuto ed i relativi motivi d'asilo risultano essere estrema-
mente lacunose e generiche. Ella si è infatti limitata a sostenere che non
sarebbe accettata dalle autorità eritree né da quelle etiopi in ragione della
propria origine mista senza tuttavia fornire alcun dettaglio o mezzo di pro-
va a sostegno delle proprie affermazioni. La medesima si è giustificata
sostenendo che all'epoca dei fatti sarebbe stata troppo piccola per ricor-
dare oggi quanto accaduto. Tale argomentazione, tuttavia, non convince il
Tribunale per i motivi che seguono.
Innanzitutto, occorre rilevare come l'insorgente abbia fornito risposte del
tutto generiche anche in merito a circostanze non propriamente legate al-
la sua infanzia. Ella infatti non ha saputo fornire alcun dettaglio circa il pe-
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riodo che avrebbe trascorso in Etiopia, e questo malgrado sostenga di
averci trascorso la propria vita tra il 1994 ed il 2011. In particolare la ricor-
rente si è limitata a dichiarare di avere vissuto nel Kebele (…), di avere
alloggiato in svariati luoghi e di avere frequentato la scuola B._______
(cfr. verbale 2, F44, p. 5). L'interessata non ha tuttavia saputo fornire al-
cun dettaglio circa la posizione della succitata scuola, il tragitto che
avrebbe percorso per raggiungerla, l'indirizzo della propria abitazione e
nemmeno ha saputo fornire una generica descrizione del quartiere in cui
avrebbe vissuto per oltre 17 anni (cfr. verbale 2, F 45-56, pp. 5-6). Tali la-
cune, come palesemente riconoscibile, non possono essere giustificate
dalla giovane età dell'insorgente e, di conseguenza, lasciano piuttosto in-
tendere ad una mirata volontà della ricorrente a non svelare i dettagli re-
lativi al proprio passato. Anche nello specifico dei motivi d'asilo, ovvero
l'asserito rifiuto da parte delle autorità eritree ed etiopi a riconoscerle la
cittadinanza, l'insorgente non ha reso verosimile il proprio racconto. Per
ciò che concerne la propria situazione in Etiopia, la ricorrente ha riferito
che avrebbe vissuto in tale paese per oltre diciassette anni priva di alcun
documento e che, presa coscienza della totale assenza di diritti in Etiopia
a seguito dell'impossibilità ad ottenere validi documenti, avrebbe deciso di
lasciare il paese. Innanzitutto risulta poco verosimile che la medesima
abbia potuto trascorrere gran parte della sua vita in Etiopia, oltretutto fre-
quentando la scuola primaria, nel supposto stato d'illegalità. In aggiunta,
mal si comprende per quale motivo la ricorrente abbia atteso sino al 2011
prima di lasciare un paese dove, a suo dire, le sarebbe stato negato ogni
diritto. Occorre infatti precisare che uno dei principali elementi che avreb-
be fatto prendere coscienza all'interessata dell'evocata assenza di diritti
sarebbe l'impedimento a frequentare le scuole superiori (cfr. verbale 2,
F66-67, p. 7). Ella afferma tuttavia di avere terminato la scuola primaria
nel 2003 (cfr. verbale 1, p. 5) e, pertanto, risulta poco logica l'attesa di ul-
teriori otto anni prima dell'espatrio. D'altronde, la ricorrente non ha citato
alcuna ulteriore violazione specifica dei propri diritti che sarebbe avvenuta
in questi ulteriori otto anni, limitandosi ad affermare di avere vissuto sola,
priva d'aiuto e trascorrendo la maggior parte del tempo per le strade
(cfr. verbale 2, F90, p. 9). Quest'ultima dichiarazione, oltre che generica e
stereotipata, si contraddice con quella successiva in cui riconosce di ave-
re organizzato l'espatrio grazie all'aiuto di amici (cfr. verbale 2, F91, p. 9).
Anche l'evocata incarcerazione che avrebbe subito in Etiopia, ammesso
ma non concesso che sia effettivamente avvenuta, non appare determi-
nante ai fini del presente giudizio ritenuto che tale misura sarebbe stata
rivolta verso la madre della ricorrente e non direttamente verso quest'ul-
tima la quale, all'epoca sarebbe stata una bambina (cfr. verbale 2, F80,
p. 8). Per quanto attiene al proprio statuto in Eritrea, la ricorrente ha af-
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fermato che avrebbe lasciato tale paese da piccola in seguito all'espul-
sione che le autorità eritree avrebbero intimato alla madre (cfr. verbale 1,
p. 9). L'insorgente, pertanto, non sembra mai essere stata soggetto diret-
to di una decisione di rifiuto o di espulsione da parte delle autorità eritree
con le quali, tra l'altro, ha negato di avere mai avuto alcun problema
(cfr. verbale 1, p.9), tant'è che a precisa domanda sul motivo per cui non
fosse tornata in Eritrea la ricorrente non ha menzionato alcun rifiuto al ri-
conoscimento della propria cittadinanza eritrea, bensì ha semplicemente
indicato di non volere tornare nel paese d'origine perché tutti gli eritrei
fuggirebbero in quanto in Eritrea non vi sarebbe la pace (cfr. verbale 1,
p. 10). Da quanto precede si evince che la ricorrente non ha mai chiesto
alle autorità eritree di riconoscere la propria cittadinanza. In ragione di
quanto sopra, le dichiarazioni dell'insorgente secondo cui l'Eritrea non la
riconoscerebbe quale sua cittadina risultano essere inverosimili. Oltretutto
occorre rilevare che la medesima ha in patria parenti con cui mantiene
contatti regolari e che potrebbero aiutarla ad intraprendere tutte le forma-
lità necessarie per ottenere i documenti eritrei (cfr. verbale 2, F11-F15,
p. 3).
Per ciò che concerne i documenti agli atti, occorre dapprima rilevare che i
medesimi non sono documenti di viaggio ai sensi della legge
(cfr. DTAF 2007/7 consid. 6) e, pertanto, non sono tali da comprovare la
cittadinanza della ricorrente. In ogni caso dai medesimi si evincerebbe
unicamente che la madre sarebbe stata una rifugiata eritrea in Etiopia e
che il padre avrebbe frequentato le scuole in Etiopia, circostanze queste
che non sono necessariamente contestate. In relazione ai motivi d'asilo
allegati, tuttavia, tali documenti non apportano elementi in grado di river-
sare le considerazioni di cui sopra.
8.
In conclusione, visto quanto precede, il Tribunale ritiene che l'UFM ha ret-
tamente ritenuto le dichiarazioni della ricorrente circa i motivi d'asilo come
inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di que-
stione dell'asilo il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
9.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
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L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato
in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
11.
11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'e-
senzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto.
11.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: