B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7330/2017
Sen t en z a d e l 2 3 magg i o 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A.________, nato il (…), alias
B.________, nato il (…),
Eritrea,
rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 24 novembre 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A.________ ha presentato in Svizzera il
14 settembre 2017 (cfr. atto A1/2) a seguito della richiesta di
ricollocamento dell’interessato da parte dell’Italia (cfr. atti processuali),
i verbali d’audizione del richiedente del 26 settembre 2017 (di seguito:
verbale 1) e del 24 ottobre 2017 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 24 novembre 2017, notificata il giorno stesso (cfr. atto A15/1), con cui
tale autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato e ha
respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando il suo allontanamento
dalla Svizzera, ritenendo però attualmente non ragionevolmente esigibile
l’esecuzione dell’allontanamento, con conseguente ammissione
provvisoria del richiedente,
il ricorso del 27 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 28 dicembre 2017) inoltrato al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale), con cui il ricorrente è insorto contro la predetta
decisione, chiedendo l’annullamento della stessa e la restituzione degli atti
all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria e nuova valutazione
in merito alla verosimiglianza della fattispecie; contestualmente ha
presentato una domanda di assistenza giudiziaria, secondo il senso, della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
con protesta di spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
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che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento nella decisione del 24 novembre 2017, e non avendo
in specie il ricorrente censurato la pronuncia dell’allontanamento da parte
dell’autorità di prime cure, oggetto del litigio in questa sede risulta essere
esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e
della concessione dell’asilo,
che nel corso dell’audizione sulle generalità, il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino eritreo, di etnia tigrina, nato a C.________, D.________,
E.________ (cfr. verbale 1, p.to 1.07, pag. 3), ed in seguito e sino al suo
espatrio domiciliato a F.________ nella G.________, H.________, durante
i congedi dal servizio militare, ed alloggiato invece per il servizio militare
dapprima a F.________ e successivamente a I.________ sino all’espatrio
avvenuto il (…) aprile 2016 (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4); che egli
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riferisce che avrebbe interrotto la sua formazione scolastica a metà della
quinta classe (nel […]), lavorando in seguito quale pastore sino al (…) per
motivi di sussistenza personale (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4); che
poi avrebbe svolto un periodo d’addestramento militare a J.________ per
tre mesi e successivamente per i restanti cinque anni avrebbe adempiuto
il servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4); che durante
quest’ultimo, avrebbe trascorso tre mesi in una prigione a K.________ nel
2014, in quanto sarebbe rientrato al suo domicilio senza aver
precedentemente ottenuto il consenso (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7
seg.); che infine il (…) marzo 2016 avrebbe deciso di disertare partendo da
I.________ con una vettura e recandosi al suo domicilio a F.________ (cfr.
verbale 1, p.to 5.01 segg., pag. 6 segg.); che in quest’ultimo luogo avrebbe
trascorso tre giorni prima di espatriare definitivamente con un amico il
(…) aprile 2016 a seguito di tre giorni di cammino (cfr. verbale 1, p.to 5.01,
pag. 6),
che sentito sui motivi d’asilo egli ha asserito di essere espatriato il (…)
aprile 2016 dal suo Paese d’origine a seguito della diserzione dal militare
avvenuta il (…) marzo 2016 poiché esasperato dalla durata e dalla vita del
militare, senza libertà e diritti, che avrebbe svolto per cinque anni; che
inoltre egli sarebbe stato detenuto nel 2014 per tre mesi, in una prigione
sotterranea a K.________, nonché avrebbe subito dei maltrattamenti da
parte del suo superiore militare, che l’avrebbe picchiato; che quest’ultimo
evento lo avrebbe infine determinato a prendere la fuga dal campo militare;
che oltracciò egli teme di essere imprigionato nel caso facesse ritorno in
Eritrea (cfr. verbale 2, D23 segg., pag. 4 segg.),
che a supporto delle sue dichiarazioni, l’interessato ha prodotto, nella
procedura di prima istanza, una copia di una foto che lo ritrarrebbe con abiti
militari (cfr. atto A10),
che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili ex art. 7
LAsi i motivi d’asilo del richiedente,
che innanzitutto l’autorità di prime cure ha ritenuto che le allegazioni del
ricorrente circa il periodo da egli trascorso adempiendo il servizio militare,
non sarebbero sufficientemente dettagliate e sostanziate, nonché prive di
elementi di realtà vissuta; che invero egli, nonostante le diverse possibilità
offertegli di chiarificare al meglio le sue dichiarazioni, avrebbe unicamente
affermato che quali attività durante il militare faceva la guardia a turni,
armato e seduto, da lontano; che inoltre la laconicità e la tardività riguardo
alle circostanze della sua fuga a seguito di un problema con il suo
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responsabile militare, all’origine anche del suo espatrio definitivo,
farebbero propendere per un evento da lui evocato soltanto per dare un
senso alla sua fuga dal servizio militare; che oltracciò, il ricorrente non ha
presentato nel suo narrato dell’evasione dal campo di I.________ alcun
elemento di difficoltà o di timore, asserendo che poteva uscire indisturbato
dallo stesso e che si sarebbe recato a casa sua; che inoltre in merito a tale
episodio si sarebbe pure contraddetto, in quanto avrebbe dapprima
dichiarato di essere scappato dopo che il suo superiore avrebbe chiesto a
qualcuno di prenderlo, ed in seguito che avrebbe invece preso la fuga
fingendo di andare in bagno; che pertanto l’asserito periodo di cinque anni
trascorsi svolgendo il militare a I.________, nonché la sua fuga dallo
stesso campo militare, sarebbero integralmente inverosimili,
che proseguendo nell’analisi anche il suo arresto successivo
all’abbandono del campo militare, per andare a trovare il padre,
risulterebbe privo di elementi sostanziali e di un qualsivoglia timore; che
anche per quanto concerne l’asserita detenzione per tre mesi in una
prigione di K.________, le sue dichiarazioni sarebbero generiche, scontate
e stereotipate, avendo fornito quali unici elementi descrittivi del luogo: che
vi erano dei legni al di sopra della cella oltre che avrebbe avuto difficoltà
dovute all’espletamento dei suoi bisogni, in quanto sarebbe stato a piedi
nudi ed il suolo della cella coperto di spine; che malgrado gli siano stati
posti in merito dei quesiti puntuali perché potesse sostanziare meglio le
sue affermazioni, avrebbe esclusivamente asserito che era permesso
uscire dalla cella due volte al giorno per mangiare; che pertanto anche
l’arresto e la successiva incarcerazione a K.________ dell’interessato non
sarebbero plausibili,
che inoltre, le dichiarazioni dell’insorgente riguardo all’addestramento nel
campo di J.________, dove avrebbe trascorso tre mesi della sua
esistenza, risulterebbero inconsistenti ed incredibili; che egli infatti quali
unici dettagli del campo avrebbe asserito che vi erano tre edifici all’interno
del campo dove si poteva riposare a partire da mezzogiorno; che non
sarebbe invece stato in grado né di spiegare quali altre attività venissero
svolte in tali edifici né qualsivoglia altro avvenimento che sarebbe successo
all’interno degli stessi; che alla luce di tali elementi, neppure il suo
addestramento militare e di conseguenza la retata che l’avrebbe condotto
al campo militare sarebbero verosimili,
che l’autorità di prime cure ha in secondo luogo ritenuto non rilevanti
secondo l’art. 3 LAsi le altre dichiarazioni dell’interessato,
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che dapprincipio circa la copia della fotografia prodotta dal ricorrente quale
mezzo di prova, la stessa non proverebbe in nessuno modo che egli abbia
svolto il servizio militare, essendo che il montaggio sarebbe stato fatto in
uno studio fotografico; che inoltre egli non si sarebbe prodigato a farsi
inviare l’originale della fotografia dallo studio fotografico; che viste le
evidenze già sottolineate, tale copia sarebbe stata prodotta unicamente ai
fini di causa, per sostenere le sue fittizie allegazioni del vissuto al militare
e che pertanto non sarebbe pertinente ai fini della concessione dell’asilo,
che infine anche l’uscita illegale dall’Eritrea non sarebbe rilevante in
materia d’asilo, in quanto, la sola uscita illegale dal Paese d’origine non
sarebbe sufficiente per ritenere un fondato timore per l’insorgente di subire
dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, dato che non vi sarebbero
ulteriori elementi che lo renderebbero inviso alle autorità eritree in caso di
un suo ritorno in patria,
che alla luce di quanto sopra, la qualità di rifugiato non gli andrebbe
pertanto riconosciuta ai sensi del dispositivo legale succitato,
che nel ricorso, l’interessato contesta le considerazioni dell’autorità
inferiore, in quanto sarebbero il risultato di un accertamento inesatto dei
fatti e di un’errata applicazione del diritto applicabile,
che per quanto concerne la ritenuta inverosimiglianza delle allegazioni, il
ricorrente, malgrado riconosca di aver risposto tendenzialmente in modo
laconico e sintetico, ritiene d’un canto che le stesse siano nel complesso
coerenti e conformi alla realtà presente in Patria e d’altro canto di aver
descritto in modo sufficientemente sostanziato i suoi asserti; che ciò
farebbe propendere per la veridicità degli stessi; che invero egli avrebbe
denominato con precisione i luoghi dove svolgeva il servizio militare, come
pure avrebbe esposto in maniera sentita e vissuta il disagio provato
durante lo stesso; oltracciò circa il periodo trascorso in carcere avrebbe
evocato degli elementi – l’esistenza di due grandi stanze sotterranee, i rami
ricoperti di terra presenti nella cella, la presenza di spine sul terreno e le
problematiche riscontrate per l’espletamento dei suoi bisogni fisiologici –
che sarebbero inusuali in altri istituti carcerari e di non facile dominio
pubblico; che a ben vedere la concisione delle sue risposte, nelle quali non
sarebbero ravvisabili delle contraddizioni rilevanti, potrebbero essere
riconducibili a sue difficoltà mnesiche ed espositive oppure anche alla sua
limitata scolarizzazione; che in conclusione gli atti andrebbero restituiti
all’autorità di prime cure perché possa effettuare una nuova valutazione in
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punto alla verosimiglianza delle sue dichiarazioni, le quali soddisferebbero
le condizioni per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese
d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi)
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo
senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che
il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli
fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera
falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza
o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso
interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che
infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano
sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
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sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in
preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve,
infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni
singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli
elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque
determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino
preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi
riferimenti),
che come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le
dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura, non
adempiono né le condizioni di verosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi né di
rilevanza secondo l’art. 3 LAsi,
che in primo luogo si denota come le allegazioni del ricorrente quo ai suoi
motivi principali d’asilo risultino in più punti incoerenti ed illogiche,
che invero egli riferisce dapprima di aver abbandonato il suo Paese
d’origine poiché il militare si protraeva già da troppo tempo ed egli, per
questo, non sarebbe stato libero, fornendo quale esempio il mancato
ottenimento di congedi dal militare, oltre al fatto che sarebbe stato
imprigionato nel 2014 (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 7 seg. e verbale
2, D23 segg., pag. 4 segg.); che nel corso della prima audizione, ha
risposto che non vi sarebbero ulteriori motivi che l’avrebbero condotto a
disertare e che impedirebbero il suo rientro in patria (cfr. verbale 1, p.ti 7.01,
pag. 7 e 7.03, pag. 8); che tuttavia nel corso della seconda audizione, ha
riferito che l’episodio che lo avrebbe determinato ad abbandonare il campo
militare di I.________ e ad espatriare, sarebbe stato l’atteggiamento
aggressivo del suo superiore, che lo avrebbe trattato male e picchiato (cfr.
verbale 2, D49 segg., pag. 7),
che queste ultime dichiarazioni contraddittorie del ricorrente, oltre che
tardive e senza alcuna motivazione da parte dello stesso per la sua
intempestività, sono da ritenere inattendibili,
che infatti dapprima egli ha affermato di essere partito da I.________ con
una vettura (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6); che successivamente ha
invece dichiarato che quando il suo superiore, che lo trattava male,
avrebbe chiesto a qualcuno di prenderlo, egli sarebbe scappato dal
suddetto campo militare (cfr. verbale 2, D49-D51, pag. 7); che in ultimo
l’insorgente ha presentato una terza versione della sua fuga dal campo,
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riferendo di aver finto di andare a fare i suoi bisogni e di essere uscito da
quest’ultimo di nascosto (cfr. verbale 2, D56 segg., pag. 7),
che oltracciò l’interessato circa il giorno dell’espatrio ha asserito anzitutto
essere partito dal suo domicilio il (…) aprile 2016 ed aver varcato lo stesso
giorno il confine (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6; verbale 2, D105-106,
pag. 11), per successivamente allegare di aver camminato per tre giorni da
casa sua sino al confine dell’Eritrea (cfr. verbale 2, D107, pag. 12); che
infine, malgrado le richieste di delucidazioni in merito da parte
dell’interrogante, il richiedente ha presentato nuovamente in ordine le due
versioni contrastanti, ovvero una volta di essere partito dal suo domicilio il
medesimo giorno in cui sarebbe giunto in L.________, ed una seconda
volta di aver impiegato tre giorni di cammino per arrivare al confine (cfr.
verbale 2, D108-D109, pag. 12); che nella prima audizione, egli ha pure
dichiarato di essere partito da F.________ il (…) aprile 2016 ed essere
giunto in L.________ tre giorni dopo (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6),
che tali evidenti resoconti discordanti e confusionari su degli elementi
determinanti per il suo espatrio, non trovano alcuna spiegazione logica e
plausibile; che neppure in sede ricorsuale sono stati forniti elementi atti a
far giungere il Tribunale ad un differente convincimento del caso in
disamina,
che pertanto la fuga del ricorrente dal campo di I.________ ed il suo
espatrio, nelle circostanze descritte dall’insorgente, sono ritenuti
inverosimili,
che per quanto attiene il supposto periodo di cinque anni trascorsi al
militare il Tribunale non giunge ad una diversa valutazione,
che indubbiamente egli ha riferito soltanto che nel lungo periodo trascorso
avrebbe fatto la guardia durante il suo turno a dei luoghi o a degli oggetti
(cfr. verbale 2, D40 segg., pag. 6 seg. e D84, pag. 10); che anche incalzato
a più riprese dall’interrogante a descrivere in dettaglio la sua giornata
lavorativa al militare, egli ha unicamente ribadito che faceva la guardia a
turni a dei luoghi che si trovavano un po’ discosti dalla sua postazione e
che sedeva tutto il tempo con la sua arma (cfr. verbale 2, D43 segg.,
pag. 6),
che ci si attenderebbe da una persona che ha trascorso un periodo così
significativo della sua vita eseguendo il servizio militare una descrizione
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degli eventi successogli in tale contesto in modo maggiormente fruito,
sostanziato e dettagliato,
che le informazioni succinte e generiche fornite dal ricorrente non possono
essere addebitabili né alla sua limitata scolarizzazione né a difficoltà
mnesiche od espositive come da egli postulato,
che alla luce di quanto sopra, l’insorgente non è riuscito a rendere
verosimile di aver svolto il periodo di servizio militare dichiarato,
che quo all’arresto ed al periodo di prigionia nel 2014, le circostanze
dichiarate dall’insorgente non risultano maggiormente credibili,
che in effetti è innegabile che le sue risposte in merito, malgrado i quesiti
precisi posti in tal senso dall’autorità di prime cure, sono state generiche,
superficiali e stereotipate,
che invero nulla è riuscito ad aggiungere in merito alle circostanze del suo
arresto da parte delle autorità militari (cfr. verbale 2, D28 segg., pag. 5),
come neppure ha accennato ad elementi significativi relativi al periodo di
incarceramento, oltre a delle evenienze scontate come il fatto di non stare
bene, che nella prigione faceva caldo (cfr. verbale 2, D31, pag. 5), che
doveva espletare i suoi bisogni in un contenitore (cfr. verbale 2, D37 seg.,
pag. 5), che mangiava due volte al giorno (cfr. verbale 2, D65 segg., pag. 8)
e che dormiva per terra (cfr. verbale 2, D62, pag. 8),
che neppure la descrizione del luogo di detenzione risulta maggiormente
circostanziato, avendo l’insorgente affermato trattarsi di due stanze
sotterranee e che la cella dove egli sarebbe stato incarcerato avrebbe
avuto un tetto composto da rami e terra ed il terreno ricoperto di spine (cfr.
verbale 2, D31 segg., pag. 5),
che tale narrazione superficiale e vaga di un periodo drammatico ed
indelebile nel vissuto dell’insorgente, che egli stesso dipinge come il più
difficile durante il servizio militare (cfr. verbale 2, D25, pag. 4) e dove alcuni
carcerati sarebbero giunti quasi in fin di vita (cfr. verbale 2, D31, pag. 5),
non risulta assolutamente convincente,
che per quanto attiene il periodo di addestramento che l’interessato
avrebbe svolto nel 2011 nel campo di J.________ (cfr. verbale 2, D23,
pag. 4 e D85 segg., pag. 10), le affermazioni del ricorrente in merito
risultano superficiali e troppo succinte,
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che in realtà egli al di fuori della descrizione generica di tre edifici all’interno
del campo di addestramento, che sarebbero funti da luoghi di riposo dopo
l’addestramento (cfr. verbale 2, D87 segg., pag. 10 seg.) e di ulteriori edifici
al di fuori dello stesso (cfr. verbale 2, D95, pag. 11), non è riuscito a
descrivere alcunché d’altro che si trovasse nel campo d’addestramento o
al di fuori e nessun evento significativo che si svolgesse al suo interno o
all’esterno (cfr. verbale 2, D86 segg., pag. 10 seg.),
che pertanto neppure il periodo di addestramento nel campo militare di
J.________ appare verosimile,
che oltracciò in merito alla fotografia presentata quale presunta prova di
aver eseguito il servizio militare nel corso della procedura di prima istanza
(cfr. verbale 2, D4 segg., pag. 2 e seg. e atto A10), la stessa non risulta
rilevante; che difatti la copia della foto non è dimostrativa del fatto che
l’insorgente fosse al militare, essendo priva di qualsiasi elemento
riconducibile al contesto militare dove avrebbe vissuto il ricorrente, ed
essendo la stessa fotografia stata fatta e montata direttamente da uno
studio fotografico, come dichiarato dallo stesso ricorrente (cfr. verbale 2,
D19 segg., pag. 4),
che a titolo abbondanziale, le dichiarazioni dell’insorgente relative ai giorni
che avrebbe trascorso al suo domicilio prima dell’espatrio definitivo,
appaiono incoerenti con un timore fondato di subire delle persecuzioni a
causa della diserzione alla leva,
che egli infatti ha asserito essersi recato dal campo militare di I.________
a casa sua e di aver soggiornato presso quest’ultima dal (…) marzo 2016
sino al (…) aprile 2016, senza che accadessero particolari eventi o che
facesse dei preparativi per l’espatrio (cfr. verbale 2, D52 seg., pag. 7 e D98
segg., pag. 11),
che il comportamento tenuto dall’interessato non è plausibile per una
persona che abbia disertato dal servizio militare,
che invero ci si attenderebbe per lo meno che il luogo della sua
permanenza successivamente alla fuga dal campo militare non fosse
facilmente reperibile per le autorità militari,
che di conseguenza, l’insorgente non sembrerebbe neppure avere avuto
un timore fondato di subire dei seri pregiudizi a causa della presunta
diserzione dal servizio militare,
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che infine, per quanto riguarda il timore di subire delle persecuzioni future
a causa del solo espatrio illegale dal suo Paese d’origine, si osserva che
secondo una sentenza di riferimento D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, il
Tribunale, dopo analisi delle attuali informazioni sul Paese, ha esaminato
la questione della rilevanza in materia d’asilo dell’espatrio illegale
dall’Eritrea e stabilito che quest’ultimo, da solo, non è sufficiente per
ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle
persecuzioni rilevanti in materia d’asilo,
che un rischio accresciuto di subire una sanzione rilevante ai fini dell’asilo,
può essere riconosciuto soltanto in presenza di elementi supplementari
che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree
(cfr. D-7898/2015 consid. 5.1),
che nel caso in disamina, non avendo il ricorrente reso verosimile alcun
contatto con le autorità militari, né di essere mai stato convocato per il
servizio militare o aver eseguito lo stesso, suddetti elementi supplementari
non sono riconoscibili,
che non vi è dunque un rischio accresciuto per l’insorgente di subire una
sanzione rilevante ai sensi dell’asilo in caso di ritorno in patria,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi),
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali prive di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-7330/2017
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: