Corte IV
D-7331/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Bosnia-Erzegovina,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7331/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 31 agosto 2009 in
Svizzera,
i verbali d'audizione del 6 e 21 ottobre 2009,
la decisione dell'UFM del 16 novembre 2009, notificata all'interessato
il 18 novembre 2009 (cfr. avviso di ricevimento),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 24 novembre 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca e senza domanda di
svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua; che,
pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere di etnia bosniaco-musulmana, di essere nato a B._______ e di
essere vissuto sempre in tale luogo, eccetto dal (...) al (...), quando si
sarebbe trasferito a C._______ per gli studi,
che il richiedente ha affermato di avere perso entrambi i genitori
durante la guerra; che egli ha inoltre allegato di avere intrattenuto una
relazione amorosa con una ragazza serba e di avere – a causa della
sua differenza etnica – subito minacce e violenze da parte di ragazzi
serbi; che, inoltre, sarebbe stato condotto in un bosco e legato ad un
albero, mentre la sua partner sarebbe stata violentata; che avrebbe
denunciato presso le autorità; che, a metà 2009, dopo aver appreso
del trasferimento della ragazza in Montenegro, egli avrebbe deciso di
espatriare ed avrebbe raggiunto la Svizzera a fine (...),
che, nella decisione del 16 novembre 2009, l'UFM ha constatato, da
un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia-Erzegovina nel
novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo
presentate dal richiedente non sono verosimili siccome vaghe e
contraddittorie di modo che non emergerebbero dalle carte
processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in
caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, il ricorrente sostiene di essere perseguitato nel suo
Paese e che le autorità non sarebbero né in grado, né disposte a
proteggerlo a causa della sua appartenenza alla minoranza bosniaco-
musulmana; che egli contesta che la Bosnia sia un Paese sicuro,
ragione per cui, tenuto conto della presenza di indizi di persecuzione,
l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda; che egli
sostiene inoltre di non avere più nulla nel suo Paese, né presente, né
passato, e che sarebbe suo desiderio di vivere nelle vicinanze di suo
fratello, che si trova attualmente in Svizzera; che egli dichiara inoltre di
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soffrire di diabete, malattia per la quale deve ingerire medicamenti cari
che non potrebbe permettersi in patria; che, di conseguenza,
l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe, allo stato attuale, da
considerarsi come inesigibile, ragione per cui l'UFM avrebbe dovuto
accordargli l'ammissione provvisoria,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che egli ha altresì domandato la
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
1° agosto 2003, la Bosnia-Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
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che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a titolo d'esempio, basti rilevare che il ricorrente non ha saputo
collocare temporalmente diversi episodi importanti a monte della sua
domanda, rendendo invece risposte vaghe e confuse, come ad
esempio per l'inizio della relazione con la ragazza serba, collocata
dapprima nel 2007, rispettivamente 2008 (cfr. verbale audizione del
6 ottobre 2009 [in seguito verbale 1] pag. 8), e poi fatta risalire invece
a 5-6 mesi prima dell'episodio nel bosco, rispettivamente all'agosto
2008 (cfr. verbale audizione del 21 ottobre 2009 [in seguito verbale 2]
pag. 5/D20-21); che tale versione mal si sposa con la dichiarazione
secondo cui l'episodio nel bosco sarebbe successo nel marzo 2009
(cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 5/D22); che egli – nonostante sia
stato in grado di far risalire in modo vago la prima minaccia a due mesi
dopo l'inizio della relazione con la ragazza serba (cfr. verbale 2 pag.
5/D25) e l'inizio di quest'ultima all'agosto 2008 (v. sopra) – non ha
saputo indicare, neppure vagamente, quando sarebbe stato
minacciato per la prima volta (cfr. verbale 2 pag. 5/D26); che circa tale
episodio egli, nell'audizione sui fatti, si è espresso sugli autori della
minaccia al singolare (cfr. verbale 1 pag. 8), per poi cambiare versione
nella seconda audizione indicando di essere stato minacciato da
"alcuni serbi" (cfr. verbale 2 pag. 4/D14); che anche in merito al
secondo episodio di minaccia il ricorrente si è mostrato confuso,
riferendo dapprima che sarebbe accaduto 15-20 giorni dopo il primo
(cfr. verbale 1 pag. 8), rispettivamente ben due mesi dopo (cfr.
verbale 2 pag. 6/D31); che, pertanto, v'è ragione di ritenere che la
vicenda resa dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è
manifestamente inverosimile,
che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della
vicenda resa, non appare motivo per ritenere che il ricorrente non
possa ottenere dalle competenti autorità in patria un'appropriata
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protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti
da parte di terzi,
che non soccorrono l'insorgente le allegazioni ricorsuali secondo cui le
autorità nel suo Paese non sarebbero volenterose né in grado di
proteggerlo, essendo rimaste, per tutto il corso della procedura, mere
congettture di parte non confortate da alcun elemento serio e
concreto,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente in Bosnia-Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art.
5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti
contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Bosnia-
Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
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che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento quanto alla
situazione personale del ricorrente; che egli, infatti, è giovane e
dispone di una solida formazione scolastica, avendo frequentato le
scuole dell'obbligo e la scuola media (cfr. verbale 1 pag. 3); che alla
fine degli studi egli ha altresì acquisito un diploma professionale nel
campo (...) (cfr. ibidem pag. 3); che egli dispone inoltre di conoscenze,
oltre della sua lingua madre, dell'inglese (nozioni discrete) e del
tedesco (nozioni di base, cfr. ibidem pag. 3-4); che egli vanta di
un'esperienza professionale pluriennale, avendo lavorato in veste di
(...) dal (...) fino al suo espatrio (cfr. ibidem pag. 3); che, in Patria, egli
può fare capo ad uno zio paterno ed una zia materna (cfr. ibidem pag.
4),
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24); che codesto Tribunale ritiene infatti
che egli abbia la possibilità, nel suo Paese, di accedere alle cure
necessarie per il trattamento della malattia diabetica di cui soffre (vale
a dire medicamenti specifici e regolari controlli medici); che egli,
inoltre, ha prodotto una carta d'identità valida fino al (...) che gli è stata
rilasciata a D._______ (Federazione croato-musulmana) nel (...), ciò
che indica – come ha peraltro dichiarato lui stesso (cfr. verbale 1 pag.
6) – che egli era domiciliato in tale luogo; che, in caso di rinvio, egli
avrebbe quindi la possibilità di ivi annunciarsi all'Ufficio del lavoro
(entro limiti temporali definiti) ed affiliarsi alla cassa malati; che,
benché quest'ultima non copra integralmente i costi della salute, il
ricorrente – forte della sua formazione scolastica e professionale, della
sua giovane età, dell'esperienza lavorativa acquisita fino al suo
espatrio e delle sue conoscenze linguistiche (v. sopra) – non dovrebbe
incontrare particolari difficoltà nel ritrovare un impiego che gli permetta
di partecipare ai costi dei controlli medici e dei medicamenti
prescrittigli per la cura del diabete, tantopiù che tale malattia non
pregiudica la sua attitudine al lavoro, come si evince dal fatto che egli
ha lavorato fino al suo espatrio (cfr. ibidem pag. 3), nonostante già
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diabetico dal 2007 (cfr. ibidem pag. 9); che egli, infine, può richiedere
un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi,
che, di conseguenza, ad un esame d'ufficio degli atti di causa non
emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, disponendo già di una carta
d'identità ed usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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