B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7333/2016
Sen t en z a d e l 2 9 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
William Waeber, Contessina Theis,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
A._______, nata il (…),
Eritrea,
patrocinata dalla Mlaw Nicole Scheiber,
Berner Recthsberatungsstelle für Menschen in Not,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 14 ottobre 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessata, cittadina eritrea con ultimo domicilio a Tisha, nei pressi di
Senafe, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 10 agosto del
2016. Sentita sui motivi d’asilo, ella ha dichiarato essere espatriata in
quanto due sue amiche che avrebbero tentato di lasciare il paese sareb-
bero state trattenute dalle autorità ed avrebbero fatto il suo nome. A seguito
di ciò, l’interessata sarebbe a sua volta stata fermata e portata presso la
locale stazione di polizia. Dopo essere stata liberata, ella avrebbe atteso
alcuni mesi per poi recarsi in Etiopia (cfr. atto A13, pag. 2 e segg.; atto A19,
pagg. 3 e segg.).
B.
Con decisione del 14 ottobre 2016 la Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM) ha respinto la domanda d’asilo dell’interessata pronun-
ciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera. L’autorità di
prime cure la ha tuttavia ammessa provvisoriamente in Svizzera per inesi-
gibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
C.
Tale decisione è stata notificata il 27 ottobre 2016 presso il Centro di regi-
strazione e procedura di Chiasso alla presenza della persona di fiducia e
dell’interprete (cfr. atto A24 e A25).
D.
Nella stessa occasione l’interessata, la persona di fiducia e l’interprete
hanno sottoscritto uno scritto intitolato “dichiarazione di rinuncia al ricorso”
e il cui tenore era il seguente (cfr. atto A26):
“Io con la presente dichiaro, di mia spontanea volontà, di rinunciare a de-
positare un ricorso contro la decisione della Segreteria di Stato della mi-
grazione del 14 ottobre 2016”.
E.
In seguito, con ricorso del 25 novembre 2016 (cfr. timbro del plico racco-
mandato: data d’entrata 28 novembre 2016) la richiedente è insorta dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo
nel merito all’annullamento della decisione impugnata con conseguente ri-
conoscimento della qualità di rifugiato. Parimenti, ella ha presentato una
domanda volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, protestando nel contempo spese e ripetibili.
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F.
Preso atto dell’assenza di una determinazione al proposito nell’atto ricor-
suale e considerata un’eventuale possibilità di non entrare nel merito, il
Tribunale, con decisione incidentale del 6 dicembre 2016, ha richiesto alla
ricorrente di voler prendere posizione in merito alla succitata dichiarazione
di rinuncia.
G.
Con scritto del 19 dicembre 2016, la patrocinatrice dell’insorgente, dopo
aver riassunto i passi procedurali svoltisi in prima istanza, si è quindi
espressa in proposito, rilevando che una tale rinuncia ad un’impugnativa
sarebbe da considerarsi valida nella sola eventualità in cui essa sia inter-
venuta in piena cognizione di causa. Ciò significherebbe che la persona
rinunciante debba essere a conoscenza del contenuto e delle conse-
guenze della rinuncia. Tale cognizione implicherebbe anche ch’ella sia a
conoscenza del contenuto della decisione d’asilo, della possibilità di avva-
lersi del rimedio di diritto e delle prospettive che quest’ultimo vada a buon
fine. In caso contrario, la persona interessata non saprebbe a cosa stia
rinunciando. Ne verrebbe inoltre che la rinuncia sarebbe revocabile nel
caso in cui sia stata posta in essere in presenza di un vizio della volontà.
Ciò sarebbe effettivamente il caso nella presente fattispecie. A mente della
patrocinatrice, la ricorrente, a causa della carente conoscenza linguistica e
non essendo cognita di diritto, non sarebbe infatti stata in misura di leggere
in maniera autonoma la decisione impugnata. Per questo motivo ella era
totalmente dipendente dalle informazioni fornitele dalle altre persone pre-
senti e, in particolare, da quanto esposto dalla persona di fiducia. Al mo-
mento della sottoscrizione non sarebbe però stata presente la persona che
l’aveva seguita in un primo momento ma bensì una nuova persona, sino a
quel tempo sconosciuta alla ricorrente e con la quale non era stato posto
in essere alcun rapporto di fiducia. Ciò detto, prima di sottoscrivere la ri-
nuncia, la ricorrente, avrebbe ottenuto da quest’ultima figura solamente
una breve spiegazione circa la decisione d’asilo non capendo dunque il
significato del mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e dell’am-
missione provvisoria. Questo varrebbe anche a riguardo dei rimedi di di-
ritto. Al momento della notifica alla ricorrente non sarebbe infatti stato
chiaro cosa significasse avversare la decisione e quali sarebbero stati gli
argomenti ch’ella avrebbe potuto invocare a tal fine così come non sarebbe
stata al corrente delle possibilità di successo di una tale impugnativa. Ciò
non sarebbe infatti stato chiarito in tale occasione. Oltracciò, la ricorrente
non avrebbe compreso che lo scritto sul quale ella si accingeva ad apporre
la propria firma fosse una rinuncia a ricorrere e quali fossero gli effetti di
tale sottoscrizione. La persona di fiducia avrebbe infatti più volte assicurato
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alla ricorrente che l’apposizione della propria firma su tale documento non
avrebbe avuto alcun effetto sulla procedura d’asilo. Per questo motivo, la
ricorrente sarebbe partita dal presupposto che si trattava semplicemente
di attestare l’avvenuta ricezione della decisione e non di effettuare un
passo procedurale. Inoltre, considerata l’età della ricorrente, occorrerebbe
ritenere ch’ella non avrebbe avuto a disposizione sufficiente tempo per
confrontarsi con la persona di fiducia competente sino ad allora sul conte-
nuto della decisione e sull’opportunità di rinunciare a ricorrere in modo da
maturare una decisione fondata. La rinuncia le sarebbe stata infatti sotto-
posta in coincidenza della notifica della decisione. Visto il contesto sarebbe
chiaro che la ricorrente non sia stata al corrente di tutti gli elementi neces-
sari per poter valutare con cognizione l’eventualità di un ricorso contro la
decisione. Per questo motivo ella non avrebbe sottoscritto la rinuncia in
piena cognizione di causa, incorrendo in un errore di base ai sensi
dell’art. 24 cpv. 1 lett. 4 CO. Ne verrebbe dunque una valida revoca della
stessa.
H.
Esprimendosi circa le osservazioni della ricorrente, la SEM, con scritto del
23 gennaio 2017, rileva anzitutto che l’interessata è una persona mino-
renne non accompagnata che ha depositato una domanda d’asilo in Sviz-
zera e che dispone appieno della capacità di discernimento. Oltre a questo
sarebbe risaputo che una persona può ma non deve necessariamente no-
minare un rappresentante legale. In virtù del fatto che ella non avrebbe di
sua spontanea volontà nominato detta figura la SEM avrebbe dunque pro-
ceduto, per tutela stessa della minore, ad istituire un’assistenza, garantita
da una stimata e affidabile persona di fiducia. La persona di fiducia sarebbe
chiamata ad assicurarsi che gli interessi della minore siano garantiti e tu-
telati; avrebbe il compito di stabilire un rapporto di fiducia e di confrontarsi
con l’assistita in merito a dettami di procedura d’asilo, nonché di generiche
questioni. Alla luce di ciò, l’autorità di prime cure si dice quindi basita del
fatto che nella presa di posizioni dell’insorgente, si sia potuto anche solo
lontanamente pensare che detti compiti non sarebbero stati adempiuti dalla
persona di fiducia in maniera professionale e con le dovizie riguardanti la
tutela della minore. Parrebbe inoltre quantomeno assurdo che si arrivi a
mettere in dubbio il sano operato di persone che lavorano a favore dei ri-
chiedenti l’asilo e che nulla hanno a che fare con la SEM, dimostrando
inoltre una comprovata competenza in tal senso.
Sempre secondo l’autorità di prima istanza, nell’ottica di una seriosa e mi-
nuziosa consulenza, andrebbe inoltre notato che una persona di fiducia,
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volontariamente, si recherebbe settimanalmente negli alloggi dei richie-
denti l’asilo minorenni per consulenze specifiche e per rispondere alle mol-
teplici questioni che un minore può avere, creando un rapporto di fiducia
professionale. Nel caso di specie sarebbe stata proprio la persona pre-
sente al momento della notifica della decisione ad essersi recata presso il
Centro federale di Losone per la consulenza. Inoltre le persone con tale
ruolo attive presso il centro di registrazione e di procedura di Chiasso
avrebbero un costante scambio tra di loro e conoscerebbero i casi dei mi-
norenni non accompagnati tant’è che anche in occasione della notifica
delle decisioni esse potrebbero prendere contatto telefonico tra di loro,
cosa avvenuta in più di un’occasione. Dipoi vi sarebbe anche da sottoli-
neare che tali figure avrebbero tra loro momenti di scambio nei quali discu-
terebbero dei casi che stanno trattando essendo pertanto costantemente
aggiornati su quelli di imminente notifica. Oltre a questo, nel momento della
notificazione della decisione d’asilo, i collaboratori specialisti lascerebbero
ragionare i richiedenti e la persona di fiducia, in separata sede, in merito al
contenuto della decisione, alle implicazioni che questa ha e alla possibilità
di depositare o meno un ricorso. Questo avverrebbe secondo le tempisti-
che dettate dagli stessi richiedenti l’asilo, in base alle loro necessità. Le
stesse persone di fiducia, procederebbero poi negli interessi del minore
inoltrando, quando ciò corrisponda alla volontà del minore, ricorsi contro le
decisioni della SEM, essendo anche questo un loro preciso compito stabi-
lito.
I.
Chiamata a prendere posizione in merito, la mandataria, con osservazioni
del 16 gennaio 2017, ha sottolineato che ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 lett. b
LAsi le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona
di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompa-
gnati, per la durata del soggiorno presso un Centro di registrazione e di
procedura, se oltre all'interrogazione sommaria vi si svolgono fasi proce-
durali rilevanti per la decisione. I minori non accompagnati avrebbero per-
tanto una pretesa legale all’ottenimento di una rappresentante nella proce-
dura d’asilo. Il motivo per il quale l’autorità di prime cure abbia sottolineato
che la minore avrebbe potuto nominare un rappresentante legale non sa-
rebbe pertanto chiaro. Visto che il tenore legale prevedrebbe che tale ruolo
vada esercitato dalla persona di fiducia, la designazione di un’ulteriore
mandatario andrebbe considerata del tutto superflua e nulla andrebbe im-
putato al minore non accompagnato su tale base. In secondo luogo, la ri-
corrente rileva che la tutela degli interessi del minore sarebbe possibile
unicamente a seguito dell’instaurarsi di un rapporto di fiducia tra il minore
e la persona preposta a sostenerlo e grazie allo svolgimento diligente e
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coscienzioso del mandato da parte di tale figura. L’insorgente ritiene poi
non poter sapere se il metodo di lavoro delle persone di fiducia attive
presso il centro di Chiasso corrisponda o meno a tali prescritti, dal mo-
mento che i necessari chiarimenti e le necessarie conoscenze farebbero
difetto. Per questo motivo, ella non ritiene opportuno entrare nel merito
delle considerazioni della SEM al sproposito. Andrebbe tuttavia ammesso
che la rappresentanza degli interessi della minore non sarebbe in specie
stata sufficiente fermo considerato il fatto che tra la minore e la persona di
fiducia presente al momento della notifica della decisione non ci fosse al-
cun rapporto di fiducia e che l’interessata non sarebbe stata al corrente di
tutti gli elementi necessari per valutare l’opportunità di ricorrere.
A mente della patrocinatrice, si porrebbe inoltre la questione di sapere se
la sottoscrizione di una tale rinuncia sia compatibile con la diligente e co-
scienziosa rappresentanza degli interessi della minore non accompagnata,
posto che in specie non sarebbe riscontrabile nessuna circostanza partico-
lare per ammettere che una tale condotta sia da considerarsi necessaria
alla tutela di tale interesse. Considerato infatti che una rinuncia a ricorrere
abbia pesanti conseguenze procedurali, la stessa dovrebbe conseguente-
mente intervenire in piena cognizione di causa e riferirsi ad una decisione
concreta. La persona interessata dovrebbe quindi essere a conoscenza
non solo del contenuto e delle conseguenze della rinuncia a ricorrere ma
bensì anche del tenore della decisione impugnata, della possibilità di av-
valersi del rimedio giuridico ordinario nonché delle chances di successo
dello stesso. Ora, vi sarebbero quantomeno dei dubbi relativamente alla
questione di sapere se dei minori non accompagnati siano in misura di
prendere una tale decisione in piena cognizione di causa. Nel caso che ci
occupa sarebbe inoltre in particolare problematico il fatto che la rinuncia a
ricorrere avrebbe avuto quale unico vantaggio l’accelerazione dell’attribu-
zione della ricorrente ad un cantone, circostanza quest’ultima in nessun
modo utile alla ricorrente, fermo considerato che la stessa sarebbe potuta
avvenire anche senza la sottoscrizione di tale rinuncia.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi che seguono, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
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(art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tri-
bunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Ella è pertanto legittimata ad aggravarsi
contro di essa.
1.3 I requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA)
sono parimenti soddisfatti.
1.4 Resta ora da determinare quale sia la valenza della dichiarazione di
rinuncia unilaterale a depositare un ricorso sottoscritta dalla ricorrente e
dalla persona di fiducia ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 LAsi in data 19 agosto
2016 (cfr. atto A24).
1.4.1 Vista la minore età della ricorrente al momento della sottoscrizione di
tale atto, pare opportuno apprezzare in via preliminare se ella abbia o meno
potuto impegnarsi in tal senso ossequiando ai disposti applicabili in ambito
di capacità civile e processuale.
1.4.1.1 Si noti infatti che in ragione della presunta assenza di maturità il
minore non dispone del diritto all’esercizio dei diritti civili. Ciò nonostante
quest’ultimo può, a determinate condizioni, agire da solo, a patto che di-
sponga della capacità di discernimento. Tale nozione consiste da un lato
nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una
determinata azione; dall'altro lato, in una componente volitiva, legata al ca-
rattere, ovvero nella capacità di agire conformemente alla razionale valu-
tazione delle circostanze secondo la propria volontà e di opporsi ad even-
tuali tentativi di influenze esterne (cfr. DTF 124 III 5 consid. 1a). Proprio in
ragione di tali specificità, il codice civile non prevede un età a partire dalla
quale un minore debba essere considerato capace di discernimento. In tal
senso, è invece necessario apprezzare nel caso concreto se quest’ultimo
abbia o meno un età sufficiente perché si possa ammettere che la sua fa-
coltà di agire ragionevolmente sia data e ciò tenendo in debita considera-
zione il tenore dell’atto in questione (cfr. DTF 134 II 235 consid. 4.3.2). Nel
caso di adulti, in base all'esperienza generale della vita, la capacità di di-
scernimento è di regola presunta (art. 16 CC). Quando invece l'esperienza
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Pagina 8
generale di vita fa presumere con verosimiglianza preponderante il contra-
rio, e cioè l'assenza della capacità di discernimento, la presunzione legale
dell'art. 16 CC è sovvertita (cfr. sentenze del TF 5A_204/2007 del 16 otto-
bre 2007 consid. 5.1 e 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 3.2.2).
Quanto ai minori, per analogia e su richiamo della giurisprudenza adottata
in ambito di trattamenti medici, si può partire dal presupposto che la capa-
cità di discernimento potrà essere presunta per un adolescente, tanto più
egli sia prossimo alla maggiore età, allorché dovrà essere ritenuta presu-
mibilmente assente per un fanciullo in tenera età (cfr. DTF 134 II 235 con-
sid. 4.3.3).
1.4.1.2 Giusta l’art. 19c cpv. 1 CC, le persone capaci di discernimento che
non hanno l'esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti
strettamente personali. Ciò significa che in una pari eventualità, il minore,
quandanche sprovvisto dell’esercizio dei diritti civili, potrà agire in determi-
nati ambiti senza che sia necessario l’intervento di un rappresentante le-
gale (cfr. DTF 114 Ia 350). Ciò è valido, mutatis mutandis, anche in ambito
procedurale, laddove la capacità processuale è il prolungamento dell’eser-
cizio dei diritti civili (cfr. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes
physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n. 170).
1.4.1.3 La giurisprudenza ha già avuto modo di affrontare la questione in
ambito di diritto d’asilo, giungendo alla conclusione che, alla luce del fatto
che una tale procedura tende a proteggere dei diritti a tal punto fondamen-
tali da toccare la sfera intima e l’identità stessa del richiedente, è necessa-
rio riconoscerne senza riserve il carattere strettamente personale (cfr. Rac-
colta ufficiale della giurisprudenza ed informazioni della Commissione sviz-
zera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 3 consid. 2c). Ne conse-
gue dunque che il minore capace di discernimento è legittimato a parteci-
pare alla procedura d’asilo che lo riguarda e ciò senza che sia necessario
ricorrere ad un rappresentante legale, così come a compiere personal-
mente tutti gli atti necessari (deposito di una domanda, diritto di essere
sentito, diritto di ricorrere contro la decisione) (cfr. GICRA 1996 n. 3 pag.
20-21 e riferimenti citati). In tal senso, la nomina di una persona di fiducia
ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi non ha influsso sulla questione, dal
momento che questa figura assiste l’interessato ma non agisce in qualità
di suo rappresentante (cfr. SYLVIE COSSY, Le statut du réquerant d’asile
mineur non accompagné dans la procédure d’asile, tesi Losanna 2000, n.
530-531).
1.4.1.4 Nel caso in disamina, vista l’età della ricorrente al momento della
sottoscrizione, in specie 17 anni, l’esistenza della capacità di discernimento
D-7333/2016
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non può essere posta in discussione. Alla luce di quanto esposto sin qui,
se ne può dunque a ragione concludere che l’interessata sia stata legitti-
mata a sottoscrivere sola la rinuncia la cui validità è dunque sotto tale
aspetto da considerarsi pacifica. In tal senso, la contemporanea sottoscri-
zione dell’atto da parte della persona di fiducia nulla toglie e nulla aggiunge
a tale rigore ma attesta semmai la contemporanea presenza di codesta
figura al momento della firma.
1.4.2 Giunti a questa conclusione, si pone ora la questione della validità
stricto sensu della rinuncia litigiosa.
1.4.2.1 Genericamente, in diritto amministrativo, una rinuncia ad un diritto
procedurale è di principio possibile purché si riferisca ad una facoltà con-
creta ed in libera disposizione delle parti (cfr. PETER SALADIN, Das Verwal-
tungsverfahren des Bundes, Basilea 1979, n. 13.5 e 18.212). Ciò è valido
in regola generale anche in ambito di PA, laddove una rinuncia a ricorrere
ha quale conseguenza la crescita in giudicato della decisione (cfr. DTAF
2009/11 consid. 2.1.2; JAAG/HÄGGI FURRER, in: Waldmann/Weissenberger
[ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 39
n. 12, OLIVER ZIBUNG, in op. cit., art. 50 n. 16). A norma di dottrina, la rinun-
cia ad un'impugnativa coincide infatti con l’entrata in forza di cosa giudicata
formale ed espleta effetti comparabili ad un ritiro del ricorso (cfr.
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 664, pag. 229). Perché sia possibile
ritenerla valida, occorre tuttavia che la stessa intervenga posteriormente
ed in piena cognizione della decisione per la quale la parte interessata in-
tenda astenersi dal ricorrere (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013 del 16
gennaio 2014 consid. 1.4.2 e DTF 86 I 153 consid. 2). Da quanto precede
può altresì essere dedotto che per ritornare sui suoi passi, la parte rinun-
ciante deve invocare un vizio della volontà che permetta di inficiare la vali-
dità della rinuncia da lei sottoscritta (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013
consid. 1.4.2; ZIBUNG, in op. cit., art. 50 n. 16 e rinvii). In altri termini, la
rinuncia è da considerarsi inefficace, quando la stessa è stata posta in es-
sere in presenza di un tale vizio (ad esempio in seguito all’ottenimento di
informazioni fuorvianti dall’autorità stessa, cfr. sentenze del TF
1B_307/2012 del 4 giugno 2012 consid. 2, U 139/02 del 20 novembre 2002
consid. 2.3 e MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3a ed. 2011, pag.
823). Non vi è inoltre luogo di considerare che quanto precede non sia
valido anche in ambito di diritto d’asilo (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013
consid. 1.4.2).
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1.4.2.2 Considerato quanto precede, la dichiarazione di rinuncia presente
agli atti deve di principio essere ritenuta valida. Essa si riferisce infatti ad
un concreto diritto processuale (o post-processuale) in libera disposizione
dell’interessata e meglio, alla facoltà di interporre ricorso contro la deci-
sione dell’autorità di prima istanza. In tal senso, occorre considerare che la
decisione qui impugnata sia cresciuta in giudicato al momento della sotto-
scrizione di tale rinuncia.
1.4.2.3 A questo punto, è dunque d’uopo determinare, alla luce delle argo-
mentazioni delle parti, se sia in specie identificabile un vizio della volontà
atto ad inficiarne l’effettività. Una tale manifestazione di volontà non sa-
rebbe infatti da ritenersi vincolante qualora sia stata avallata sotto l’egida
di un errore causato dalla condotta dall’autorità e in particolare quando
quest’ultima abbia fornito informazioni fuorvianti o incomplete in merito alla
facoltà ed ai termini per inoltrare un’impugnativa. Oltracciò, è parimenti pre-
supposto per la validità della rinuncia che l’interessato non sia giunto a tale
decisione in base a pressioni, coercizioni o minacce da parte dell’autorità.
Non da ultimo, pare opportuno ammettere che l’eventuale esistenza di un
vizio della volontà vada apprezzata indipendentemente dagli scopi, motivi
o ragioni che hanno portato la parte a rinunciare al ricorso.
1.4.2.4 Tornando ora al caso che ci occupa, occorre in primo luogo consta-
tare come le considerazioni della qui insorgente secondo cui, a causa
dell’impossibilità a comprendere in maniera autonoma la decisione impu-
gnata, ella si sarebbe trovata in una situazione di totale dipendenza dalle
altre persone presenti, paiono, ad esse sole, prive di portata. In primis, non
vi è infatti luogo di considerare che l’interessata non abbia compreso
quanto ella si apprestava a sottoscrivere a causa della presenza di difficoltà
linguistiche, dal momento che sul punto della notifica della decisione impu-
gnata e del successivo avallo dell’atto di rinuncia a ricorrere è regolarmente
intervenuto un interprete della lingua tigrigna nei confronti del di cui operato
ella non ha censurato alcunché.
I dubbi sollevati in merito all’agire della persona di fiducia necessitano in-
vece di ulteriori disamine.
1.4.2.5 Alla luce delle argomentazioni della ricorrente, si pone in particolare
la questione di sapere se la persona incaricata abbia o meno, per il suo
comportamento, potuto influenzare il processo di formazione della volontà
della ricorrente, di modo da giungere ad un vizio della volontà. A tal propo-
sito, occorre anzitutto ricordare che tale figura è incaricata di guidare e so-
stenere il richiedente asilo minore non accompagnato e per il quale non è
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Pagina 11
stata ordinata una misura di protezione ai sensi del codice civile, aiutandolo
in particolare a prendere le decisioni nell’ambito della procedura d’asilo e
sostenendolo in modo valido e mirato. Essa, pur non rappresentandolo,
contribuisce dunque de facto alla formazione della volontà del minore rela-
tivamente agli atti da lui compiuti in corso di procedura, così da poter rela-
tivizzare le eventuali lacune dovute all’inesperienza. In altri termini, grazie
alle sue conoscenze della materia, la presenza della persona di fiducia fa
sì che il minore non accompagnato dotato di capacità di discernimento sia
posto in una situazione comparabile (se non migliore) a quella di un gio-
vane adulto che ha già raggiunto la maggiore età (cfr. GICRA 2003 n. 1
consid. 3, relativamente alle conoscenze di cui deve disporre la persona di
fiducia ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi). Ora, nel caso in esame non
sono presenti agli atti elementi concreti che permettano di porre in discus-
sione l’agire della persona chiamata a svolgere tale ruolo. La scelta è infatti
ricaduta sul lic. iur. Mario Amato, responsabile per le questioni giuridiche
del Servizio Richiedenti asilo del Soccorso operaio svizzero, un'organizza-
zione umanitaria no profit attiva in Ticino dal 1984 nell’ambito della migra-
zione e che attua una politica di sostegno alle persone straniere in difficoltà.
In particolare, il ruolo degli operatori del SOS è quello di attivarsi nel seguito
sociale dei richiedenti asilo accompagnandoli nella gestione delle loro ri-
chieste e dei loro problemi quotidiani in ambito sanitario, sociale, scolastico
e giuridico in collaborazione con le istituzioni e i servizi preposti (cfr.
, consultato il
10.02.2017). La persona vagliata è inoltre nota al Tribunale per la compro-
vata competenza in ambito di diritto d’asilo, agendo essa regolarmente an-
che in sede ricorsuale innanzi allo scrivente organo. Alla luce di ciò se ne
può dunque a giusto titolo dedurre che il profilo scelto disponga delle qua-
lifiche necessarie ai sensi della giurisprudenza e che abbia inoltre agito in
piena indipendenza dall’autorità di prime cure e nell’interesse della richie-
dente.
1.4.2.6 Quanto alla presunta assenza di un rapporto di fiducia entro la per-
sona incaricata e la ricorrente, occorre in questa sede constatare che le
considerazioni di quest’ultima a tal proposito paiono a loro volta del tutto
prive di corredi concreti a suo supporto. Nel caso in disamina, la SEM,
come da prassi, ha infatti proceduto prendendo contatto con il Servizio Ri-
chiedenti asilo del Soccorso operaio svizzero, nella persona del lic. iur. Ma-
rio Amato, conferendo a tale ente il mandato per l’incarico di persona di
fiducia e richiedendone nel contempo la presenza in occasione della già
programmata audizione sui motivi d’asilo (cfr. atto A18). L’autorità di prime
cure ha inoltre confermato, per mezzo dello scritto del 23 dicembre 2016,
che fu proprio il lic. iur. Mario Amato a recarsi presso il centro di Losone
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Pagina 12
per la consulenza, circostanza quest’ultima che non è stata messa in di-
scussione dalla ricorrente nella successiva replica. Pur essendo quindi in-
negabile che al momento dello svolgimento dell’audizione sui motivi d’asilo
fosse presente un’altra persona, è parimenti incontestabile che quest’ul-
tima sia stata incaricata proprio dal lic. iur. Mario Amato, di modo che, es-
sendo egli a capo del servizio preposto, è logico dedurne che egli fosse
perfettamente al corrente della fattispecie. A prescindere da ciò, è inoltre
lecito presupporre che come indicato dall’autorità di prime cure, le persone
che svolgono tale ruolo presso il CRP di Chiasso siano in stretto contatto
tra loro e costantemente informate sull’evoluzione della procedura, fermo
considerato che ciò rientra nel corretto e diligente svolgimento del loro
mandato. Alla luce di tutto quanto precede, pare dunque chiaro che le con-
statazioni della ricorrente secondo cui ella avrebbe ottenuto solamente una
breve spiegazione circa la decisione d’asilo senza che le fosse stata chia-
rita la portata di un’eventuale ricorso e/o di una rinuncia allo stesso si esau-
riscono in generiche doglianze atte a porre gratuitamente in discussione
l’operato della persona di fiducia. Oggetto di disamina in questa sede è
infatti la validità della rinuncia a ricorrere presente agli atti, validità che va
apprezzata al momento della sottoscrizione della stessa per mezzo di un
esame circa l’esistenza di eventuali vizi della volontà e non fornendo una
presa di posizione personale sullo svolgersi degli eventi precedenti e sus-
seguenti. Inoltre, quanto alle valutazioni circa l’opportunità o meno di ricor-
rere, va ricordato come non stia al Tribunale sostituirsi a quanto ritenuto in
tale occasione dalla persona di fiducia incaricata. Si può infatti partire dal
presupposto che fino a prova contraria, quest’ultima, forte dell’esperienza
nella materia e sulla base di valutazioni di varia natura, non quindi solo di
merito, abbia in quel momento ritenuto opportuno consigliare alla minore
di procedere alla sottoscrizione. Quandanche si possa infatti giungere a
conclusione che nel caso in esame l’interessata avrebbe avuto concrete
possibilità di successo in sede ricorsuale, ciò non sarebbe ad esso solo
elemento per ritenere che la persona incaricata abbia agito senza la dovuta
perizia, non potendo il Tribunale apprezzare le valutazioni che hanno por-
tato alla sottoscrizione della rinuncia ed essendo peraltro le stesse a loro
volta ininfluenti (cfr. supra consid. 14.2.3 in fine).
1.4.2.7 A pari apprezzamento si giunge anche relativamente ad altre argo-
mentazioni addotte dalla ricorrente. Nonostante quest’ultima sostenga in-
fatti che la sottoscrizione della rinuncia sia avvenuta in modo intempestivo,
dalle delucidazioni dell’autorità di prime cure (peraltro incontestate su tale
punto di questione in sede di replica) si evince che non si è trattato di una
procedura sbrigativa ed atta ad assicurarsi l’assenza di una futura impu-
gnativa quanto più di una prassi con ottica di celerità messa in pratica a
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seguito della necessità di procedere, viste le particolari circostanze, ad una
consegna brevi manu della decisione in presenza dell’interprete e della
persona di fiducia. In tale occasione, la ricorrente ha inoltre beneficiato di
un momento di riflessione laddove ha potuto discutere con la persona di
fiducia, al fine di maturare la propria decisione in merito (anche tale aspetto
non è stato puntualmente contestato). A titolo di mera esaustività, va inoltre
sottolineato come in specie tale agire è sfociato nella celere attribuzione
della ricorrente ad un cantone, cosa che ha avuto in concreto il risultato di
accelerarne il processo di integrazione (seppur va ricordato che nulla vieti
alla SEM di procedere già prima ad una tale ripartizione; cfr. art. 27 LAsi).
Alla luce di ciò, non si può nemmeno ritenere che la sola circostanza che
ha visto intervenire la sottoscrizione della rinuncia litigiosa nella stessa oc-
casione della notifica della decisione impugnata sia sufficiente indizio di
volontà viziata.
1.4.3 In definitiva, occorre dunque concludere che la rinuncia a ricorrere
del 27 ottobre 2016 sia stata validamente sottoscritta dall'interessata. In
ragione di ciò, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
2.
Giusta l'art. 111 lett. b LAsi, l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice dell'istru-
zione decide in qualità di giudice unico in caso di non entrata nel merito su
ricorsi manifestamente irricevibili. Si tratta segnatamente dei casi di man-
cato pagamento dell’anticipo spese e di ricorso inoltrato troppo tardi
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, n. 3.51 e Messaggio concernente la revisione totale dell’or-
ganizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3937). A contrario, laddove,
come nel caso di specie, risulti necessaria un’analisi giuridica circa la rice-
vibilità del gravame, si necessita di giudicare la questione nella composi-
zione ordinaria di 3 giudici (cfr. mutatis mutandis Basler Kommentar, Bun-
desgerichtsgesetz, [BSK BGG], 2a ed. 2011, n. 15 segg. ad art. 108 LTF).
3.
Ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 PA, l’assistenza giudiziaria viene concessa qua-
lora una parte non disponga dei mezzi necessari e le sue conclusioni non
sembrino prive di probabilità di successo. Ora, l’assenza di probabilità di
successo può dedursi tanto da questioni attinenti alla ricevibilità del ricorso
quanto da elementi giuridici di merito (cfr. mutatis mutandis BERNARD COR-
BOZ et al. [ed.], Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 39 ad art. 64 LTF).
In specie, l'istanza di assistenza giudiziaria non può pertanto essere ac-
colta, atteso che le conclusioni della ricorrente erano sin dall'inizio prive di
probabilità di successo.
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Venendo meno le condizioni per la concessione dell’assistenza giudiziaria,
la richiesta di gratuito patrocinio va a sua volta respinta (cfr. art. 110a cpv.
1 lett. a LAsi).
4.
A norma dell’art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali possono essere con-
donate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla
parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte.
In specie, vista la particolarità del caso, il Tribunale si esime dal prelevare
spese processuali.
5.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-
fra 1 LTF). La pronuncia è dunque definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: