B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7333/2017
Sen t en z a d e l 4 o t t o b r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Constance Leisinger, Walter Lang,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A.______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
Via Dunant 2, 6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell’allontanamento;
decisione della SEM del 24 novembre 2017 / N (…)
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Fatti:
A.
Il 5 ottobre 2017 l’interessato ha presentato domanda d’asilo in Svizzera
dopo essere giunto sul suolo elvetico nell’ambito di una procedura di
ricollocazione (cfr. atto A5).
B.
Con decisione del 24 novembre 2017 la Segreteria di Stato della
migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo
pronunciando nel contempo l’allontanamento dell’interessato dalla
Svizzera ed ordinandone l’esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 27 dicembre 2017 l’interessato ha inoltrato ricorso contro la menzionata
decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) chiedendone l’annullamento limitatamente alla questione
dell’esecuzione dell’allontanamento con contestuale concessione
dell’ammissione provvisoria. In subordine egli ha richiesto la restituzione
degli atti all’autorità di prime cure per una nuova valutazione circa gli
ostacoli all’esecuzione del rinvio. Egli ha altresì presentato una domanda
di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle
spese di giustizia e dal relativo anticipo.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM
rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
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(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Ai sensi sensi
dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti.
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo
il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6,
DTAF 2008/4 consid. 5.4).
4.
4.1 In premessa, il ricorrente rammenta di essere giunto in Svizzera
nell’ambito di un programma di ricollocazione concordato a livello europeo.
Egli avrebbe atteso a lungo in Italia novità sulla sua procedura d’asilo e una
volta trasferitosi in Svizzera si aspettava che gli venisse accordata
protezione, come da logica conseguenza della procedura di ricollocazione,
essendo la stessa riservata ai cittadini di Paesi dall’altissimo tasso di
riconoscimento. Dopo aver richiamato i fondamenti di tale istituto,
l’insorgente si dice sorpreso di ritrovarsi ora a dover fronteggiare un
provvedimento di allontanamento verso l’Eritrea, esito quest’ultimo che
difficilmente si sarebbe prodotto secondo prassi delle autorità italiane. In
altri termini, prosegue l’interessato, un provvedimento che, stanti le migliori
condizioni di accoglienza in Svizzera, appariva come una misura di
vantaggio in suo favore si sarebbe dunque risolto, paradossalmente, con il
suo rinvio in Eritrea.
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4.2 La Svizzera partecipa al programma europeo di ricollocazione (o
“relocation”). Nel contesto odierno, relocation indica la ricollocazione in un
altro Stato europeo di persone che sono già state registrate in uno Stato
Dublino e vi hanno presentato una domanda d’asilo. Lo scopo è di sgravare
gli Stati Dublino situati alla frontiera esterna dell’UE e che, in periodi di
particolare tensione, devono confrontarsi con un numero molto elevato di
domande d’asilo. A tal riguardo, va tuttavia rilevato che, come pare del
resto averlo pienamente compreso anche il ricorrente, i programmi di
ricollocazione non vincolano in alcun modo le autorità dello Stato richiesto
quanto alle risultanze della procedura d’asilo, la cui trattazione compete
unicamente a quest’ultimo (come del resto accade quando la competenza
è stata determinata sulla base del regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente
per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide
[rifusione] [Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del 29.6.2013]).
Ciò detto, tale circostanza risulta del tutto ininfluente ai fini dell’evasione
del presente gravame.
5.
Quanto al merito della questione, il ricorso del 27 dicembre 2017 verte
unicamente sulla questione relativa all’esecuzione dell’allontanamento. Ne
discende che la querelata decisione è cresciuta in giudicato in materia
d’asilo e per quanto concerne la pronuncia dell’allontanamento. Di
conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 3 e 4 del
dispositivo della decisione impugnata.
6.
6.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto l’esecuzione
dell’allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.
6.2 Nel gravame, l’insorgente avversa tale assunto. A suo dire l’esecuzione
dell’allontanamento andrebbe considerata inammissibile. La situazione
generale in Eritrea rimarrebbe di fatto gravissima e sarebbe caratterizzata
da violazioni continue e sistemiche dei diritti umani. Secondo un rapporto
pubblicato il 5 giugno 2016 dalla Commissione per i diritti umani delle
Nazioni Unite, gli eritrei lascerebbero il paese d’origine non tanto per
ragioni economiche quanto più a causa di tali violazioni. Vi sarebbero
inoltre evidenze quanto al fatto che, fatte salve alcune eccezioni, le
persone rimpatriate coattamente in Eritrea sarebbero sistematicamente
fermate, detenute e soggette a trattamenti crudeli e tortura. Non di meno,
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anche coloro che rientrano volontariamente potrebbero a loro volta venir
esposti ad arresti arbitrari, segnatamente se percepiti come oppositori.
Inoltre, i membri della diaspora riceverebbero il passaporto solo previo
pagamento di una tassa pari al 2 per cento dei loro redditi, prezzo
sproporzionato per dei documenti d’identità. Pertanto, considerata in
specie la partenza non autorizzata dall’Eritrea, non si potrebbe affatto
escludere che il ricorrente venga punito e detenuto a causa del rifiuto di
servire, anzi, una siffatta conseguenza apparrebbe assai probabile. Ora,
viste le condizioni di detenzione e la natura delle possibili sanzioni, così
come la loro arbitrarietà e la carenza di controlli di legalità, un rinvio del
ricorrente sarebbe illecito in quanto contrario all’art. 3 CEDU. Del resto, il
suo allontanamento nemmeno sarebbe conforme all’art. 4 CEDU. Tale
disposto si configurerebbe invero come lex specialis rispetto all’art. 3
CEDU con la conseguenza che, di regola, la sua violazione implicherebbe
anche una inosservanza dell’art. 3 CEDU. Pur non essendovi una
giurisprudenza consolidata sulle condizioni alle quali il servizio militare
assume connotazioni tali da implicare una violazione dell’art. 4 CEDU, si
potrebbe partire dal presupposto che l’esplicita eccezione prevista alla
lettera b del capoverso 3 di tale norma non avrebbe valore assoluto. Per
l’appunto, laddove la semplice denominazione o configurazione nominale
fosse sufficiente ad escludere una violazione dell’art. 4 CEDU, qualsiasi
Stato potrebbe aggirare il divieto di lavori forzati e di schiavitù invocando
l’incorporazione militare quale ragione giustificante. Su tali presupposti,
prosegue il ricorrente, occorrerebbe verificare, caso per caso, se l’obbligo
statale, per sua natura e caratteristiche, appaia proporzionale a degli
obiettivi ragionevoli e legittimi di uno Stato di diritto, tenendo conto delle
circostanze e delle contingenze del momento. Nell’interpretazione della
Corte europea, tre sarebbero gli elementi costitutivi determinanti:
l’imposizione di un lavoro contro la volontà della persona; la minaccia di
una sanzione nel caso di inadempimento ed il peso sproporzionato
dell’attività richiesta. II servizio nazionale in Eritrea presenterebbe,
notoriamente, tutta una serie di caratteristiche peculiari: una durata
indeterminata, l’imposizione di una varietà di prestazioni lavorative presso
enti e servizi statalizzati che altrimenti farebbero capo a forza lavoro
professionale e adeguatamente remunerata nonché la possibilità di
modificare a propria discrezione l’assegnazione della persona
assoggettata sia a mansioni militari che civili. Dopo aver citato l’art. 2 della
Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio del 1930, il ricorrente
rammenta che la Commissione per l’applicazione di tale testo sarebbe già
arrivata alla conclusione che il servizio nazionale, nella sua attuale
configurazione, violi suddetto divieto. Infatti, il servizio nazionale,
prevedendo imposizioni di natura non solo militare ma anche civile, non
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rientrerebbe nelle esclusioni di cui alla lettera a dell’art. 2 cpv. 2 della
Convenzione sul lavoro forzato od obbligatorio del 1930. Da parte sua, il
governo eritreo non avrebbe nemmeno negato che lo stesso costituisca di
fatto una forma di lavoro forzato, limitandosi invece ad obbiettare che esso
sarebbe un’eccezione ammessa dalla Convenzione, circostanza invece
non riconosciuta dalla Commissione. Del resto, la natura e gli obiettivi del
servizio nazionale eritreo sarebbero definiti in modo inequivoco dal Decreto
istitutivo del servizio nazionale, il quale, all’art. 5, non si limiterebbe a
indicare obiettivi di difesa militare, ma elencherebbe anche finalità
ideologiche, identitarie ed economiche (spaziando dalla preservazione
della memoria dei martiri all’amore del lavoro e alla disciplina, per poi citare
“ricostruzione”, “rafforzamento del benessere” ma anche “forma fisica”). II
servizio nazionale, inoltre, mirerebbe a “forgiare l’unione nazionale
eliminando i sentimenti sub-nazionali”. Esso inciderebbe pertanto su ogni
aspetto della vita civile e sarebbe impregnato da questioni ideologiche. Dal
2002 questo sistema sarebbe inoltre stato istituzionalizzato, assumendo
connotati di durata indeterminata. II mancato adempimento degli obblighi
di leva implicherebbe l’irrogazione di sanzioni, la cui mancanza di
proporzionalità era già stata lungamente riconosciuta dalla giurisprudenza
di questo Tribunale. Infatti, le possibilità di evitare o in qualche modo
eludere tali sanzioni risulterebbero estremamente problematiche. Il
versamento della tassa del 2% equivarrebbe ad un mezzo di controllo sugli
esuli, già condannato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La
firma della lettera di pentimento sarebbe poi essenzialmente un
riconoscimento di colpa, addirittura di un delitto, ovvero un atto col quale
l’esule si rimetterebbe alla clemenza del regime senza ricevere garanzie
circa l’effettiva protezione da sanzioni. Il rimpatriato rischierebbe dunque di
ritrovarsi costretto ad assumere un contegno implicante un’eccezionale
limitazione della libertà di vita e di espressione. Per di più, le informazioni
contrarie non parrebbero fondarsi su fonti valide, essendo riferibili,
direttamente o indirettamente, alle autorità eritree. Infine, neppure vi
sarebbero basi legali prefiguranti una qualche forma di amnistia, sicché
rimarrebbero applicabili le note disposizioni di legge che nella tradizionale
interpretazione delle autorità eritree implicherebbero l’esposizione a
detenzioni di lunga durata in condizioni di estrema criticità. D’altronde, il
contesto eritreo rimarrebbe quello di uno Stato totalitario ed implicherebbe
una vasta serie di problematiche sotto l’aspetto delle libertà fondamentali.
Su tali presupposti, iI servizio nazionale si porrebbe in insanabile contrasto
con l’art. 4 CEDU e sarebbe quindi lesivo di diritti fondamentali di chi vi è
esposto. Da ultimo, conclude il ricorrente, in caso in esame non si
apparenterebbe nemmeno con la casistica affrontata nella sentenza del
tribunale D-2311/2016 del 28 agosto 2017. Il ricorrente, oggi
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diciannovenne, non avrebbe infatti mai effettuato il servizio militare,
apparrebbe in buona salute e non rientrerebbe dunque in una delle
categorie di persone a basso rischio di arruolamento. Viste anche le
risultanze del recente rapporto dell’OSAR in relazione alla situazione in
Eritrea, denominato “Eritrea: service national”, un rinvio del ricorrente in nel
paese d’origine lo esporrebbe con alta probabilità a una tale evenienza.
7.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 LStr
prevede che la stessa debba essere ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente
esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di
queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi
ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la
valutazione degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso
apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di
rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile
l’esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo
riferimento).
8.
8.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non è
ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in
particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero
possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza
deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10;
GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
8.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscito a dimostrare
l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali
pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non
trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio dell’insorgente verso la
Turchia è dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi.
8.3 Resta ora da determinare se l’esecuzione dell’allontanamento sia
compatibile con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di
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reclutamento del ricorrente nell’ambito del servizio nazionale eritreo. La
problematica è invero stata affrontata dal Tribunale nella recente
giurisprudenza coordinata del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017.
In tale sentenza, il Tribunale è giunto alla conclusione che il servizio
nazionale eritreo non rientri nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi
dell’art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso
6.1.4). Più avanti, è stata esaminata anche la questione di sapere se tale
circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi
dell’art. 4 cpv. 2 CEDU. A tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il
servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera,
oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere
considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto
determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante
violazione dell’art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad
essa sola sufficiente a fondare un giudizio d’inammissibilità. A mente del
Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un
carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di
esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso
l’esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi
dell’art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017
consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire
dall’assunto che l’esecuzione dell’allontanamento non sia generalmente
incompatibile con i disposti citati.
8.4 Ciò detto, le censure e le fonti citate del ricorrente, d’altro canto note al
Tribunale sin dall’emanazione della giurisprudenza coordinata menzionata
in epigrafe, non permettono di giungere ad una diversa valutazione. Perché
i disposti trovino applicazione, è infatti necessario che l’interessato renda
plausibile l’esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a
trattamenti contrari (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi
contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi
riferimenti).
8.5 V’è dunque luogo di concludere anche nel presente caso quanto
all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, e ciò anche in
presenza di un rischio imminente di arruolamento dell’insorgente nel
servizio nazionale.
9.
9.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non è
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
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situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica.
9.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino
alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono
l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
9.3 Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come
sentenza di riferimento) il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a
proposito dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea.
Un’analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un
documentato miglioramento nell’approvvigionamento di generi alimentari e
di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel
campo dell’istruzione. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è
attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-
2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio
nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è
modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in
una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid.
6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione
in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione
dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con riguardo della
singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà
infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia
esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2).
D-7333/2017
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9.4 Orbene, nel caso specifico il ricorrente è giovane ed in buona salute.
Egli è alfabetizzato, dispone di una solida rete famigliare nel paese
d’origine e diversi dei suoi famigliari possono contare su entrate
economiche regolari.
9.5 Il rientro dell’interessato in Eritrea è pertanto da considerarsi pure
ragionevolmente esigibile. La questione non è del resto stata contestata in
sede ricorsuale.
10.
Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, punto anch’esso non
criticato nel gravame (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all’art. 44 LAsi). Per
prassi costante spetta al ricorrente richiedere alla competente
rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari al rimpatrio
(cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
11.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
12.
Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all’esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali
è divenuta priva di oggetto. Visto l’esito della procedura, le spese
processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del
ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro
del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo
partire dal presupposto che il ricorrente sia indigente, v’è luogo di
accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
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abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: