B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7335/2016
Sen t en z a d e l 1 0 d i c emb r e 20 18
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jean-Pierre Monnet, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Somalia,
rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo);
decisione della SEM del 27 ottobre 2016 / N (…).
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Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino somalo, è entrato in Svizzera il 16 novembre 2003 ed
ha depositato domanda d'asilo il giorno seguente.
B.
Con decisione del 23 gennaio 2004 l'allora Ufficio federale dei rifugiati
(UFR; dappoi Ufficio federale della migrazione [UFM] ed ora Segreteria di
Stato della migrazione [SEM]) ha respinto la sua domanda d'asilo, pronun-
ciato l'allontanamento del richiedente l'asilo dalla Svizzera e disposto l'am-
missione provvisoria non essendo ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Somalia.
C.
In data 23 dicembre 2011, la moglie ed i figli dell'interessato sono entrati in
Svizzera ed il 6 marzo 2012 hanno a loro volta depositato una domanda
d'asilo.
D.
Con decisione del 4 aprile 2014 l'UFM non è entrato nel merito della do-
manda di asilo della moglie e dei figli ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi
(RS 142.31), essendo essi già stati riconosciuti quali rifugiati a Cipro. Nel
contempo l'UFM ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera verso
Cipro, nonché ha considerato ammissibile, ragionevolmente esigibile e
possibile l'esecuzione dell'allontanamento.
E.
Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il
ricorso presentato dalla moglie e dai figli di A._______ con sentenza del
2 ottobre 2014.
F.
Con scritto del 1° febbraio 2016, la SEM ha accordato a A._______ la pos-
sibilità di esprimersi in merito all'eventuale revoca della sua ammissione
provvisoria dal momento che nulla si opporrebbe al ricongiungimento fami-
gliare con la moglie ed i figli risiedenti a Cipro ed al beneficio di un per-
messo di soggiorno come rifugiati. Egli si sarebbe inoltre già recato in di-
verse occasioni in tale Paese per visitare i famigliari.
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Pagina 3
G.
In data 19 febbraio 2016 l'interessato ha preso posizione in tal senso alle-
gando di risiedere da più di dodici anni in Svizzera e di aver fatto uno sforzo
d'integrazione. Egli sarebbe stato finanziariamente indipendente per lunghi
periodi. A Cipro si sarebbe recato tre volte. La prima volta poco dopo la
partenza dalla Svizzera dei famigliari per aiutarli in quanto le autorità ci-
priote non avrebbero loro fornito alcun tipo di sostegno. La seconda visita
sarebbe stata dovuta alla grave malattia che avrebbe colpito una figlia.
Mentre l'ultima volta vi si sarebbe recato in sostegno del figlio che aveva
problemi di adattamento a scuola. A partire dal mese di aprile 2015 sol-
tanto, la famiglia riceverebbe un minimo di aiuto da parte delle autorità ci-
priote. La possibilità di visitare i suoi figli, peraltro solo in occasione di emer-
genze non potrebbero essere addotte quali motivazioni di revoca dell'am-
missione provvisoria. Inoltre, non vi sarebbe alcuna garanzia che egli po-
trebbe stabilirsi in maniera duratura a Cipro. A sostegno delle sue allega-
zioni egli ha fornito le copie delle valutazioni scolastiche, dei contratti di
pretirocinio e tirocinio, dei vari contratti di lavoro e di attestati di lavoro.
H.
Il 7 ottobre 2016 la SEM ha nuovamente dato la possibilità all'interessato
di esprimersi in merito alla possibile revoca della sua ammissione provvi-
soria. Le condizioni per disporre l'ammissione provvisoria non sarebbero
infatti più soddisfatte poiché egli potrebbe risiedere a titolo di ricongiungi-
mento famigliare a Cipro dove la moglie beneficerebbe di un permesso di
soggiorno come rifugiato. Una persona ammessa provvisoriamente non
potrebbe imporre il mantenimento dell'ammissione provvisoria ed il prose-
guimento del soggiorno in Svizzera qualora vengano a mancare i presup-
posti.
I.
Con scritto del 14 ottobre 2016 A._______ ha reiterato sostanzialmente
quanto espresso il 19 febbraio 2016 in merito al suo percorso scolastico e
professionale ed in merito alla sua integrazione in Svizzera. Egli ha inoltre
aggiunto che da oltre un anno non avrebbe più visto i famigliari e che non
vi sarebbero garanzie che egli possa stabilirsi a Cipro e ricucire i rapporti
con la moglie i quali avrebbero risentito della lontananza. A giugno 2016 la
moglie non avrebbe neppure voluto venire a visitarlo pur disponendo del
documento di viaggio necessario. Pertanto, l'interessato ritiene che non
sarebbero dati i presupposti per revocargli l'ammissione provvisoria.
J.
La SEM, con decisione del 27 ottobre 2016, notificata il 28 ottobre 2016
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Pagina 4
(cfr. atto B12/2) ha revocato l'ammissione provvisoria pronunciata il
23 gennaio 2004. La SEM ha reputato che, ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), le
condizioni per pronunciare l'ammissione provvisoria non sarebbero più
adempiute. In effetti, la moglie ed i figli dell'interessato risiederebbero da
diversi anni a Cipro dove disporrebbero dello statuto di rifugiato. Lo statuto
di rifugiato di cui beneficerebbe la moglie di A._______ sarebbe più favo-
revole rispetto all'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento in Somalia. Egli potrebbe infatti richiedere il ricongiun-
gimento familiare con la moglie ed i figli. Per ciò che sarebbe del degrado
dei rapporti tra i coniugi a causa della lontananza, i presupposti per ritenere
che le persone formino un nucleo famigliare sarebbero comunque dati.
A._______ si sarebbe infatti più volte recato in visita a Ciprio dalla famiglia.
La formazione e le conoscenze professionali acquisite in Svizzera facilite-
rebbero il suo inserimento nel tessuto sociale e nel mercato del lavoro a
Cipro. Dal profilo dell'integrazione in Svizzera la SEM rileva che malgrado
l'interessato abbia seguito una formazione professionale articolata su di-
versi anni, data l'assenza di un'attività lavorativa stabile, il suo inserimento
professionale sarebbe stato lacunoso. Inoltre, per quanto riguarda il suo
comportamento, egli sarebbe stato giudicato il (…) 2011 dal Ministero Pub-
blico del Cantone (…) per ripetute vie di fatto e per vie di fatto, per violenza
o minaccia contro le autorità e i funzionari. Tenuto conto di ciò, il fatto di
ritrovare l'unità di famiglia a Cipro e di usufruire della situazione favorevole
data dal ricongiungimento con la moglie, non rappresenterebbe una situa-
zione particolarmente rigorosa per l'interessato e ciò malgrado il lungo pe-
riodo di tempo trascorso in Svizzera. L'eventuale rifiuto dell'interessato di
stabilirsi a Cipro sarebbe una scelta personale e non potrebbe essere im-
posta alle autorità svizzere. Essendo l'allontanamento alla volta di Cipro
ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile, la SEM ha revocato
l'ammissione provvisoria in conformità all'art. 84 cpv. 2 LStr.
K.
In data 23 novembre 2016 (timbro del plico raccomandato: 25 novem-
bre 2016, data d'entrata: 28 novembre 2016), A._______ è insorto dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso tale
decisione chiedendone innanzitutto l'annullamento per difetto di motiva-
zione. La SEM non avrebbe invero analizzato in modo chiaro, approfondito
e distinto la possibilità, la liceità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontana-
mento verso Cipro. L'autorità inferiore si sarebbe infatti limitata a citare al-
cuni fatti senza tuttavia spiegare in modo convincente perché, a distanza
di 13 anni, il ricorrente dovrebbe ora essere costretto a lasciare la Svizzera.
In secondo luogo, dalla decisione non emergerebbero garanzie in merito
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Pagina 5
all'effettiva disponibilità delle autorità cipriote ad accogliere il ricorrente sul
proprio territorio. Il fatto che la moglie ed i figli a Cipro disporrebbero dello
statuto di rifugiati non sarebbe da solo una garanzia dell'effettiva possibilità
di essere ammesso a Cipro. A seguito della modifica della legislazione ci-
priota, risulterebbe estremamente incerta l'autorizzazione per il ricorrente
a soggiornare a Cipro in qualità di ricongiungimento familiare. In effetti, pur
essendo la moglie stata riconosciuta quale rifugiata in tale Paese, sareb-
bero decorsi oltre tre mesi da tale riconoscimento, con la conseguenza che
un'eventuale riunificazione secondo il diritto cipriota sarebbe possibile solo
alle ristrette condizioni previste in generale per i cittadini di Stati terzi, e non
a condizioni agevolate. Inoltre, essendosi il matrimonio del ricorrente cele-
brato in Somalia, appare dubbio che la loro unione possa essere ricono-
sciuta dalle autorità cipriote. Il ricorrente rischierebbe pertanto di essere
allontanato verso la Somalia. L'argomento fondante della decisione, ossia
la possibilità del ricorrente di trasferirsi a Cipro non parrebbe poggiare su
alcun elemento concreto e verificabile. Oltracciò, dopo la riammissione dei
familiari dalla Svizzera a Cipro, la vita familiare si sarebbe fortemente ri-
dotta. Pertanto, al ricorrente non potrebbe essere imposta la scelta tra una
eventuale ripresa forzosa della vita familiare con la moglie e un rientro in
Somalia, in cui vige una situazione di violenza generalizzata. Infine, rite-
nuta la particolare situazione del mercato del lavoro in Ticino, il grado di
integrazione del ricorrente parrebbe dunque decisamente importante. Per
quel che riguarda invece la condanna subita dal ricorrente nel 2011, non
risulterebbe che egli inseguita abbia commesso altre infrazioni. La deci-
sione avversata andrebbe pertanto annullata.
A sostegno delle allegazioni ricorsuali l'insorgente ha trasmesso una di-
chiarazione di garanzia di assunzione, a partire dal gennaio 2017, da parte
dell'Azienda Orticola (…) di C._______.
L.
Con decisione incidentale dell'8 dicembre 2016 il Tribunale ha esentato
l'interessato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte
spese processuali, riservandosi di decidere sulla concessione dell'assi-
stenza giudiziaria in prosieguo di procedura. Nel contempo ha trasmesso
alla SEM un esemplare del ricorso e una copia della dichiarazione di as-
sunzione invitandola ad inoltrare una risposta.
M.
La SEM, con risposta al ricorso del 21 dicembre 2016, propone la reiezione
del ricorso. L'autorità inferiore ritiene invero che non vi sarebbero ragioni
per considerare che tale Paese non rispetti i principi sanciti dagli accordi
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internazionali e che non consenta agli interessati di realizzare l'unità della
famiglia sancita dall'art. 8 CEDU. Pertanto, sarebbe lecito pretendere che
l'interessato intraprenda tutte le pratiche necessarie al fine di ottenere l'au-
torizzazione al ricongiungimento familiare da parte delle autorità cipriote.
In caso di difficoltà sarebbe comunque possibile chiedere la riconsidera-
zione della decisione di revoca dell'ammissione provvisoria. Il ricorso an-
drebbe dunque respinto.
N.
Con replica del 18 gennaio 2017 il ricorrente reitera nuovamente l'assenza
di garanzie in merito alla possibilità di ottenere un titolo di soggiorno a Ci-
pro. Egli non sarebbe intenzionato a recarvisi poiché non vorrebbe rinun-
ciare al percorso di integrazione svolto in Svizzera. La moglie avrebbe inol-
tre espresso al ricorrente la volontà di divorziare. Già durante la sua pre-
senza in Svizzera vi sarebbero stati forti dissidi coniugali che in due occa-
sioni avrebbero richiesto l'intervento della polizia. La relazione matrimo-
niale apparirebbe dunque compromessa. La decisione avversata andrebbe
dunque annullata.
O.
In sede di duplica, con osservazioni del 6 febbraio 2017, la SEM considera
che il matrimonio del ricorrente celebrato nel 2001 sarebbe tuttora valido e
che egli avrebbe diritto ad ottenere un permesso di soggiorno a Cipro a
titolo di ricongiungimento familiare, ciò che gli permetterebbe di seguire i
suoi cinque figli da vicino e di esercitare appieno i suoi doveri di padre. Gli
argomenti addotti dall'insorgente parrebbero di pura convenienza.
P.
Con triplica del 3 marzo 2017 l'insorgente osserva che contrariamente
all'impressione dell'autorità inferiore, le allegazioni del ricorrente in merito
al deterioramento dei rapporti coniugali appaiono ben plausibili e logici, ove
si consideri l'incidenza della separazione e della distanza tra i coniugi. Egli
reitera inoltre l'assenza di garanzie sull'effettiva possibilità di ottenere un
permesso di soggiorno a Cipro. Apparirebbe infatti improbabile che, allo
stato attuale, anche esprimendo la volontà di ricostituire la vita familiare, il
ricorrente possa davvero beneficiare di un titolo di soggiorno a Cipro. In-
vero, dalla check-list del governo cipriota si evincerebbe che le condizioni
da adempiere siano estremamente difficili. Infine, il ricorrente avrebbe ri-
preso la propria attività lavorativa grazie ad un contratto di lavoro a tempo
pieno di durata determinata con l'Azienda Orticola (…).
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Q.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di ammissione provvisoria e di rinvio
dalla Svizzera rese dalla SEM possono essere impugnate dinanzi al Tribu-
nale, il quale statuisce in maniera definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione
con l'art. 83 lett. c cifra 3 LTF).
1.2 L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ri-
corrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è par-
ticolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno
di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Pertanto è
legittimato ad aggravarsi contro di essa. Anche i requisiti relativi ai termini
di ricorso, alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso sono soddisfatti
(art. 112 LStr in relazione all'art. 37 LTAF, art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA, art. 50
cpv. 1 PA e art. 52 cpv. 1 PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 112 LStr in relazione all'art. 49 PA). Il Tribunale
non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considera-
zioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle
parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Determinante è in primo luogo la situa-
zione di fatto al momento del giudizio (cfr. ibidem).
3.
Va qui di seguito esaminato se l'autorità inferiore ha giustamente revocato
l'ammissione provvisoria al ricorrente, segnatamente se detta autorità ha
rettamente ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento verso Cipro come am-
missibile, esigibile e possibile.
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Pagina 8
3.1 L'insorgente, di nazionalità somala, è stato messo al beneficio dell'am-
missione provvisoria con decisione dell'UFR del 23 gennaio 2004 per ine-
sigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nel suo Paese d'origine.
3.2 La SEM nella decisione impugnata e osservazioni seguenti ha ritenuto
che le condizioni per l'ammissione provvisoria non fossero più soddisfatte.
In particolare, l'interessato potrebbe raggiungere i suoi famigliari a Cipro i
quali sarebbero al beneficio dello statuto di rifugiati. Egli vi si sarebbe re-
cato in diverse occasioni per rendere visita alla famiglia. Inoltre, la sua in-
tegrazione in Svizzera sarebbe da considerarsi lacunosa data l'assenza di
un'attività lavorativa stabile. Infine, pure il suo comportamento non par-
rebbe irreprensibile data la condanna per vie di fatto, violenza o minaccia
contro le autorità e i funzionari.
3.3 Con ricorso e successivi scambi scritti, l'insorgente ha innanzitutto rile-
vato che la decisione impugnata difetterebbe di motivazione e già per que-
sto motivo andrebbe annullata. L'autorità inferiore avrebbe omesso di ana-
lizzare in modo chiaro, approfondito e distinto la possibilità, la liceità e l'e-
sigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento a Cipro. Segnatamente, non
vi sarebbero sufficienti garanzie che egli possa ottenere un permesso di
soggiorno per ricongiungimento familiare. A ciò si aggiungerebbe la sua
integrazione in Svizzera, la sua formazione così come il deterioramento dei
rapporti con la moglie.
4.
Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve pro-
cedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti.
D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si
fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un ac-
certamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circo-
stanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il prin-
cipio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA
ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008,
ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).
5.
Ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 LStr la SEM verifica periodicamente se le condi-
zioni per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. Se le condi-
zioni non sono più soddisfatte – ovvero se l'esecuzione dell'allontanamento
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Pagina 9
risulta essere ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (art. 83
cpv. 3, 4 e 2 LStr) – la SEM revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'e-
secuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (art. 84 cpv. 2 LAsi).
5.1 Nella fattispecie, la motivazione della SEM per quanto concerne l'am-
missibilità, l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
verso Cipro, risulta carente. Tale autorità si è infatti limitata ad indicare in
maniera generale che l'interessato potrebbe ottenere un permesso di sog-
giorno a Cipro per ricongiungimento familiare poiché la moglie ed i figli vi
risiedono in qualità di rifugiati riconosciuti. Tale Stato inoltre, avrebbe ratifi-
cato la CEDU. Una suddetta motivazione non può essere considerata suf-
ficiente per permettere al ricorrente, da una parte la comprensione delle
ragioni per le quali l'esecuzione del rinvio è stata considerata ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile, e dall'altra di contestarle. Ciò vale a
maggior ragione dal momento che la revoca dell'ammissione provvisoria e
l'esecuzione dell'allontanamento vengono pronunciati verso un Paese
terzo nel quale l'insorgente non ha mai né vissuto né ottenuto un permesso
di soggiorno. Cipro non è neppure stato oggetto della decisione di conces-
sione dell'ammissione provvisoria del 23 gennaio 2004, la quale ha con-
cluso all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Somalia,
Paese d'origine dell'interessato. Orbene, per giustificare la revoca di
un'ammissione provvisoria sulla base di una valutazione dell'esecuzione
dell'allontanamento verso uno Stato terzo nel quale il ricorrente non ha mai
soggiornato ed in sostituzione della valutazione iniziale che ha portato alla
concessione della stessa, la motivazione risulta tanto più importante. A di-
fetto, sia il ricorrente che l'autorità di ricorso si ritrovano nell'impossibilità di
comprendere il fondamento della decisione impugnata. In altre parole, per
soddisfare l'obbligo di motivare le decisioni e di effettuare un accertamento
completo dei fatti rilevanti, la SEM doveva indicare in maniera chiara e pre-
cisa per quali motivi ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insor-
gente verso Cipro sia ammissibile, ragionevolmente esigibile, possibile e
conforme al principio della proporzionalità. A questo proposito, lo scrivente
Tribunale rileva in particolare che la SEM non poteva fondarsi su delle sem-
plici supposizioni per ritenere che il ricorrente potrà ottenere un permesso
di soggiorno per ricongiungimento familiare a Cipro. Ma bensì, doveva ana-
lizzare concretamente a quali condizioni ciò è effettivamente possibile. Non
è invero sufficiente indicare che Cipro ha ratificato la CEDU, dal momento
che da tale Convenzione non è direttamente deducibile un diritto a soggior-
nare in un determinato Stato. Avendo omesso di determinare questo punto
essenziale, motivo principale del ritiro dell'ammissione provvisoria, la SEM
ha compiuto un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti
ed ha commesso una grave violazione del diritto di essere sentito la quale
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Pagina 10
non è stata neppure riparata in sede di scambio scritti. L'insorgente ha in-
vero più volte affermato nel corso dello scambio scritti che a seguito della
revisione della legge cipriota sull'immigrazione, egli non adempirebbe alle
condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno. L'autorità inferiore
tuttavia, non ha mai preso posizione su questo punto.
In limine, non di meno, allo scrivente Tribunale non è dato comprendere il
motivo per il quale, oltre a Cipro, per il ritiro dell'ammissione provvisoria
non sia stato preso in considerazione anche il Paese d'origine del ricor-
rente, Paese in cui egli è nato e nel quale ha vissuto prima di espatriare.
6.
Di conseguenza, non potendosi in questa sede concludere dalle sole mi-
sure d'istruzione ordinate dall'autorità di prima istanza quanto all'effettiva
possibilità per il ricorrente di ottenere un permesso di soggiorno a Cipro
per ricongiungimento familiare, il Tribunale ritiene giudizioso rinviare la pre-
sente causa alla SEM perché quest'ultima abbia a verificare – con ulteriori
misure d'istruzione – dettagliatamente quanto precede, giacché non può
nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare
fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferi-
menti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsre-
chtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.) e precludere
così un'eventuale istanza di ricorso all'interessato.
7.
Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto e la decisione del 27 otto-
bre 2016 annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1
PA), la quale si pronuncerà nuovamente in merito all'esecuzione dell'allon-
tanamento del ricorrente a Cipro, in particolare la possibilità di ottenere un
permesso di soggiorno, e, una volta in possesso di tutti egli elementi deci-
sivi, motiverà la sua decisione in maniera fondata, pertinente e approfon-
dita.
8.
Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA). La richiesta di assistenza giudiziaria è pertanto divenuta
senza oggetto.
9.
Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
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Pagina 11
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al TAF, prima della pronuncia della decisione, una nota
particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla
parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'inden-
nità sulla base degli atti di causa (art. 14 TS-TAF).
Nella fattispecie, difettando una nota particolareggiata, l'indennità per
spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 1'000.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 27 ottobre 2016 è annullata
e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e
la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1'000.– a titolo di
indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: