B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7341/2016
Sen t en z a d e l 2 9 ma r z o 20 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Walter Lang,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Yemen,
patrocinato dall'avv. Jean-Louis Berardi,
Fondation Suisse du Service Social International, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 28 ottobre 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino yemenita di etnia araba, ha depositato una do-
manda d'asilo in Svizzera il 30 agosto 2016. Sentito sui motivi d'asilo egli
ha dichiarato di essere espatriato poiché sarebbe stato fermato ed impri-
gionato dai ribelli Houthi con l'accusa di appartenere ad una famiglia di
traditori. Il padre ed il fratello maggiore sarebbero anch'essi stati arrestati
ed uccisi. Dopo alcuni mesi di detenzione egli sarebbe riuscito a fuggire
dal carcere e sarebbe subito espatriato (cfr. atto A10/12, pag. 7-8;
atto A18/8, pag. 4 segg.).
B.
Con decisione del 28 ottobre 2016 la Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, pronun-
ciato nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera. L'autorità di prime
cure lo ha tuttavia ammesso provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento.
C.
Tale decisione è stata notificata il giorno stesso presso il Centro di registra-
zione e procedura di Chiasso alla presenza della persona di fiducia e
dell'interprete (cfr. atto A23/2).
D.
Il 4 novembre 2016 l'interessato, la persona di fiducia e l'interprete hanno
sottoscritto uno scritto intitolato "Dichiarazione di rinuncia al ricorso" e il cui
tenore era il seguente:
"Io, A._______, ZEMIS-Nr. (…), geb. (…), alias B._______, geb. (…), alias
C._______, geb. (…), Jemen, con la presente dichiaro, di mia spontanea
volontà, di rinunciare a depositare un ricorso contro la decisione della Se-
greteria di Stato della migrazione del 28 ottobre 2016."
E.
In seguito, con ricorso del 28 novembre 2016 (cfr. timbro del plico racco-
mandato: data d'entrata: 29 novembre 2016) il richiedente è insorto dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo
anzitutto la trasmissione dell'integralità degli atti – non avendoli infatti an-
cora ricevuti dalla persona di fiducia – ed un termine per potersi determi-
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nare. In secondo luogo, egli richiede una nuova notificazione della deci-
sione impugnata poiché la stessa non sarebbe avvenuta correttamente,
avendo il mandato della persona di fiducia preso fine con l'attribuzione can-
tonale, avvenuta al più presto con la decisione del 28 ottobre 2016. Nel
merito ha concluso all'annullamento della decisione impugnata e la con-
cessione dell'asilo, in subordine alla restituzione degli atti all'autorità di
prima istanza per il complemento dell'istruttoria. Parimenti, egli ha presen-
tato una domanda volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria.
F.
In data 5 dicembre 2016 il nuovo rappresentante dell'interessato, si è giu-
stificato con procura ed ha fornito l'attestazione d'indigenza del ricorrente.
G.
Preso atto dell'assenza di una determinazione al proposito nell'atto ricor-
suale e considerata un'eventuale possibilità di non entrare nel merito, il
Tribunale, con decisione incidentale del 6 dicembre 2016, ha richiesto al
ricorrente di voler prendere posizione in merito alla succitata dichiarazione
di rinuncia.
H.
Con osservazioni del 15 dicembre 2016, il patrocinatore dell'insorgente
rammenta anzitutto la richiesta ricorsuale di produzione dell'integralità degli
atti. Tuttavia, nel frattempo la dichiarazione di rinuncia al ricorso gli sarebbe
stata trasmessa direttamente dalla persona di fiducia. Per quanto attiene
alla validità di tale dichiarazione, egli osserva che risulterebbe quantomeno
dubbioso che un richiedente l'asilo, per di più minorenne, possa ritirare il
ricorso "di sua spontanea volontà" e senza neppure aver potuto prendere
conoscenza dei verbali delle sue audizioni. Pertanto, non essendo stata
effettuata in piena conoscenza di causa, la rinuncia dovrebbe essere con-
siderata viziata e la dichiarazione invalidata ai sensi dell'art. 23 CO appli-
cato per analogia. Dappoi, il principio di non-respingimento, sarebbe un
principio imperativo ed assoluto ed il riconoscimento della qualità di rifu-
giato costituirebbe puramente una constatazione. Il richiedente l'asilo non
potrebbe dunque rinunciare validamente alla protezione derivante dal prin-
cipio di non-respingimento, non potendo infatti rinunciare anticipatamente
ad interporre ricorso contro una decisione che violerebbe tale principio
(art. 341 cpv. 1 CO p.a.). Infine, il patrocinatore rileva che il Tribunale fede-
rale avrebbe stabilito nella sentenza DTF 141 III 596 che è inoperante la
clausola con cui le parti rinunciano a deferire al Tribunale federale un'even-
tuale sentenza statale di ultima istanza cantonale che statuisce su pretese
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di cui può essere disposto liberamente. In conclusione dunque, viene chie-
sto al Tribunale di entrare nel merito del ricorso.
I.
Esprimendosi circa le osservazioni del ricorrente, la SEM, con scritto del
10 gennaio 2017, rileva anzitutto che l'interessato è una persona mino-
renne non accompagnata che ha depositato una domanda d'asilo in Sviz-
zera e che dispone appieno della capacità di discernimento. Oltre a questo
sarebbe risaputo che una persona può ma non deve necessariamente no-
minare un rappresentante legale. In virtù del fatto che egli non avrebbe di
sua spontanea volontà nominato detta figura la SEM avrebbe dunque pro-
ceduto, per tutela stessa del minore, ad istituire un'assistenza, garantita da
una stimata e affidabile persona di fiducia. La persona di fiducia sarebbe
chiamata ad assicurarsi che gli interessi del minore siano garantiti e tutelati;
avrebbe il compito di stabilire un rapporto di fiducia e di confrontarsi con
l'assistito in merito a dettami di procedura d'asilo, nonché di generiche que-
stioni.
Nel momento della notificazione della decisione d'asilo, i collaboratori spe-
cialisti lascerebbero ragionare il richiedente e la persona di fiducia, in se-
parata sede, in merito al contenuto della decisione, alle implicazioni che
questa ha e alla possibilità di depositare o meno un ricorso. Questo avver-
rebbe secondo le tempistiche dettate dagli stessi richiedenti l'asilo, in base
alle loro necessità. Le stesse persone di fiducia, procederebbero poi negli
interessi del minore inoltrando, quando ciò corrisponda alla volontà del mi-
nore, ricorsi contro le decisioni della SEM, essendo anche questo un loro
preciso compito stabilito.
Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe fatto chiaramente valere di sua
spontanea volontà l'intenzione di rinunciare al ricorso. Tale espressione di
volontà svilupperebbe di per sé tutti gli effetti dell'intenzione inerente.
La SEM rileva inoltre che le persone di fiducia, pur non ricevendo la visione
degli atti in fotocopia, accederebbero sempre alla visione dei verbali d'au-
dizione. Oltretutto, la stessa persona di fiducia sarebbe sempre presente
durante l'audizione sui motivi e conoscerebbe nei minimi dettagli i resoconti
dei richiedenti l'asilo, avendo accesso (prima di tale audizioni sui motivi)
anche alla fotocopia del verbale della prima audizione (l'audizione sulle ge-
neralità).
L'autorità di prime cure propone dunque di respingere il ricorso.
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Pagina 5
J.
Chiamato a prendere posizione in merito, il mandatario, con osservazioni
del 30 gennaio 2017, constata che la SEM non si sarebbe pronunciata in
merito alla validità, in materia d'asilo, di una rinuncia anticipata e definitiva
ad interporre ricorso contro una decisione che potrebbe violare il principio
assoluto (o imperativo) di non-respingimento. Parimenti, l'autorità inferiore
non avrebbe neppure preso posizione in merito all'applicazione per analo-
gia della sentenza DTF 141 III 596 né in merito all'errore essenziale. Il ri-
corrente sottolinea poi che non si tratterebbe di rimettere in questione le
competenze della persona di fiducia, bensì piuttosto di rilevare che la per-
sona di fiducia non era in possesso di una copia dei verbali d'audizione al
momento della sottoscrizione della rinuncia. A ciò si aggiunge poi il fatto
che essa non era presente nel corso dell'audizione al Centro di registra-
zione e di procedura e dunque non avrebbe potuto intervenire per far com-
pletare o correggere il verbale. Inoltre, il minore non avrebbe potuto prepa-
rare la sua audizione sui motivi d'asilo con la persona di fiducia e per di più
la persona presente all'audizione non sarebbe la medesima presente al
momento della sottoscrizione della rinuncia. A queste condizioni, tenuto
conto del breve intervallo di tempo trascorso tra l'audizione sui motivi d'a-
silo e la dichiarazione di rinuncia, non si potrebbe dunque ritenere che si
sia formato un vero e proprio rapporto di fiducia professionale come indi-
cato dalla SEM. Questa maniera di procedere, impedirebbe poi al richie-
dente l'asilo di sollecitare un secondo parere durante il termine di ricorso,
rispettivamente una volta pronunciata l'attribuzione cantonale. Non si po-
trebbe infatti escludere che il nuovo rappresentante legale, rispettivamente
la nuova persona di fiducia, sia d'avviso contrario avendo, per esempio,
potuto prendere conoscenza di nuovi elementi durante il termine di ricorso.
Pertanto, sembrerebbe che il minore disponesse di elementi pertinenti che
gli avrebbero permesso di revocare la sua dichiarazione di rinuncia al ri-
corso. In conclusione, questa nuova pratica instaurata dalla SEM sarebbe
non soltanto problematica in materia d'asilo, bensì anche in materia di di-
ritto dei bambini. Sarebbe invero contrario all'interesse superiore del fan-
ciullo (art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novem-
bre 1989 [CDF, RS0.107]) invitarlo a rinunciare, anticipatamente, a depo-
sitare un ricorso contro una decisione che lo concerne. Se la persona di
fiducia ritiene che un eventuale ricorso non avrebbe possibilità di successo,
sarebbe sufficiente di non ricorrere. La poca accelerazione della procedura
ottenuta in questo modo (ovvero 30 giorni) non saprebbe giustificare l'inte-
resse contrario del richiedente l'asilo minore non accompagnato di poter
beneficiare della totalità del termine di ricorso.
Il ricorrente postula dunque l'entrata nel merito del ricorso.
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Pagina 6
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi che seguono, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tri-
bunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
1.2 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro
di essa.
1.3 I requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA)
sono parimenti soddisfatti.
1.4 Resta ora da determinare quale sia la valenza della dichiarazione di
rinuncia unilaterale a depositare un ricorso sottoscritta dal ricorrente e dalla
persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi in data 4 novembre 2016
(cfr. atto A24/1).
1.4.1 Alla luce delle censure ricorsuali, va anzitutto esaminata la validità
della notificazione della decisione, poiché qualora la notificazione non
fosse avvenuta correttamente, ne conseguirebbe l'invalidità della susse-
guente dichiarazione di rinuncia. Ai sensi dell'art. 53a dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1,
RS 142.311), se il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato non di-
spone di un tutore, un curatore o un rappresentante legale, la decisione di
primo grado va notificata al minorenne nonché alla persona di fiducia.
All'occorrenza, la decisione della SEM del 28 ottobre 2016 è stata notifi-
cata il giorno stesso sia al richiedente l'asilo in presenza dell'interprete, sia
alla persona di fiducia (cfr. atto A23/2). Va inoltre aggiunto che il mandato
della persona di fiducia si protrae fino al passaggio in giudicato della deci-
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sione riguardante la domanda d'asilo (art. 7 cpv. 2bis OAsi 1). Essendo dun-
que la decisione impugnata stata regolarmente notificata, non vi è luogo di
dare seguito alla richiesta di una nuova notificazione. In limine, va pure
rilevato che contrariamente a quanto allegato in sede ricorsuale, l'attribu-
zione cantonale è avvenuta solamente con decisione del 7 novembre 2016
e notificata il 10 novembre 2016 (cfr. risultanze processuali).
1.4.2 Vista la minore età del ricorrente al momento della sottoscrizione di
tale atto, pare ora opportuno apprezzare se egli abbia o meno potuto im-
pegnarsi in tal senso ossequiando ai disposti applicabili in ambito di capa-
cità civile e processuale.
1.4.2.1 Si noti infatti che in ragione della presunta assenza di maturità il
minore non dispone del diritto all'esercizio dei diritti civili. Ciò nonostante
quest'ultimo può, a determinate condizioni, agire da solo, a patto che di-
sponga della capacità di discernimento. Tale nozione consiste da un lato
nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una
determinata azione; dall'altro lato, in una componente volitiva, legata al ca-
rattere, ovvero nella capacità di agire conformemente alla razionale valu-
tazione delle circostanze secondo la propria volontà e di opporsi ad even-
tuali tentativi di influenze esterne (cfr. DTF 124 III 5 consid. 1a). Proprio in
ragione di tali specificità, il codice civile non prevede un età a partire dalla
quale un minore debba essere considerato capace di discernimento. In tal
senso, è invece necessario apprezzare nel caso concreto se quest'ultimo
abbia o meno un età sufficiente perché si possa ammettere che la sua fa-
coltà di agire ragionevolmente sia data e ciò tenendo in debita considera-
zione il tenore dell'atto in questione (cfr. DTF 134 II 235 consid. 4.3.2). Nel
caso di adulti, in base all'esperienza generale della vita, la capacità di di-
scernimento è di regola presunta (art. 16 CC). Quando invece l'esperienza
generale di vita fa presumere con verosimiglianza preponderante il contra-
rio, e cioè l'assenza della capacità di discernimento, la presunzione legale
dell'art. 16 CC è sovvertita (cfr. sentenze del TF 5A_204/2007 del 16 otto-
bre 2007 consid. 5.2 e 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 3.2.2).
Quanto ai minori, per analogia e su richiamo della giurisprudenza adottata
in ambito di trattamenti medici, si può partire dal presupposto che la capa-
cità di discernimento potrà essere presunta per un adolescente, tanto più
egli sia prossimo alla maggiore età, allorché dovrà essere ritenuta presu-
mibilmente assente per un fanciullo in tenera età (cfr. DTF 134 II 235 con-
sid. 4.3.3).
1.4.2.2 Giusta l'art. 19c cpv. 1 CC, le persone capaci di discernimento che
non hanno l'esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti
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Pagina 8
strettamente personali. Ciò significa che in una pari eventualità, il minore,
quandanche sprovvisto dell'esercizio dei diritti civili, potrà agire in determi-
nati ambiti senza che sia necessario l'intervento di un rappresentante le-
gale (cfr. DTF 114 Ia 350). Ciò è valido, mutatis mutandis, anche in ambito
procedurale, laddove la capacità processuale è il prolungamento dell'eser-
cizio dei diritti civili (cfr. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes
physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 170).
1.4.2.3 La giurisprudenza ha già avuto modo di affrontare la questione in
ambito di diritto d'asilo, giungendo alla conclusione che, alla luce del fatto
che una tale procedura tende a proteggere dei diritti a tal punto fondamen-
tali da toccare la sfera intima e l'identità stessa del richiedente, è necessa-
rio riconoscerne senza riserve il carattere strettamente personale (cfr. Rac-
colta ufficiale della giurisprudenza ed informazioni della Commissione sviz-
zera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 3 consid. 2c). Ne conse-
gue dunque che il minore capace di discernimento è legittimato a parteci-
pare alla procedura d'asilo che lo riguarda e ciò senza che sia necessario
ricorrere ad un rappresentante legale, così come a compiere personal-
mente tutti gli atti necessari (deposito di una domanda, diritto di essere
sentito, diritto di ricorrere contro la decisione; cfr. GICRA 1996 n. 3 pag. 20-
21 e riferimenti citati). In tal senso, la nomina di una persona di fiducia ai
sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi non ha influsso sulla questione, dal mo-
mento che questa figura assiste l'interessato ma non agisce in qualità di
suo rappresentante (cfr. SYLVIE COSSY, Le statut du réquerant d'asile mi-
neur non accompagné dans la procédure d'asile, tesi Losanna 2000,
n. 530-531).
1.4.2.4 Nel caso in disamina, vista l'età del ricorrente – ovvero di 16 anni –
l'esistenza della capacità di discernimento non può essere posta in discus-
sione. Alla luce di quanto esposto sin qui, se ne può dunque a ragione
concludere che l'interessato sia stato legittimato a sottoscrivere da solo la
rinuncia la cui validità è dunque sotto tale aspetto da considerarsi pacifica.
In tal senso, la contemporanea sottoscrizione di tale atto da parte della
persona di fiducia nulla toglie e nulla aggiunge a tale rigore ma attesta
semmai la contemporanea presenza di tale figura al momento della firma.
1.4.3 Giunti a questa conclusione, si pone ora la questione della validità
strictu sensu della rinuncia litigiosa.
1.4.3.1 Genericamente, in diritto amministrativo, una rinuncia ad un diritto
procedurale è di principio possibile purché si riferisca ad una facoltà con-
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Pagina 9
creta ed in libera disposizione delle parti (cfr. PETER SALADIN, Das Verwal-
tungsverfahren des Bundes, 1979, n. 13.5 e 18.212). Ciò è valido in regola
generale anche in ambito di PA, laddove una rinuncia a ricorrere ha quale
conseguenza la crescita in giudicato della decisione (cfr. DTAF 2009/11
consid. 2.1.2; JAAG/HÄGGI FURRER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.],
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 39 n. 12,
OLIVER ZIBUNG, in op. cit., art. 50 n. 16). A norma di dottrina, la rinuncia ad
un'impugnativa coincide infatti con l'entrata in forza di cosa giudicata for-
male ed espleta effetti comparabili ad un ritiro del ricorso (cfr.
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 664, pag. 229). Perché sia possibile
ritenerla valida, occorre tuttavia che la stessa intervenga posteriormente
ed in piena cognizione della decisione per la quale la parte interessata in-
tenda astenersi dal ricorrere (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013 del
16 gennaio 2014 consid. 1.4.2 e DTF 86 I 153 consid. 2). Da quanto pre-
cede può altresì essere dedotto che per ritornare sui suoi passi, la parte
rinunciante deve invocare un vizio della volontà che permetta di inficiare la
validità della rinuncia da lei sottoscritta (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013
consid. 1.4.2; ZIBUNG, in op. cit., art. 50 n. 16 e rinvii). In altri termini, la
rinuncia è da considerarsi inefficace, quando la stessa è stata posta in es-
sere in presenza di un tale vizio (ad esempio in seguito all'ottenimento di
informazioni fuorvianti dall'autorità stessa, cfr. sentenze del TF
1B_307/2012 del 4 giugno 2012 consid. 2, U 139/02 del 20 novem-
bre 2002 consid. 2.3 e MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3a
ed. 2011, pag. 823). Non vi è inoltre luogo di considerare che quanto pre-
cede non sia valido anche in ambito di diritto d'asilo (cfr. sentenza del TAF
D-6152/2013 consid. 1.4.2).
1.4.3.2 Considerato quanto precede e contrariamente da quanto ritenuto
dall'insorgente, essendo la dichiarazione di rinuncia presente agli atti inter-
venuta il 4 novembre 2016 e dunque posteriormente alla notificazione della
decisione, essa deve di principio essere ritenuta valida. Essa si riferisce
infatti ad un concreto diritto processuale (o post-processuale) in libera di-
sposizione dell'interessato e meglio, alla facoltà di interporre ricorso contro
la decisione dell'autorità di prima istanza. In tal senso, occorre considerare
che la decisione qui impugnata sia cresciuta in giudicato al momento della
sottoscrizione di tale rinuncia. In conclusione, non giova pertanto al ricor-
rente invocare la sentenza di principio del Tribunale federale (DTF 141 III
596) la quale stabilisce che è inoperante la clausola con cui le parti rinun-
ciano in anticipo a deferire al Tribunale federale, poiché appunto nel caso
di specie si tratta di una rinuncia ad interporre ricorso intervenuta poste-
riormente alla notificazione della decisione.
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Pagina 10
1.4.3.3 A questo punto, è dunque d'uopo determinare, alla luce delle argo-
mentazioni delle parti, se sia in specie identificabile un vizio della volontà
atto ad inficiarne l'effettività. Una tale manifestazione di volontà non sa-
rebbe infatti da ritenersi vincolante qualora sia stata avallata sotto l'egida
di un errore causato dalla condotta dall'autorità e in particolare quando
quest'ultima abbia fornito informazioni fuorvianti o incomplete in merito alla
facoltà ed ai termini per inoltrare un'impugnativa. Oltracciò, è parimenti pre-
supposto per la validità della rinuncia che l'interessato non sia giunto a tale
decisione in base a pressioni, coercizioni o minacce da parte dell'autorità.
Non da ultimo, pare opportuno ammettere che l'eventuale esistenza di un
vizio della volontà vada apprezzata indipendentemente dagli scopi, motivi
o ragioni che hanno portato la parte a rinunciare al ricorso.
1.4.3.4 Tornando ora al caso che ci occupa ed in particolare alle dichiara-
zioni del ricorrente circa il fatto che la sua rinuncia a ricorrere non potrebbe
che essere ritenuta viziata dal momento che egli non avrebbe avuto ac-
cesso ai suoi verbali d'audizione, va rilevato che tale argomentazione non
può essere seguita. Invero, come già evidenziato in precedenza, per poter
ritenere valida una rinuncia è necessario che la stessa sia intervenuta in
piena cognizione della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.4.3.1), ciò
che risulta essere il caso nella fattispecie. Va dappoi osservato che, dalle
delucidazioni dell'autorità di prime cure, si evince che non si è trattato di
una procedura sbrigativa ed atta ad assicurarsi l'assenza di una futura im-
pugnativa quanto più di una prassi con ottica di celerità messa in pratica a
seguito della necessità di procedere, viste le particolari circostanze ad una
consegna brevi manu della decisione in presenza dell'interprete e della
persona di fiducia. In tale occasione, il ricorrente ha inoltre beneficiato di
un momento di riflessione laddove ha potuto discutere con la persona di
fiducia, al fine di maturare la propria decisione in merito. Ciò è avvenuto
rispettando le tempistiche dettate dal richiedente l'asilo stesso. Egli ha in-
fatti deciso solamente in un secondo tempo di rinunciare a depositare un
ricorso contro la decisione. In tal senso, non vi è nemmeno luogo di consi-
derare che l'interessato non abbia compreso quanto egli si apprestava a
sottoscrivere a causa della presenza di difficoltà linguistiche, dal momento
che sul punto della notifica della decisione impugnata e del successivo
avallo dell'atto di rinuncia a ricorrere è regolarmente intervenuto un inter-
prete della lingua araba. Infine, l'argomentazione del ricorrente secondo
cui mal si capirebbe la necessità di un tale agire, ferma considerata la ratio
legis della disposizione che prevede un termine di 30 giorni per inoltrare il
ricorso ed il fatto che l'accelerazione della procedura intervenuta sarebbe
dunque stata minima, è a sua volta priva di rilevanza. Anzitutto, occorre a
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tal proposito rilevare che ritenere un tale argomento equivarrebbe a consi-
derare la rinuncia inefficace in quanto tale, dal momento che la legge pre-
vede sempre un termine per ricorrere e che quest'ultima, per sua stessa
natura, interverrebbe prima della scadenza dello stesso. Ora, come si è già
avuto modo di enucleare in precedenza, ciò non è il caso (cfr. supra con-
sid. 1.4.3.1). Oltracciò, tale agire è sfociato in una più celere attribuzione
del ricorrente ad un cantone, cosa che ha avuto in concreto il risultato di
accelerarne il processo di integrazione (seppur va ricordato che nulla vieti
alla SEM di procedere già prima ad una tale ripartizione; cfr. art. 27 LAsi).
1.4.3.5 Si può dunque partire dal presupposto che in specie non siano rav-
visabili gli estremi per considerare che la rinuncia a ricorrere sia stata posta
in essere in presenza di un vizio della volontà. Pertanto, vi è luogo di con-
fermare la validità di principio.
1.4.3.6 Quo ai dubbi sollevati dal ricorrente circa l'esistenza di un rapporto
di fiducia tra il richiedente l'asilo minore non accompagnato e la persona di
fiducia, occorre anzitutto ricordare che tale figura è incaricata di guidare e
sostenere il richiedente asilo minore non accompagnato e per il quale non
è stata ordinata una misura di protezione ai sensi del codice civile, aiutan-
dolo in particolare a prendere le decisioni nell'ambito della procedura d'a-
silo e sostenendolo in modo valido e mirato. Essa, pur non rappresentan-
dolo, contribuisce dunque de facto alla formazione della volontà del minore
relativamente agli atti da lui compiuti in corso di procedura, così da poter
relativizzare le eventuali lacune dovute all'inesperienza. In altri termini, gra-
zie alle sue conoscenze della materia, la presenza della persona di fiducia
fa sì che il minore non accompagnato dotato di capacità di discernimento
sia posto in una situazione comparabile (se non migliore) a quelle di un
giovane adulto che ha già raggiunto la maggiore età (cfr. GICRA 2003 n. 1
consid. 3, relativamente alle conoscenze di cui deve disporre la persona di
fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi). Ora, nel caso esame non vi
sono agli atti elementi concreti che permettano di mettere in discussione le
conoscenze e l'agire della persona chiamata a svolgere tale ruolo. In spe-
cie, il profilo scelto per ricoprire tale ruolo dispone infatti, alla luce della sua
formazione, delle qualifiche necessarie ai sensi della giurisprudenza e ha
inoltre agito in piena indipendenza dall'autorità di prime cure. Il Tribunale
non può inoltre in questa sede dedurre alcunché da valutazioni di opportu-
nità circa il fatto che tale figura avrebbe in specie dovuto "concedere" mag-
gior tempo al ricorrente o astenersi dalla sottoscrizione. Come detto, la
questione qui oggetto di disamina è la validità della rinuncia a ricorrere pre-
sente agli atti, validità che va apprezzata al momento della sottoscrizione
della stessa per mezzo di un esame circa l'esistenza di eventuali vizi della
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volontà e non fornendo una presa di posizione personale sullo svolgersi
degli eventi precedenti e susseguenti. Quanto alle valutazioni circa l'oppor-
tunità o meno di ricorrere, va ricordato come non stia al Tribunale sostituirsi
a quanto ritenuto in tale sede dalla persona di fiducia incaricata. Si può
infatti partire dal presupposto che fino a prova contraria, quest'ultima, forte
dell'esperienza nella materia e sulla base di valutazioni di varia natura, non
quindi solo di merito, abbia in quel momento ritenuto opportuno consigliare
al minore di procedere alla sottoscrizione. Quandanche si possa infatti
giungere a conclusione che nel caso in esame l'interessato avrebbe avuto
concrete possibilità di successo in sede ricorsuale, ciò non sarebbe ad
esso solo elemento per ritenere che la persona incaricata abbia agito
senza la dovuta perizia, non potendo il Tribunale apprezzare le valutazioni
che hanno portato alla sottoscrizione della rinuncia, ed essendo peraltro le
stesse a loro volta ininfluenti.
1.4.4 Occorre dunque concludere che la rinuncia a ricorrere sottoscritta
dall'interessato il 4 novembre 2016 sia stata validamente sottoscritta. In ra-
gione di ciò, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
2.
Giusta l'art. 111 lett. b LAsi, l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice dell'istru-
zione decide in qualità di giudice unico in caso di non entrata nel merito su
ricorsi manifestamente irricevibili. Si tratta segnatamente dei casi di man-
cato pagamento dell'anticipo spese e di ricorso inoltrato troppo tardi
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, n. 3.51 e Messaggio concernente la revisione totale dell'or-
ganizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3937). A contrario, laddove,
come nel caso di specie, risulti necessaria un'analisi giuridica circa la rice-
vibilità del gravame, si necessita di giudicare la questione nella composi-
zione ordinaria di 3 giudici (cfr. mutatis mutandis Basler Kommentar, Bun-
desgerichtsgesetz, [BSK BGG], 2a ed. 2011, n. 15 segg. ad art. 108 LTF).
3.
Ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA, l'assistenza giudiziaria viene concessa qua-
lora una parte non disponga dei mezzi necessari e le sue conclusioni non
sembrino prive di probabilità di successo. Ora, l'assenza di probabilità di
successo può dedursi tanto da questioni attinenti alla ricevibilità del ricorso
quanto da elementi giuridici di merito (cfr. mutatis mutandis BERNARD COR-
BOZ et al. [ed.], Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 39 ad art. 64 LTF).
In specie, l'istanza di assistenza giudiziaria non può pertanto essere ac-
colta, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di
probabilità di successo.
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4.
A norma dell'art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali possono essere con-
donate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla
parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte.
In specie, vista la particolarità del caso, il Tribunale si esime dal prelevare
spese processuali.
5.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-
fra 1 LTF). La pronuncia è dunque definitiva.
6.
Vista l'inammissibilità del gravame non è d'uopo analizzare le altre do-
glianze ricorsuali.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: