Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-7358/2008
Sentenza del 19 aprile 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
Cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______ e la figlia
B._______, Angola,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 ottobre 2008 / N […].
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Fatti:
A.
L'interessata, di etnia bakongo, è nata a C._______ nella provincia di
Uige, dove avrebbe risieduto dalla nascita fino al 2002. In seguito si
sarebbe trasferita a D._______ dove sarebbe rimasta fino al suo espatrio
in data 30 novembre 2007. In data 18 dicembre 2007 avrebbe raggiunto
la Svizzera dove ha presentato domanda d'asilo il 19 dicembre 2007 (cfr.
verbale d'audizione del 21 gennaio 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 5
seg.; verbale d'audizione del 16 aprile 2008 [di seguito: verbale 2],
pagg. 4 seg.). In data 19 gennaio 2009, la figlia della richiedente l'ha
raggiunta in Svizzera.
Sentita sui motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per il timore di essere
imprigionata nuovamente dalle autorità statali angolane e subire ulteriori
violenze sessuali. Nel luglio 2007 suo marito, giornalista presso il
settimanale "E._______", sarebbe stato fermato. La richiedente,
nonostante le ricerche intraprese, non sarebbe riuscita ad ottenere
informazioni né in merito al suo luogo di detenzione, né ai motivi
dell'arresto. In seguito sarebbe stata arrestata lei stessa nel mese di
ottobre 2007 da degli agenti in civile e messa in detenzione per cinque
giorni nei locali della sicurezza di Stato. Adducendo, quale motivo, di
essere incinta e di soffrire, sarebbe stata accompagnata, dietro scorta, in
una maternità vicina al suo luogo di detenzione. Grazie alla complicità di
un infermiere, sarebbe riuscita ad ingannare la sorveglianza dei suoi
guardiani e sarebbe fuggita. In un primo tempo, avrebbe chiesto aiuto
presso degli sconosciuti che l'avrebbero poi accolta per breve tempo. In
seguito avrebbe trovato rifugio presso un'amica che l'avrebbe convinta ad
espatriare. La richiedente avrebbe quindi lasciato l'Angola alla volta di
Brazzaville (Repubblica del Congo) da dove avrebbe preso un volo a
destinazione dell'Italia. Dopo avervi ivi brevemente soggiornato, sarebbe
entrata quindi clandestinamente in Svizzera.
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessata ha prodotto una carta
d'identità angolana e una "Cédula pessoal".
B.
Con decisione del 20 ottobre 2008, l'Ufficio federale della migrazione (di
seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando
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contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
In data 19 novembre 2008, la richiedente è insorta contro detta decisione
con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il
riconoscimento della qualità di rifugiato e, in via sussidiaria, la
concessione dell'ammissione provvisoria.
A sostegno della sua domanda d'asilo, la richiedente ha prodotto i
seguenti documenti:
copia del programma dell'aiuto al ritorno in Angola dell'Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (di seguito: OIM) in collaborazione
con l'UFM;
articolo di Amnesty International del gennaio 2007 intitolato "Angola:
Lives in ruins: forced evictions continue";
rapporto annuale del 2008 di Amnesty International sull'Angola;
copia del "Journal de Angola" del 21 ottobre 2008 e
copia del "Pais" del 22 novembre 2003.
D.
Il Tribunale, con due decisioni incidentali distinte del 26 novembre 2008,
ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 29 dicembre
2008 ed ha, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, esonerato la
ricorrente dal pagamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
E.
Con risposta del 9 dicembre 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
F.
Con decisione incidentale del 6 gennaio 2009, il Tribunale ha concesso
alla ricorrente un termine fino al 4 febbraio 2009 per introdurre l'atto di
replica.
G.
Con scritto del 20 gennaio 2009, il patrocinatore dell'insorgente ha
informato il Tribunale dell'arrivo della figlia della sua mandataria,
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B._______, in Svizzera. Ha altresì allegato copia della sua "Cédula
pessoal".
H.
Il 29 gennaio 2009, le ricorrenti hanno prodotto l'atto di replica. Ha altresì
prodotto copie di due articoli apparsi su internet in data 10 luglio 2007 e 9
febbraio 2008 concernenti il settimanale "E._______" nonché copia
dell'ultimo rapporto di Amnesty International in merito alla situazione in
Angola.
I.
In data 27 marzo 2009, A._______ è stata interrogata dalla polizia
cantonale ticinese circa le modalità di viaggio della figlia.
J.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art.
5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e
vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); sono pertanto
legittimate ad aggravarsi contro di essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4.
4.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo di A._______ come paradossali, vaghe ed inverosimili. In
particolare, ha osservato che non sarebbe rimasta costante in merito al
mese in cui sarebbe avvenuto l'arresto del marito; sarebbe sorprendente
la mancanza di conoscenze circa l'attività professionale del marito, e ciò
malgrado egli sarebbe stato un giornalista presso "E._______" fin dal loro
matrimonio; avrebbe poi riconosciuto di non sapere esattamente quale
fosse il lavoro del coniuge e non sarebbe stata in grado di esprimersi
sull'importanza del settimanale in questione. Sarebbe pure poco
verosimile il clima nel quale si sarebbe svolta la detenzione, in quanto gli
agenti che avrebbero cercato di ottenere delle informazioni da parte della
richiedente, si sarebbero semplicemente limitati a porgli un'unica
domanda, a sapere dove si trovava il marito. Di fronte alla risposta
costante della richiedente secondo cui ignorava dove egli fosse, non
avrebbero cercato di ottenere ulteriori informazioni suscettibili di
permettere loro di progredire indagando, per esempio, sulle
frequentazioni regolari del marito e sul luogo in cui vivrebbero le persone
che egli frequentava. Per di più, sarebbero paradossali le dichiarazioni
circa il suo trasferimento in una maternità. Infatti, ella, adducendo quale
pretesto di essere incinta e di soffrire gravemente a causa degli abusi
subiti, sarebbe stata, in effetti, condotta in un ospedale per essere curata.
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Tuttavia, è poco plausibile che gli agenti si siano preoccupati dello stato
di salute dell'interessata dopo avere testimoniato di un'estrema crudeltà e
di un grave disprezzo attraverso ripetute torture e numerose violenze
sessuali. Del resto lei stessa sarebbe stata ambigua nel dichiarare che in
Angola avrebbero voluto ucciderla. Inoltre, sarebbe poco attendibile che
gli agenti che l'avrebbero accompagnata alla maternità non gli siano
rimasti vicini al fine di sorvegliarla per evitare che fuggisse o che rivelasse
i maltrattamenti che avrebbe subito. Sarebbe poi illogico il fatto che
l'indomani dell'arresto del marito abbia affidato sua figlia ai suoi genitori i
quali vivevano ad una ventina di minuti di taxi dal suo domicilio e che in
seguito non avrebbe più avuto contatti con sua figlia, se non per telefono,
vista la prossimità del luogo in cui vivevano i suoi genitori ed il fatto che
nulla giustificava una simile rottura del legame prima dell'arresto
dell'ottobre 2007. Parimenti, sarebbe difficilmente immaginabile che la
richiedente sia stata in grado di viaggiare munita di un documento
sprovvisto della sua fotografia e che la sua partenza da Brazzaville abbia
potuto essere organizzata in meno di dieci giorni. In aggiunta l'autorità
inferiore ha rilevato che nessuna informazione attesterebbe dell'esistenza
o dell'arresto di un giornalista avente il nome del marito della richiedente,
o tantomeno dell'interruzione della pubblicazione di "E._______" durante
l'anno 2007, fatto che apparirebbe sorprendente nella misura in cui, delle
organizzazioni come "Amnesty International" o "Reporter sans frontières"
sarebbero particolarmente attenti a questo genere di avvenimenti.
Pertanto, i motivi d'asilo presentati dalle richiedenti non sarebbero
adeguati a reggere l'esame sulla verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi per il
che non vi sarebbe la necessità di esaminare la loro rilevanza in materia
d'asilo. Di conseguenza, le interessate non adempiono ai requisiti della
qualità di rifugiato e la domanda d'asilo va respinta. Infine, l'UFM ha
ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e
possibile.
4.2. Con ricorso, le ricorrenti, richiamandosi ad una sentenza della già
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (di seguito: CRA),
segnatamente Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 1996 n. 16 pag. 316, fanno
osservare che già in passato una vittima di abusi sessuali da parte delle
forze dell'ordine è stata posta al beneficio dello statuto di rifugiata, non
essendosi potuto pretendere che la vittima formulasse una denuncia
contro gli autori della violenza. Inoltre, segnalano, in Angola lo stupro da
parte delle forze dell'ordine sarebbe commesso regolarmente e l'impunità
degli autori sarebbe garantita. Le ricorrenti hanno poi contestato le
contraddizioni evidenziate dall'UFM affermando "che raccontare episodi
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drammatici a rappresentanti di autorità che decidono delle sorti della tua
esistenza, non è esercizio matematico". Sarebbe quindi più che naturale
che qualche imprecisione possa capitare. A maggior ragione poi, se la
lingua materna della ricorrente è un dialetto (lingala) ed il portoghese è la
lingua ufficiale dello Stato, per cui la verbalizzazione verrebbe filtrata da
un'interprete. Hanno poi ribadito, in sostanza, di aver fornito un racconto
verosimile. In particolare, A._______ ha dichiarato che, quo alle
indicazioni vaghe fornite circa l'attività del marito che ciò sarebbe dovuto
alla tenera età quando si sarebbe sposata con costui e al contesto
sociale in cui si trovava. Inoltre, non vi sarebbe l'abitudine di raccontare in
famiglia fatti e circostanze relative alla propria professione. Per di più, vi
sarebbe da anni una dittatura in Angola dove le elezioni verrebbero
sistematicamente rimandate, le tribù della zona nord del Paese sarebbero
di regola oggetto di abusi sia da parte di privati, sia da parte delle stesse
forze dell'ordine. Infine, sarebbe non esigibile l'allontanamento delle
ricorrenti verso l'Angola ed andrebbe concessa loro l'ammissione
provvisoria.
4.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua
decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. In particolare, ha
contestato le affermazioni delle ricorrenti circa la situazione in Angola ed
ha osservato che il suo racconto in merito alla fuga dall'ospedale sarebbe
stereotipato. Infine, i mezzi di prova presentati farebbero capo alla
situazione generale del Paese e non avrebbero alcun legame con i loro
motivi d'asilo.
4.4. Nella replica, le autrici del gravame hanno ribadito quanto asserito
nel gravame ed hanno, tra l'altro, sottolineato che alcuni giornalisti del
settimanale "E._______" sarebbero spariti definitivamente a causa della
linea critica verso il potere e la corruzione imperante adottato da
quest'ultimo.
5.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone
in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il
diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le
persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
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dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili
di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o
meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una
valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole
allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni
dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
6.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed
imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
Innanzitutto, è d'uopo osservare che quo al fermo di suo marito, ossia
l'evento chiave su cui si basa il suo racconto, A._______ non ha a tutt'ora
presentato, a distanza di ben quasi quattro anni, fatti o mezzi di prova atti
a dimostrarne la verosimiglianza. Infatti, ella essendo sempre rimasta in
contatto telefonico con i suoi genitori (cfr. verbale 2, pag. 4) e
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conoscendo addirittura di persona il direttore del "E._______" (cfr.
verbale 2, pag. 14) poteva senz'altro, in particolare dopo aver ottenuto la
succitata decisione negativa dell'UFM, procurarsi tutti i documenti
necessari per comprovare che suo marito lavorasse effettivamente in
qualità di giornalista per il suddetto settimanale. Invece si è soffermata a
presentare articoli ripresi da internet che, malgrado concernano il
suddetto giornale, non fanno alcun riferimento all'asserita attività del
coniuge presso il "E._______". Inoltre, da informazioni a disposizione di
codesto Tribunale, non risulta che nel 2007 siano stati arrestati giornalisti
del predetto settimanale o che abbia cessato di esistere come da lei
asserito (cfr. verbale 2, pag. 6). In tale ambito si può partire dal
presupposto che, come rettamente evidenziato dall'UFM, se fosse
realmente accaduto un fatto di tale rilevanza, delle organizzazioni come
"Amnesty International" o "Reporter sans frontières" avrebbero senz'altro
reso nota la faccenda.
Peraltro, il direttore del "E._______", F._______, il quale avrebbe avuto
dei problemi con la giustizia in uno degli articoli presentati dalle ricorrenti
(cfr. articolo sul sito (…) del 9 febbraio 2008 intitolato "(…)", pag. 1 seg.,
allegato all'atto di replica), riveste tuttora la stessa posizione (cfr. (…)
[ultima consultazione: 12 aprile 2011]). Non solo, ma il marito della
ricorrente non appare in internet su alcun articolo come giornalista
responsabile. Ciò posto e come ritenuto dall'autorità inferiore nella
decisione impugnata, questo Tribunale ha ragione di ritenere inverosimile
il racconto delle ricorrenti in punto al fermo del marito della ricorrente. Ne
consegue che pure l'allegata detenzione a seguito dell'attività di suo
marito (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.; atto di replica, pag. 1), non può
poggiare su elementi di verosimiglianza, senza necessità di esaminare
qui ulteriori dettagli, rimandando, per evitare ulteriori ripetizioni, alle
considerazioni della decisione impugnata.
In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione
globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM
ha rettamente considerato i motivi presentati dalle ricorrenti come
inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste
dall'art. 3 LAsi.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
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pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi).
Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2008/34 consid. 9.2; GICRA 2001 n. 21).
Ne consegue che anche in punto alla pronuncia dell'allontanamento il
ricorso, infondato, va respinto.
8.
8.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e
possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste
condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv.
1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità
dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del
Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007
consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e
Francoforte sul Meno 1990, pag. 262).
8.2. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo
straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato
di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr.
GICRA 1995 n. 23).
Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui le
ricorrenti potrebbero essere esposte in caso di rimpatrio al rischio reale
ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni
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Pagina 11
(cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini,
le autrici del gravame non hanno saputo fornire un insieme d'indizi,
oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad
un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in
un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le
disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 n.
12 consid. 10a pagg. 110 segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole,
la difficile situazione generale dei diritti umani in Angola, come la
denunciano le ricorrenti nel gravame, in ogni caso non lascia apparire
l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé
inammissibile.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
8.3. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
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Pagina 12
allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti;
GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215).
In precedenza, il Tribunale ha avuto occasione di analizzare la situazione
in Angola e confermare la giurisprudenza della già CRA secondo la quale
l'esecuzione dell'allontanamento di persone a rischio continua ad essere
inesigibile (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale
D-4830/2009 del 6 dicembre 2010 consid. 6.2.1, E-5698/2010 del 1°
novembre 2010 consid. 7.2, D-6806/2006 del 18 febbraio 2010 consid.
14.3, D-5187/2006 del 4 febbraio 2010 consid. 8.4, E-3684/2006 del 15
settembre 2008 consid. 6.5 pag. 13; GICRA 2004 n. 32 consid. 7.3). Con
persone a rischio si intendono persone con gravi problemi di salute,
minorenni non accompagnati, persone con bambini al di sotto dei sei
anni, donne sole ed anziani. Rimane esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento di persone con ultima residenza a Luanda, nonché in
una delle città facilmente accessibili nelle province di Cunene, Huila,
Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo e Zaire,
dove dispongono di una rete sociale rispettivamente sono in possesso di
mezzi economici di sostentamento.
Nel caso in narrativa, quo alla situazione personale di A._______, la
medesima è giovane e può vantare di una certa esperienza professionale
quale venditrice di indumenti usati. Ella poi non rientra in una delle
summenzionate fattispecie, avendo ella, da un lato, vissuto da ultimo a
D._______ per quasi sei anni. A ciò si aggiunga che sua figlia ormai ha
otto anni. Dagli atti si evince peraltro che ella dispone di un'importante
rete sociale in patria, segnatamente i genitori a D._______ e
probabilmente anche suo marito. Quest'ultimi potranno senz'altro
provvedere al suo sostentamento. I suoi genitori hanno già dimostrato di
essere in grado di farlo avendosi loro preso cura da soli di sua figlia per
quasi sei anni (cfr. verbale 1, pag. 2; verbale 2, pagg. 3 seg.).
Le ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA
2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza delle autrici del gravame in Svizzera per
motivi medici.
Tutto ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per le stesse di un adeguato
reinserimento sociale nel loro Paese d'origine.
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In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è
ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
8.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, le
ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34
consid. 12 pagg. 513 segg.).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.5. Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è
ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza,
anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art.
83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
D-7358/2008
Pagina 14
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico delle ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: