B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7360/2014
Sen t en z a d e l 9 g i ugno 20 15
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni
Luftensteiner;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Pakistan, alias
B._______, nato il (…),
Afghanistan,
rappresentato dal lic. iur. Maria Amato,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 novembre 2014 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 10 ottobre 2014
in Svizzera;
i verbali d'audizione del 23 ottobre 2014 e del 6 novembre 2014;
la decisione del 14 novembre 2014 dell'Ufficio federale della migrazione
(UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) notificata al richie-
dente in data 17 novembre 2014 (cfr. A 19/1) con la quale detto Ufficio ha
respinto la domanda d'asilo dell'interessato ed ha ordinato l'allontanamento
dalla Svizzera e la relativa esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 17 dicembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 18 dicembre 2014) contro la decisione d'esecuzione dell'allonta-
namento e la contestuale domanda d'esenzione dal pagamento anticipato
delle spese di giustizia con protestate spese e ripetibili;
la decisione incidentale dell'11 maggio 2015 con la quale il Tribunale am-
ministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha invitato il lic. iur. Mario
Amato a giustificarsi allegando una procura scritta attuale;
la procura del 18 maggio 2015 con la quale A._______ ha conferito man-
dato al suo rappresentante;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei consi-
derandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
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che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som-
mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2);
che preliminarmente, il Tribunale osserva che non essendo stata impu-
gnata la decisione dell'UFM sul punto dell'asilo e della pronuncia dell'allon-
tanamento (cfr. ricorso, pag. 2), oggetto del litigio in questa sede risulta
pertanto essere l'esecuzione dello stesso e segnatamente la condizione
d'esigibilità;
che nella decisione impugnata l'UFM ha indicato che l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile giacché il minore
non accompagnato sarebbe giovane, in buona salute e disporrebbe di
un'istruzione, di un'esperienza lavorativa come elettricista e di una rete
famigliare risiedente a C._______ (Pakistan) sulla quale potrà contare una
volta rientrato in Pakistan;
che nel ricorso l'insorgente ha indicato che quale minorenne non accom-
pagnato l'UFM avrebbe dovuto, conformemente alla prassi costante del
Tribunale, accertare la possibilità, per un membro della famiglia, un altro
parente o un istituto specializzato, di prendersi cura di lui al rientro; che
pertanto la semplice constatazione che lo stesso avrebbe famigliari a
C._______ non sarebbe conforme alla giurisprudenza del Tribunale;
che la qualità di minore non accompagnato è pacifica non essendo stata
contestata dall'UFM;
che la valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di un
minorenne non accompagnato presuppone lo svolgimento d'indagini volte
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a chiarire la situazione personale del minorenne, tenuto conto dell'inte-
resse del fanciullo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2006 n. 24 consid. 6.2); che
l'esecuzione dell'allontanamento del minorenne presuppone l'accerta-
mento della possibilità, per un membro della famiglia o di un istituto spe-
cializzato, di prendersi cura di lui al rientro (cfr. GICRA 1999 n. 2 consid. 6b-
c); che tale prassi è a tuttora d'attualità (cfr. tra le altre, sentenza del TAF
E-859/2015 del 2 aprile 2015 e D-1765/2014 del 20 maggio 2014);
che l'affermazione generale secondo la quale il ricorrente avrebbe una
buona rete famigliare a C._______ sulla quale potrà contare una volta rien-
trato in Pakistan non è, come manifestamente ravvisabile, soddisfacente e
conforme alla prassi circa l'allontanamento di un minore non accompa-
gnato;
che a difetto d'un substrato fattuale completo il Tribunale non ha, a tuttora,
sufficienti elementi per poter decidere se l'esecuzione dell'allontanamento
del minore non accompagnato sia ragionevolmente esigibile;
che pertanto non svolgendo alcuna indagine volta a chiarire la situazione
personale del ricorrente e le concrete possibilità d'accoglienza nel suo
Paese d'origine, l'UFM è incorso in un accertamento incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti;
che visto quanto precede s'impone che l'autorità inferiore completi l'accer-
tamento dei fatti non incombendo in questo caso a questo Tribunale ov-
viare al vizio del provvedimento impugnato (art. 61 cpv.1 PA);
che nell'esito, il ricorso è accolto, i punti 6 e 7 (recte: 4 e 5) della decisione
del 14 novembre 2014 sono annullati e gli atti di causa trasmessi all'UFM
affinché svolga le indagini atte a stabilire se al Paese d'origine i famigliari
o un istituto specializzato potranno prendersi cura del ricorrente in maniera
effettiva ed adeguata;
che la stessa potrà ricordare all'insorgente il suo obbligo di collaborare
all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 LAsi e le conseguenze giuridiche
della rispettiva violazione;
che dipoi, effettuati gli accertamenti indicati, dovrà pronunciarsi nuova-
mente sull'esecuzione dell'allontanamento;
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che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA); che a difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per
spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 650.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA com-
presi; art. 7-14 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
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(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. I punti 6 e 7 (recte: 4 e 5) del dispositivo della decisione
dell'UFM del 14 novembre 2014 sono annullati e gli atti di causa sono tra-
smessi alla SEM per la pronuncia, una volta esperite le indagini ai sensi
dei considerandi, di una nuova decisione.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 650.– a titolo di
spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: