B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7373/2018
Sen t en z a d e l 9 genna i o 201 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer;
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…),
Albania,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione della SEM del 20 dicembre 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato congiuntamente al
presunto marito B._______ in data 31 ottobre 2018 in Svizzera,
i verbali d'audizione del 15 novembre 2018 (di seguito: verbale 1) e del
10 dicembre 2018 (di seguito: verbale 2);
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) del
20 dicembre 2018, notificata il medesimo giorno (cfr. atto A17/1), con la
quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti
(art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento della
richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento
medesimo siccome lecita, esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il
Consiglio federale ha designato l'Albania come Stato esente da
persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
il ricorso del 27 dicembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 28 dicembre 2018) presentato dall'interessata congiuntamente
alla compagno B._______ contro detta decisione, con il quale ha concluso
anzitutto alla congiunzione della causa con quella di B._______, in seguito
all'annullamento della decisione impugnata e alla concessione dell'asilo in
Svizzera, in subordine, alla restituzione degli atti all'istanza inferiore per un
nuovo esame; alla concessione dell'ammissione provvisoria; altresì ella ha
presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle
spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili;
l'incarto originale della SEM, pervenuto a codesto Tribunale il
3 gennaio 2019,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che la richiedente ha dichiarato di essere cittadina albanese e di avere
lasciato il paese a seguito di problemi avuti con i famigliari a causa della
sua relazione con B._______, di etnia rom e di diversi anni più grande di
lei e con il quale si sarebbe sposata il 7 aprile 2017; che in particolare, ella
sarebbe stata sottoposta a pressioni ed entrambi avrebbero inoltre ricevuto
diverse telefonate minatorie (cfr. verbale 1, pag. 10 seg.; verbale 2, D16),
che nella querelata decisione, la SEM, dopo aver rammentato che l'Albania
rientra tra gli Stati in cui non si rischiano persecuzioni ai sensi dell'art. 6a
cpv. 2 lett. a LAsi, ha considerato che nel caso concreto non vi sarebbero
indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'assenza
di persecuzione,
che invero, la SEM ha reputato che l'interessata non avrebbe reso
verosimile né di aver avuto una relazione con B._______, né di averlo
sposato e neppure di essere stata sottoposta a pressione; che invero, le
sue allegazioni risulterebbero vaghe e contraddittorie, in particolare in
merito alla durata della relazione, alle circostanze del primo incontro, alle
modalità in cui la relazione sarebbe stata scoperta dai famigliari, come pure
in merito alle generalità con cui si sarebbe sposata,
che la SEM ha dappoi ritenuto che il racconto della richiedente, oltre ad
essere inverosimile, non sarebbe neppure rilevante; che invero, ella non
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avrebbe sporto ufficiale denuncia per le pressioni subite e non avrebbe
dunque reso verosimile che lo Stato albanese non vorrebbe e non sarebbe
in grado di fornire protezione,
che nel ricorso, l'insorgente, unitamente al compagno, chiede anzitutto la
congiunzione delle loro cause per motivi di economia processuale,
essendo loro sposati ed essendo i loro motivi d'asilo essenzialmente
identici,
che in seguito, ella contesta la valutazione dell'autorità inferiore e
considera che la specificità dei loro motivi d'asilo sarebbero tali da
richiedere quantomeno maggiori approfondimenti,
che i motivi d'asilo dovrebbero essere considerati rilevanti e verosimili e la
presunzione di relativa sicurezza dell'Albania non sarebbe sufficiente per
escludere una valutazione dettagliata del loro bisogno di protezione; che
essi sarebbero infatti stati esposti e sarebbero ancora esposti a rischi
gravissimi per la loro vita,
che inizialmente il Tribunale rileva che di principio ogni decisione
dell'autorità di prime cure è indipendentemente impugnabile; che tuttavia,
qualora le decisioni avversate concernono fatti di uguale o simile natura e
pongono gli stessi o simili termini di diritto, si giustifica la congiunzione delle
cause e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia
processuale (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungs-gericht, 2a ed. 2013, n. 3.17),
che nel caso in disamina, pur concernendo fatti di simile natura – per i
motivi qui di seguito – risultano esservi seri dubbi quanto al matrimonio ed
alla relazione stessa tra la ricorrente ed B._______,
che pertanto, la richiesta di congiunzione delle cause è respinta,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel
Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno
fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi),
che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile
la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi),
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che la qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data
con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi),
che sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti,
sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si
basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7
cpv. 3 LAsi),
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi),
che, stando alle sue dichiarazioni, la richiedente è cittadina albanese; che
il Consiglio federale ha inserito l'Albania nel novero dei paesi esenti da
persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe
Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, stato: giugno 2014);
che la ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione,
che le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono infatti in
affermazioni contraddittorie e non corroborate da alcun elemento di prova,
che, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene
che le dichiarazioni della ricorrente riguardo ai suoi motivi d'asilo siano
manifestamente inverosimili,
che ella ha infatti ha fornito dichiarazioni contraddittorie in merito all'inizio
della relazione con B._______ ed al momento in cui hanno iniziato a
convivere; che l'insorgente ha in un primo tempo indicato di aver
conosciuto B._______ – che lei conosceva con l'identità di C._______ – ad
aprile o maggio 2014 e di aver iniziato a convivere a fine 2014 (cfr.
verbale 1, pag. 4), salvo poi in seguito indicare di averlo conosciuto tra
luglio e agosto del 2015 e di aver iniziato la convivenza a fine di quell'anno,
per poi contraddirsi nuovamente ed allegare di aver deciso di convivere
pochi giorni dopo essersi conosciuti, rispettivamente dopo un mese (cfr.
verbale 2, D23, D25, D34, D44, D47); che su questo punto, le dichiarazioni
del compagno risultano parimenti incongruenti; che egli ha infatti collocato
l'inizio della convivenza ad novembre, rispettivamente dicembre 2017 (cfr.
dossier N […], atti E10/15 pag. 11 e E15/17, D117),
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che per quel che riguarda le minacce telefoniche, la ricorrente ha dapprima
asserito di essere stata minacciata – così come il compagno – per
all'incirca tre mesi, l'ultima volta nel dicembre 2017; che per questo motivo
hanno dovuto annullare i numeri telefonici (cfr. verbale 1, pag. 9), salvo poi
allegare incongruentemente che il compagno è stato minacciato per tutto
l'anno seguente l'interruzione di gravidanza – avvenuta a dicembre 2017 –
e che soltanto lei ha cambiato numero di telefono (cfr. verbale 2, D75,
D126),
che anche per quanto riguarda le denunce fatte alla polizia le allegazioni
risultano contrastanti; che la ricorrente ha allegato di essersi rivolta alle
autorità nel novembre 2017 e una seconda volta a fine settembre 2018 (cfr.
verbale 1, pag. 9), ma di aver ritirato la denuncia in entrambi i casi nella
speranza che la situazione si risolvesse pacificamente; che
contrariamente, in seguito ha dichiarato di essersi rivolta due volte alle
autorità per denunciare le minacce, l'ultima volta tra settembre e dicembre
2017 (cfr. verbale 2, D116, D118),
che infine, per quel che riguarda il matrimonio con il compagno, lo scrivente
Tribunale dubita fortemente che esso sia avvenuto; che innanzitutto, né la
ricorrente né il compagno hanno fornito un documento attestante tale
unione; che in secondo luogo, le dichiarazioni dell'interessata in merito
sono quantomeno incongruenti; che invero, nel corso della prima audizione
ella ha asserito che sul certificato di matrimonio gli sposi risultavano con
l'identità di D._______ e di C._______ (cfr. verbale 1, pag. 3); che invece,
nell'audizione seguente, l'insorgente ha dichiarato che le loro generalità
registrate erano A._______ e C._______ (cfr. verbale 2, D86),
che per il resto si rimanda a quanto osservato dalla SEM nella decisione
impugnata,
che nemmeno quanto addotto nel ricorso può indurre il Tribunale a una
diversa valutazione,
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del
richiedente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi
dell'art. 7 LAsi,
che inoltre, come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore nella
decisione impugnata, ella non ha presentato regolare denuncia per le
minacce e pressioni ricevute; che pertanto non vi sono motivi di ritenere
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che lo Stato albanese non voglia e non sia in grado di fornire eventuale
protezione,
che pertanto, è a giusto titolo che la SEM ha respinta la sua domanda
d'asilo,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la Segreteria di
Stato pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione
dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI),
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM
dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44
LAsi),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione
dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l'insorgente ha considerato l'esecuzione
dell'allontanamento non ragionevolmente esigibile,
che anche agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi
all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso l'Albania,
che anzitutto la ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi
sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere
esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
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che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi,
che nel paese d'origine non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale (art. 83 cpv. 4 LStrI in
relazione all'art. 44 LAsi),
che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito l'Albania nella
lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora
si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche
giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi,
che neppure dalla situazione personale della ricorrente, vi sono indizi per
ritenere una messa in pericolo concreta,
che inoltre ella non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria senza che da
un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi
riferimenti),
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento,
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi;
cfr. DTAF 2008/34 consid. 12),
che di conseguenza anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la
querelata decisione va confermata,
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
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(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: