B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7377/2018
Sen t en z a d e l 9 genna i o 201 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer;
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Albania,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione della SEM del 20 dicembre 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato congiuntamente alla
presunta moglie B._______ in data 31 ottobre 2018 in Svizzera,
i verbali d'audizione del 15 novembre 2018 (di seguito: verbale 1) e del
10 dicembre 2018 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) del
20 dicembre 2018, notificata il medesimo giorno (cfr. atto E18/1), con la
quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti
(art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento del
richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento
medesimo siccome lecita, esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il
Consiglio federale ha designato l'Albania come Stato esente da
persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
il ricorso del 27 dicembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 28 dicembre 2018) presentato dall'interessato congiuntamente
alla compagna B._______ contro detta decisione, con il quale ha concluso
anzitutto alla congiunzione della causa con quella di B._______, in seguito
all'annullamento della decisione impugnata e alla concessione dell'asilo in
Svizzera, in subordine, alla restituzione degli atti all'istanza inferiore per un
nuovo esame; alla concessione dell'ammissione provvisoria; altresì egli ha
presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle
spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili,
l'incarto originale della SEM, pervenuto a codesto Tribunale il
3 gennaio 2019,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il richiedente ha dichiarato di essere cittadino albanese di etnia rom e
di avere lasciato il paese a seguito di problemi avuti con i famigliari di
B._______ i quali non avrebbero approvato la loro relazione a causa
dell'età del richiedente e della sua etnia; che in particolare, egli avrebbe
avuto tre scontri verbali e fisici con il cugino materno della compagna ed
avrebbe inoltre ricevuto numerose telefonate minatorie; che egli si sarebbe
sposato con la compagna il 7 aprile 2017 (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2,
D23),
che nella querelata decisione, la SEM, dopo aver rammentato che l'Albania
rientra tra gli Stati in cui non si rischiano persecuzioni ai sensi dell'art. 6a
cpv. 2 lett. a LAsi, ha considerato che nel caso concreto non vi sarebbero
indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'assenza
di persecuzione,
che invero, la SEM ha reputato che le allegazioni del richiedente da una
parte non sarebbero rilevanti in materia d'asilo – non avendo egli neppure
tentato di avvalersi della protezione dello Stato – e dall'altra non sarebbero
verosimili,
che infatti, l'interessato non avrebbe sufficientemente motivato il
cambiamento d'identità e non avrebbe reso verosimile l'asserita relazione
ed il matrimonio con B._______ né i problemi con i familiari di lei che ne
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sarebbero conseguiti; che in particolare, non sarebbe credibile che egli si
sia sposato con il nome di C._______, mentre gli ultimi documenti d'identità
ottenuti (carta d'identità e passaporto) indicherebbero il nome A._______;
che altresì, le allegazioni in merito al matrimonio ed alle circostanze in cui
avrebbe conosciuto B._______ risulterebbero palesemente divergenti da
quelle invocate dalla stessa,
che nel ricorso, l'insorgente, unitamente alla compagna, chiede anzitutto la
congiunzione delle loro cause per motivi di economia processuale,
essendo loro sposati ed essendo i loro motivi d'asilo essenzialmente
identici,
che in seguito, egli contesta la valutazione dell'autorità inferiore e
considera che la specificità dei loro motivi d'asilo sarebbero tali da
richiedere quantomeno maggiori approfondimenti,
che i motivi d'asilo dovrebbero essere considerati rilevanti e verosimili e la
presunzione di relativa sicurezza dell'Albania non sarebbe sufficiente per
escludere una valutazione dettagliata del loro bisogno di protezione; che
essi sarebbero infatti stati esposti e sarebbero ancora esposti a rischi
gravissimi per la loro vita,
che inizialmente il Tribunale rileva che di principio ogni decisione
dell'autorità di prime cure è indipendentemente impugnabile; che tuttavia,
qualora le decisioni avversate concernono fatti di uguale o simile natura e
pongono gli stessi o simili termini di diritto, si giustifica la congiunzione delle
cause e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia
processuale (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungs-gericht, 2a ed. 2013, n. 3.17),
che nel caso in disamina, pur concernendo fatti di simile natura – per i
motivi qui di seguito – risultano esservi seri dubbi quanto al matrimonio ed
alla relazione stessa tra il ricorrente ed B._______,
che pertanto, la richiesta di congiunzione delle cause è respinta,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel
Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno
fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi),
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che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile
la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi),
che la qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data
con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi),
che sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti,
sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si
basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7
cpv. 3 LAsi),
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi),
che, stando alle sue dichiarazioni, il richiedente è cittadino albanese; che il
Consiglio federale ha inserito l'Albania nel novero dei paesi esenti da
persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe
Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, stato: giugno 2014),
che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione,
che le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono infatti in
affermazioni contraddittorie e non corroborate da alcun elemento di prova,
che, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene
che le dichiarazioni del ricorrente riguardo ai suoi motivi d'asilo siano
manifestamente inverosimili,
che infatti, il ricorrente ha fornito dichiarazioni contraddittorie in merito alla
relazione con la compagna ed ai problemi avuti con i di lei famigliari,
che in particolare, egli ha indicato in un primo tempo di averla conosciuta
tre anni fa (cfr. verbale 1, pag. 4), salvo poi indicare nella successiva
audizione di averla conosciuta due anni fa (cfr. verbale 2, D28); che tale
seconda versione risulta contraria alle allegazioni di B._______, la quale
ha a due riprese indicato di aver incontrato il ricorrente per la prima volta
nel 2015 (cfr. dossier N (…), atto A9, pag. 4; atto A14, D22); che le
medesime considerazioni valgono anche per quanto riguarda l'inizio della
convivenza: a novembre 2017 prima che B._______ rimanesse incinta (cfr.
verbale 1, pag. 11) rispettivamente dopo l'interruzione di gravidanza (cfr.
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verbale 2, D117); che in seguito, pure incongruenti tra loro risultano le
dichiarazioni in merito all'interruzione di gravidanza della presunta moglie;
che il ricorrente ha collocato tale avvenimento due mesi dopo averla
conosciuta (nel 2016) oppure nel dicembre 2017 (cfr. verbale 1, pag. 4;
verbale 2, D120),
che in seguito, non meno contrastanti risultano le dichiarazioni in merito al
numero di incontri e scontri avuti con il cugino materno di B._______; che
il ricorrente ha dapprima allegato di aver incontrato il cugino a due riprese:
la prima presso il nuovo mercato e la seconda una decina di giorni dopo il
primo incontro in un luogo di scommesse calcistiche (cfr. verbale 1,
pag. 11), salvo poi dichiarare di averlo incontrato tre volte, tra cui la prima
volta in una taverna (cfr. verbale 2, D47-D50, D71); che interrogato in
merito a tali incongruenze, non ha saputo fornire una spiegazione
convincente; che invero, si è giustificato asserendo di essersi ricordato di
aver incontrato il cugino anche presso il mercato nuovo (Pazari i Ri); che
tuttavia, tale incontro era già stato riferito nel corso della prima audizione;
che anche su questo punto è d'uopo in limine osservare che B._______ ha
riferito di due incontri, avvenuti tuttavia in ordine inverso – dapprima
sarebbe avvenuto lo scontro presso il punto di scommesse ed il secondo
incontro sarebbe avvenuto presso il mercato nuovo (cfr. dossier N (…),
atto A9, pag. 9); che non avendo reso verosimili gli scontri con il cugino,
non risulta neppure credibile che egli abbia avuto dei contatti con
l'organizzazione Hakmarrje Per Drejtsi ("vendetta per giustizia"), di cui egli
non ha saputo peraltro fornire alcun dettaglio,
che infine, anche le allegazioni in merito alle minacce telefoniche risultano
divergenti in maniera ingiustificata (cfr. verbale 2, D103); che invero,
l'insorgente ha riferito di una quindicina di telefonate, l'ultima ricevuta tre o
quattro giorni prima dell'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 11), mentre
nell'audizione seguente ha riferito di telefonate quotidiane (cfr. verbale 2,
D74-D75),
che altresì, alla luce delle sopracitate incongruenze in merito alla relazione
con B._______, dei problemi avuti e dell'assenza di mezzi probatori, vi è
pure luogo di dubitare del matrimonio tra l'insorgente e la compagna; che
si osserva come sia poco credibile che l'insorgente abbia potuto cambiare
nome e senza ottenere alcun nuovo documento d'identità si sia potuto
sposare con la nuova identità,
che a titolo abbondanziale, lo scrivente Tribunale rileva che il ricorrente ha
dichiarato essere di etnia rom e per questo motivo i famigliari di B._______
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non avrebbero approvato la loro relazione; che tuttavia, dalle precedenti
richieste d'asilo presentate dall'interessato in Svizzera, risulta che egli si è
dichiarato di etnia albanese (cfr. atti C1/7 e D7/12),
che nemmeno quanto addotto nel ricorso può indurre il Tribunale a una
diversa valutazione,
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del
richiedente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi
dell'art. 7 LAsi,
che ad ogni modo, quand'anche si dovessero ritenere verosimili i motivi
d'asilo, come a giusto titolo considerato dalla SEM, essi non sarebbero
comunque rilevanti; che invero, l'insorgente non si è mai rivolto alle autorità
né ha mai presentato denuncia e non ha dunque neppure tentato di
avvalersi della protezione dello Stato (cfr. verbale 1, pag. 11),
che pertanto, è a giusto titolo che la SEM ha respinto la sua domanda
d'asilo,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la Segreteria di
Stato pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione
dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI),
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM
dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44
LAsi),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione
dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
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che nel proprio gravame, l'insorgente ha considerato l'esecuzione
dell'allontanamento non ragionevolmente esigibile,
che anche agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Albania,
che anzitutto l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi
sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere
esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi,
che nel paese d'origine non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale (art. 83 cpv. 4 LStrI in
relazione all'art. 44 LAsi),
che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito l'Albania nella
lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora
si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche
giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi,
che neppure dalla situazione personale dell'insorgente, vi sono indizi per
ritenere una messa in pericolo concreta,
che inoltre egli non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria senza che da
un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi
riferimenti),
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento,
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
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procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi;
cfr. DTAF 2008/34 consid. 12),
che di conseguenza anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la
querelata decisione va confermata,
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: