Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-7389/2010
Sentenza del 18 aprile 2011
Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer e Gérald Bovier,
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 6 ottobre 2010 / N (…).
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessato, un cittadino tunisino di etnia araba originario di
B._______, ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del
18 marzo 2010 [di seguito: verbale 1] e del 6 aprile 2010 [di seguito:
verbale 2]) di avere soggiornato in C._______ una prima volta dal (…)
fino a fine (…). Dopo aver fatto ritorno in Tunisia, si sarebbe trasferito
nuovamente in C._______ a fine (…) o nel (…), dove sarebbe dapprima
vissuto illegalmente e, successivamente, a seguito del matrimonio nel
(…) con una cittadina (…) dalla quale sarebbe attualmente separato, con
un permesso di soggiorno regolare. Negli anni (…) egli sarebbe tornato
varie volte in Tunisia, rimanendovi diverse settimane, al fine di prestare
aiuto logistico al cugino, nascostosi con altri compagni, in quanto
sospettato dal governo tunisino di sostenere i Mujahidin. Nel (…), anno in
cui sarebbe entrato illegalmente in Svizzera, avrebbe appreso dai
famigliari che la polizia lo ricercherebbe e, pertanto, supposto che
qualcuno avesse rivelato alle autorità l'aiuto che avrebbe offerto al
cugino. In tale contesto, ha dichiarato di non avere più appreso nulla circa
la sua situazione dal 2007, rispettivamente di ignorare se sia stato
formalmente accusato di alcunché nel suo Paese. Ha allegato di temere,
in caso di rientro in Tunisia, di essere torturato ed ucciso in carcere a
causa dell'aiuto che avrebbe offerto al cugino. Durante la sua
permanenza in Svizzera, l'interessato, tramite sentenza del (…) del Corte
delle assise correzionali di D._______ cresciuta in giudicato, è stato
condannato ad una pena detentiva di 15 mesi per soggiorno illegale,
tentata rapina ed infrazione sulla legge federale sugli stupefacenti e sulle
sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup, RS 812.121), con divieto
di entrata in Svizzera a durata indeterminata. È stato liberato
condizionalmente il (…). Dall'inoltro della domanda di asilo il richiedente
ha sempre affermato di essere legato alla connazionale E._______,
munita di permesso di soggiorno di tipo (…) e madre dei bimbi
F._______ (nata il […]) e G._______ (nato il […]). In occasione
dell'audizione sommaria, l'interessato ha presentato una copia di un
attestato del Consolato tunisino a H._______ emesso il (…), due
esemplari in originale di un certificato di nascita tunisino e la traduzione in
originale del certificato di nazionalità tunisina. Per quanto attiene al suo
passaporto, ha affermato che le autorità consolari tunisine a H._______
glielo avrebbero ritirato al momento del rinnovo a fine (…), senza più
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ritornarglielo, a suo avviso a causa del sostegno logistico fornito al
cugino. Fino ad oggi non ha versato agli atti alcun documento d'identità.
B.
Con decisione del 6 ottobre 2010, l'UFM non è entrato nel merito della
citata domanda giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo
l'allontanamento dell'interessato verso la Tunisia e ordinandone
l'esecuzione in quanto lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 14 ottobre 2010, il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore,
ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) contro la citata decisione dell'UFM, chiedendo, in via
principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione
degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini, nonché, in
subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria in ragione
dell'inesigibilità dell'esecuzione del rinvio. Ha altresì presentato una
domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese giudiziarie.
All'atto di ricorso l'insorgente ha allegato le copie di due conferme di riconoscimento dopo la nascita, che il
Servizio dello stato civile di I._______ ha emesso in data (…) a seguito del suo riconoscimento di paternità
nei confronti dei due bimbi F._______ e G._______ menzionati al punto A, copia della corrispondenza
intercorsa con l'Ufficio centrale dello stato civile di L._______ in merito a detta procedura, nonché la copia
di un contratto di lavoro a tempo parziale quale tuttofare stipulato il (…) con la ditta (…) di M._______ e la
copia del conteggio di salario stilata da detta ditta per il mese di (…).
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 22 ottobre 2010, ha autorizzato
l'insorgente a soggiornare in Svizzera sino a fine della procedura ed ha
rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA,
RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad
esprimersi sul ricorso.
E.
Tramite risposta del 16 novembre 2010, l'UFM ha proposto la reiezione
del gravame.
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F.
In data 23 novembre 2010, il Tribunale ha concesso al ricorrente la
possibilità di inoltrare l'atto di replica.
G.
L'insorgente ha fatto uso di tale facoltà il 9 dicembre 2010.
H.
L'atto di replica è stato inviato all'autorità di prime cure per informazione il
15 dicembre 2010.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (artt. 31 e 33 lett. d della Legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della Legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2. Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla
PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 2 LAsi, 48 cpv. 1 e 52 PA.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
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l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del
provvedimento litigioso (cfr. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1. Nel provvedimento impugnato, l'UFM ha dapprima segnalato che il
certificato di nazionalità e gli estratti di nascita versati agli atti dal
ricorrente non proverebbero la sua identità, essendo privi di una sua
fotografia autentificata, e che il medesimo non avrebbe addotto alcun
motivo che giustifichi la mancata consegna di un documento d'identità o
di viaggio. In tale contesto ed alla luce dell'inverosimiglianza dei suoi
motivi di asilo, l'autorità inferiore ha reputato incredibile il fatto che
l'insorgente, dopo più di tre anni intercorsi dalla consegna del passaporto
al Consolato tunisino a H._______ per il rinnovo, non ne abbia ancora
ritirato l'esemplare valido, nonostante le numerose sollecitazioni a
presentare all'UFM un documento che lo identifichi, ed abbia allegato di
avere unicamente contattato degli amici in Patria, i quali non sarebbero
riusciti a farsi rilasciare alcun documento a suo nome. Oltremodo,
l'autorità di prime cure ha definito la fotocopia dell'attestato del console
tunisino di H._______, certificante l'istanza di rinnovo del passaporto,
facilmente contraffabile e, pertanto, non idonea a fungere da mezzo di
prova a sostegno della tesi dell'insorgente. Inoltre, quest'ultimo avrebbe
avuto più di sei mesi di tempo per avviare personalmente dei passi al fine
di ottenere dei documenti d'identità ed il fatto che abbia vissuto
illegalmente in Svizzera per (…) anni dimostrerebbe in maniera
clamorosa il suo disinteresse ad identificarsi. In particolare, neanche
quando condannato ad una pena detentiva egli si sarebbe preoccupato di
depositare dei documenti d'identità. In altre parole, l'UFM ha concluso alla
dissimulazione, da parte del ricorrente, dei suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa. In aggiunta, detto Ufficio ha ritenuto illogico, vago,
stereotipato, contraddittorio e, quindi, inverosimile, il suo racconto in
merito ai motivi di asilo, ragione per cui, a suo avviso, non sarebbero
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
Sarebbe infatti sorprendente che abbia depositato una domanda di asilo
in Svizzera unicamente dopo avervi soggiornato illegalmente per (…)
anni e sarebbe lecito ammettere che, se la sua incolumità fosse stata
effettivamente in pericolo, egli si sarebbe adoperato ben prima, inoltrando
una domanda di asilo o tentando di legalizzare il suo statuto, tanto più
che già in passato avrebbe avuto contatti con le autorità elvetiche in
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occasione della sua condanna. Tuttavia, la lunga attesa, unitamente alle
dichiarazioni secondo cui in Tunisia non avrebbe mai avuto alcun
problema, né con le autorità, né con terzi, e che sarebbe ricercato per
l'aiuto offerto nel (…) al cugino latitante, indurrebbero a considerare
"l'abusività dell'inoltro della domanda di asilo, al fine di sottrarsi ad
eventuali misure cantonali in applicazione della Legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)" (cfr. decisione
impugnata pag. 4). In aggiunta, la descrizione data del cugino e delle
modalità con cui lo avrebbe aiutato sarebbero generiche ed
approssimative. L'insorgente si sarebbe inoltre contraddetto sulla
frequenza dell'aiuto offerto e sul fatto se si sia mai incontrato con i
compagni del cugino. Per quanto riguarda l'esecuzione del rinvio, la
stessa sarebbe lecita in quanto l'insorgente non avrebbe dimostrato
l'esistenza di relazioni famigliari meritevoli di protezione ai sensi dell'art. 8
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), in particolare il
legame di parentela con la presunta figlia e l'unione con l'allegata
compagna domiciliata in Svizzera. Essendo giovane e in buona salute,
godendo di una salda formazione scolastica come pure di una pluriennale
esperienza lavorativa e disponendo di una solida rete famigliare in Patria,
l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure esigibile.
5.2. Nell'atto ricorsuale, l'insorgente sottolinea di avere reso verosimili i
motivi che scuserebbero la mancata presentazione di documenti, ossia la
non avvenuta consegna del passaporto valido da parte delle autorità
consolari tunisine in C._______. Difatti, egli avrebbe inoltrato un
documento che attesterebbe che il suo passaporto si troverebbe presso il
Consolato tunisino a H._______ per le pratiche del rinnovo e l'UFM,
invece di considerarlo privo di valore probatorio, avrebbe potuto verificare
la veridicità delle sue allegazioni attingendo all'originale di detto
documento, che, come egli avrebbe segnalato in sede di seconda
audizione, si troverebbe presso il (…) del Cantone N._______ (di seguito:
[…]). Inoltre, non condivide l'asserzione dell'UFM secondo cui, durante il
soggiorno illegale in Svizzera di (…) anni, avrebbe dimostrato il suo
disinteresse ad identificarsi. Difatti, non si sarebbe sottratto
all'identificazione, bensì vi sarebbe stato impedito in quanto le autorità
consolari tunisine in C._______ non gli restituirebbero il passaporto. Del
resto, un chiarimento della sua identità sarebbe nel suo interesse con
riferimento alla pratica di riconoscimento dei figli avuti con l'allegata
compagna. Inoltre, contraddice la conclusione dell'UFM, secondo cui non
ricorrerebbero nemmeno i presupposti circa la necessità di ulteriori
chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di
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un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. In primis, come già
espresso durante la seconda audizione, egli avrebbe appreso appena nel
(…) dei problemi in Patria a causa dell'aiuto dato al cugino, quando i
famigliari l'avrebbero dissuaso dal fare ritorno in Tunisia ed informato che
le autorità tunisine l'avrebbe cercato varie volte. L'inoltro della domanda
di asilo sarebbe così avvenuto (…) mesi dopo aver saputo dei pericoli
che correrebbe in Patria, e non avrebbe atteso (…) anni, come affermato
dall'UFM, ragione per cui non potrebbe essere considerato come abusivo.
In aggiunta, avrebbe fornito già durante la seconda audizione le ragioni
per la vaghezza del suo racconto in merito al cugino, ossia il suo
disinteresse e la sua giovane età al momento dell'espulsione del parente
dalla marina. Infine, i documenti inoltrati dimostrerebbero la sua paternità
nei confronti dei bimbi G._______ e F._______. Pertanto, non gli si
potrebbe rimproverare di non aver intrapreso nulla per comprovare i
rapporti di filiazione, tanto più che avrebbe avviato una procedura in tal
senso già in (…).
5.3. Nelle sue osservazioni dell'11 agosto 2010, l'autorità inferiore ha
considerato l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi atti a modificare le
sue conclusioni. In particolare, in merito all'allegazione del ricorrente
secondo cui l'originale dell'attestato versato agli atti si troverebbe presso
il (…), ha sottolineato che sarebbe compito dell'istante, e non dell'autorità
inferiore, raccogliere i mezzi di prova a sostegno della sua domanda di
asilo. Inoltre, ribadisce come l'inverosimiglianza dei motivi di asilo
indurrebbe a considerare inattendibili anche la dichiarazione secondo cui
il Consolato tunisino in C._______ si opporrebbe a restituirgli il
passaporto depositato in ragione dei problemi che avrebbe avuto in
Tunisia. L'autorità inferiore, poi, ha confermato "l'abusività della domanda
di asilo" (cfr. osservazioni UFM pag. 1). L'allegazione ricorsuale secondo
cui l'insorgente avrebbe appreso nel (…) dei problemi in Patria, infatti,
sarebbe in contrasto con quanto affermato nelle audizioni esperite
dall'UFM, ossia che ne sarebbe a conoscenza sin dal (…). In aggiunta, i
due estratti dell'atto di nascita e le due conferme di riconoscimento di
paternità versati agli atti non dimostrerebbero in alcun modo l'esistenza di
un effettivo rapporto di filiazione: nell'ambito di una richiesta di
riconoscimento di paternità, difatti, non solo l'istante non sarebbe tenuto a
presentare un documento che comprovi con certezza il legame di
parentela addotto, bensì nemmeno un personale documento d'identità,
visto che per la registrazione delle sue generalità l'ufficio competente
potrebbe attingere anche ad un mero atto di nascita. Gli ulteriori
documenti allegati al ricorso, infine, non sarebbero atti a comprovare
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alcunché in merito ai suoi motivi di asilo, rispettivamente all'allegato
rapporto di filiazione con la figlia.
5.4. Nella replica, l'insorgente, ribadendo che l'originale di tale documento
si troverebbe presso il (…), ritiene che, nelle sue osservazioni, l'UFM
avrebbe nuovamente omesso di esporre le ragioni per le quali non
riterrebbe attendibile la dichiarazione rilasciatagli dal Consolato tunisino
in C._______. Inoltre, è dell'avviso che il ragionamento di detto Ufficio in
merito alle conferme di riconoscimento di paternità presentate
implicherebbe la messa in discussione di ogni riconoscimento di paternità
operato dagli uffici di stato civile svizzeri. Peraltro, fino a prova del
contrario, il riconoscimento da lui effettuato dovrebbe essere ritenuto
corrispondente alla verità. In tale contesto, dichiara di non opporsi ad un
test del DNA che dimostri inconfutabilmente la sua paternità degli allegati
due figli, nel caso in cui il Tribunale lo reputasse necessario.
6.
6.1. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).
6.2. Sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6).
6.3. Innanzitutto, i certificati di nascita e la traduzione del certificato di
nazionalità che l'insorgente si sarebbe procurato grazie all'aiuto del
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fratello (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 pagg. 4-5/D29-31) non possono
essere ritenuti, in quanto, non permettendo l'identificazione certa
dell'interessato, non costituiscono documenti validi ai sensi di legge. In
aggiunta, non può essere creduta la versione del ricorrente, secondo cui
il Consolato tunisino di H._______, presso il quale avrebbe depositato il
suo passaporto nel (…) per il rinnovo, non gliel'avrebbe più ritornato
consigliandoli, ogni qual volta egli ne avrebbe sollecitato la riconsegna, di
primariamente risolvere in Patria i problemi che avrebbe avuto con le
autorità tunisine (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 pagg. 2-3/D8, 9 e 11). I
motivi a monte della sua domanda di asilo, difatti, sono inverosimili (cfr.
consid. 7.3). Inoltre, l'insorgente stesso ha dichiarato che le autorità
consolari a H._______ non gli avrebbero mai esplicitamente confermato
che la loro allegata esitazione a riconsegnarli il documento depositato
sarebbe stata connessa all'aiuto che avrebbe offerto in Tunisia al cugino
(cfr. verbale 2 pag. 11/D96) e che questa sarebbe sempre stata, invece,
una sua personale interpretazione, rispettivamente mera supposizione
(cfr. ibidem pag. 3/D13-14). Oltremodo, gli allegati tentativi di procurarsi
dei documenti d'identità contattando telefonicamente gli amici in Tunisia
e, agli (…), il consolato tunisino a O._______ (cfr. ibidem pagg. 2-4/D9,
10 e 28 e ricorso pag. 4) non sono corroborati da alcunché. Peraltro, non
ha intrapreso ulteriori passi a tale fine, sin dalla prima audizione esperita
dall'UFM, in cui è venuto a conoscenza dell'obbligo di presentare dei
documenti suscettibili d'identificarlo, limitandosi ad una risposta
stereotipata "No, perché non posso" (cfr. ibidem pag. 3/D15). Al contrario,
sebbene confrontato dall'inizio della procedura alla prospettiva di una
sentenza di non entrata nel merito con relativa esecuzione
dell'allontanamento ed obbligo di lasciare la Svizzera, egli non si è
preoccupato di documentare gli allegati passi intrapresi, rispettivamente
di nuovamente sollecitare per iscritto il Consolato tunisino a H._______ a
rimettergli il passaporto, bensì si è accontentato di versare agli atti la
copia di uno scritto rilasciatogli da dette autorità tre anni addietro. In
siffatte circostanze, non si può certo ammettere che abbia comprovato di
essere stato oggettivamente impedito di consegnare il suo passaporto.
L'allegazione, ribadita in sede ricorsuale (cfr. ricorso 3), secondo cui
l'originale dell'attestato del Consolato tunisino circa il deposito del suo
passaporto si troverebbe presso le autorità (…) di persecuzione penale,
nulla modifica a tale conclusione. Da quanto esposto, discende che è da
ritenersi verosimile che l'insorgente disponga del suo passaporto,
rispettivamente, nel caso in cui ne abbia realmente richiesto il rinnovo nel
(…), che gli sia stato riconsegnato. Infine, l'affermazione secondo cui non
avrebbe potuto consegnare la sua carta d'identità, poiché non ne avrebbe
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mai posseduta una (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 2/D8) non
rappresenta un motivo scusabile ai sensi di legge.
6.4. In conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile.
7.
7.1. In assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
7.2. Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 il legislatore
ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può
risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr.
DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.3. L'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione.
Difatti, il racconto esposto durante le audizioni esperite dall'UFM presenta
diverse contraddizioni circa aspetti centrali della sua vicenda. Ad
esempio, la dichiarazione secondo la quale avrebbe aiutato il fratello sei-
sette volte, rispettivamente tutti i giorni durante il suo soggiorno in Tunisia
negli anni (…) (cfr. verbale 1 pag. 6), non corrisponde a quanto allegato
durante la seconda audizione, ossia che avrebbe cooperato col parente
dagli inizi del (…) per un totale di quattro mesi (cfr. verbale 2 pagg. 5, 7 e
8/D32, 53 e 68), provvedendo alla consegna di alimenti due volte a
settimana durante i primi due mesi, rispettivamente due-tre volte a
settimana durante gli ultimi due mesi (cfr. ibidem pagg. 7 e 9/D60 e 72).
In merito ad un eventuale incontro con i compagni del cugino, poi,
l'insorgente l'ha dapprima ammesso (cfr. verbale 1 pag. 6), per
successivamente allegare di non conoscere tali persone e di non averle
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mai viste (cfr. verbale 2 pagg. 5 e 8/D32 e 63). Inoltre, durante la prima
audizione ha riportato di avere appreso dal padre e dal fratello che la
polizia l'avrebbe ricercato presso il suo domicilio a fine (…) (cfr. verbale 1
pag. 7), mentre che in sede di seconda audizione ha indicato di essere
stato ricercato diverse volte sia a casa che nei dintorni (cfr. verbale 2 pag.
3/D13-14), rispettivamente due-tre volte nel (…) (cfr. ibidem pag.
12/D107-108). In aggiunta, indipendentemente dalla questione a sapere
quando avrebbe appreso di essere ricercato dalla polizia (nel […], come
ritenuto dall'UFM, o nel […], come preteso nel gravame), il timore
invocato di rischiare per la vita, rispettivamente di essere arrestato e
torturato (cfr. ricorso pag. 2) in caso di rientro in Tunisia risulta del tutto
infondato per le seguenti ragioni: dapprima, come da lui riferito, dal (…) la
polizia avrebbe smesso di cercarlo (cfr. ibidem pag. 12/D107-108) e dallo
stesso anno non avrebbe più appreso niente circa eventuali problemi
avuti nel suo Paese con le autorità (cfr. verbale 1 pag. 7); egli stesso, poi,
ha allegato di ignorare se fosse o meno stato formalmente accusato dalle
autorità tunisine (cfr. verbale 2 pagg. 11-12/D99 e 106); in terzo luogo, il
fatto che le stesse non gli riconsegnerebbero il passaporto perché suo
cugino avrebbe fatto loro il suo nome sarebbe una sua mera
supposizione (cfr. ibidem pag. 12/D115); infine, il cugino avrebbe ripreso
la sua attività in seno alla marina tunisina, sebbene con un grado minore
(cfr. ibidem pag. 10/D88), cosa che induce seriamente a dubitare che
fosse realmente stato sospettato dal governo tunisino di cooperare con i
Mujahidin e che, per questo, anche il ricorrente sarebbe ricercato dalle
autorità tunisine.
7.4. Pertanto, convenendo con l'autorità di prime cure, il racconto reso a
sostegno della sua domanda di asilo deve essere ritenuto inverosimile
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi.
8.
8.1. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (cfr. consid. 7.3), non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato.
8.2. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento dal punto di vista dell'ammissibilità
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(cfr. DTAF 2009/50 consid. 8). Difatti, dalle carte processuali non
emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il
ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv.
tortura, RS 0.105).
9.
Da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel
merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Di
conseguenza, in materia di non entrata nel merito il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
10.1. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art.
44 cpv. 1 LAsi).
10.2.
10.2.1. Il diritto di soggiorno in base al principio dell'unità della famiglia
espresso all'art. 8 CEDU presuppone, secondo la giurisprudenza, un
legame familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente
in Svizzera, il quale, inoltre, dev'essere titolare di un diritto di residenza
certo in Svizzera ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht"), ovvero in caso di
cittadinanza svizzera o di un permesso di domicilio (cfr. Sentenza del
Tribunale D-3484/2008 del 5 novembre 2010 consid. 8.2 con relativi
riferimenti). Alla protezione giusta l'art. 8 CEDU possono appellarsi i
membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni. Secondo la
giurisprudenza, anche il concubino che forma con il richiedente una
comunità durevole analoga al matrimonio può, in presenza di circostanze
particolari che lo giustifichino, beneficiare di tale protezione (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 24). Segnatamente, i concubini possono
appellarsi all'art. 8 CEDU se, da tempo, intrattengono delle relazioni
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strette ed effettivamente vissute o se sussistono indizi concreti circa la
celebrazione imminente di un matrimonio seriamente voluto, quale, come
prassi valida fino alla modifica del Codice civile svizzero del 26 giugno
1998, la pubblicazione del bando (cfr. Sentenza del Tribunale federale
svizzero 2C_97/2010 del 4 novembre 2010 consid. 3.1 e relativi
riferimenti). In maniera generale, per beneficiare della protezione offerta
dalla disposizione citata è necessario che il rapporto tra concubini possa
essere considerato come un'unione coniugale in ragione della sua natura
e stabilità. In tale contesto, la durata della vita in comune rappresenta un
criterio oggettivo importante da valutare (cfr. ibidem consid. 3.2). Il
Tribunale federale ha ritenuto una coabitazione di un anno e mezzo come
insufficiente per giustificare un tale diritto (cfr. Sentenza del Tribunale
federale 2C_225/2010 del 4 ottobre 2010 consid. 2.2). In una recente
sentenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) ha
ritenuto che, per determinare se una relazione possa essere assimilata a
"vita familiare", sono da considerare diversi elementi, quali se la coppia
vive congiuntamente, da quanto tempo, e l'eventuale presenza di figli
comuni (cfr. Sentenza della CorteEDU del 20 gennaio 2009 nella causa
Şerife Yiğit contro Turchia, n. 3976/05, cifre 25-26). In siffatte circostanze,
il concubino che non prevede di unirsi in matrimonio non può invocare
l'art. 8 CEDU per farsi rilasciare un'autorizzazione di soggiorno, a meno
che non sussistano circostanze particolari che comprovino la stabilità e
l'intensità del suo rapporto, quali l'esistenza di figli comuni o una vita in
comune vissuta da lungo tempo (cfr. Sentenza del Tribunale federale
2C_97/2010 del 4 novembre 2010 consid. 3.2).
10.2.2. Nella fattispecie, a prescindere dal fatto che egli risulti tuttora
legato in matrimonio con una cittadina (…), l'autore del gravame non ha
presentato elementi sufficienti a comprova dell'esistenza di una relazione
di coppia vissuta e stabile con la compagna E._______. Difatti, benché il
ricorrente abbia riconosciuto la paternità dei due bambini della medesima
e nonostante il fatto che la coppia, come risulta da informazioni a
disposizione del Tribunale, si sia congiuntamente trasferita a P._______
nel (…), dagli atti e dalle dichiarazioni rese dall'insorgente, dalle quali,
segnatamente, non è possibile stabilire dove ha soggiornato dall'entrata
in Svizzera all'inizio del periodo di detenzione nell'(…), rispettivamente
nel periodo intercorso tra la scarcerazione (avvenuta il […]) e l'inoltro
della domanda di asilo un anno dopo, emerge che fino ad oggi la loro
convivenza non ha raggiunto, complessivamente, neanche un anno. Con
riferimento alla giurisprudenza summenzionata, tale lasso di tempo non
può essere considerato sufficientemente lungo al fine di ammettere una
convivenza stabile, rispettivamente un rapporto di concubinato saldo ed
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intenso al punto tale da poter essere assimilato ad un'unione coniugale
vera e propria. Per quanto attiene alla sua relazione con i bimbi
F._______ e G._______, poi, può essere lasciata aperta la questione a
sapere se l'insorgente ne sia o meno il vero padre, ritenuto che, ad ogni
modo, egli non ha presentato alcunché a supporto dell'esistenza di un
rapporto effettivo, intatto e stabile con gli stessi. Ne discende che le
condizioni poste per l'applicazione dell'art. 8 CEDU non sono adempiute
nel caso di specie.
10.3. Di conseguenza, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle
quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dalla pronuncia
dell'allontanamento dalla Svizzera (artt. 44 cpv. 1 LAsi e
32 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni
procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. GICRA 2001 n. 21).
10.4. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr
prevede che la stessa sia ammissibile, esigibile e possibile. Per l'esame
della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento è determinante la situazione al momento della presa
di decisione.
10.5. In considerazione di quanto esposto al consid. 8.2, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile nel caso di specie
(artt. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 3 LStr).
10.6.
10.6.1. In merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in
Tunisia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
sull'integralità del territorio nazionale.
Quanto alla situazione personale del ricorrente, dagli atti risulta che è
giovane. Ha frequentato la scuola fino all'età di (…) ed ha lavorato in
veste di (…) per diversi anni in Patria, rispettivamente ha assunto diversi
lavori ([…], […], […]) durante il soggiorno in C._______ e in Svizzera (cfr.
verbale 1 pag. 3). Oltre parlare l'arabo, dispone di buone conoscenze del
(…) e (…) (cfr. ibidem pag. 3). In Patria gode di una rete familiare,
ritenuto che a Q._______ vivono il padre ed il fratello, a R._______ una
sorella e a S._______ un'ulteriore sorella (cfr. ibidem pag. 4 e verbale 2
pag. 4/D24-25), con i quali, del resto, è rimasto in regolare contatto
telefonico (cfr. verbale 2 pag. 4/D27). Inoltre, non ha preteso nel gravame
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di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua
ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una sua permanenza in Svizzera per motivi medici.
10.6.2. Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è
ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr).
10.7. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr). Infatti, l'insorgente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi
ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.8. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la decisione querelata confermata.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
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Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: