Corte IV
D-7393/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Walter Lang;
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
B._______, alias
C._______, ed il loro figlio,
D._______, Turchia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisioni dell'UFM del 5 novembre 2007 e del
23 ottobre 2009/ N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8285/2007 e D-7393/2009
Fatti:
A.
A.a L'interessata, di etnia curda, è nata a E._______ nell'omonimo di -
stretto, nella provincia di F._______, in Turchia, dove avrebbe risieduto
dalla nascita fino al 3 novembre 1999 allorquando si sarebbe trasferita
da suo marito a G._______ nella provincia di H._______. Ad agosto,
oppure a settembre 2002, si sarebbe recata a I._______, nella provin-
cia di J._______, dove sarebbe rimasta per un mese, fino al 3 novem-
bre, oppure fino alla fine di novembre, rispettivamente inizio dicembre
2002, dopo di che avrebbe soggiornato per tre o quattro giorni da sua
madre a K._______, sempre nella provincia di J._______. In seguito,
si sarebbe data alla clandestinità ed avrebbe trovato alloggio da una
amica o da vari conoscenti ad J._______ fino al suo espatrio in data
23 gennaio 2003. Avrebbe quindi raggiunto la Svizzera il 4 marzo 2003
ove ha presentato domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbali
d'audizione del 5 marzo 2003, pagg. 1-2 e 6-7 come pure del 9 apri-
le 2003, pag. 4 nonché del 17 ottobre 2006, pag. 3).
Sentita sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, di essere espatriata per il timore di subire ulteriori pres -
sioni, fermi, molestie sessuali e torture fisiche da parte delle autorità
turche per il fatto di essere stata membro del Partito Popolare Demo-
cratico (Halk n Demokrasi Partisi [ı HADEP]) nonché del Partito Demo-
cratico Popolare (Demokratik Halk Partisie [DEHAP]) e di avere rico-
perto cariche di responsabile a livello locale. Avrebbe altresì esercitato
delle attività di propaganda a favore dei giovani, partecipato a riunioni
ed a manifestazioni nonché svolto attività culturali curde di tipo musi-
cale o di teatro. Ella avrebbe esercitato queste attività soprattutto all'u -
niversità di H._______ ed in città quali L._______, M._______,
N._______, J._______, e O._______. Inoltre, sarebbe stata accusata
di collaborare con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partiya Karke-
rên Kurdistan [PKK]). Sarebbe stata ricercata dalle autorità statali
dopo aver lavorato durante le elezioni del 3 novembre 2002 in qualità
di sorvegliante presso il seggio elettorale di K._______. Da ultimo, in
data 18 novembre 2002, sarebbe stata condannata in contumacia a tre
anni e nove mesi di carcere sulla base dell'art. 169 del Codice penale
turco per aver aiutato ed ospitato a casa sua delle persone. Oltre a ciò,
avrebbe subito delle pressioni da parte della famiglia di suo marito che
non l'avrebbe accettata per questioni religiose. Quest'ultimo, influenza-
to dai propri famigliari, l'avrebbe picchiata.
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A.b L'interessato, pure di etnia curda, è nato a P._______ nella pro-
vincia di Q._______. Avrebbe trascorso l'infanzia e l'adolescenza negli
orfanotrofi di Q._______, fino all'età di 17 anni, e di R._______, nell'o -
monima provincia, fino all'età di 22 anni. In seguito avrebbe risieduto
presso dei parenti a Q._______ e da sua zia materna ad J._______.
Avrebbe poi vissuto a G._______, nella provincia di H._______ dal
1994 al 2002, anno in cui si sarebbe trasferito a I._______, dove sa-
rebbe rimasto fino al 20 settembre 2008, dopo di che avrebbe abitato
a K._______ fino all'espatrio in data 31 maggio 2009. Infine, sarebbe
giunto in Svizzera il medesimo giorno presentando una domanda d'a-
silo in data 4 giugno 2009 dopo aver incontrato sua moglie (cfr. verbali
d'audizione del 17 giugno 2009, pagg. 1-2 e 7-9 come pure del 30 giu-
gno 2009, pag. 3).
Sentito sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto
è di qui rilievo di essere espatriato per i problemi che avrebbe avuto
con le autorità turche a causa delle attività politiche svolte dalla coniu-
ge e dai famigliari di quest'ultima. Inoltre, membri dell'ala giovanile del
Partito del Movimento Nazionalista (Milliyetçi Hareket Partisi [MHP])
avrebbero fatto irruzione in casa sua quando abitava insieme a sua
moglie a H._______ e l'avrebbero picchiato insieme a sua moglie. Egli
stesso avrebbe apportato aiuti finanziari al PKK ed al HADEP. Per tali
motivi, avrebbe chiesto alla banca onde lavorava in due occasioni un
trasferimento. Sarebbe quindi stato trasferito dapprima a I._______ a
settembre 2002 ed in seguito a S._______, nella provincia di
T._______. Avrebbe però continuato a risiedere a I._______ facendo il
pendolare. Resosi conto di essere ancora controllato, avrebbe chiesto
un ulteriore trasferimento e, dopo averlo ottenuto, sarebbe andato a vi-
vere a K._______. Infine, ad aprile 2009, sarebbe stato prelevato da
un agente di polizia, il quale l'avrebbe minacciato di morte insieme a
suo figlio. Sarebbe quindi espatriato in data 31 maggio 2009 e sarebbe
giunto in Svizzera il medesimo giorno presentando una domanda d'a-
silo in data 4 giugno 2009 dopo aver incontrato sua moglie.
A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, i richiedenti hanno prodot -
to vari mezzi di prova tra cui un tagliando d'iscrizione al partito HADEP
di K._______ dell'[...] e due sentenze del Tribunale di sicurezza dello
Stato (DGM) di J._______ [...] (originale) rispettivamente [...] (fotoco-
pia).
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B.
Con decisione incidentale del 6 dicembre 2006, l'Ufficio federale della
migrazione (UFM) ha invitato la richiedente ad esprimersi in merito alle
risultanze di un'analisi interna circa la sentenza del DGM di J._______
[...] entro il 18 dicembre 2006. Tale termine è trascorso infruttuoso.
C.
In data 5 luglio 2007, l'interessata ha trasmesso all'UFM la sentenza
del DGM di J._______ [...].
D.
Con decisione incidentale del 2 ottobre 2007, l'UFM ha invitato la ri -
chiedente ad esprimersi in merito alle risultanze di un'analisi interna
circa la sentenza del DGM di J._______ [...] entro il 12 ottobre 2007.
Tale termine è trascorso infruttuoso.
E.
Con scritto del 16 ottobre 2007, la richiedente ha preso posizione di -
chiarando che i documenti consegnati non sarebbero dei falsi e corri -
sponderebbero a quanto la stessa avrebbe potuto ottenere in Turchia.
Inoltre, ha affermato di non saper spiegare le diverse inesattezze con-
tenute negli atti.
F.
Con decisione del 5 novembre 2007, l'UFM ha respinto la succitata do-
manda d'asilo della richiedente. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
G.
In data 6 dicembre 2007, la richiedente ha inoltrato ricorso contro la
decisione dell'UFM dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale). Ha chiesto l'annullamento della decisione impu-
gnata e l'invio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame, la
concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammis-
sione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese proces-
suali.
H.
Con decisione incidentale del 7 gennaio 2008, il Tribunale ha rinuncia -
to, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge
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federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS
172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a co-
pertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato
l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso entro l'8 febbraio 2008.
I.
Con risposta del 4 febbraio 2008, l'UFM, ha proposto la reiezione del
gravame.
J.
Con decisione incidentale del 7 febbraio 2008, il Tribunale ha invitato
la ricorrente a presentare una replica entro il 22 febbraio 2008.
K.
Con scritto del 22 febbraio 2008, l'insorgente ha inoltrato l'atto di repli -
ca.
L.
Con decisione del 23 ottobre 2009, l'UFM ha respinto la succitata do-
manda d'asilo del richiedente. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allon-
tanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontana-
mento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
M.
In data 26 novembre 2009, il richiedente ha inoltrato ricorso dinnanzi
al Tribunale contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e l'invio degli atti all'autorità inferiore per un
nuovo esame, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la conces-
sione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
N.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
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la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale am-
ministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate al-
l'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); sono pertanto legittimati ad ag-
gravarsi contro di esse.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi del 1979, RU 1980
1718), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA)
sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale amministrativo federale
può rinunciare allo scambio di scritti. Nel caso concreto, il Tribunale si
è avvalso di tale facoltà nel procedimento D-7393/2009 per motivi d'e -
conomia processuale.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridica-
mente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale D-4917/2006 del
12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
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4.
I ricorsi inoltrati dai ricorrenti concernono fatti d'uguale natura e pon-
gono gli stessi temi di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione
delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. DTF 128 V 126,
consid. 1 e relativi riferimenti). Sotto questo aspetto possono essere
congiunti anche ricorsi inoltrati separatamente nonostante l'autorità in-
feriore abbia deciso tramite due decisioni distinte. Tale procedimento
favorisce l'economia processuale ed è nell'interesse degli insorgenti
(cfr. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pag. 115, n. 3.17).
5.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai ri -
fugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a perso-
ne in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende
il diritto di risiedere in Svizzera.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'o-
rigine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina-
to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segna-
tamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in -
sopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi
di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi -
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
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attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi -
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve
essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995
n. 23).
6.
6.1 Nelle decisioni impugnate, l'UFM ha considerato contraddittorio,
inverosimile e non pertinente per la concessione dell'asilo il racconto
di A._______ nonché contraddittori e non sufficientemente motivati i
motivi d'asilo presentati da B._______. In particolare, per quanto con-
cerne il racconto di A._______, l'UFM ha ritenuto, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, dei falsi le sentenze del DGM di J._______ [...]
rispettivamente [...]. Inoltre, sarebbe sorprendente che la ricorrente,
essendo membro dell'HADEP/DEHAP di Izmir fin dal 1996 con funzio-
ni di responsabile locale, non avrebbe menzionato la creazione del
DEHAP nel 1997. Peraltro, sarebbe rimasta alquanto vaga circa il pro-
gramma del suo partito, ciò nonostante la sua funzione di responsabi -
le. Sempre in merito alla sua funzione ricoperta, ella avrebbe addotto
soltanto nell'audizione complementare di aver ricoperto una funzione
di responsabile, mentre nelle precedenti audizioni avrebbe dichiarato
di aver svolto attività politiche in seno all'ala giovanile del DEHAP e
dell'HADEP nella forma ordinaria, oppure di aver svolto attività di pro -
paganda e di folklore tra i giovani ed avrebbe apportato aiuti finanziari
al partito. In questa circostanza il partito stesso, essendo quest'ultimo
ben organizzato nella sezione di J._______, avrebbe rilasciato all'inte-
ressata una dichiarazione volta ad attestare sia le sue funzioni di re -
sponsabile locale sia i problemi riscontrati con le autorità turche. Inol-
tre, per quanto riguarda il fatto che ella sarebbe stata fermata a
H._______ e accusata di collaborare con il PKK, l'UFM ha rilevato che
H._______ sarebbe situata in una regione della Turchia particolarmen-
te conservatrice dove le accuse di attività a favore del PKK sarebbero
particolarmente gravi ed alquanto rare. Apparirebbe quindi inverosimile
che la richiedente sia stata oggetto di un numero così importante di
fermi, intervenuti nell'arco di così tanti anni, ed accompagnati da accu-
se talmente gravi, senza che nessuna procedura giudiziaria formale
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sia stata aperta nei suoi confronti. Peraltro, sarebbe noto che le autori-
tà turche adotterebbero tali comportamenti notoriamente contro le per-
sone che, contrariamente all'interessata, sarebbero sprovviste di un
solido background politico che copra loro le spalle e che sicuramente
interverrebbe per denunciare pubblicamente le misure di persecuzione
attuale nei confronti dei loro membri dirigenti. La richiedente avrebbe
altresì dichiarato che i mezzi di prova depositati le sarebbero stati in-
viati tramite posta dopo il suo arrivo in Svizzera. Confrontata con il fat -
to che avrebbe consegnato all'UFM tali documenti al momento dell'i-
noltro della domanda d'asilo e che avrebbe affermato di avere chiesto
asilo il giorno stesso in cui è entrata in Svizzera, avrebbe sostenuto
che allorquando è giunta in Svizzera si sarebbe subito recata da una
cugina a T._______ la quale avrebbe recuperato i mezzi di prova e che
l'indomani avrebbe chiesto asilo. Ciò significherebbe che una volta
giunta in Svizzera i mezzi di prova si sarebbero già trovati sul territorio
elvetico, oppure che li avrebbe portati in Svizzera lei stessa, il che sa-
rebbe stato rischioso se fosse stata realmente ricercata dalle autorità
turche. Infine, quo ai maltrattamenti subiti da suo marito e dalla fami-
glia di quest'ultimo, dopo averli presentati nella prima audizione, non li
ha minimamente menzionati nella seconda. Parimenti, nell'audizione
complementare avrebbe tralasciato i maltrattamenti ed avrebbe altresì
asserito che i problemi con i familiari di suo marito non avrebbero in -
fluenzato il suo espatrio, in quanto avrebbero vissuto lontano dall'inte-
ressata.
Per quanto attiene il marito, l'autorità inferiore ha rilevato che egli
avrebbe dapprima dichiarato di essere espatriato a causa delle attività
politiche in seno al DEHAP ed al PKK di sua moglie, per poi allegare
che anche egli avrebbe aiutato finanziariamente il PKK ed in seguito
anche il DEHAP. Invitato ad esprimersi in merito a tale contraddizione,
egli avrebbe asserito di aver firmato il primo verbale, in quanto vi sa-
rebbe figurato che anch'egli avrebbe aiutato finanziariamente il PKK
dando denaro a favore dei detenuti ciò che non corrisponderebbe al
contenuto di tale verbale. Inoltre, non avrebbe saputo indicare né in
cosa consisteva la collaborazione della moglie con il DEHAP, né il nu-
mero dei suoi fermi come pure quando sarebbe stata arrestata l'ultima
volta. Inoltre, non si potrebbe neppure ritenere la sua affermazione se-
condo cui sua moglie non gli avrebbe parlato molto delle sue attività
politiche, in quanto avrebbe lavorato in una banca appartenente allo
Stato turco. A tal proposito l'UFM ha evidenziato che se l'interessato
fosse veramente stato accusato di collaborare con il PKK già fin dal
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2003 quando la polizia giungeva in casa alla ricerca della moglie accu-
sandolo di essere un traditore e ancora nel 2005 quando le autorità
avrebbero rifiutato di rinnovargli il passaporto accusandolo di essere
del PKK, non sarebbe verosimile che gli sia stato permesso di lavorare
dallo stesso datore di lavoro dal 1994 fino all'espatrio. Inoltre, si sareb-
be contraddetto sulle date in cui le autorità turche avrebbero comincia -
to a cercare sua moglie. Oltre a ciò, non avrebbe certamente continua-
to né a lavorare per una banca statale, né ad abitare nella stessa città
dopo essersi fatto trasferire in un'altra città per sottrarsi alle autorità.
Avrebbe altresì fornito versioni discordanti sulla ragione per cui avreb-
be chiesto un trasferimento da S._______ e sarebbe sorprendente che
una banca statale accetti tutte queste domande di trasferimento da
parte di un suo dipendente accusato dalle autorità turche di essere un
traditore e di collaborare con il PKK. Avrebbe poi solo in occasione
della seconda audizione precisato di aver lasciato la Turchia a causa
delle minacce di morte nei confronti di suo figlio e menzionato i fatti
dell'aprile 2009. Per di più, non sarebbe espatriato immediatamente e
non avrebbe aspettato quasi due mesi se avesse temuto per la vita di
suo figlio. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento
ammissibile, esigibile e possibile.
6.2 Nel gravame, i ricorrenti hanno affermato, in sostanza e per quan-
to è qui di rilievo, che il loro racconto sarebbe da ritenersi verosimile.
La ricorrente ha contestato, in particolare, il giudizio dell'UFM in merito
alle sentenze presentate ed al ruolo di responsabilità che avrebbe
svolto all'interno del partito. Peraltro, hanno segnalato che in caso di
rimpatrio rischierebbero l'arresto con maltrattamenti, percosse e tortu-
re. Per tale ragione l'allontanamento della ricorrente costituirebbe una
violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101). Inoltre, non avrebbero alcuna possibilità di rifugio interno e
che quindi il suo rimpatrio non sarebbe ragionevolmente esigibile a
causa della sua etnia curda.
6.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della
sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.
6.4 Nella replica la ricorrente ha rimandato alle conclusioni del suo
atto ricorsuale.
7.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
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inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche
ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
Va avantutto rilevato che, quo ai fermi, la ricorrente ha dichiarato di
averne subito vari fin dall'anno 1996. Nonostante ciò, ha deciso di
espatriare soltanto nel 2003, ovvero ben sette anni dopo il primo arre-
sto. Inoltre, ella non è stata in grado di collocare con una certa preci-
sione nel tempo i fermi subiti e si è altresì contraddetta, in particolare,
in merito all'ultimo arresto. Infatti, nella prima audizione ha allegato
che sarebbe avvenuto a luglio 2002 a K._______, mentre nella secon-
da audizione ha asserito di essere successo a settembre 2002 ad
J._______, nella terza audizione, ha fornito un'ulteriore versione, ovve-
ro fine settembre 2002 a K._______ ed infine, in sede di ricorso, si è
soffermata ad indicare l'anno 2002 senza menzionare neanche un luo-
go, rimanendo pur sempre vaga in merito alla data precisa (cfr. verbali
d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 5; del 9 aprile 2003, pag. 7 e del
17 ottobre 2006, pag. 19 come pure ricorso, pag. 2). Va poi osservato
che dopo tutti questi fermi risulta sorprendente che le autorità turche
non abbiano mai aperto una procedura giudiziaria formale nei suoi
confronti, specialmente alla luce del fatto che sarebbe stata accusata
di collaborare con il PKK. Peraltro, visto il fatto che in particolare l'ulti -
mo fermo si è svolto pochi mesi prima del suo espatrio in data 23 gen-
naio 2003, appare alquanto improbabile che l'insorgente non sappia
datarlo più precisamente.
Quo alla copia e la relativa traduzione in lingua italiana della sentenza
del DGM di J._______ [...] presentata a sostegno della domanda d'asi-
lo della ricorrente, va osservato che tale documento si riferisce ad una
precedente sentenza numero [...] emessa dallo stesso Tribunale. Inol-
tre, in sede d'audizione non ha mai menzionato di essere stata oggetto
di una procedura penale nel [...], né di avere scontato una parte della
pena di tre anni e nove mesi – ciò che doveva essere il caso, in quanto
l'oggetto della suddetta decisione era quello di ridurre la pena da
scontare. Peraltro, ha dichiarato di essere stata condannata a tale
pena nel [...] in seguito alle denunce sporte nei suoi confronti da un
amico il quale sarebbe stato arrestato dopo le elezioni del 3 novem-
bre 2002, fatto palesemente impossibile visto l'oggetto di detta senten-
za (cfr. verbale del 17 ottobre 2006, pag. 5). Per di più, la legge sul-
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l'amnistia n. 4616 è stata erroneamente citata con data 22 dicem-
bre 2000 anziché 21 dicembre 2000. Inoltre, in merito alla sentenza
del DGM di J._______ [...] si osserva a titolo d'esempio che il numero
di ruolo della sentenza non può palesemente corrisponde a tale data,
in quanto troppo basso. Peraltro, nonostante sulla prima pagina risulti -
no accusati la ricorrente e suo fratello, nella seconda pagina appare
un certo U._______ quale accusato. Infine, l'insorgente non è riuscita
a spiegare neanche in sede ricorsuale le risultanze dell'analisi interna
delle sentenze da parte dell'autorità inferiore come già in precedenza
allorquando gli era stata concessa l'occasione di esprimersi in merito
alle analisi interne effettuate della medesima autorità. Di conseguenza,
l'UFM ha rettamente ritenuto dei falsi le sentenze presentate.
Per quanto riguarda le dichiarazioni di suo marito, si osserva che egli
avrebbe richiesto ben tre volte un trasferimento di cui gli ultimi due nel-
l'arco di soli 20 giorni a causa delle attività della ricorrente e per il fatto
che avrebbe aiutato finanziariamente il PKK – ciò che peraltro non ha
nemmeno menzionato nella prima audizione (cfr. verbali d'audizione
del 17 giugno 2009, pagg. 6-7 e del 30 giugno 2009, pagg. 5 e 10).
Ora risulta altamente improbabile che un datore di lavoro appartenente
allo stato non solo non licenzi un impiegato con un tale profilo, bens ì
gli consenta tre trasferimenti di cui gli ultimi due nell'arco di pochi gior -
ni. Inoltre, è incomprensibile che egli si sia fatto trasferire in luoghi
poco distanti l'un dall'altro e sia rimasto ancora per ben sei anni in pa-
tria anziché espatriare con la ricorrente, cosciente di trovarsi nel miri -
no delle autorità statali. Inoltre, in merito alle attività politiche di sua
moglie, ha dichiarato di non sapere in cosa consisteva la collaborazio-
ne di sua moglie con il DEHAP, che ella appoggiava il PKK fornendogli
aiuti alimentari e vestiti, oppure che voleva tenerlo fuori visto il suo im-
piego presso un posto "istituzionale" (cfr. verbali d'audizione del
17 giugno 2006, pag. 6 e del 30 giugno 2009, pag. 4). Peraltro, nono-
stante egli abbia dovuto trasferirsi per i problemi di sua moglie, appare
illogico che non si sia mai interessato più di tanto di conoscere in det -
taglio le attività politiche che svolgeva sua moglie. Tale comportamento
è completamente contrario alla logica dell'agire per una persona nella
sua situazione.
Quo al timore della ricorrente di dover subire delle persecuzioni per la
sua appartenenza al partito HADEP come pure al DEHAP, va rilevato
che l'asserita funzione di responsabile locale è inverosimile. Infatti,
l'insorgente nel corso delle audizioni non ha dimostrato di aver le co -
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noscenze appropriate del suo partito per una persona del suo asserito
rango. In particolare, nonostante abbia dichiarato di essere un membro
sin dal 1996 (cfr. verbale d'audizione del 17 ottobre 2006, pag. 11),
non ha minimamente accennato che il DEHAP è stato creato nel 1997
come coalizione di tre partiti, oppure il fatto che il DEHAP segua un
programma pluralista. Su questo punto si è limitata ad allegare in
modo vago che il DEHAP "è per il Kurdistan, a favore della
democrazia per tutti, a favore della libertà d'espressione nella propria
lingua materna" (cfr. ibidem). Detta risposta risulta insoddisfacente per
una persona con una formazione universitaria e con un'attività politica
in seno al suddetto partito di ben sette anni. Codesto Tribunale non
può quindi che concludere che ella non poteva che ricoprire solamente
una funzione di semplice membro e non di quadro responsabile. Ciò
posto, il mero fatto di essere un membro semplice del succitato partito
non costituisce ancora di per sé un timore fondato d'esposizione a
pregiudizi futuri da parte delle autorità statali (cfr. sentenze del
Tribunale E-4651/2006 del 13 luglio 2010 consid. 5.8; D-4333/2006 del
7 luglio 2010 consid. 5.1; D-4577/2006 e D-4420/2009 del 18 febbra-
io 2010 consid. 4.2.3; D-3689/2006 del 15 dicembre 2009
consid. 3.3.2; GICRA 1993 n. 11 consid. 4c).
In merito ai problemi che avrebbe avuto la ricorrente con la famiglia
del coniuge e con egli stesso, al di là del fatto che non costituiscono
dei motivi rilevanti in materia d'asilo, si nota che li ha unicamente ac -
cennati nel corso della prima audizione, mentre nella seconda, allor -
quando ha esposto i suoi motivi d'asilo, non ne ha assolutamente par-
lato spontaneamente, bensì soltanto rispondendo ad una domanda
precisa in merito (cfr. verbali d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 5 e
del 9 aprile 2003, pagg. 6-7 e 9). Infine, nella terza audizione ha addi-
rittura smentito di aver avuto dei problemi con suo marito, di averne
avuti pochi con la famiglia di quest'ultimo e che tali problemi non l'a -
vrebbero assolutamente spinta ad espatriare (cfr. verbale d'audizione
del 17 ottobre 2006, pag. 21).
Per quanto riguarda gli evocati pestaggi subiti da parte dei membri del -
l'ala giovanile del partito MHP, codesto Tribunale rileva che le autorità
statali turche sono in grado di dare ai ricorrenti un'appropriata pro-
tezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro con-
fronti, se opportunamente sollecitato.
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Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considera-
zioni delle rispettive decisioni dell'UFM.
Visti nel suo insieme tutti gli elementi che precedono, codesto Tribuna-
le ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dai ri-
correnti come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di
rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne discende che non v'è motivo di in-
viare gli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame. La conclusione
in questo senso va pertanto respinta.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federa-
le pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e -
secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi).
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
9.
9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83
della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di que-
ste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e
della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio
(cfr. decisione del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007
consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262).
9.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto in -
ternazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 della CEDU o l'art. 3 della Convenzione
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contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di
tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete
ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese
verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli.
Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e
concrete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23).
Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui
egli potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni
(cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termi -
ni, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni,
sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'e-
sposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme
legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese
non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposi -
zioni della Convenzione (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a; GICRA
1995 n. 12 consid. 10a pagg. 110 e segg. nonché relativi riferimenti): in
altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Turchia,
come la denunciano i ricorrenti nel gravame, in ogni caso non lascia
apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé
inammissibile.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pub-
blico internazionale nonché della LAsi.
9.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e -
secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concre-
tamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile,
violenza generalizzata o emergenza medica.
La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la vio-
lence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del la
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generaliz-
zata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allonta -
namento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché
esse non potrebbero più ricevere le cure di cui esse hanno bisogno o
che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere dure-
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volmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salu te,
all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-econo-
miche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in parti-
colare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazio-
ne, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al
pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in
ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazio-
ne nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese
dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militan-
te a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 e
relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215).
Inoltre, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guer -
ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popola-
zione nella totalità del territorio nazionale.
Quanto alla situazione personale degli insorgenti, i medesimi sono gio-
vani e la ricorrente ha una formazione universitaria quasi conclusa
quale ingegnere edile ed ha compiuto un'esperienza professionale
quale geometra presso un'impresa di costruzione (cfr. verbale d'audi -
zione del 5 marzo 2003, pag. 2), mentre suo marito ne ha una quale
impiegato bancario (cfr. verbale d'audizione del 17 giugno 2009,
pag. 2). Inoltre, dispongono di un'importante rete sociale in patria, se-
gnatamente i genitori, quattro sorelle nonché un fratello della ricorren-
te a K._______ ed a V._______ come pure la madre e vari parenti del
coniuge a P._______ rispettivamente a Q._______ (cfr. verbali d'audi-
zione del 5 marzo 2003, pag. 3 e del 17 giungo 2009, pagg. 3-4).
Inoltre non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA
2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emer-
ga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera
per motivi medici.
Premesso ciò, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferi-
mento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinseri -
mento sociale nel loro Paese d'origine.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento
è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
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9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti,
usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento ne-
cessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissi-
bile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatte-
so e la querelata decisione confermata.
10.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il dirit-
to federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
me cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 800.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
I procedimenti D-8285/2007 e D-7393/2009 sono congiunti.
2.
I ricorsi sono respinti.
3.
Le spese processuali, di CHF 800.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- W._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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