Corte IV
D-7396/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, alias
B._______,
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 novembre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7396/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
3 gennaio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale
lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 14 gennaio 2009 e del 23 giugno 2009,
l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato
sottoposto in data 7 gennaio 2009 (cfr. agli atti A 6-7/1),
l'istituzione della curatela in favore dell'interessato il 3 febbraio 2009,
la relazione finale del curatore del 17 marzo 2009, giorno in cui
l'interessato è divenuto maggiorenne (cfr. agli atti A 17/2),
la decisione dell'UFM del 16 novembre 2009, notificata all'interessato
il 19 novembre 2009 (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 26 novembre 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
1° dicembre 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
Pagina 2
D-7396/2009
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere d'etnia igbo, originario di Uli nell'Anambra State
(Nigeria) e di aver avuto ultimo domicilio a Lagos (Nigeria) dal 2001
fino al suo espatrio nel 2008,
che l'interessato ha affermato di essere espatriato per paura di essere
arrestato a seguito delle accuse che gli sarebbero state rivolte per la
morte di suo zio paterno; che, dopo la morte di suo padre avvenuta nel
2004, l'interessato e la madre sarebbero stati cacciati da casa dallo
zio paterno e quest'ultima sarebbe stata accusata della morte del
marito; che, l'interessato e la madre sarebbero andati a vivere dai
nonni materni a Ihala e successivamente l'interessato si sarebbe
trasferito a Lagos dal fratello di sua madre; che, dopo qualche anno,
un giorno, durante il periodo di Natale, quando l'interessato si sarebbe
recato a casa di suo zio paterno per recuperare gli effetti di suo padre
rispettivamente per manifestargli la sua intenzione di far rientrare sua
madre a casa di suo padre, l'interessato e suo zio paterno avrebbero
avuto una discussione nonché una collutazione; che, una volta
rientrato a Lagos, l'interessato sarebbe venuto a conoscenza della
morte dello zio paterno; che, durante il funerale di quest'ultimo,
l'interessato, sua madre e suo zio materno sarebbero stati arrestati, in
quanto denunciati con l'accusa di aver ucciso lo zio paterno; che la
Pagina 3
D-7396/2009
madre e il fratello sarebbero stati rilasciati il medesimo giorno dietro
cauzione, mentre che l'interessato sarebbe stato rilasciato dopo tre
giorni rispettivamente due settimane dietro cauzione e grazie
all'intervento di un avvocato; che, quest'ultimo avrebbe riferito che il
caso dell'interessato – che sarebbe stato portato davanti ad un
Tribunale e per cui vi sarebbero state delle udienze – avrebbe preso
una brutta piega, in quanto si sarebbe detto che sarebbe stato
l'interessato ad uccidere lo zio paterno a colpi d'arma da fuoco, per cui
gli avrebbe consigliato di espatriare,
che l'interessato avrebbe raggiunto Lagos e da lì, con un
accompagnatore, sarebbe partito in aereo munito di passaporto non
suo, senza conoscere le generalità contenute e il quale gli sarebbe
stato ritirato al suo arrivo all'aereoporto in Paese a lui sconosciuto;
che, da questo Paese, avrebbe proseguito il viaggio in treno fino ad
arrivare a Chiasso (Svizzera),
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 16 novembre 2009, l'UFM ha considerato, da
un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti
in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi
dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ribadisce di non aver mai posseduto un
passaporto o una carta d'identità, facendo valere che in Nigeria tali
documenti sarebbero richiesti normalmente solo per espatriare; che, di
conseguenza, egli avrebbe viaggiato senza documenti secondo le
modalità già spiegate, in modo dettagliato e senza contraddizioni, di
modo che anche il suo racconto sulle circostanze del viaggio deve
essere considerato verosimile; che il ricorrente sostiene, inoltre, di non
poter far nulla per procurarsi i documenti d'identità, essendo in
Svizzera e dovendosi presentare personalmente sul posto per poterli
Pagina 4
D-7396/2009
ottenere; che, infatti, egli avrebbe chiamato la madre a tal propostito,
ma essa non sarebbe riuscita a fare nulla; che infine, non potrebbe
nemmeno rivolgersi all'ambasciata della Nigeria in Svizzera per
ottenere un documento, non avendo un permesso di soggiorno; che,
pertanto, in considerazione dell'esistenza di motivi oggettivi
giustificanti la mancata presentazione di documenti d'identità, il
ricorrente adduce che l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della
sua domanda d'asilo; che, inoltre, detto Ufficio avrebbe dovuto
procedere ad ulteriori accertamenti per determinare la qualità di
rifugiato e l'esecuzione dell'allontanamento, essendo il suo racconto
molto preciso e dettagliato,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore
per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha,
altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che
sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato
o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di
condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta
scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale
amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6),
Pagina 5
D-7396/2009
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha dichiarato di aver viaggiato in aereo da Lagos,
senza tuttavia essere in grado di indicare né dove era diretto l'aereo,
né il Paese in cui sarebbe arrivato, né che cosa c'era scritto sul
biglietto; che egli non ha dato alcuna plausibile giustificazione a tali
mancanze, limitandosi ad affermare che non sa leggere, che non gli
interessava sapere dove andava l'aereo in quanto voleva solo lasciare
il suo Paese e che il biglietto gli era stato ritirato dal suo
accompagnatore (cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio 2009 pagg.
8-9 e del 23 giugno 2009 D13-18 pag. 4);
che l'insorgente non è nemmeno stato capace di indicare da dove
avrebbe preso il treno per raggiungere la Svizzera – nonostante fosse
però a conoscenza del fatto che non era in Svizzera – e dove sarebbe
arrivato (cfr. ibidem pag. 9),
che, peraltro, le dichiarazioni del ricorrente circa la durata del viaggio
secondo le modalità descritte, non corrispondono in maniera più
assoluta alla realtà e sono contraddittorie; che, infatti, egli ha
affermato che il viaggio sarebbe durato un mese per poi dichiarare
invece che il tragitto in aereo sarebbe durato 15 ore e il viaggio in
treno sei ore, asserendo – confrontato a tale contraddizione – di aver
vagato per vari giorni una volta arrivato in Svizzera (cfr. verbale
d'audizione del 14 gennaio 2009 pag. 10),
che, inoltre, l'asserzione del ricorrrente secondo cui egli avrebbe
viaggiato da Lagos, prima in aereo e poi in treno senza subire controlli
(cfr. ibidem pag. 9) non può corrispondere alla realtà dei fatti, giacché
non è plausibile che egli non sia stato sottoposto né ai severi controlli
aeroportuali di un viaggio internazionale, né ai controlli ferroviari
passando da un Paese ad un altro, rispettivamente oltrepassando le
frontiere di più Paesi,
che tali elementi – oltre a quelli evocati dall'UFM nella decisione
impugnata a cui si rinvia – sono sufficienti a concludere che
l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte,
che, d'altronde non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni, secondo le quali in particolare non gli sarebbe possibile
consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non ne avrebbe
Pagina 6
D-7396/2009
mai posseduti o non potrebbe farseli inviare dalla Nigeria, perché non
sarebbe sul posto (cfr. ricorso pag. 2; verbale d'audizione del 2009
pagg. 4-5 e del 23 giugno 2009 D4-12 pag. 3); che, tali asserzioni,
infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi di legge; che, tra l'altro, l'insorgente
stesso ha dichiarato che i documenti d'identità verrebbero richiesti
normalmente quando si vuole espatriare (cfr. ricorso pag. 2), ciò che
avvalora l'ipotesi secondo cui il ricorrente abbia disposto dei suoi
documenti d'identità, in vista del suo espatrio,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo
Paese per paura di essere arrestato a seguito delle accuse che gli
sarebbero state rivolte per la morte dello zio paterno, dopo che essi
Pagina 7
D-7396/2009
avrebbero avuto una discussione in relazione alla morte del padre del
ricorrente avvenuta nel 2004 (cfr. verbale d'audizione del
14 gennaio 2009 pagg. 5-7 e del 23 giugno 2009 D26 e segg., pag. 5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, il ricorrente ha reso dichiarazioni contraddittorie,
nonché vaghe su punti essenziali del suo racconto, come rettamente
rilevato dall'UFM; che, basti segnalare prima di tutto che l'insorgente
non è stato in grado di indicare con precisione la data in cui si sarebbe
recato da suo zio per recuperare gli effetti di suo padre e avrebbero
discusso; che egli ha affermato inizialmente che si sarebbe trattato del
mese di dicembre 2007 (cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio 2009
pag. 6), mentre successivamente ha dichiarato che tale incontro
sarebbe avvenuto nel periodo natalizio, in dicembre, senza però saper
ricordare di che anno (cfr. verbale d'audizione del 23 giugno 2009
D48-51 e 53 pag. 7); che, in secondo luogo, il ricorrente non ha saputo
nemmeno indicare la data esatta in cui suo zio paterno sarebbe morto
e si sarebbe svolto il funerale, ciò che a suo dire dovrebbe
corrispondere altresì al giorno in cui egli sarebbe stato arrestato,
assieme a sua madre e suo zio materno; che, a tal proposito, egli si è
prima limitato ad affermare che si sarebbe trattato del mese di febbraio
2008 (cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio 2009 pag. 6) e, in
seguito, che non ricorderebbe quando sarebbe successo (cfr. verbale
d'audizione del 23 giugno 2009 D60-70 pag. 8); che, infine, il ricorrente
si è contraddetto sulla durata del suo arresto, affermando da un lato
che sarebbe stato trattenuto per due settimane (cfr. verbale
d'audizione del 14 gennaio 2009 pag. 7) e, dall'altro, invece che
sarebbe stato liberato solo dopo tre giorni (cfr. verbale d'audizione del
23 giugno 2009 D26 pag. 5),
che, insomma, le sopraevocate dichiarazioni contraddittorie e vaghe
del ricorrente vertono senza dubbio sui punti essenziali fatti valere dal
medesimo a fondamento della sua domanda d'asilo – ovvero l'incontro
Pagina 8
D-7396/2009
con lo zio paterno, la morte e il funerale di quest'ultimo, nonché il
conseguente arresto dell'insorgente – sui quali non è possibile
soprassedere, senza alcuna valida giustificazione e che dimostrano
come il ricorrente non abbia vissuto realmente e personalmente i fatti
da lui resi; che, di conseguenza, v'è ragione di concludere alla palese
inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti, senza che sia necessario
evocare ulteriori elementi contraddittori e vaghi delle dichiarazioni
dell'insorgente,
che, d'altronde, il ricorrente in sede di ricorso si è limitato a mere
affermazioni non corroborate e non giustificate secondo cui il suo
racconto sarebbe preciso e dettagliato e, secondo cui, sarebbero
necessari ulteriori chiarimenti per l'accertamento della sua qualità di
rifugiato di eventuali impedimenti al suo allontanamento in Patria (cfr.
ricorso pag. 2),
che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non
possa beneficiare, in Patria, di un equo processo in relazione ad
eventuali accuse mosse nei suoi confronti, tanto più che – secondo le
dichiarazioni stesse del ricorrente – la causa per l'asserita accusa che
gli sarebbe stata rivolta sarebbe stata portata davanti ad un Tribunale,
egli avrebbe potuto essere assistito da un avvocato, nonché
partecipare alle udienze e infine beneficiare dell'istituto della
liberazione su cauzione (cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio 2009
pag. 7 e del 23 giugno 2009 D26, D85-88 pagg. 5 e 9),
che, ad ogni modo, un eventuale errore giudiziario ai danni del
richiedente non è, di per sé, rilevante in materia d'asilo,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
Pagina 9
D-7396/2009
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile,
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Nigeria
non vige attualmente una situazione caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale,
Pagina 10
D-7396/2009
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane e
in buona salute; che, infatti, l'insorgente non ha preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua
ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24); che,
inoltre, egli dispone in Patria di un'importante rete familiare e sociale,
ritenuto che vivono ancora in loco la madre e la sorella, le quali
risiedono presso i nonni materni del ricorrente a Ihala, nonché lo zio
materno che risiede a Lagos (cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio
2009 pag. 4); che, l'insorgente potrà altresì beneficiare dell'aiuto di
questo zio matermo – il quale lo aveva già ospitato presso di lui e
mantenuto per diversi anni – per trovare un'attività professionale, tanto
più che lo zio è un commerciante d'abbigliamento (cfr. ibidem pagg. 2-
3),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
Pagina 11
D-7396/2009
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
D-7396/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (per corriere; in copia; n. di rif. N [...];
allegato: incarto UFM)
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
Pagina 13