B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-740/2013
S e n t e n z a d e l 1 4 o t t o b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Gérald Bovier,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), ed i figli
B._______, nato il (…),
C._______, nato il (…),
D._______, nato il (…),
Eritrea,
tutti rappresentati dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 gennaio 2013 / N (…).
D-740/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
Il 13 settembre 2009, la richiedente – A._______ nata ad Addis Abeba
(Etiopia) – unitamente al figlio B.________ ha presentato una domanda
d'asilo in Svizzera.
Ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere
espatriata per essersi ritrovata nell'impossibilità di mandare il figlio a
scuola e ricevere i gettoni per la spesa, la qual circostanza sarebbe
imputabile al precedente espatrio illegale di suo marito dall'Eritrea (cfr.
verbale di audizione del 29 settembre 2009 [di seguito: verbale 1],
pagg. 6 segg. e verbale di audizione del 14 ottobre 2010 [di seguito:
verbale 2], Q83-103, pag. 8 seg.).
B.
In data 17 settembre 2011 rispettivamente 10 settembre 2013 l'interessa-
ta ha dato alla luce il suo secondo e terzo figlio, i quali sono stati quindi
inclusi nella succitata domanda d'asilo.
C.
Con decisione dell'11 gennaio 2013, notificata al rappresentante dei ri-
chiedenti in data 14 gennaio 2013 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'Uf-
ficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la domanda
d'asilo, pronunciando l'allontanamento dei medesimi dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome ammissibile, esi-
gibile e possibile.
D.
Il 13 febbraio 2013, i ricorrenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata de-
cisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento della deci-
sione impugnata, nonché la concessione dell'asilo, in via subordinata la
demanda degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allega-
zioni nonché la concessione dell'ammissione provvisoria. Essi hanno al-
tresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato del-
le presunte spese processuali.
E.
Con ordinanza del 6 novembre 2013, il Tribunale ha invitato l'UFM a pre-
sentare una risposta al ricorso, e nello specifico a prendere posizione in
D-740/2013
Pagina 3
merito al passaporto eritreo prodotto dal marito nel contesto della proce-
dura volta all'ottenimento di un permesso di dimora.
F.
L'UFM, con scritto del 10 dicembre 2013 trasmesso ai ricorrenti con pos-
sibilità di esprimersi in merito, ha confermato i considerandi della decisio-
ne impugnata e proposto la reiezione del gravame.
G.
Con replica del 23 dicembre 2013 i ricorrenti hanno presentato le loro os-
servazioni in merito alla risposta al ricorso dell'UFM confermando le con-
clusioni presentate in sede ricorsuale e chiedendo l'accoglimento del ri-
corso.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
D-740/2013
Pagina 4
2.
Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata
in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea fede-
rale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo.
Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del
14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'en-
trata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette
dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.
In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizio-
ni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al mo-
mento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale
applica il nuovo diritto.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 con-
sid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5,
pagg. 300 seg.).
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. So-
no pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'in-
tegrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pres-
sione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.
5.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato che le dichiarazioni
della richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza
previste all'art. 7 LAsi, giacché incompatibili con l'esperienza generale di
vita, divergenti rispetto alle informazioni in possesso dell'Ufficio e contra-
rie alla logica dell'agire. In particolare, l'autorità inferiore ha avantutto rile-
D-740/2013
Pagina 5
vato che, visto l'espatrio del marito avvenuto ad inizio 2001, sarebbe al-
quanto inverosimile che le autorità eritree, notoriamente severe in mate-
ria, avrebbero atteso sino al 2003 per creare problemi all'interessata. Inol-
tre, la medesima ha dichiarato che il marito sarebbe stato espulso dall'E-
tiopia verso l'Eritrea nel (…) del 1998, ma che sino al 2001 non sarebbe
stato convocato al servizio militare, eventualità che, secondo l'autorità in-
feriore, sorprende tenuto conto del fatto che all'epoca imperversava una
guerra. D'altra parte l'Ufficio rileva come sul certificato di nascita del figlio,
rilasciato il (…) 1999, figurerebbe invece che il marito, contrariamente a
quanto dichiarato, avrebbe vissuto ad Addis Abeba. E poi: la richiedente
avrebbe inizialmente dichiarato di aver dovuto attendere sino al 2009 per
espatriare in quanto in attesa del trasferimento del fratello in Sudan, per
poi affermare in un secondo tempo che il fratello nel 2001 si sarebbe già
trovato in tale Paese ed avrebbe provveduto finanziariamente al suo so-
stentamento. A parte queste incongruenze, a mente dell'autorità inferiore,
i motivi d'asilo fatti valere dalla richiedente sarebbero comunque stretta-
mente legati a quelli del marito, se non fosse che anche i suoi di lui sono
stati giudicati inverosimili e le procedure da lui intraprese sfociate in deci-
sioni negative. Stando così le cose, l'autorità inferiore ha significato alla
richiedente la possibilità di chiedere la protezione all'Etiopia, Stato in cui
sarebbe a beneficio di un diritto di soggiorno. In sostanza, non mettendo
in discussione il matrimonio della qui ricorrente con E._______, ritenuta
l'inverosimiglianza della nazionalità eritrea del coniuge, rinviando peraltro
alla sentenza che lo concerneva, ed essendo, in altre parole, la ricorrente
sposata con un cittadino etiope, o comunque con una persona in diritto di
chiedere la cittadinanza etiope, ella avrebbe la possibilità di ottenere la
carta d'identità blu per eritrei come pure la cittadinanza etiope. Considera-
to il diritto di stabilirsi in Etiopia, l'autorità inferiore ha analizzato, e nella
fattispecie negato, l'esistenza di un rischio di subire persecuzioni in tale
Paese. Avendo la possibilità di rifugio in Etiopia, l'interessata non potreb-
be ottenere la protezione della Svizzera e la sua domanda d'asilo an-
drebbe respinta. In sostanza, per quanto riguarda l'esecuzione dell'allon-
tanamento, l'Ufficio ha ritenuto che in Etiopia, avendovi là tra l'altro fre-
quentato le scuole dell'obbligo e avendovi legami famigliari, sarebbe am-
missibile, esigibile e possibile.
5.2 Nel gravame la ricorrente sottolinea che, relativamente all'anno in cui
le autorità eritree avrebbero iniziato a crearle problemi, l'UFM sarebbe in-
corso in un malinteso: la menzione dell'anno 2003 sarebbe infatti da attri-
buire unicamente al momento in cui sarebbe stato introdotto il raziona-
mento alimentare. Inoltre, essendosi la richiedente trasferita dalla zia do-
po la partenza del marito, sarebbe altresì possibile che i militari non l'ab-
D-740/2013
Pagina 6
biano trovata al suo indirizzo precedente durante quel periodo. Sarebbe
poi verosimile il fatto che il marito della ricorrente non sia stato chiamato
alle armi immediatamente dopo il suo rientro in Eritrea. In effetti, non sa-
rebbe emerso con quale modalità e tempistiche egli si sarebbe annuncia-
to agli organi statali al suo rientro nel Paese. Nondimeno, sulla vicenda
legata alla data e all'indirizzo menzionati sul certificato di nascita del figlio,
la ricorrente specifica che non saprebbe per quale motivo il certificato in-
dicherebbe erroneamente quale residenza del padre Addis Abeba. Tale
circostanza potrebbe essere imputabile ad un errore di trascrizione dovu-
to ad una sua menzione del precedente domicilio. Oltre a questo, ella non
avrebbe mai riferito in che periodo il fratello si sarebbe recato in Sudan,
bensì che all'epoca in cui il marito sarebbe espatriato avrebbe ricevuto
aiuto dal fratello in Sudan come pure da altri parenti. In conclusione, an-
drebbe constatato che le dichiarazioni rese sono da considerarsi verosi-
mili, poiché prive di contraddizioni e compatibili con l'esperienza generale.
La ricorrente sostiene poi che non sarebbe così semplice ottenere o riot-
tenere la cittadinanza etiope, così come sarebbe tutt'altro che scontato
per gli stranieri ottenere un permesso di soggiorno o accedere al mercato
del lavoro. Le autorità etiopi non rilascerebbero più autorizzazioni di in-
gresso o soggiorno agli eritrei che hanno chiesto asilo all'estero e ad ogni
modo non verrebbe più riconosciuta o restituita loro la nazionalità etiope.
Essendo anche il marito assente dall'Etiopia da oltre dieci anni tali possi-
bilità sarebbero ulteriormente ridotte. Non da ultimo, ella fa osservare che
il marito, pendente causa volta all'ottenimento di un permesso di dimora,
avrebbe presentato un passaporto eritreo autentico che dimostrerebbe
che non sarebbe cittadino etiope. Un rinvio in Etiopia sarebbe quindi, a
suo dire, inattuabile; in Eritrea invece rischierebbe di essere sottoposta in
futuro a misure persecutorie per aver lasciato questo Paese nel 2009, in
età di prestare servizio militare obbligatorio. Le autorità eritree lo interpre-
terebbero come un atteggiamento ostile al governo e in caso di ritorno in
Eritrea rischierebbe di essere punita severamente e con brutalità. Pertan-
to, le andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso asilo e, in
via sussidiaria, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea o l'Etiopia
andrebbe considerata non ragionevolmente esigibile.
5.3 L'UFM con risposta al ricorso del 10 dicembre 2013, ha d'un canto
osservato che il passaporto è stato analizzato e si tratterebbe di un do-
cumento autentico. D'altro canto, l'autorità inferiore, richiamando le con-
siderazioni espresse nella sentenza relativa alla procedura di asilo del
marito (sotto il numero di ruolo: D-2024/2009), ha poi ribadito che allo sta-
to attuale l'Etiopia non allontana i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. consid. 7.1
di detta sentenza). Nel caso giudicato, fa osservare l'autorità inferiore, le
D-740/2013
Pagina 7
persone che, come avrebbe dichiarato il marito, non hanno partecipato al
referendum del 1993, sulla base della legge sull'acquisizione della nazio-
nalità etiope continuerebbero ad essere ritenute di nazionalità etiope. Il
marito potrebbe pertanto chiedere di riottenere la cittadinanza etiope (cfr.
ibidem consid. 9). L'UFM ha inoltre ribadito che, conformemente alla di-
rettiva del gennaio 2004 emanata dalle autorità etiopi, gli eritrei che han-
no vissuto in Etiopia e che non hanno partecipato al referendum del 1993,
potrebbero ottenere un permesso di domicilio in Etiopia. Tale sarebbe
dunque il caso per quanto concerne il marito della ricorrente, che adempi-
rebbe pure i requisiti necessari all'ottenimento di un permesso di domicilio
in Etiopia. L'autorità inferiore ha così confermato i considerandi della de-
cisione dell'11 gennaio 2013 in merito alla ricorrente ed ai figli.
5.4 Con replica del 23 dicembre 2013, i ricorrenti si sono riconfermati nel-
le loro conclusioni postulando l'accoglimento del ricorso. Essi hanno in
particolare rilevato che le osservazioni dell'UFM del 10 dicembre 2013 ri-
guarderebbero esclusivamente la questione dell'eventuale esecuzione
dell'allontanamento del marito – e di conseguenza dei ricorrenti – senza
pronunciarsi sugli elementi indicati in sede di ricorso che dovrebbero ren-
dere verosimili e rilevanti in materia d'asilo le allegazioni degli insorgenti.
6.
6.1 Si tratta ora di esaminare se le conclusioni a cui è giunta l'autorità in-
feriore si basano su di un accertamento di fatti esatto e completo. A que-
sto proposito, si è di fronte un accertamento inesatto dei fatti quando la
decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro la-
to, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di
tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21
consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.).
Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti, fermo restando che il
principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13
PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG,
2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).
Ciò premesso, giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o ecce-
zionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore, segna-
tamente quando la cassazione o un rinvio all'autorità inferiore, s'impon-
gono per procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o ef-
fettuare una dettagliata amministrazione delle prove (cfr. KÖLZ/HÄNER/
BERTSCHI, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.). Per motivi di economia pro-
D-740/2013
Pagina 8
cessuale, l'autorità di ricorso può, ma non deve, sanare tali lacune in se-
de ricorsuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5 e relativi riferimenti).
In casu, il Tribunale ritiene conveniente e necessario, per i motivi che se-
guono, rinviare la presente causa all'UFM per l'emanazione di una nuova
decisione.
7.
7.1 Nella sentenza D-2024/2009, a cui l'UFM fa riferimento nella querela-
ta decisione, il marito della ricorrente è stato ritenuto come cittadino etio-
pe, vista anche l'inverosimiglianza del racconto circa i motivi d'asilo e
considerato il fatto che egli non ha partecipato al referendum del 1993
(cfr. consid. 9).
Nel ricorso in disamina i ricorrenti fanno tuttavia osservare che nella pro-
cedura relativa al marito tendente all'ottenimento di un permesso di sog-
giorno giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, egli ha prodotto un passaporto eritreo ri-
lasciato il (…) 2012 e valido fino al (…) 2017. Su questo fatto, l'autorità in-
feriore, invitata ad esprimersi in merito, con scritto del 10 dicembre 2013,
ha rilevato che il passaporto è stato analizzato e si tratta di un documento
autentico.
Sempre nell'ambito della procedura tendente all'ottenimento di un per-
messo di soggiorno, l'UFM, con decisione del 17 gennaio 2013, sembre-
rebbe considerare il marito come cittadino eritreo, rinviando per il resto, in
assenza di elementi nuovi determinanti, all'analisi dell'esecuzione dell'al-
lontanamento effettuata nell'ambito della procedura di asilo e nella quale
il ricorrente veniva, come detto, allontanato verso l'Etiopia. In altre parole,
contrariamente a quanto ritenuto nella procedura relativa al marito per
l'ottenimento del permesso di soggiorno, la stessa autorità, ha nuovamen-
te osservato che il marito potrebbe chiedere di riottenere la cittadinanza
etiope, ribadendo così quanto ritenuto nella decisione dell'11 gennaio
2013 e nella sentenza D-2024/2009. L'UFM ha poi aggiunto che confor-
memente alla direttiva del gennaio 2004 emanata dalle autorità etiopi egli
adempirebbe i requisiti necessari all'ottenimento di un permesso di domi-
cilio in Etiopia.
7.2 A questo proposito, da informazioni attuali di questo Tribunale, quo
alla possibilità di acquisire la nazionalità etiope, le condizioni per il marito
per riottenere la cittadinanza etiope non risultano senz'altro soddisfatte ed
evidenti. Difatti, giusta l'art. 5 dell'Ethiopian Nationality Proclamation
No. 378/2003 una delle condizioni per acquisire la nazionalità etiope
D-740/2013
Pagina 9
sembrerebbe essere quella di risiedere con domicilio in Etiopia (cfr. art. 5
§ 2 dell'Ethiopian Nationality Proclamation No. 378/2003). Per quanto
riguarda la possibilità di domiciliarsi in Etiopia, la Directive Issued to
Determine the Residence Status of Eritrean Nationals Residing in
Ethiopia del gennaio 2004 non appare applicabile. Quest'ultima
direttiva stabilisce che è applicabile unicamente ai cittadini eritrei che
erano residenti in Etiopia nel momento in cui l'Eritrea è diventata uno
Stato indipendente ed hanno continuato a risiedervi fino al rilascio della
direttiva. Di conseguenza, sembrerebbe che il marito, non potrà ottenere
un permesso di domicilio in Etiopia sulla base della direttiva 2004, ciò che
comporterebbe quindi l'impossibilità di acquisire la nazionalità etiope.
Sia come sia, viste le nazionalità ritenute per il marito e padre degli insor-
genti nelle due procedure - etiope nella sua procedura di asilo e nella
presente procedura ed eritreo nella procedura volta ad ottenere un per-
messo di dimora giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi – e viste le condizioni per
(ri)ottenere la cittadinanza etiope e la possibilità di ottenere il permesso di
domicilio, sarà avantutto necessario stabilire in modo inequivocabile il
Paese d'origine del marito, per poi tenerne conto, data l'interdipendenza
delle decisioni dei membri di questa famiglia, in una nuova analisi dei mo-
tivi d'asilo degli insorgenti, compresi eventuali motivi d'asilo insorti dopo la
fuga, nonché nell'analisi dell'eventuale allontanamento dei ricorrenti.
Altresì, per quanto riguarda i figli, nella nuova analisi della fattispecie,
l'UFM non dovrà mancare di tener conto della Convenzione sui diritti del
fanciullo (RS 0.107) e del principio dell'unità della famiglia.
In questo ordine di idee, può sicuramente essere raccomandabile che la
causa degli insorgenti venga di nuovo analizzata congiuntamente o in pa-
rallelo alla causa del marito. Tale modo di procedere era peraltro già stato
suggerito nella sentenza D-2024/2009 consid. 9.5.
A questo stadio quindi la base fattuale non risulta accertata o risulta ac-
certata in modo incompleto, per il che la causa viene rinviata all'UFM per
procedere, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.) agli accertamenti
necessari dei fatti giuridicamente rilevanti e pronunci una nuova decisione
rispettosa dei considerandi della presente sentenza.
8.
Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. Gli atti
di causa sono trasmessi all'UFM (art. 61 cpv. 1 PA), il quale si pronuncerà
nuovamente sulla domanda d'asilo dopo aver determinato il Paese d'ori-
D-740/2013
Pagina 10
gine del marito e padre degli insorgenti e dopo averne tenuto conto per
un eventuale allontanamento degli stessi. L'UFM non mancherà neppure
di analizzare la situazione dei figli, in Svizzera ormai da diversi anni, te-
nendo conto della Convenzione sui diritti del fanciullo.
9.
9.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto.
9.2 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 seg. PA).
9.3 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o
in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La
parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti
dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripeti-
bili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nonostante i ricorrenti rappre-
sentati abbiano protestato le ripetibili nelle conclusioni ricorsuali, non
hanno presentato al Tribunale una nota particolareggiata delle spese
(art. 14 cpv. 1 TS-TAF). Di conseguenza, l'indennità per spese ripetibili è
fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'000.–
(art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-740/2013
Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione dell'UFM dell'11 gennaio 2013 è annulla-
ta e gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 1'000.– a titolo di spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: