Corte IV
D-7415/2007/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 a p r i l e 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber,
cancelliera Marisa Murray.
A._______, Russia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 ottobre 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7415/2007
Fatti:
A.
Il 2 agosto 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 20 agosto e del 24 settembre 2007), d'essere
d'etnia russa, ma d'essere considerato un traditore dai ceceni, poiché
suo padre - d'etnia cecena - avrebbe ucciso dei combattenti della sua
stessa etnia. Nel [...] sarebbe rimasto ferito, durante una visita al padre
in Cecenia, a causa dell'esplosione di una granata. Si sarebbe
pertanto rifugiato in B._______ sino al [...]. In seguito, sarebbe
ritornato in Russia, ma temendo nuovamente per la propria incolumità,
nel [...] sarebbe espatriato verso C._______, per poi raggiungere la
Svizzera.
B.
Dal rapporto del 16 ottobre 2007, concernente i risultati dell'esame
Lingua effettuato in procedura di prima istanza, risulta che la
socializzazione primaria dell'interessato è intervenuta in Russia, ma
non in Cecenia.
C.
Il 26 ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Russia siccome lecita, esigibile e
possibile.
D.
Il 2 novembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, il riconoscimento della qualità di rifugiato o la pronuncia
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
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E.
Il 5 marzo 2008, il TAF ha considerato il ricorso privo di probabilità
d'esito favorevole. Ha quindi respinto la surriferita domanda
d'assistenza giudiziaria e chiesto all'insorgente il versamento di un
anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali. Il
ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, essendosi
egli limitato, al riguardo, a fornire spiegazioni generiche e stereotipate.
Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto siccome manifestamente
inconsistenti e prive di dettagli significativi le allegazioni decisive in
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materia d'asilo presentate dall'insorgente. Quest'ultimo non è stato in
grado, senza valide ragioni, di fornire indicazioni precise sui ceceni
che lo avrebbero minacciato, sui reati commessi dal padre, sul numero
di persone uccise dal genitore e sul momento in cui tali reati sarebbero
stati commessi. L'autorità inferiore ha altresì considerato che non sono
necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della
qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente.
5.
Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'avere una valida giustificazione per
la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità, considerato
che non potrebbe ottenerne. Fa inoltre valere che nel caso di specie si
giustifica l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo perché i suoi
motivi sono meritevoli d'approfondimento. Infine, afferma di soffrire
d'asma, di una malattia nervosa, d'epatite C e d'essere tossicodipen-
dente.
6.
Preliminarmente, questo Tribunale osserva che l'insorgente non ha
censurato la mancata edizione del rapporto del 16 ottobre 2007
concernente l'esame Lingua effettuato dall'autorità inferiore, benché
l'esistenza di detto rapporto gli fosse nota. In effetti, il ricorrente ha
preso parte alla conversazione telefonica alla base del rapporto
medesimo e quest'ultimo è stato menzionato nell'indice degli atti di
causa che ha ricevuto e nella decisione incidentale del TAF del 5
marzo 2008. In assenza di censure di parte e del fatto che nel
surriferito rapporto è confermata, in sostanza, l'allegata provenienza
del ricorrente, non v'è motivo in tale ambito per un intervento d'ufficio
da parte del TAF.
7.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
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necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
7.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
7.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
8.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli dal 2 agosto
2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse
effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un
documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto
avere esito favorevole. In particolare, il ricorrente avrebbe potuto, a
tale scopo, rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero,
non avendo fatto valere delle persecuzioni statali. Infine, se un
richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza,
non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito
quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di
ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007
del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
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9.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Le stesse sono manifestamente inconsistenti, in
sostanza per le ragioni indicate nella decisione impugnata, cui può
essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art.
4 PA). Inoltre, l'insorgente si limita a mere congetture, non fondate su
alcun indizio oggettivo serio e concreto, con riferimento alle minacce
che peserebbero attualmente nei suoi confronti in relazione al ruolo
che avrebbe avuto il padre nei combattimenti in Cecenia negli anni
[...]. Basti ancora rilevare che non v'è comunque ragione di ritenere,
tanto meno sulla base d'allegazioni imprecise, che le autorità statali
russe non accorderebbero all'insorgente, se adeguatamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo di terzi nei suoi confronti. Per conseguenza, l'UFM ha
rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni determinanti
rese dall'insorgente.
10.
Ritenuta la manifesta inconsistenza ed irrilevanza delle allegazioni
decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 9 del presente
giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
11.
11.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente verso la Russia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti
contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
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dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105).
11.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 11.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti.
11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno
che, come noto, in Russia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
11.4 Inoltre, il ricorrente è giovane ed ha una certa esperienza
professionale. Certo, nel gravame il ricorrente ha evocato, in modo
generico, di soffrire d'asma, di una malattia nervosa, d'epatite C e
d'essere tossicodipendente. A questo proposito, giova rilevare che, di
principio, incombe al ricorrente medesimo di dimostrare l'esistenza dei
presupposti per la pronuncia di un'ammissione provvisoria in Svizzera,
fermo restando che non compete all'autorità di ricorso d'assumere
d'ufficio quegli elementi, come fra l'altro un certificato medico, che
l'insorgente, usando della necessaria diligenza, avrebbe potuto e
dovuto produrre di moto proprio (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995
n. 23). Non v'è altresì ragione di ritenere che, se del caso, il ricorrente
non possa ottenere in patria le cure ed i medicamenti eventualmente a
lui occorrenti. Da quanto esposto, discende che l'insorgente non ha
dimostrato l'esistenza di un ostacolo di natura medica suscettibile
d'opporsi alla pronunzia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del
ricorrente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i
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presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento
sociale in Russia.
11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
12.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1).
14.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 11 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
15.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo, di fr. 600.--, versato l'11 marzo 2008, è computato con le
spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione:
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