Corte IV
D-7419/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Kurt Gysi, giudice;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nata il (...),
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 ottobre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7419/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data (...) in
Svizzera,
i verbali d'audizione del 13 settembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del
22 settembre 2010 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM dell'11 ottobre 2010, notificata all'interessata il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto
dall'interessata, atto A13/1),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 15 ottobre 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
la copia dell'incarto UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale), in data 18 settembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art.
105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché
art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
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della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata ha
dichiarato di essere cittadina mongola, nata ad B._______ (Mongolia),
dove avrebbe vissuto sino al suo espatrio, che sarebbe avvenuto nella
seconda metà del mese di (…) 2010,
che l'interessata ha affermato di essere espatriata a causa dei
problemi avuti con il suo fratellastro maggiore T.B., ovvero il figlio del
secondo marito di sua madre, il quale – dopo la morte del fratellastro
minore dell'interessata, investito da un'auto nel (...) 2008, mentre si
trovava con l'interessata – l'avrebbe malmenata, minacciata di morte e
violentata varie volte; che, dopo la prima aggressione avvenuta a casa
della madre dell'interessata, T.B. sarebbe stato arrestato e trattenuto
per nove giorni dalla Polizia, chiamata dai vicini di casa; che, dopo il
suo rilascio, T.B. si sarebbe presentato a casa dell'interessata, avrebbe
picchiato lei e sua figlia e avrebbe cercato di soffocarla con un tubo di
gomma; che, grazie all'intervento dei suoi vicini di casa, l'interessata si
sarebbe potuta liberare e si sarebbe recata assieme a sua figlia dalla
Polizia; che ella sarebbe stata riaccompagnata al suo domicilio da due
poliziotti, dopo che ormai T.B. era scappato; che, successivamente, tra
la (...) del 2008 e la (...) del 2009, l'interessata avrebbe subito quattro
o cinque violenze sessuali da parte di T.B. e sarebbe stata minacciata
verbalmente dal medesimo per punirla della morte del fratello minore;
che, a seguito delle prime violenze sessuali subite, che ella avrebbe
denunciato alla Polizia in due occasioni senza alcun esito, l'interessata
avrebbe deciso di affidare sua figlia al suo ex-marito alla fine del 2008;
che l'interessata avrebbe continuato a lavorare, nonostante il suo
fratellastro continuasse a perseguitarla, inviando anche i suoi operai
per farle delle pressioni e presentandosi a casa sua per violentarla;
che, a causa di tali violenze, l'interessata avrebbe avuto diversi aborti;
che, nel (...) 2009, l'interessata avrebbe venduto la casa di suo padre,
dove viveva, e si sarebbe trasferita dapprima presso una sua cliente e
successivamente presso una amica di quest'ultima a C._______
(Mongolia), dove – dopo 15 giorni, il suo fratellastro T.B. l'avrebbe
raggiunta e avrebbe cercato di soffocarla; che l'interessata sarebbe
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allora ritornata dalla sua cliente e, su consiglio di quest'ultima, sarebbe
infine espatriata,
che l'interessata avrebbe lasciato la Mongolia, viaggiando legalmente,
con il suo passaporto e la sua carta d'identità, in treno fino a
D._______ (Russia), da dove avrebbe continuato il viaggio in auto
accompagnata da due passatori – i quali le avrebbero ritirato i suoi
documenti – fino ad arrivare quattro giorni più tardi in Svizzera, senza
subire alcun controllo e sprovvista di documenti d'identità,
che, nella decisione dell'11 ottobre 2010, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dalla richiedente non sono verosimili siccome illogiche, contraddittorie,
vaghe e stereotipate, di modo che non emergerebbero dalle carte
processuali degli indizi di esposizione dell'interessata a persecuzioni
in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, la ricorrente fa valere che nel suo caso
sussisterebbero, conformemente ad un grado di prova ridotto,
sufficienti indizi di persecuzioni per procedere ad una decisione
materiale; che, in particolare, ella rileva che, in considerazione della
lunga durata delle sue audizioni protrattesi fino a tarda serata, nonché
della quantità di dettagli da lei fornita, sarebbe incoerente la pronuncia
di una decisione di non entrata nel merito, rispettivamente sarebbe da
escludere che il suo racconto consista in una storia di fantasia; che,
infatti, sottolinea che le sue allegazioni sarebbero concrete, verosimili,
coerenti e dettagliate, come lo dimostrerebbero le descrizioni da lei
fornite nelle audizioni, nonostante emergerebbero alcune
contraddizioni; che, tenuto conto dei drammi vissuti, l'insorgente ritiene
di essere stata in grado di fornire indicazioni temporali sufficienti su
molti fatti importanti e, vista l'insistenza dell'auditrice, di non aver
potuto far altro che azzardare delle stime su quei fatti che in realtà
starebbe cercando di dimenticare, in quanto molto penosi; che, inoltre,
la ricorrente precisa che non sarebbe illogico il fatto di essere
espatriata dopo più di un anno dall'inizio dei suoi problemi, in quanto
aveva la speranza che le cose nel suo Paese cambiassero, essendosi
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rivolta alla Polizia, al Centro nazionale contro la violenza ad
B._______, ma senza ottenere una protezione effettiva; che, a tal
proposito, la ricorrente ribadisce di aver tentato di contattare la signora
E._______ per farsi inviare copia della sua deposizione in Polizia e
della documentazione medica degli esami fatti dopo le violenze subite;
che, infine, per questi motivi, la ricorrente fa valere che la sua vita in
Mongolia sarebbe in pericolo e quindi il suo allontanamento in detto
Paese sarebbe ragionevolmente inesigibile,
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì,
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo
anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, inoltre, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel
novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, peraltro, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
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che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la
presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a titolo d'esempio, la ricorrente ha reso dichiarazioni
contraddittorie e grossolanamente imprecise circa il numero nonché la
collocazione temporale e le denunce riguardo alle violenze subite; che,
inizialmente, ha dichiarato di essere stata aggredita due volte dal suo
fratellastro, l'una il (...) 2008, dopo la morte del suo fratellino, e l'altra
(...) giorni dopo il suo rilascio (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D23);
che ha inoltre affermato di essere stata violentata dal medesimo
quattro volte, la prima alla fine di (...) 2008 e l'ultima nel (...) 2008,
episodi che ella ha dichiarato di aver denunciato, tranne l'ultimo
(cfr. verbale 1 pag. 7); che, per contro, nell'audizione federale diretta,
l'insorgente ha dichiarato di essere stata violentata verso la (...) del
2008, una volta in (...) 2008 e una volta in (...) 2008, nonché nel mese
di (...) 2009 e dopo il mese di (...) 2009 (cfr. verbale 2 D24 a confronto
con verbale 1 pag. 7); che, successivamente, ella ha ancora cambiato
la sua versione, affermando, tra l'altro, di essere stata violentata
cinque volte e non quattro (cfr. verbale 2 D71-73); che, ella ha peraltro
dichiarato aver denunciato solo due volte i maltrattamenti subiti e non
tre, come emerge dalle sue dichiarazioni precedenti (cfr. verbale 2 D24
a confronto con verbale 1 pag. 7), sottolineando che la prima denuncia
sarebbe stata inoltrata tra il (...) e l'(...) 2008 e che la stessa
concerneva le prime due aggressioni subite (cfr. verbale 2 D64) e non
le violenze sessuali che sarebbero intervenute successivamente,
contrariamente a quanto riferito nella prima audizione (cfr. verbale 2
D64-67 a confronto con verbale 1 pag. 7); che, inoltre, anche a
prescindere dalle incongruenze e imprecisioni delle dichiarazioni della
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ricorrente, in quanto si tratterebbe di eventi traumatici, il cui ricordo
sarebbe difficile, come essa pretende far valere in sede di ricorso
(cfr. ricorso pagg. 2), le asserite violenze subite dall'insorgente non
sono state comprovate da alcun mezzo di prova o elemento oggettivo;
che, a tal proposito, basti rilevare che la ricorrente – sebbene pretenda
di poter produrre la documentazione riguardo alle denunce effettuate e
alla documentazione medica relativa agli esami effettuati dopo gli
abusi sessuali – non è nemmeno stata in grado di indicare il cognome
di colei che avrebbe contattato e che, a suo dire, potrebbe procurarle
siffatti documenti (cfr. verbale D8-9 e D17-18, nonché ricorso pag. 3);
che, pertanto, l'esistenza di qualsivoglia documentazione, così come la
possibilità di procurarsela, risulta manifestamente irrisoria e infondata;
che, di conseguenza, in considerazione di quanto sopraesposto, v'è
ragione di ritenere che la vicenda resa dall'insorgente a sostegno della
sua domanda d'asilo è manifestamente inverosimile; che, d'altronde,
alla luce dell'evocata inverosimiglianza e senza che sia necessario
evocare ulteriori elementi d'inattendibilità, non v'è altresì motivo di
considerare che la ricorrente non possa beneficiare di un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi
confronti da parte di terzi,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4
novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che l'insorgente si è
limitata a far valere in sede di ricorso – con una semplice e generica
affermazione di parte – che la sua vita non sarebbe al sicuro in caso di
rientro nel suo Paese (cfr. ricorso pag. 4),
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che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla sua situazione
personale; che la ricorrente è giovane, ha una formazione scolastica
nonché un'esperienza lavorativa di svariati anni come (...) ed (...),
attività che le permetteva di provvedere al suo sostentamento
(cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D13-14); che, inoltre, ritenuta
l'inverosimiglianza del racconto reso dall'insorgente, nonché
dell'attività lucrativa svolta sino al suo espatrio, v'è ragione di ritenere
che ella dispone in Patria di un'importante rete sociale e familiare su
cui poter fare affidamento, oltre alla presenza di sua madre, sua figlia,
nonché del suo ex-marito e del suo fratellastro da cui avrebbe preteso
– senza alcun fondamento – essere perseguitata (cfr. verbale 1 pag. 4
e verbale 2 D16); che, infine, la ricorrente non ha, altresì, preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della
ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente tramite il Centro di registrazione e di procedura di
F._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di F._______ (via fax,
per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza ai
ricorrenti e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale; allegati: avviso di ricevimento e copia del
ricorso del 15 ottobre 2010)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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